TRIB
Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 18/06/2025, n. 2127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2127 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 19.12.2022 e segnata dal N° R.G.C.A. 14551/2022, promossa da in persona dell'amministratore delegato Parte_1 sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena CUSTODE del Foro Parte_2 di Milano
-attrice- contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano DURO CORONI
in Bagno a Ripoli (FI), località Controparte_2
Ponte a Ema, Via Antonio Meucci nr. 2, in persona dell'amministratore p.t.
in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso PRATOVECCHI
-convenuti-
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
Parte attrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito così giudicare: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della società CP_1 del per i fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche Controparte_5 all'interno dei locali in locazione a causati dai vizi e dal degrado degli Parte_1 impalcati descritti in atti, e come analiticamente indicato sia in sede di accertamento tecnico preventivo
R.G. 10396/2021 Tribunale di Firenze dal consulente dell'Ufficio, ing. e sia come Persona_1 indicato dallo stesso consulente nel supplemento di CTU espletato nella presente fase di merito;
per
l'effetto condannare il e la società quale Controparte_5 CP_1 condomina e locatrice, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria come dettagliatamente indicati dall'ing. sia nell'elaborato peritale e allegato computo metrico depositati agli atti del Persona_1 procedimento per ATP ex art. 696 c.p.c. n. 10396/2021 R.G. Trib. di Firenze, Dr. Patrizia Pompei,
e sia nell'elaborato peritale 26.9.2024 e allegato computo metrico depositati in causa;
condannandoli comunque ad eseguire ogni altra opera opportuna e necessaria per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua descritte nel predetto elaborato peritale;
condannare i convenuti in solido tra loro, e fatto salvo il vincolo di solidarietà anche in caso di diverso riparto di responsabilità tra gli stessi nella causazione dei danni, a corrispondere all'attrice indicati e sopportati in dipendenza dei fenomeni infiltrativi e relativi alla spese per la sostituzione dei pannelli, interventi di muratura, risanamento, riparazioni, sigillatura, disincrostazione, pulizia dei locali per la somma di € 5.200,00 oltre oneri di legge, o per quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
2) il risarcimento dei danni non patrimoniali per il pregiudizio patito alla salute e sicurezza del datore di lavoro e dei lavoratori, e per la salubrità del posto di lavoro, nonché, per la compromissione e limitazione del godimento dei locali, nella misura di € 30.000,00 o in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; 3) il pagamento della somma di € 2.564,43= già dall'attrice corrisposta al CTU a titolo di compensi e spese liquidati dal Giudice Dr. Pompei nel procedimento per ATP n. 10396/2021 R.G. Tribunale di Firenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) il pagamento della somma di € 2.244,48= dall'attrice corrisposta all'arch. Persona_2 consulente di parte della nel procedimento per ATP n. 10396/2021 R.G. Tribunale di Parte_1
Firenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Porre a definitivo carico delle controparti in solido tra loro le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nella presente fase di merito;
condannare i convenuti in solido tra loro a pagare a la somma di € 912,86 per spese corrisposte all' arch. Parte_1 per la consulenza svolta nella presente fase di merito. Condannare i convenuti al Persona_2 pagamento dei compensi professionali di causa comprensivi di quelli per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre al 15% per spese generali, alle anticipazioni, IVA e CPA.
Per il Condominio: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta: Nel merito: respingere le domande tutte avanzate nei confronti del Controparte_6 siccome infondate in fatto ed in diritto e comune non provate. Con vittoria di spese e
[...] compensi.
Per La società Per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice nei confronti Controparte_1 della soc. , con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. CP_1
Concisa Esposizione dei Fatti
La motivazione che segue è redatta in conformità agli artt. 132 nr. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che consentono al giudice di adottare il modello c.d. “semplificato” di motivazione, ovvero di tipo sintetico con mero richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della
Corte Suprema di Cassazione.
2 0o0o0
La società conduce in locazione dal Parte_1
28.12.2018, in virtù di contratto di locazione stipulato con la società Controparte_1 alcune unità immobiliari, di cui alcune poste al primo piano – destinate ad essere la sede direzionale della società - e altre al piano interrato – destinate ad area di parcheggio delle autovetture e a locali tecnici - ubicate in un più ampio edificio condominiale sito in Bagno a Ripoli (FI), località Ponte a Ema, Via Antonio Meucci nr. 4.
La conduttrice lamenta la presenza di infiltrazioni di acqua all'interno dei locali posti al primo piano provenienti sia dalla copertura del fabbricato che dal lastrico solare, tali per cui si sono distaccati i pannelli dal soffitto e si sono verificati anche allagamenti nel corridoio centrale della sede societaria;
sempre in occasione di fenomeni meteorologici, anche il vano scale esterno e l'area del lastrico solare che dà accesso ai locali della società risultano ammalorati per distacchi delle Parte_1 piastrelle in parte rotte ed in parte staccate dal massetto e anche per la comparsa di efflorescenze saline dovute alle medesime infiltrazioni e ai ristagni di acqua piovana creatisi.
Le dette problematiche venivano denunciate dalla Parte_1 sia alla società proprietaria dei locali che all'amministratore condominiale,
[...] senza ottenere né risposte né interventi riparatori, per cui instaurava il procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo A.T.P. (R.G. 10396/2021) per fare espletare
C.T.U. accertative sia delle cause dei danni che per la quantificazione delle spese dei lavori che sarebbero stati necessari per l'eliminazione delle problematiche.
Nel detto procedimento venivano coinvolti, oltre al Controparte_7
e alla società anche la società , l'arch.
[...] Controparte_1 CP_8 CP_9
, l'ing. il
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
(sostanzialmente i professionisti che parteciparono alla Controparte_13 realizzazione del complesso immobiliare).
L'ing. – C.T.U. - veniva incaricato di rispondere ai seguenti Persona_1 quesiti: 1) accerti il CTU lo stato dei luoghi, descrivendone lo stato manutentivo;
2)
Verifichi l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, gocciolature e dei riversamenti come descritti nel ricorso e ne indichi le cause;
3) descriva il CTU gli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, gocciolature e riversamenti;
4) indichi le opere necessarie all'eliminazione dei vizi e i relativi costi, nonché l'incidenza dei vizi sul normale godimento dell'immobile locato.
