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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/10/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2562/2025, promossa con ricorso depositato in data 26/08/2025 da
, con avv. PAOLA VALLE, e con avv. EMANUELA Parte_1 Parte_2
SOFIA.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale iniziata a gennaio 2021 e la cui convivenza si è interrotta nel giugno 2025; dall'unione è nato il [...], in [...]; attesa Parte_2
l'interruzione della loro convivenza, necessita ora una sentenza che disciplini gli assetti genitoriali.
Le parti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito così disporre:
1. AFFIDAMENTO: L'affidamento del minore è attribuito congiuntamente ad entrambi i Parte_2 genitori;
il collocamento prevalente del minore rimane presso la madre con residenza Parte_1 anagrafica presso di lei;
le parti convengono che le decisioni di ordinaria amministrazione relative al figlio siano assunte in autonomia dalla madre convivente, mentre quelle di maggiore importanza le parti si impegnano a consultarsi e decidere congiuntamente.
2) TEMPI DI PERMANENZA e DISCIPLINE CONNESSE:
a) I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno i seguenti:
- Due pomeriggi ogni settimana (il lunedì e il venerdì) con prelievo da parte del padre del figlio all'asilo o al centro estivo e/o scuola e con onere di suo riaccompagno presso la casa materna secondo accordi o in difetto entro le 20:30, con cena con il padre.
pagina 1 di 5 I pomeriggi saranno sospesi per una settimana al mese in coincidenza delle settimane in cui il padre ha turni lavorativi pomeridiani e che egli comunicherà alla madre ogni sei mesi (due volte l'anno e precisamente entro il
30/8 e il 28/2 egli le darà copia del suo calendario lavorativo).
- A settimane alternate dal venerdì con prelievo da parte del padre del figlio all'asilo o al centro estivo e/o scuola fino alle 18:00 della domenica con suo riaccompagno da parte del padre presso la casa materna o secondo accordi.
- Le parti valorizzano la necessità che il padre tenga con se il minore, laddove possibile, ogni sabato con pernotto in modo da consentire alla madre di lavorare la domenica mattina. In questo caso le parti si accorderanno in tal senso, in modo da evitare che la madre debba ricorrere a supporti onerosi di una baby sitter.
b) VIDEO CHIAMATE: le parti si impegnano a garantirsi un contatto telefonico o video telefonico con il figlio, una al giorno tra le 19:00 e le 20:00 con onere della video chiamata a carico del genitore con cui si trova il minore.
c) FERIE: le visite saranno sospese per un periodo di due settimane in coincidenza con le ferie della madre;
le parti si accorderanno circa i tempi di permanenza estivi prolungati del minore presso il padre.
d) FIGURE DI RIFERIMENTO NELL'ACCUDIMENTO DEL MINORE: i genitori dovranno concordare congiuntamente le figure di riferimento, familiari e non, cui appoggiarsi, fermo restando che entrambe prestano consenso affinché il minore stia con gli ascendenti materni.
e) COMUNICAZIONI TRA I GENITORI: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative al figlio e concordare congiuntamente decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale per più di un giorno, quindi con almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
f) COMPLEANNI:
- DEL FIGLIO: salvo diversi accordi, il giorno del compleanno del figlio entrambi i genitori trascorreranno con lui parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. In difetto di accordi, il minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore (un anno con uno, l'anno dopo con l'altro), con possibilità in ogni caso per l'altro genitore di vedere il figlio almeno un'ora nell'arco della giornata.
- DEI GENITORI: salvo diversi accordi, il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
g) SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE
- Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sul minore e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro.
- I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
pagina 2 di 5 - Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando il figlio all'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico del minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle di lui preferenze e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
h) MALATTIA: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
i) QUESTIONI EDUCATIVE, ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RELIGIOSE: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante il minore, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita del figlio, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
j) COMUNICAZIONI. Le parti si impegnano a comunicare in modo aperto e cooperativo e di scambiare informazioni circa impegni e necessità del bambino.
k) Le parti si impegnano ad assicurarsi la loro migliore idoneità psico-fisica al momento del prelievo del minore e per tutto il tempo della loro permanenza con lui.
l) FREQUENTAZIONI CON NUOVI COMPAGNI: i genitori saranno liberi di frequentare altre persone con il figlio nei limiti in cui le nuove relazioni siano stabili;
tuttavia, convengono di non lasciare ai rispettivi nuovi compagni il figlio.
m) RELAZIONI TRA LE PARTI: le parti si impegnano a mantenere l'una verso l'altra comportamenti relazionali adeguati, evitando ogni diffamazione e/o riferito oltraggioso, in specie sui social.
