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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1303/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DELL'OSA Stefano, V.le Regina Elena 20 - Pescara
CONTRO
di Controparte_1 CP_2 dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 c/o ITL, Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da verbale in data 22.10.2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da (con Parte_1 ricorso depositato in data 3.7.2025) avverso una ordinanza ingiunzione (n.83/2025 prot. n.13258 del 14.4.2025) emessa dall'
[...]
di per sanzioni relative a rapporti di Controparte_1 CP_2 lavoro di diversi dipendenti, contestando il merito degli accertamenti presupposti e deducendo altresì il difetto di motivazione e la sproporzione delle sanzioni.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'opposizione ed in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine d'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione previsto dall'art.6, comma 6, D.Lgs.150/2011.
Alla prima udienza la parte ricorrente dichiarava di aderire all'eccezione preliminare di tardività del ricorso.
L' , preso atto, si rimetteva al Giudice. CP_1
***
Il giudizio è inammissibile essendo stato introdotto tardivamente rispetto al termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e di cui all'art.6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) D.Lgs.150/2011, che al comma 6 dispone che “
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Infatti, a fronte del deposito del ricorso in data 3.7.2025, l' Controparte_1 resistente ha documentato la notifica perfezionatasi in data 9.5.2025, né comunque l'opponente ha sollevato specifiche contestazioni in ordine alla data della notifica, ma ha anzi aderito all'eccezione relativa alla tardività del ricorso.
***
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerato il comportamento collaborativo della parte ricorrente, che ha prontamente aderito all'eccezione di inammissibilità.
2
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 22.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
3
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
nel procedimento deciso all'udienza del 22.10.2025
PROMOSSO DA
Parte_1 avv. DELL'OSA Stefano, V.le Regina Elena 20 - Pescara
CONTRO
di Controparte_1 CP_2 dott.ri e Controparte_3 Controparte_4 CP_5 c/o ITL, Via Tiburtina Valeria 54/1 - Pescara
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD ORDINANZA-INGIUNZIONE
Conclusioni: come da verbale in data 22.10.2025.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (artt.132 comma 2 n.4, 429 c.p.c. e 118 disp.att.c.p.c.)
La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta da (con Parte_1 ricorso depositato in data 3.7.2025) avverso una ordinanza ingiunzione (n.83/2025 prot. n.13258 del 14.4.2025) emessa dall'
[...]
di per sanzioni relative a rapporti di Controparte_1 CP_2 lavoro di diversi dipendenti, contestando il merito degli accertamenti presupposti e deducendo altresì il difetto di motivazione e la sproporzione delle sanzioni.
L' si costituiva in giudizio resistendo Controparte_1 all'opposizione ed in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del ricorso per violazione del termine d'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione previsto dall'art.6, comma 6, D.Lgs.150/2011.
Alla prima udienza la parte ricorrente dichiarava di aderire all'eccezione preliminare di tardività del ricorso.
L' , preso atto, si rimetteva al Giudice. CP_1
***
Il giudizio è inammissibile essendo stato introdotto tardivamente rispetto al termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione e di cui all'art.6 (Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione) D.Lgs.150/2011, che al comma 6 dispone che “
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Infatti, a fronte del deposito del ricorso in data 3.7.2025, l' Controparte_1 resistente ha documentato la notifica perfezionatasi in data 9.5.2025, né comunque l'opponente ha sollevato specifiche contestazioni in ordine alla data della notifica, ma ha anzi aderito all'eccezione relativa alla tardività del ricorso.
***
Va pertanto dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerato il comportamento collaborativo della parte ricorrente, che ha prontamente aderito all'eccezione di inammissibilità.
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P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- dichiara inammissibile l'opposizione;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 22.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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