3 In data 27.6.2022 è stata depositata la relazione di CTU che ha riscontrato l'effettiva presenza dei lamentati fenomeni di infiltrazione di acqua meteoriche e percolamenti nei locali del fabbricato condotti da dovuti a causa di Parte_1 anomalie riscontrate nei due impalcati dell'unità immobiliare e più precisamente nell'impalcato di copertura (rifinito con guaina bituminosa, che si è distaccato dal sottostante solaio in più punti con evidenza di numerosi interventi di ripristino a tampone mediante “toppe” di guaina posate a fiamma, nonché segni di usura causati dalla sostanziale assenza di un elemento di protezione e dall'utilizzo di materiale non idoneo in occasione degli interventi a tampone) e in quello relativo al lastrico solare pavimentato di primo piano che dà accesso ai locali in uso a Parte_1
(rispetto al quale il CTU ha rilevato uno stato precario di manutenzione
[...] delle mattonelle di rifinitura, il mancato rispetto della regola dell'arte nella posa della pavimentazione, la rottura di numerose mattonelle, la disgregazione e distacco dello stucco, il sottodimensionamento dei pozzetti di raccolta dell'acqua che insistono sul lastrico solare, la mancata continuità dello strato impermeabilizzante perimetrale in corrispondenza di ogni pozzetto, oltre ad altre criticità che interessano il pozzetto contenente derivazioni elettriche).
Il CTU ha altresì individuato gli interventi necessari per l'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni nei due impalcati.
Espletata senza successo da parte attrice la procedura di mediazione presso la
CC.II.AA. di Firenze (per mancata adesione dei convenuti), l'attrice attendeva l'inizio di lavori di manutenzione straordinari del lastrico solare e della copertura che il aveva medio tempore manifestato l'intenzione di voler eseguire, come CP_5 deliberato in data 27.06.2022, lavori che, in realtà non venivano iniziati, determinando tale ritardo ulteriori danni da infiltrazioni all'interno dei locali condotti da comportanti anche rischi per la salute dei Parte_1 dipendenti per l'insalubrità degli ambienti in cui questi sono tenuti a lavorare.
Situazione che determinava il Responsabile del Servizio Sicurezza e prevenzione
RSPP - - ad emettere l'ordine a carico del datore di lavoro di Controparte_14 eseguire con urgenza sull'immobile i necessari lavori onde rimuovere le fonti di insalubrità e di degrado presenti negli ambienti di lavoro, costituiti da macchie di muffa, cattivo odore, umidità e deterioramento delle murature dei locali occupati, nonostante abbia posto in essere a sue spese interventi di aspirazione dell'acqua infiltrata e asciugatura delle superfici interessate.
4 ha così introdotto la presente causa di Parte_1 merito per sentir condannare sia il Controparte_15 che la società ad eseguire i lavori di manutenzione straordinari atti ad Controparte_1 eliminare le cause dei fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche all'interno dei locali condotti in locazione (come indicati nella consulenza del CTU dell'ATP), nonché per la loro condanna, in solido e salvo diverso riparto di responsabilità, al pagamento in suo favore dei danni patrimoniali (corrispondenti alle spese sostenute per la sostituzione dei pannelli, per gli interventi di muratura e di risanamento e di sigillatura e pulizia dei locali, pari ad euro 5000, oltre interessi e rivalutazione) e dei danni non patrimoniali (per il pregiudizio alla salute dei lavoratori e alla sicurezza del posto di lavoro nella misura di euro 30.000), oltre al pagamento delle spese di CTU, di
CTP e processuali della fase di ATP.
Si è costituito in giudizio il Controparte_16 contestando la domanda attrice perché si ritiene del tutto estraneo ed esente da responsabilità a seguito del fatto che i difetti che affliggono la copertura (lastrico solare ad uso esclusivo e due campate del tetto) devono essere ricondotti a difetti costruttivi dell'immobile – mancato rispetto alle regole dell'arte nella posa della pavimentazione e nella stuccatura delle relative fughe e sottodimensionamento del sistema di scarico – rispetto ai quali il non ha alcun obbligo di eliminazione (salve le opere di CP_5 manutenzione straordinaria del bene); ad ogni modo ha rappresentato che l'assemblea condominiale, convocata per l'assemblea del 18.5.2023, era in procinto di deliberare l'appalto in favore di ditta edile per realizzare le opere necessarie per la riparazione dei vizi della copertura;
ha, particolarmente, contestato la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale asseritamente subito dai dipendenti dell'azienda in quanto quest'ultima non è legittimata ad ottenerli, essendo richiedibili solo da parte dei lavoratori.
Si è, altresì, costituita in giudizio la società proprietaria delle unità immobiliari locate all'attrice precisando di essersi sempre attivata, nell'interesse della sua conduttrice, nell'eseguire alcuni interventi di ripristino e di manutenzione del manto impermeabile della copertura dell'immobile nei mesi di aprile e novembre del 2021, nell'aver fatto svuotare e fatto pulire i pozzetti di acqua piovana presenti nel piazzale nell'ottobre del 2021, nell'aver manutenuto la griglia di raccolta delle acque piovane nel seminterrato, così eliminando o grandemente attenuando i problemi che in precedenza causavano le infiltrazioni, tant'è che lo stesso CTU concludeva che “…le conseguenze delle problematiche di infiltrazioni riscontrate apparivano di lieve entità, presumibilmente mitigate da
5 interventi “tampone” eseguiti nel recente passato prima della CTU…si ritiene che allo stato attuale il godimento dell'immobile non sia da ritenere compromesso o limitato in alcun modo”. Ha contestato, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale affermando che gli interventi svolti in autonomia dalla propria conduttrice sono state iniziative del tutto autonome e comunque dettate da esigenze aziendali.