3) CASA FAMILIARE: l'alloggio familiare viene assegnato a in quanto sua esclusiva Parte_1 proprietaria e genitrice presso la quale il figlio è residente;
dà atto di averlo rilasciato Parte_2 libero da sé e da ogni suo bene ed effetto personale. Si impegna a togliere la propria residenza dall'alloggio famigliare entro il 15/9/25, essendogli note le conseguenze in termini economici del fatto che egli ivi la mantenga e quindi con suo contestuale impegno a pagare la tari pro quota e fatto salvo il diritto in capo alla ricorrente di agire per il maggior danno.
Il si impegna a pagare la Tari 2024 e 2025 fino al mese concorrente al suo trasferimento di residenza Pt_3 presso altra abitazione con bonifico o datio diretta della sua quota parte alla del relativo importo Parte_1 entro il termine necessario al relativo pagamento.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE:
a) Ordinario: fermo il contribuito diretto da parte di ciascun genitore al mantenimento ordinario del figlio per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si impegna a versare a Parte_2 Parte_1 mensili € 250,00 adeguabili Istat con decorrenza luglio 2025 da versarsi entro il 25 di ogni mese con pagina 3 di 5 bonifico/accredito sul conto corrente lei intestato iban [...] acceso presso
DI (adeguamento Istat decorrente dalla data odierna).
Le parti concordano che con decorrenza dal mese successivo all'estinzione da parte del ricorrente del suo pignoramento di 318,00€ e in ogni caso da febbraio 2027 il mantenimento ordinario sarà aumentato a mensili
350,00€ e rimarrà di tale entità fino al mese successivo all'ottenimento da parte della Parte_1 dell'assegnazione di un alloggio ater.
Dal mese successivo all'ottenimento da parte della di un alloggio ater, il contributo tornerà ad Parte_1 essere quantificato in 250€ mensili, fatto salvo l'adeguamento Istat eventualmente nelle more maturato, e con termini di pagamento come sopra indicati.
b) Spese straordinarie: ciascuna parte contribuirà in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio secondo quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per la retta dell'asilo, la mensa, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico e in futuro quelle per le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza e il vestiario limitatamente ad un giubbotto e un paio di scarpe a stagione e senza necessità di accordo e per quanto riguarda l'ulteriore vestiario previo accordo.
In deroga al protocollo citato le parti convengono che le spese mediche per il minore vengano pagate al 100% dal padre atteso il fatto che il datore di lavoro gliele rimborsa. Laddove tanto non avvenga, concordano che dette spese vengano in ogni caso anticipate dal padre e le parti entro il 31/3 di ogni anno faranno gli eventuali conguagli per dette spese riferite all'anno precedente con impegno della madre a restituire il 50% delle stesse se non rimborsate dal datore di lavoro. In questo caso, previa esibizione da parte del resistente di idonea documentazione.
5) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino in misura del 100% a . Parte_1
b) le parti concordano che la dote famiglia e tutti gli altri pubblici sussidi per il figlio CP_1 spettino esclusivamente a , salvo quelli per le spese cui il padre ha contribuito e che verranno, Parte_1 nei limiti della sua contribuzione, suddivisi tra le parti.
c) : le parti concordano che laddove il padre non possa tenere il figlio secondo i termini di Controparte_2 cui sopra, i costi per un'eventuale baby sitter che la madre dovrà assumere saranno a carico del padre per un importo forfettario indicato in 12€ l'ora e senza necessità di documentare la spesa in capo alla madre. Importo che egli si obbliga in questo caso a corrisponderle entro dieci giorni dal giorno in cui non ha potuto tenere il figlio.
pagina 4 di 5 d) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione del figlio e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per il figlio stesso;
si dichiarano sin d'ora consenzienti a loro espatri in Slovenia Austria e Croazia giornalieri diurni.
e) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: le parti danno atto che il fatto che acquisti una Parte_2 casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza sopravvenuta utile a rivedere i presenti accordi.
f) CONVIVENZA DI FATTO: le parti con la sottoscrizione del presente ricorso sciolgono e risolvono la loro convivenza di fatto, cosi come registrata presso il Comune di Triste il 18/01/2023.
