TRIB
Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/06/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1262/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 13,46 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Caldesio e per parte convenuta gli avv.ti Muser e Crosta, i quali precisano le conclusioni come in atti, ai quali si riportano. Ad ore 13,52 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,10 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore
16,10.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1262/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Federico Caldesio ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Laveno Mombello, Via Labiena,51, giusta procura in atti
- Attori - contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giordano Muser e Vittorio Crosta Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Varese, Via Staurenghi, 37, giusta procura in atti
- Convenuta -
All'udienza del 26 giugno 2025, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto 19 aprile 2021 e hanno evocato avanti questo Parte_1 Parte_2
tribunale , nella sua qualità di erede universale di , per Controparte_1 Persona_1
pagina 2 di 6 sentirla condannare a restituire a la somma di € 60.000,00 e a Parte_1 [...]
l'importo di € 45.000,00. Parte_2
Al riguardo gli attori hanno riferito: che sin dall'anno 2009 essi sono stati clienti della
Agenzia di Castelveccana, tramite il Parte_3
consulente assicurativo;
che quest'ultimo, in tale veste, stipulava, nel Persona_1
corso degli anni, diverse polizze assicurative con i GN recandosi presso la loro Parte_1
abitazione in Castelveccana, ove riscuoteva dagli stessi i premi in contanti e rilasciava loro le relative ricevute;
che nel 2016 l'Agenzia di Castelveccana veniva chiusa, ma il NO CP_1
continuava a lavorare per la medesima compagnia di assicurazioni (nel frattempo divenuta
, per conto dell' di Como;
che nella CP_2 Controparte_3
predetta veste il NO stipulava con gli attori anche delle polizze vita e consegnava CP_1
periodicamente ai medesimi le situazioni riepilogative dei loro investimenti.
Gli attori hanno altresì riferito: che in data 11 gennaio 2018 decedeva improvvisamente il NO , cosicché essi si rivolgevano, dapprima, a e in CP_1 Controparte_4
seguito all' per ottenere la rendicontazione delle Controparte_3
somme “impegnate nelle varie polizze”, ma entrambe rispondevano che nessuna delle polizze sottoscritte risultavano riferibili alla compagnia di assicurazioni;
che con lettera 18 settembre
2019 gli attori inviavano quindi una richiesta restitutoria/risarcitoria alla moglie e alla figlia del NO , “ricevendo un riscontro negativo”; che dagli accertamenti svolti è risultato CP_1
che la moglie del NO ha rinunciato all'eredità del marito, e che l'erede universale CP_1
del NO è la figli, , odierna convenuta. CP_1 Controparte_1
A dire degli attori, il NO , attraverso artifizi e raggiri consistiti nel predisporre CP_1
false polizze assicurative intestate ai GN e abusando della credulità di questi Parte_1
ultimi, ha ottenuto da loro ingenti somme di denaro, quantificabili in € 105.000,00, che ha poi trattenuto per sé.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio che ha dichiarato di non conoscere come del Controparte_1
proprio padre le firme o le sigle apposte sulle polizze, ricevute e atti prodotti dagli attori.
In subordine, la convenuta ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 I o III co. c.c. o ex art. 2946
c.c. delle richieste di restituzione/risarcimento del danno svolte dagli attori.
Alla prima udienza gli attori, preso atto della dichiarazione di parte convenuta di non conoscere le sigle, le sottoscrizioni di cui ai documenti in atti, hanno dichiarato di volersi avvalere di detti documenti e ne hanno chiesto la verificazione.
In seguito, scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice ha istruito la causa con l'escussione di testi e l'espletamento di una perizia grafologica e all'esito di questa ha rinviato all'udienza odierna per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
** * **
Le domande degli attori non possono trovare accoglimento, in quanto non è stata raggiunta la prova che le sigle e le sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti dagli attori appartengono al NO , padre della convenuta. E ciò per le ragioni che seguono. Persona_1
Come accennato, parte convenuta ha dichiarato di non conoscere le sigle e le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dagli attori.