Dopo lo scambio di memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 29.3.2024 è stata rigettata l'eccezione di parte attrice circa la dedotta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'amministratore del Condominio ed è stata acquisita – ai fini dell'utilizzabilità – la relazione redatta dal CTU ing. el Per_1 procedimento per A.T.P.; inoltre, è stata ammessa CTU integrativa della prima al fine di verificare la persistenza o meno del fenomeno infiltrativo con indicazione della causa, nonché di verificare lo stato manutentivo sia del lastrico solare quanto alla pavimentazione e pozzetti di scarico, sia della copertura e segnatamente quanto alla copertura per verificare la condizione delle toppe di guaina ivi presenti, la saldatura delle porzioni di guaina con il sottostante supporto, la protezione e l'impermeabilizzazione di tutta la superficie del manto con prodotti idonei, la sigillatura degli elementi che emergono dal solaio, quali torrette e camini stante il distacco dei risvolti in guaina, nonché di valutare se lo stato attuale dei luoghi imponga l'esecuzione degli interventi indicati nella prima CTU al fine di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro ove sono presenti nr. 37 lavoratori ed in ogni caso con invito al
CTU di indicare ogni altra opera opportuna e necessaria per l'eliminazione definitiva del fenomeno infiltrativo, tenendo conto dei lavori medio tempore eseguiti.
Il C.T.U. ing. ha accettato l'incarico e ha provveduto a Persona_1 depositare la relazione integrativa il 26.09.2024.
Con ordinanza del 28.11.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sono stati rigettati i capitoli di prova formulati da parte attrice in quanto superflui;
le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza cartolare del
19.3.2025 e sono stati assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e delle memorie di replica di cui al previgente art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva della società Controparte_1
La domanda risarcitoria attorea viene svolta nei riguardi della proprietaria delle unità immobiliari locate contestando alla società la violazione Controparte_1 dell'obbligo di consegnare al conduttore la res in buone condizioni di manutenzione e
6 di adoperarsi perché la cosa rimanga idonea all'uso convenuto ex art. 1575 commi 1 e
2 c.c., in piena sicurezza e senza limitazioni.
In particolare, l'attrice ha dedotto di aver numerose volte rappresentato alla proprietaria l'ammaloramento dei locali incidenti sulla salubrità degli ambienti di lavoro e sulla salute e l'incolumità del lavoratori impiegati e all'uopo richiama il provvedimento del responsabile del Servizio di Sicurezza e prevenzione RSPP redatto al termine del sopralluogo straordinario eseguito in data 14.12.2021; in tale verbale si legge, infatti, che “..tale situazione non garantisce l'integrità e la salubrità dei locali e quindi la salute e la sicurezza dei lavoratori…si fa presente che le muffe producono micro tossime che hanno effetti immediati sull'apparto respiratorio nonché effetti cronici contribuendo ad asma, allergie e cefalee” e tale situazione si poneva in netto contrasto con quanto prescritto nell'allegato
IV del D.lgs. 81/2008 comma 1.3 (punti 1.3.1.1. e 1.3.1.3. e 1.3.3) che prescrive che i locali adibiti a luoghi di lavoro debbono possedere dei precisi requisiti di salubrità che nella specie non vennero rispettati (difatti al detto verbale di sopralluogo vennero allegate una serie di fotografie che documentarono le carenti condizioni di manutenzione delle unità locate, poi riscontrate oggettivamente dal CTU ing. Per_1 durante l'espletamento della prima CTU cfr. doc. nr. 11 inserito nella cartella A zip allegata all'atto di citazione).
La contestazione è corretta.
Il locatore, sempre senza bisogno di speciale patto, deve mantenere la cosa locata, per tutto il tempo stabilito, in stato da servire obiettivamente all'uso convenuto.
Il godimento della cosa non è istantaneo ma protratto nel tempo, per cui tutte le riparazioni di una certa entità (ivi comprese quelle di straordinaria manutenzione) e tutte quelle che dipendono da vetustà o da forza maggiore sono a suo carico, poiché solo le riparazioni di manutenzione che sono di poca spesa e dipendono dall'uso che si faccia della cosa o dalla mancanza di diligenza del conduttore o delle persone della sua famiglia faranno carico al conduttore medesimo.
Nell'obbligo del locatore di mantenere la cosa in stato da servire all'uso per cui venne locata, è insito anche quello di apportare alla cosa locata quelle modificazioni e quegli adattamenti che siano prescritti dall'autorità amministrativa – o di vigilanza - perché possa essere continuato l'uso.
Nella specie, per quanto rilevato dal Responsabile della Sicurezza RSPP sig. nel dicembre del 2021 si reputa essere situazione sufficiente per ritenere Per_3 violata la detta obbligazione contrattuale incombente sulla società CP_1 Pt_3
[...] (sebbene in concorso con quella di custodia del bene condominiale posta a carico, invece, del ). CP_5
Sulla legittimazione passiva del CP_5
L'art. 2051 c.c. connota, invece, la responsabilità omissiva del nel CP_5 difetto di manutenzione straordinaria dei beni comuni, costituiti dall'impalcato di copertura e dal lastrico solare, a nulla valendo quanto eccepito dal convenuto, circa il fatto che dei difetti di costruzione originari il non ne risponderebbe, CP_5 poiché il CTU, già nella prima relazione tecnica ebbe ad indicare la possibilità di porre in essere degli interventi di riparazione tali da eliminare quei difetti.
Ad ogni modo, la Suprema Corte (ordinanza n. 28253/2023 del 9.10.2023) ha ritenuto che il danneggiato da vizi di realizzazione dell'edificio può agire CP_5 contro il in quanto, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. (che regola la cosiddetta CP_5
«responsabilità per cose in custodia») il ha sempre una responsabilità CP_5 oggettiva per tutti i beni che sono nella sia diretta disponibilità, per cui, se a causa del cattivo stato di conservazione del manto di impermeabilizzazione di una terrazza o del lastrico solare si determinano infiltrazioni negli appartamenti sottostanti, i danneggiati possono agire tanto contro il costruttore, tanto contro il . Inoltre, l'azione CP_5 contro il condominio può quindi essere esercitata anche se i difetti siano imputabili già all'originario venditore/costruttore dell'intero fabbricato e nonostante la garanzia decennale non sia ancora scaduta. Secondo la pronuncia della Cassazione sopra richiamata, il danneggiato può agire contro il condominio anche se, al momento della vendita dei primi appartamenti, il costruttore aveva comunicato i vizi di realizzazione e aveva stretto una transazione con gli acquirenti. Tale accordo infatti non elimina la responsabilità del condominio verso i successivi proprietari, estranei a detto accordo.