Le parti chiedono altresì che il Tribunale voglia disporre la trasmissione dell'emettenda sentenza all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Trieste, affinché provveda alla cancellazione della convivenza di fatto registrata in data 13/01/2023 tra le parti, ai sensi dell'art. 1, L. 76/2016”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, compresa la trasmissione della sentenza all'Ufficio Anagrafe del Comune di Trieste, affinché provveda alla cancellazione della convivenza di fatto registrata in data
13/01/2023 tra le parti, ai sensi dell'art. 1, L. 76/2016.
Così deciso in Trieste, il 30/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Lucia FANELLI Presidente dott.ssa Gloria CARLESSO Giudice dott.ssa Filomena PICCIRILLO Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 2562/2025, promossa con ricorso depositato in data 26/08/2025 da
, con avv. PAOLA VALLE, e con avv. EMANUELA Parte_1 Parte_2
SOFIA.
Ragioni di Fatto e di Diritto della Decisione
I ricorrenti hanno adito congiuntamente ex art. 473 bis 51 c.p.c. questo Tribunale esponendo in particolare quanto segue, in fatto: di aver intrattenuto una relazione sentimentale iniziata a gennaio 2021 e la cui convivenza si è interrotta nel giugno 2025; dall'unione è nato il [...], in [...]; attesa Parte_2
l'interruzione della loro convivenza, necessita ora una sentenza che disciplini gli assetti genitoriali.
Le parti hanno quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito così disporre:
1. AFFIDAMENTO: L'affidamento del minore è attribuito congiuntamente ad entrambi i Parte_2 genitori;
il collocamento prevalente del minore rimane presso la madre con residenza Parte_1 anagrafica presso di lei;
le parti convengono che le decisioni di ordinaria amministrazione relative al figlio siano assunte in autonomia dalla madre convivente, mentre quelle di maggiore importanza le parti si impegnano a consultarsi e decidere congiuntamente.
2) TEMPI DI PERMANENZA e DISCIPLINE CONNESSE:
a) I tempi di permanenza del minore presso il padre saranno i seguenti:
- Due pomeriggi ogni settimana (il lunedì e il venerdì) con prelievo da parte del padre del figlio all'asilo o al centro estivo e/o scuola e con onere di suo riaccompagno presso la casa materna secondo accordi o in difetto entro le 20:30, con cena con il padre.
pagina 1 di 5 I pomeriggi saranno sospesi per una settimana al mese in coincidenza delle settimane in cui il padre ha turni lavorativi pomeridiani e che egli comunicherà alla madre ogni sei mesi (due volte l'anno e precisamente entro il
30/8 e il 28/2 egli le darà copia del suo calendario lavorativo).
- A settimane alternate dal venerdì con prelievo da parte del padre del figlio all'asilo o al centro estivo e/o scuola fino alle 18:00 della domenica con suo riaccompagno da parte del padre presso la casa materna o secondo accordi.
- Le parti valorizzano la necessità che il padre tenga con se il minore, laddove possibile, ogni sabato con pernotto in modo da consentire alla madre di lavorare la domenica mattina. In questo caso le parti si accorderanno in tal senso, in modo da evitare che la madre debba ricorrere a supporti onerosi di una baby sitter.
b) VIDEO CHIAMATE: le parti si impegnano a garantirsi un contatto telefonico o video telefonico con il figlio, una al giorno tra le 19:00 e le 20:00 con onere della video chiamata a carico del genitore con cui si trova il minore.
c) FERIE: le visite saranno sospese per un periodo di due settimane in coincidenza con le ferie della madre;
le parti si accorderanno circa i tempi di permanenza estivi prolungati del minore presso il padre.
d) FIGURE DI RIFERIMENTO NELL'ACCUDIMENTO DEL MINORE: i genitori dovranno concordare congiuntamente le figure di riferimento, familiari e non, cui appoggiarsi, fermo restando che entrambe prestano consenso affinché il minore stia con gli ascendenti materni.