Questi ultimi, dopo aver dichiarato di volersi avvalere di detti documenti, hanno chiesto la verificazione delle sigle e delle sottoscrizioni apposte sugli stessi e prodotto, quali scritture di comparazione, le polizze assicurative contratte dai GN , e che, a CP_5 Parte_4 Per_2
dire degli attori, il Signor ha datato e sottoscritto di suo pugno. CP_1
Per l'ipotesi, poi verificatasi, che la convenuta avesse dichiarato di non conoscere come del proprio padre le sottoscrizioni apposte sulle polizze a nome dei GN , e CP_5 Parte_4
i GN hanno anche dedotto dei capitoli di prova diretti a dimostrare che Per_2 Parte_1
dette polizze sono state datate e sottoscritte dal NO . CP_1
Stante il non riconoscimento delle sottoscrizioni di cui alle polizze espresso dalla convenuta, il giudice ha quindi ammesso le prove per testi dedotte dagli attori, ma dalle dichiarazioni dei pagina 4 di 6 testi non è emerso con certezza che quelle polizze siano state datate e sottoscritte proprio dal NO . Conseguentemente i documenti di cui alle polizze non sono stati ritenuti CP_1
idonee scritture di comparazione.
Infine, ai sensi dell'art. 218 c.p.c. gli attori hanno chiesto che fosse ordinato
[...]
di Como di depositare i documenti presso di sé giacenti a firma del NO Controparte_3
e al riguardo hanno specificato che indicavano tali documenti quali Persona_1
ulteriori scritture di comparazione.
Il giudice ha accolto l'istanza, ma la pur ammettendo di avere Controparte_3
intrattenuto un rapporto di collaborazione con il NO e specificato che CP_1
quest'ultimo “operava esclusivamente” nella zona di Varese, ha dichiarato di non avere più alcun documento a firma del NO , poiché aveva ceduto il proprio ramo d'azienda CP_1
inerente alla zona di Varese a tale società IFC s.r.l. di Varese.
Parte convenuta ha invece prodotto uno specimen di firma che ha dichiarato di riconoscere come sottoscrizione del proprio padre.
Gli attori hanno quindi chiesto disporsi una CTU grafologica sulle scritture dagli stessi prodotte e hanno indicato come scrittura compartiva lo specimen di firma prodotto dalla convenuta.
Il giudice ha disposto una perizia grafologica sulle sigle e sottoscrizioni apposte ai documenti di parte attrice e indicato quale scrittura comparativa il predetto specimen di firma, di cui la convenuta ha poi dichiarato di possedere solo una fotocopia.
All'esito della perizia il CTU ha concluso che il documento prodotto dalla convenuta non è idoneo alla comparazione, perché dalla qualità dello stesso non è possibile individuare le caratteristiche del tratto e quindi sottoporlo a perizia.
Peraltro, non è stato possibile reperire l'originale di tale specimen di firma, perché la società
IFC s.r.l., che gli attori hanno indicato come possessore dell'originale di tale documento, a pagina 5 di 6 specifica richiesta del CTU circa il possesso di tale documento, ha comunicato per iscritto di non avere alcuno specimen di firma del NO . CP_1
Non è stato quindi possibile appurare se le firme e le sigle apposte sui documenti prodotti dagli attori appartengano al NO e ciò rende superfluo l'esame Persona_1
dell'eccezione di parte convenuta di prescrizione delle richieste di restituzione e/o risarcimento del danno svolte dai GN Parte_1
Le domande degli attori risultano quindi infondate e devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate in complessive € 9.850,00, oltre accessori di legge (tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta) devono porsi a carico di parte attrice in ragione della sua soccombenza.
Analogamente devono porsi a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1262/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 9.850,00, oltre 15% per spese accessorie, oltre c.p.a. ed IVA. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Varese, 26 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
Parte_1
Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
Oggi 26 giugno 2025 ad ore 13,46 innanzi al dott. Elisabetta Chiodini, sono comparsi: per parte attrice l'avv. Caldesio e per parte convenuta gli avv.ti Muser e Crosta, i quali precisano le conclusioni come in atti, ai quali si riportano. Ad ore 13,52 il giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. Ad ore 16,10 il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura, ad aula vuota, delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La sentenza viene allegata al presente verbale come sua parte integrante. Verbale chiuso ad ore
16,10.