Sul fenomeno infiltrativo e sul nesso causale
Anche la CTU espletata nel corso del presente giudizio ha confermato come le problematiche riscontrate nella prima relazione siano sempre emendabili con interventi di manutenzione straordinaria, ancora necessari nonostante l'intervento della ditta HOTI, incaricata dal Condominio di dare esecuzione a quelle lavorazioni già indicate dal CTU;
anzi, questi ha verificato la mancata esecuzione di quei interventi diretti alla definitiva eliminazione delle cause poste alla base dei fenomeni di infiltrazioni e di percolamento d'acqua, tanto che essi hanno continuato a manifestarsi e a far persistere le muffe e l'umidità nell'ambiente.
Si legge nella CTU che: “….persistono le infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura e ciò sia nei punti già interessati dal fenomeno e già riscontrati in ATP, e sia in nuovi punti, in
8 corrispondenza dei quali sono stati posizionati secchi di raccolta dell'acqua, come fatti rilevare durante il sopralluogo dal consulente della società così come la persistenza e l'invasività del Parte_1 lamentato fenomeno infiltrativo e umidifero che ha costretto e costringe la società attrice a interventi di disincrostazione e risanamento di porzioni di soffitto e pareti al fine di mantenere l'ambiente di lavoro ad un livello accettabile ed evitare sanzioni e perdita di produttività”.
Le cause dei lamentati fenomeni infiltrativi, come già individuate nell'ATP, sono state definitivamente confermate.
Quanto alle infiltrazioni in corrispondenza del solaio di copertura con relativo fenomeno di umidità negli ambienti, la causa principale è risultata imputabile a diffusi punti di distacco della guaina bituminosa con conseguente non tenuta dell'acqua, mentre l'utilizzo di materiale non idoneo ha comportato diffuse fessurazione, mentre ancora gli interventi mediante “toppe” di guaina o mediante posa a pennello di liquido impermeabile si sono rivelati rimedi inefficaci;
il CTU ha riscontrato l'assenza di sigillatura su torrette e camini che presentano distacco dai risvolti in guaina.
Quanto al lastrico solare, la causa delle infiltrazioni risulta dovuta alla mancata continuità dello strato di impermeabilizzante in corrispondenza di ogni pozzetto di scarico di tal che stante l'assenza nel perimetro di ogni pozzetto dell' elemento che dovrebbe fungere da raccordo con lo strato di guaina sottostante, si è creata una situazione che - aggravata anche dalla scarsa manutenzione dei pozzetti- ha prodotto una quantità di punti critici: distacco dello stucco a sigillatura dei giunti, infiltrazioni, umidità di risalita, ristagno d'acqua, rottura delle mattonelle.
Il CTU ha constatato come gli interventi necessari indicati nella perizia del procedimento per ATP RG 10396/2021, risultino in buona parte non eseguiti, eccetto la sostituzione di alcune mattonelle, delle bocchette di scarico al primo piano e limitati interventi sulla guaina bituminosa della copertura;
ma anche con riguardo alle lavorazioni già eseguite, il CTU ha rilevato degli ulteriori difetti “…..le toppe di guaina, anche di recente realizzazione, risultano inefficaci per il sostanziale diffuso distacco dal supporto a causa di una non perfetta tenuta delle saldature. Si rileva inoltre un quadro fessurativo diffuso, anche dovuto al mancato utilizzo di prodotti idonei quali guaina alluminata o ardesiata. Si rileva inoltre l'assenza di sigillatura in corrispondenza dei punti singolari quali forometrie, sfiati e camini…i pozzetti di scarico sono stati sostituiti senza tuttavia procedere ad una sigillatura perimetrale dell'impermeabilizzazione. Si denota anche una scarsa manutenzione, per come ricavabile dall'osservanza delle evidenti tracce di acqua stagnante presenti in corrispondenza degli scarichi”.
In esito alla C.T.U. sullo stato attuale dell'impalcato di copertura e del lastrico solare di primo piano, l'ing. non ha avuto dubbi sull'assoluta necessità di Per_1
9 procedere all'esecuzione degli interventi manutentivi già descritti nell'elaborato peritale del procedimento per A.T.P. e indicati nel computo metrico estimativo delle opere, come aggiornato nell'allegato n. 4 alla C.T.U. del 26.9.2024 e precisamente, quanto all'impalcato di copertura, tali opere devono consistere, nella fornitura e posa di nuova guaina ardesiata e nell'impermeabilizzazione degli elementi emergenti dal solaio mediante applicazione di guaina liquida;
quanto al lastrico solare di primo piano devono essere sostituite le caditoie presenti con elemento idoneo dotato di mantellina perimetrale impermeabilizzante, con posa a fiamma di strato di guaina, oltre alla fornitura e posa di nuova pavimentazione;
infine, solo una volta eseguite le opere esterne sulle copertura, potrà procedersi alla definitiva la sostituzione dei pannelli di controsoffitto.
Inoltre, il C.T.U. ha previsto un protocollo di manutenzione e di pulizia delle bocchette di scarico e ha raccomandato un attento e puntuale monitoraggio degli scarichi, stante anche il sottodimensionamento del sistema di smaltimento.
Sul danno non patrimoniale
Parte attrice assume di aver subito un danno non patrimoniale a seguito dell'insalubrità in cui hanno versato dall'aprile del 2021 e ancora versano gli ambienti di lavoro nei quali operano i suoi dipendenti tanto che ciò “avrebbe inciso negativamente sulla permanenza prolungata dei lavoratori” nel luogo di lavoro, senza, tuttavia, allegare ulteriori elementi fattuali dai quali comprendere se, proprio a causa dello stato precario dei luoghi di lavoro, vi è stato, oltre al rilievo del RSPP del dicembre del 2021, anche un ulteriore iniziativa di tutela da parte dei lavoratori avverso il datore di lavoro in modo che quest'ultimo abbia subito una lesione nella propria “reputazione aziendale” di “serio datore di lavoro”.
Dunque, la domanda non può essere accolta.