e) COMUNICAZIONI TRA I GENITORI: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative al figlio e concordare congiuntamente decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale per più di un giorno, quindi con almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
f) COMPLEANNI:
- DEL FIGLIO: salvo diversi accordi, il giorno del compleanno del figlio entrambi i genitori trascorreranno con lui parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. In difetto di accordi, il minore trascorrerà il giorno del compleanno ad anni alterni con ciascun genitore (un anno con uno, l'anno dopo con l'altro), con possibilità in ogni caso per l'altro genitore di vedere il figlio almeno un'ora nell'arco della giornata.
- DEI GENITORI: salvo diversi accordi, il minore trascorrerà il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
g) SCUOLA E VIAGGI DI ISTRUZIONE
- Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire il figlio nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sul minore e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro.
- I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
pagina 2 di 5 - Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire il figlio nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando il figlio all'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico del minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle di lui preferenze e delle esigenze logistiche di chi si occupa prevalentemente degli accompagnamenti.
h) MALATTIA: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute del minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora il minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità.
i) QUESTIONI EDUCATIVE, ATTIVITÀ SPORTIVE, CULTURALI E RELIGIOSE: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante il minore, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita del figlio, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
j) COMUNICAZIONI. Le parti si impegnano a comunicare in modo aperto e cooperativo e di scambiare informazioni circa impegni e necessità del bambino.
k) Le parti si impegnano ad assicurarsi la loro migliore idoneità psico-fisica al momento del prelievo del minore e per tutto il tempo della loro permanenza con lui.
l) FREQUENTAZIONI CON NUOVI COMPAGNI: i genitori saranno liberi di frequentare altre persone con il figlio nei limiti in cui le nuove relazioni siano stabili;
tuttavia, convengono di non lasciare ai rispettivi nuovi compagni il figlio.
m) RELAZIONI TRA LE PARTI: le parti si impegnano a mantenere l'una verso l'altra comportamenti relazionali adeguati, evitando ogni diffamazione e/o riferito oltraggioso, in specie sui social.
3) CASA FAMILIARE: l'alloggio familiare viene assegnato a in quanto sua esclusiva Parte_1 proprietaria e genitrice presso la quale il figlio è residente;
dà atto di averlo rilasciato Parte_2 libero da sé e da ogni suo bene ed effetto personale. Si impegna a togliere la propria residenza dall'alloggio famigliare entro il 15/9/25, essendogli note le conseguenze in termini economici del fatto che egli ivi la mantenga e quindi con suo contestuale impegno a pagare la tari pro quota e fatto salvo il diritto in capo alla ricorrente di agire per il maggior danno.
Il si impegna a pagare la Tari 2024 e 2025 fino al mese concorrente al suo trasferimento di residenza Pt_3 presso altra abitazione con bonifico o datio diretta della sua quota parte alla del relativo importo Parte_1 entro il termine necessario al relativo pagamento.
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE:
a) Ordinario: fermo il contribuito diretto da parte di ciascun genitore al mantenimento ordinario del figlio per i tempi di rispettiva pertinenza genitoriale, si impegna a versare a Parte_2 Parte_1 mensili € 250,00 adeguabili Istat con decorrenza luglio 2025 da versarsi entro il 25 di ogni mese con pagina 3 di 5 bonifico/accredito sul conto corrente lei intestato iban [...] acceso presso
DI (adeguamento Istat decorrente dalla data odierna).
Le parti concordano che con decorrenza dal mese successivo all'estinzione da parte del ricorrente del suo pignoramento di 318,00€ e in ogni caso da febbraio 2027 il mantenimento ordinario sarà aumentato a mensili
350,00€ e rimarrà di tale entità fino al mese successivo all'ottenimento da parte della Parte_1 dell'assegnazione di un alloggio ater.