Il Giudice
dott. Elisabetta Chiodini
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Sezione Seconda civile
Il Tribunale di Varese, nella persona del Giudice onorario, Dottoressa Elisabetta Chiodini, nella causa civile iscritta al n. 1262/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall' avv. Federico Caldesio ed elettivamente C.F._2
domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Laveno Mombello, Via Labiena,51, giusta procura in atti
- Attori - contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giordano Muser e Vittorio Crosta Controparte_1
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Varese, Via Staurenghi, 37, giusta procura in atti
- Convenuta -
All'udienza del 26 giugno 2025, visto l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto 19 aprile 2021 e hanno evocato avanti questo Parte_1 Parte_2
tribunale , nella sua qualità di erede universale di , per Controparte_1 Persona_1
pagina 2 di 6 sentirla condannare a restituire a la somma di € 60.000,00 e a Parte_1 [...]
l'importo di € 45.000,00. Parte_2
Al riguardo gli attori hanno riferito: che sin dall'anno 2009 essi sono stati clienti della
Agenzia di Castelveccana, tramite il Parte_3
consulente assicurativo;
che quest'ultimo, in tale veste, stipulava, nel Persona_1
corso degli anni, diverse polizze assicurative con i GN recandosi presso la loro Parte_1
abitazione in Castelveccana, ove riscuoteva dagli stessi i premi in contanti e rilasciava loro le relative ricevute;
che nel 2016 l'Agenzia di Castelveccana veniva chiusa, ma il NO CP_1
continuava a lavorare per la medesima compagnia di assicurazioni (nel frattempo divenuta
, per conto dell' di Como;
che nella CP_2 Controparte_3
predetta veste il NO stipulava con gli attori anche delle polizze vita e consegnava CP_1
periodicamente ai medesimi le situazioni riepilogative dei loro investimenti.
Gli attori hanno altresì riferito: che in data 11 gennaio 2018 decedeva improvvisamente il NO , cosicché essi si rivolgevano, dapprima, a e in CP_1 Controparte_4
seguito all' per ottenere la rendicontazione delle Controparte_3
somme “impegnate nelle varie polizze”, ma entrambe rispondevano che nessuna delle polizze sottoscritte risultavano riferibili alla compagnia di assicurazioni;
che con lettera 18 settembre
2019 gli attori inviavano quindi una richiesta restitutoria/risarcitoria alla moglie e alla figlia del NO , “ricevendo un riscontro negativo”; che dagli accertamenti svolti è risultato CP_1
che la moglie del NO ha rinunciato all'eredità del marito, e che l'erede universale CP_1
del NO è la figli, , odierna convenuta. CP_1 Controparte_1
A dire degli attori, il NO , attraverso artifizi e raggiri consistiti nel predisporre CP_1
false polizze assicurative intestate ai GN e abusando della credulità di questi Parte_1
ultimi, ha ottenuto da loro ingenti somme di denaro, quantificabili in € 105.000,00, che ha poi trattenuto per sé.
pagina 3 di 6 Si è costituita in giudizio che ha dichiarato di non conoscere come del Controparte_1
proprio padre le firme o le sigle apposte sulle polizze, ricevute e atti prodotti dagli attori.
In subordine, la convenuta ha eccepito la prescrizione ex art. 2947 I o III co. c.c. o ex art. 2946
c.c. delle richieste di restituzione/risarcimento del danno svolte dagli attori.
Alla prima udienza gli attori, preso atto della dichiarazione di parte convenuta di non conoscere le sigle, le sottoscrizioni di cui ai documenti in atti, hanno dichiarato di volersi avvalere di detti documenti e ne hanno chiesto la verificazione.
In seguito, scambiate tra le parti le memorie di cui all'art. 183 c.p.c., il giudice ha istruito la causa con l'escussione di testi e l'espletamento di una perizia grafologica e all'esito di questa ha rinviato all'udienza odierna per gli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
** * **
Le domande degli attori non possono trovare accoglimento, in quanto non è stata raggiunta la prova che le sigle e le sottoscrizioni apposte ai documenti prodotti dagli attori appartengono al NO , padre della convenuta. E ciò per le ragioni che seguono. Persona_1
Come accennato, parte convenuta ha dichiarato di non conoscere le sigle e le sottoscrizioni apposte sui documenti prodotti dagli attori.