Deve darsi atto che comunque il soggetto legittimato ad essere risarcito di aver lavorato in luogo insalubre è il lavoratore: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
19621 del 17 giugno 2022, ha stabilito che, qualora il prestatore di lavoro eserciti la sua attività in un luogo insalubre, è a questo che spetta la liquidazione di un danno morale, determinato dalla paura per la sua salute, indipendentemente dall'esistenza di un danno biologico certificato.
Sul danno patrimoniale
Dovute all'attrice sono le spese sostenute nell'aver eseguito alcune riparazioni tra le quali la sostituzione dei pannelli del controsoffitto, interventi di muratura, disincrostazione e pulitura delle superfici interessate dal fenomeno infiltrativo, oltre a quelle che dovrà ancora sostenere per la ulteriore sostituzione dei pannelli, per un
10 totale di euro 8.594,00 (euro 6.344,00 ex fattura Arte Ristruttura Living, euro 1150 ex fattura Il Serchio S.r.l., euro 1100 di ripristino pannelli come da computo metrico del
C.T.U.).
E' altresì dovuta – quale danno emergente – la somma complessiva di euro
5.721,77, tra le quali le spese di C.T.U. liquidate in fase di ATP (euro 2.564,43), le spese di CTP arch. ia della fase di ATP che del merito (euro 3.157,34). Per_2
In diritto, va precisato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate [a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n.
3380; la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente tecnico di parte di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza cfr. Cass. ordinanza 24188/2021; Cass. nr. 10173 del
18.5.2015; Tribunale Firenze, terza sezione del 4.2.2020 (in RG 10335/2016); Cass. Sez. 1,
07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n.
3897).
Sul totale di euro 14.315,77 è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di deposito della consulenza tecnica di A.T.P. – maggio 2022 - alla data di deposito della sentenza ed interessi compensativi determinati nella misura legale sulla somma devalutata al maggio 2022 e via via calcolati fino al saldo.
0o0o0
Le spese processuali di parte ricorrente della fase di ATP (pari ad euro 2337) e del presente giudizio di merito (euro 5077) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo il criterio medio previsto per lo scaglione di riferimento
(causa di valore fino ad euro 26.000), tenendo conto dei nuovi parametri di cui al D.M.
147 del 2022.
Le spese della CTU della presente causa sono parimenti poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, accertata la responsabilità della Società e del Controparte_1
in Bagno a Ripoli (FI), loc. Ponte a Controparte_6
11 Ema, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. nella causazione dell'evento dannoso lamentato dalla società condanna i Parte_1 convenuti, in solido tra loro ex art. 2055 c.c.:
1—ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria come dettagliatamente indicati dal CTU ing. sia nell'elaborato peritale e allegato computo metrico Persona_1 depositati agli atti del procedimento per ATP ex art. 696 c.p.c. n. 10396/2021 R.G.
Trib. di Firenze e sia nell'elaborato peritale del 26.9.2024 e allegato computo metrico depositati nella presente causa;
2—ad eseguire ogni altra opera opportuna e necessaria per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua descritte nel predetto elaborato peritale;
3—a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 14.135,77, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di deposito della consulenza tecnica di A.T.P. – giugno 2022 - alla data di deposito della sentenza ed interessi compensativi determinati nella misura legale sulla somma devalutata al mese di giugno
2022 e via via calcolati fino al saldo.
4--Le spese processuali di parte attrice relative alla fase di ATP che della presente causa sono liquidate in complessivi 7.414,00 euro per compenso professionale, oltre le spese vive documentate e rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, e sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
5--Le spese della CTU ing. del presente giudizio, già liquidate, sono poste a Per_1 carico solidale dei convenuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, il 17 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
12
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
02-Seconda Sezione civile nella persona del giudice on. Liliana Anselmo de Vivo ha pronunciato
S E N T E N Z A nella causa iscritta in data 19.12.2022 e segnata dal N° R.G.C.A. 14551/2022, promossa da in persona dell'amministratore delegato Parte_1 sig. rappresentata e difesa dall'Avv. Marilena CUSTODE del Foro Parte_2 di Milano
-attrice- contro
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano DURO CORONI
in Bagno a Ripoli (FI), località Controparte_2
Ponte a Ema, Via Antonio Meucci nr. 2, in persona dell'amministratore p.t.
in persona del legale rappresentante p.t., sig. Controparte_3 CP_4 rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso PRATOVECCHI
-convenuti-
Oggetto: Risarcimento danni
Conclusioni
Parte attrice: Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previe le declaratorie del caso in rito e merito così giudicare: accertare e dichiarare la concorrente responsabilità della società CP_1 del per i fenomeni di infiltrazioni di acque meteoriche Controparte_5 all'interno dei locali in locazione a causati dai vizi e dal degrado degli Parte_1 impalcati descritti in atti, e come analiticamente indicato sia in sede di accertamento tecnico preventivo
R.G. 10396/2021 Tribunale di Firenze dal consulente dell'Ufficio, ing. e sia come Persona_1 indicato dallo stesso consulente nel supplemento di CTU espletato nella presente fase di merito;
per
l'effetto condannare il e la società quale Controparte_5 CP_1 condomina e locatrice, ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria come dettagliatamente indicati dall'ing. sia nell'elaborato peritale e allegato computo metrico depositati agli atti del Persona_1 procedimento per ATP ex art. 696 c.p.c. n. 10396/2021 R.G. Trib. di Firenze, Dr. Patrizia Pompei,
e sia nell'elaborato peritale 26.9.2024 e allegato computo metrico depositati in causa;
condannandoli comunque ad eseguire ogni altra opera opportuna e necessaria per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua descritte nel predetto elaborato peritale;
condannare i convenuti in solido tra loro, e fatto salvo il vincolo di solidarietà anche in caso di diverso riparto di responsabilità tra gli stessi nella causazione dei danni, a corrispondere all'attrice indicati e sopportati in dipendenza dei fenomeni infiltrativi e relativi alla spese per la sostituzione dei pannelli, interventi di muratura, risanamento, riparazioni, sigillatura, disincrostazione, pulizia dei locali per la somma di € 5.200,00 oltre oneri di legge, o per quella somma maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria;
2) il risarcimento dei danni non patrimoniali per il pregiudizio patito alla salute e sicurezza del datore di lavoro e dei lavoratori, e per la salubrità del posto di lavoro, nonché, per la compromissione e limitazione del godimento dei locali, nella misura di € 30.000,00 o in quella diversa misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia anche secondo equità; 3) il pagamento della somma di € 2.564,43= già dall'attrice corrisposta al CTU a titolo di compensi e spese liquidati dal Giudice Dr. Pompei nel procedimento per ATP n. 10396/2021 R.G. Tribunale di Firenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) il pagamento della somma di € 2.244,48= dall'attrice corrisposta all'arch. Persona_2 consulente di parte della nel procedimento per ATP n. 10396/2021 R.G. Tribunale di Parte_1
Firenze, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Porre a definitivo carico delle controparti in solido tra loro le spese della consulenza tecnica d'ufficio svolta nella presente fase di merito;
condannare i convenuti in solido tra loro a pagare a la somma di € 912,86 per spese corrisposte all' arch. Parte_1 per la consulenza svolta nella presente fase di merito. Condannare i convenuti al Persona_2 pagamento dei compensi professionali di causa comprensivi di quelli per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, oltre al 15% per spese generali, alle anticipazioni, IVA e CPA.