Dal mese successivo all'ottenimento da parte della di un alloggio ater, il contributo tornerà ad Parte_1 essere quantificato in 250€ mensili, fatto salvo l'adeguamento Istat eventualmente nelle more maturato, e con termini di pagamento come sopra indicati.
b) Spese straordinarie: ciascuna parte contribuirà in misura del 50% ciascuna al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi per il figlio secondo quanto previsto dal Protocollo siglato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trieste e il Tribunale di Trieste il 18/05/15, cui concordano di aggiungere quelle per la retta dell'asilo, la mensa, l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico e in futuro quelle per le ripetizioni scolastiche se consigliate dalla scuola o in caso di insufficienza e il vestiario limitatamente ad un giubbotto e un paio di scarpe a stagione e senza necessità di accordo e per quanto riguarda l'ulteriore vestiario previo accordo.
In deroga al protocollo citato le parti convengono che le spese mediche per il minore vengano pagate al 100% dal padre atteso il fatto che il datore di lavoro gliele rimborsa. Laddove tanto non avvenga, concordano che dette spese vengano in ogni caso anticipate dal padre e le parti entro il 31/3 di ogni anno faranno gli eventuali conguagli per dette spese riferite all'anno precedente con impegno della madre a restituire il 50% delle stesse se non rimborsate dal datore di lavoro. In questo caso, previa esibizione da parte del resistente di idonea documentazione.
5) ULTERIORI STATUIZIONI:
a) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per il figlio spettino in misura del 100% a . Parte_1
b) le parti concordano che la dote famiglia e tutti gli altri pubblici sussidi per il figlio CP_1 spettino esclusivamente a , salvo quelli per le spese cui il padre ha contribuito e che verranno, Parte_1 nei limiti della sua contribuzione, suddivisi tra le parti.
c) : le parti concordano che laddove il padre non possa tenere il figlio secondo i termini di Controparte_2 cui sopra, i costi per un'eventuale baby sitter che la madre dovrà assumere saranno a carico del padre per un importo forfettario indicato in 12€ l'ora e senza necessità di documentare la spesa in capo alla madre. Importo che egli si obbliga in questo caso a corrisponderle entro dieci giorni dal giorno in cui non ha potuto tenere il figlio.
pagina 4 di 5 d) DOCUMENTI ESPATRIO: Le parti si prestano reciproco consenso al rilascio dei propri documenti validi all'espatrio con l'indicazione del figlio e al rilascio dei documenti validi all'espatrio per il figlio stesso;
si dichiarano sin d'ora consenzienti a loro espatri in Slovenia Austria e Croazia giornalieri diurni.
e) CIRCOSTANZE SOPRAVVENUTE: le parti danno atto che il fatto che acquisti una Parte_2 casa con la contrazione di un mutuo o la prenda in locazione non costituisca circostanza sopravvenuta utile a rivedere i presenti accordi.
f) CONVIVENZA DI FATTO: le parti con la sottoscrizione del presente ricorso sciolgono e risolvono la loro convivenza di fatto, cosi come registrata presso il Comune di Triste il 18/01/2023.
Le parti chiedono altresì che il Tribunale voglia disporre la trasmissione dell'emettenda sentenza all'Ufficio
Anagrafe del Comune di Trieste, affinché provveda alla cancellazione della convivenza di fatto registrata in data 13/01/2023 tra le parti, ai sensi dell'art. 1, L. 76/2016”.
Inoltre, le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nonché provveduto al deposito della documentazione prescritta.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, i ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate.
Il Giudice delegato ha riservato la decisione al Collegio.
Ciò premesso, si dispone in conformità al raggiunto accordo tra le parti, nulla ostando effettivamente all'accoglimento delle concordate condizioni, che appaiono congrue e adeguate in relazione agli interessi del figlio minore, senza che ne sia necessario l'ascolto, anche alla luce della documentazione dimessa;
né si ravvisano contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico.
Infine, le spese vanno compensate, stante il raggiunto accordo.
P.Q.M.
dispone nei termini di cui alle concordate conclusioni sopra riportate e da intendersi qui trascritte, quali parte integrante della presente decisione.
Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito, compresa la trasmissione della sentenza all'Ufficio Anagrafe del Comune di Trieste, affinché provveda alla cancellazione della convivenza di fatto registrata in data
13/01/2023 tra le parti, ai sensi dell'art. 1, L. 76/2016.
Così deciso in Trieste, il 30/10/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Anna Lucia Fanelli
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