Questi ultimi, dopo aver dichiarato di volersi avvalere di detti documenti, hanno chiesto la verificazione delle sigle e delle sottoscrizioni apposte sugli stessi e prodotto, quali scritture di comparazione, le polizze assicurative contratte dai GN , e che, a CP_5 Parte_4 Per_2
dire degli attori, il Signor ha datato e sottoscritto di suo pugno. CP_1
Per l'ipotesi, poi verificatasi, che la convenuta avesse dichiarato di non conoscere come del proprio padre le sottoscrizioni apposte sulle polizze a nome dei GN , e CP_5 Parte_4
i GN hanno anche dedotto dei capitoli di prova diretti a dimostrare che Per_2 Parte_1
dette polizze sono state datate e sottoscritte dal NO . CP_1
Stante il non riconoscimento delle sottoscrizioni di cui alle polizze espresso dalla convenuta, il giudice ha quindi ammesso le prove per testi dedotte dagli attori, ma dalle dichiarazioni dei pagina 4 di 6 testi non è emerso con certezza che quelle polizze siano state datate e sottoscritte proprio dal NO . Conseguentemente i documenti di cui alle polizze non sono stati ritenuti CP_1
idonee scritture di comparazione.
Infine, ai sensi dell'art. 218 c.p.c. gli attori hanno chiesto che fosse ordinato
[...]
di Como di depositare i documenti presso di sé giacenti a firma del NO Controparte_3
e al riguardo hanno specificato che indicavano tali documenti quali Persona_1
ulteriori scritture di comparazione.
Il giudice ha accolto l'istanza, ma la pur ammettendo di avere Controparte_3
intrattenuto un rapporto di collaborazione con il NO e specificato che CP_1
quest'ultimo “operava esclusivamente” nella zona di Varese, ha dichiarato di non avere più alcun documento a firma del NO , poiché aveva ceduto il proprio ramo d'azienda CP_1
inerente alla zona di Varese a tale società IFC s.r.l. di Varese.
Parte convenuta ha invece prodotto uno specimen di firma che ha dichiarato di riconoscere come sottoscrizione del proprio padre.
Gli attori hanno quindi chiesto disporsi una CTU grafologica sulle scritture dagli stessi prodotte e hanno indicato come scrittura compartiva lo specimen di firma prodotto dalla convenuta.
Il giudice ha disposto una perizia grafologica sulle sigle e sottoscrizioni apposte ai documenti di parte attrice e indicato quale scrittura comparativa il predetto specimen di firma, di cui la convenuta ha poi dichiarato di possedere solo una fotocopia.
All'esito della perizia il CTU ha concluso che il documento prodotto dalla convenuta non è idoneo alla comparazione, perché dalla qualità dello stesso non è possibile individuare le caratteristiche del tratto e quindi sottoporlo a perizia.
Peraltro, non è stato possibile reperire l'originale di tale specimen di firma, perché la società
IFC s.r.l., che gli attori hanno indicato come possessore dell'originale di tale documento, a pagina 5 di 6 specifica richiesta del CTU circa il possesso di tale documento, ha comunicato per iscritto di non avere alcuno specimen di firma del NO . CP_1
Non è stato quindi possibile appurare se le firme e le sigle apposte sui documenti prodotti dagli attori appartengano al NO e ciò rende superfluo l'esame Persona_1
dell'eccezione di parte convenuta di prescrizione delle richieste di restituzione e/o risarcimento del danno svolte dai GN Parte_1
Le domande degli attori risultano quindi infondate e devono pertanto essere rigettate.
Le spese di lite, liquidate in complessive € 9.850,00, oltre accessori di legge (tenuto conto del valore della causa e dell'attività effettivamente svolta) devono porsi a carico di parte attrice in ragione della sua soccombenza.
Analogamente devono porsi a carico degli attori le spese di CTU, come già liquidate da questo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, nella persona del giudice onorario dott. Elisabetta Chiodini, definitivamente pronunciando nella causa n. 1262/2021 R.G., disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida in € 9.850,00, oltre 15% per spese accessorie, oltre c.p.a. ed IVA. pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Varese, 26 giugno 2025.
Il giudice
Dott. Elisabetta Chiodini
pagina 6 di 6