Per il Condominio: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Firenze, ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione respinta: Nel merito: respingere le domande tutte avanzate nei confronti del Controparte_6 siccome infondate in fatto ed in diritto e comune non provate. Con vittoria di spese e
[...] compensi.
Per La società Per il rigetto della domanda avanzata da parte attrice nei confronti Controparte_1 della soc. , con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. CP_1
Concisa Esposizione dei Fatti
La motivazione che segue è redatta in conformità agli artt. 132 nr. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che consentono al giudice di adottare il modello c.d. “semplificato” di motivazione, ovvero di tipo sintetico con mero richiamo dei precedenti conformi in caso di prospettazione di questioni giuridiche già risolte dalla giurisprudenza della
Corte Suprema di Cassazione.
2 0o0o0
La società conduce in locazione dal Parte_1
28.12.2018, in virtù di contratto di locazione stipulato con la società Controparte_1 alcune unità immobiliari, di cui alcune poste al primo piano – destinate ad essere la sede direzionale della società - e altre al piano interrato – destinate ad area di parcheggio delle autovetture e a locali tecnici - ubicate in un più ampio edificio condominiale sito in Bagno a Ripoli (FI), località Ponte a Ema, Via Antonio Meucci nr. 4.
La conduttrice lamenta la presenza di infiltrazioni di acqua all'interno dei locali posti al primo piano provenienti sia dalla copertura del fabbricato che dal lastrico solare, tali per cui si sono distaccati i pannelli dal soffitto e si sono verificati anche allagamenti nel corridoio centrale della sede societaria;
sempre in occasione di fenomeni meteorologici, anche il vano scale esterno e l'area del lastrico solare che dà accesso ai locali della società risultano ammalorati per distacchi delle Parte_1 piastrelle in parte rotte ed in parte staccate dal massetto e anche per la comparsa di efflorescenze saline dovute alle medesime infiltrazioni e ai ristagni di acqua piovana creatisi.
Le dette problematiche venivano denunciate dalla Parte_1 sia alla società proprietaria dei locali che all'amministratore condominiale,
[...] senza ottenere né risposte né interventi riparatori, per cui instaurava il procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo A.T.P. (R.G. 10396/2021) per fare espletare
C.T.U. accertative sia delle cause dei danni che per la quantificazione delle spese dei lavori che sarebbero stati necessari per l'eliminazione delle problematiche.
Nel detto procedimento venivano coinvolti, oltre al Controparte_7
e alla società anche la società , l'arch.
[...] Controparte_1 CP_8 CP_9
, l'ing. il
[...] CP_10 Controparte_11 Controparte_12
(sostanzialmente i professionisti che parteciparono alla Controparte_13 realizzazione del complesso immobiliare).
L'ing. – C.T.U. - veniva incaricato di rispondere ai seguenti Persona_1 quesiti: 1) accerti il CTU lo stato dei luoghi, descrivendone lo stato manutentivo;
2)
Verifichi l'esistenza delle lamentate infiltrazioni, gocciolature e dei riversamenti come descritti nel ricorso e ne indichi le cause;
3) descriva il CTU gli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, gocciolature e riversamenti;
4) indichi le opere necessarie all'eliminazione dei vizi e i relativi costi, nonché l'incidenza dei vizi sul normale godimento dell'immobile locato.
3 In data 27.6.2022 è stata depositata la relazione di CTU che ha riscontrato l'effettiva presenza dei lamentati fenomeni di infiltrazione di acqua meteoriche e percolamenti nei locali del fabbricato condotti da dovuti a causa di Parte_1 anomalie riscontrate nei due impalcati dell'unità immobiliare e più precisamente nell'impalcato di copertura (rifinito con guaina bituminosa, che si è distaccato dal sottostante solaio in più punti con evidenza di numerosi interventi di ripristino a tampone mediante “toppe” di guaina posate a fiamma, nonché segni di usura causati dalla sostanziale assenza di un elemento di protezione e dall'utilizzo di materiale non idoneo in occasione degli interventi a tampone) e in quello relativo al lastrico solare pavimentato di primo piano che dà accesso ai locali in uso a Parte_1
(rispetto al quale il CTU ha rilevato uno stato precario di manutenzione
[...] delle mattonelle di rifinitura, il mancato rispetto della regola dell'arte nella posa della pavimentazione, la rottura di numerose mattonelle, la disgregazione e distacco dello stucco, il sottodimensionamento dei pozzetti di raccolta dell'acqua che insistono sul lastrico solare, la mancata continuità dello strato impermeabilizzante perimetrale in corrispondenza di ogni pozzetto, oltre ad altre criticità che interessano il pozzetto contenente derivazioni elettriche).
Il CTU ha altresì individuato gli interventi necessari per l'eliminazione definitiva delle cause delle infiltrazioni nei due impalcati.
Espletata senza successo da parte attrice la procedura di mediazione presso la
CC.II.AA. di Firenze (per mancata adesione dei convenuti), l'attrice attendeva l'inizio di lavori di manutenzione straordinari del lastrico solare e della copertura che il aveva medio tempore manifestato l'intenzione di voler eseguire, come CP_5 deliberato in data 27.06.2022, lavori che, in realtà non venivano iniziati, determinando tale ritardo ulteriori danni da infiltrazioni all'interno dei locali condotti da comportanti anche rischi per la salute dei Parte_1 dipendenti per l'insalubrità degli ambienti in cui questi sono tenuti a lavorare.
Situazione che determinava il Responsabile del Servizio Sicurezza e prevenzione
RSPP - - ad emettere l'ordine a carico del datore di lavoro di Controparte_14 eseguire con urgenza sull'immobile i necessari lavori onde rimuovere le fonti di insalubrità e di degrado presenti negli ambienti di lavoro, costituiti da macchie di muffa, cattivo odore, umidità e deterioramento delle murature dei locali occupati, nonostante abbia posto in essere a sue spese interventi di aspirazione dell'acqua infiltrata e asciugatura delle superfici interessate.
4 ha così introdotto la presente causa di Parte_1 merito per sentir condannare sia il Controparte_15 che la società ad eseguire i lavori di manutenzione straordinari atti ad Controparte_1 eliminare le cause dei fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche all'interno dei locali condotti in locazione (come indicati nella consulenza del CTU dell'ATP), nonché per la loro condanna, in solido e salvo diverso riparto di responsabilità, al pagamento in suo favore dei danni patrimoniali (corrispondenti alle spese sostenute per la sostituzione dei pannelli, per gli interventi di muratura e di risanamento e di sigillatura e pulizia dei locali, pari ad euro 5000, oltre interessi e rivalutazione) e dei danni non patrimoniali (per il pregiudizio alla salute dei lavoratori e alla sicurezza del posto di lavoro nella misura di euro 30.000), oltre al pagamento delle spese di CTU, di
CTP e processuali della fase di ATP.
Si è costituito in giudizio il Controparte_16 contestando la domanda attrice perché si ritiene del tutto estraneo ed esente da responsabilità a seguito del fatto che i difetti che affliggono la copertura (lastrico solare ad uso esclusivo e due campate del tetto) devono essere ricondotti a difetti costruttivi dell'immobile – mancato rispetto alle regole dell'arte nella posa della pavimentazione e nella stuccatura delle relative fughe e sottodimensionamento del sistema di scarico – rispetto ai quali il non ha alcun obbligo di eliminazione (salve le opere di CP_5 manutenzione straordinaria del bene); ad ogni modo ha rappresentato che l'assemblea condominiale, convocata per l'assemblea del 18.5.2023, era in procinto di deliberare l'appalto in favore di ditta edile per realizzare le opere necessarie per la riparazione dei vizi della copertura;
ha, particolarmente, contestato la domanda di risarcimento per danno non patrimoniale asseritamente subito dai dipendenti dell'azienda in quanto quest'ultima non è legittimata ad ottenerli, essendo richiedibili solo da parte dei lavoratori.
Si è, altresì, costituita in giudizio la società proprietaria delle unità immobiliari locate all'attrice precisando di essersi sempre attivata, nell'interesse della sua conduttrice, nell'eseguire alcuni interventi di ripristino e di manutenzione del manto impermeabile della copertura dell'immobile nei mesi di aprile e novembre del 2021, nell'aver fatto svuotare e fatto pulire i pozzetti di acqua piovana presenti nel piazzale nell'ottobre del 2021, nell'aver manutenuto la griglia di raccolta delle acque piovane nel seminterrato, così eliminando o grandemente attenuando i problemi che in precedenza causavano le infiltrazioni, tant'è che lo stesso CTU concludeva che “…le conseguenze delle problematiche di infiltrazioni riscontrate apparivano di lieve entità, presumibilmente mitigate da
5 interventi “tampone” eseguiti nel recente passato prima della CTU…si ritiene che allo stato attuale il godimento dell'immobile non sia da ritenere compromesso o limitato in alcun modo”. Ha contestato, infine, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale affermando che gli interventi svolti in autonomia dalla propria conduttrice sono state iniziative del tutto autonome e comunque dettate da esigenze aziendali.
Dopo lo scambio di memorie di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., con ordinanza del 29.3.2024 è stata rigettata l'eccezione di parte attrice circa la dedotta inammissibilità della costituzione in giudizio dell'amministratore del Condominio ed è stata acquisita – ai fini dell'utilizzabilità – la relazione redatta dal CTU ing. el Per_1 procedimento per A.T.P.; inoltre, è stata ammessa CTU integrativa della prima al fine di verificare la persistenza o meno del fenomeno infiltrativo con indicazione della causa, nonché di verificare lo stato manutentivo sia del lastrico solare quanto alla pavimentazione e pozzetti di scarico, sia della copertura e segnatamente quanto alla copertura per verificare la condizione delle toppe di guaina ivi presenti, la saldatura delle porzioni di guaina con il sottostante supporto, la protezione e l'impermeabilizzazione di tutta la superficie del manto con prodotti idonei, la sigillatura degli elementi che emergono dal solaio, quali torrette e camini stante il distacco dei risvolti in guaina, nonché di valutare se lo stato attuale dei luoghi imponga l'esecuzione degli interventi indicati nella prima CTU al fine di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro ove sono presenti nr. 37 lavoratori ed in ogni caso con invito al
CTU di indicare ogni altra opera opportuna e necessaria per l'eliminazione definitiva del fenomeno infiltrativo, tenendo conto dei lavori medio tempore eseguiti.
Il C.T.U. ing. ha accettato l'incarico e ha provveduto a Persona_1 depositare la relazione integrativa il 26.09.2024.
Con ordinanza del 28.11.2024 la causa è stata ritenuta matura per la decisione e sono stati rigettati i capitoli di prova formulati da parte attrice in quanto superflui;
le parti hanno rassegnato le conclusioni come sopra riportate all'udienza cartolare del
19.3.2025 e sono stati assegnati i termini per il deposito di note conclusionali e delle memorie di replica di cui al previgente art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Sulla legittimazione passiva della società Controparte_1
La domanda risarcitoria attorea viene svolta nei riguardi della proprietaria delle unità immobiliari locate contestando alla società la violazione Controparte_1 dell'obbligo di consegnare al conduttore la res in buone condizioni di manutenzione e
6 di adoperarsi perché la cosa rimanga idonea all'uso convenuto ex art. 1575 commi 1 e
2 c.c., in piena sicurezza e senza limitazioni.
In particolare, l'attrice ha dedotto di aver numerose volte rappresentato alla proprietaria l'ammaloramento dei locali incidenti sulla salubrità degli ambienti di lavoro e sulla salute e l'incolumità del lavoratori impiegati e all'uopo richiama il provvedimento del responsabile del Servizio di Sicurezza e prevenzione RSPP redatto al termine del sopralluogo straordinario eseguito in data 14.12.2021; in tale verbale si legge, infatti, che “..tale situazione non garantisce l'integrità e la salubrità dei locali e quindi la salute e la sicurezza dei lavoratori…si fa presente che le muffe producono micro tossime che hanno effetti immediati sull'apparto respiratorio nonché effetti cronici contribuendo ad asma, allergie e cefalee” e tale situazione si poneva in netto contrasto con quanto prescritto nell'allegato
IV del D.lgs. 81/2008 comma 1.3 (punti 1.3.1.1. e 1.3.1.3. e 1.3.3) che prescrive che i locali adibiti a luoghi di lavoro debbono possedere dei precisi requisiti di salubrità che nella specie non vennero rispettati (difatti al detto verbale di sopralluogo vennero allegate una serie di fotografie che documentarono le carenti condizioni di manutenzione delle unità locate, poi riscontrate oggettivamente dal CTU ing. Per_1 durante l'espletamento della prima CTU cfr. doc. nr. 11 inserito nella cartella A zip allegata all'atto di citazione).
La contestazione è corretta.
Il locatore, sempre senza bisogno di speciale patto, deve mantenere la cosa locata, per tutto il tempo stabilito, in stato da servire obiettivamente all'uso convenuto.
Il godimento della cosa non è istantaneo ma protratto nel tempo, per cui tutte le riparazioni di una certa entità (ivi comprese quelle di straordinaria manutenzione) e tutte quelle che dipendono da vetustà o da forza maggiore sono a suo carico, poiché solo le riparazioni di manutenzione che sono di poca spesa e dipendono dall'uso che si faccia della cosa o dalla mancanza di diligenza del conduttore o delle persone della sua famiglia faranno carico al conduttore medesimo.
Nell'obbligo del locatore di mantenere la cosa in stato da servire all'uso per cui venne locata, è insito anche quello di apportare alla cosa locata quelle modificazioni e quegli adattamenti che siano prescritti dall'autorità amministrativa – o di vigilanza - perché possa essere continuato l'uso.
Nella specie, per quanto rilevato dal Responsabile della Sicurezza RSPP sig. nel dicembre del 2021 si reputa essere situazione sufficiente per ritenere Per_3 violata la detta obbligazione contrattuale incombente sulla società CP_1 Pt_3
[...] (sebbene in concorso con quella di custodia del bene condominiale posta a carico, invece, del ). CP_5
Sulla legittimazione passiva del CP_5
L'art. 2051 c.c. connota, invece, la responsabilità omissiva del nel CP_5 difetto di manutenzione straordinaria dei beni comuni, costituiti dall'impalcato di copertura e dal lastrico solare, a nulla valendo quanto eccepito dal convenuto, circa il fatto che dei difetti di costruzione originari il non ne risponderebbe, CP_5 poiché il CTU, già nella prima relazione tecnica ebbe ad indicare la possibilità di porre in essere degli interventi di riparazione tali da eliminare quei difetti.
Ad ogni modo, la Suprema Corte (ordinanza n. 28253/2023 del 9.10.2023) ha ritenuto che il danneggiato da vizi di realizzazione dell'edificio può agire CP_5 contro il in quanto, ai sensi dell'articolo 2051 c.c. (che regola la cosiddetta CP_5
«responsabilità per cose in custodia») il ha sempre una responsabilità CP_5 oggettiva per tutti i beni che sono nella sia diretta disponibilità, per cui, se a causa del cattivo stato di conservazione del manto di impermeabilizzazione di una terrazza o del lastrico solare si determinano infiltrazioni negli appartamenti sottostanti, i danneggiati possono agire tanto contro il costruttore, tanto contro il . Inoltre, l'azione CP_5 contro il condominio può quindi essere esercitata anche se i difetti siano imputabili già all'originario venditore/costruttore dell'intero fabbricato e nonostante la garanzia decennale non sia ancora scaduta. Secondo la pronuncia della Cassazione sopra richiamata, il danneggiato può agire contro il condominio anche se, al momento della vendita dei primi appartamenti, il costruttore aveva comunicato i vizi di realizzazione e aveva stretto una transazione con gli acquirenti. Tale accordo infatti non elimina la responsabilità del condominio verso i successivi proprietari, estranei a detto accordo.
Sul fenomeno infiltrativo e sul nesso causale
Anche la CTU espletata nel corso del presente giudizio ha confermato come le problematiche riscontrate nella prima relazione siano sempre emendabili con interventi di manutenzione straordinaria, ancora necessari nonostante l'intervento della ditta HOTI, incaricata dal Condominio di dare esecuzione a quelle lavorazioni già indicate dal CTU;
anzi, questi ha verificato la mancata esecuzione di quei interventi diretti alla definitiva eliminazione delle cause poste alla base dei fenomeni di infiltrazioni e di percolamento d'acqua, tanto che essi hanno continuato a manifestarsi e a far persistere le muffe e l'umidità nell'ambiente.
Si legge nella CTU che: “….persistono le infiltrazioni provenienti dal solaio di copertura e ciò sia nei punti già interessati dal fenomeno e già riscontrati in ATP, e sia in nuovi punti, in
8 corrispondenza dei quali sono stati posizionati secchi di raccolta dell'acqua, come fatti rilevare durante il sopralluogo dal consulente della società così come la persistenza e l'invasività del Parte_1 lamentato fenomeno infiltrativo e umidifero che ha costretto e costringe la società attrice a interventi di disincrostazione e risanamento di porzioni di soffitto e pareti al fine di mantenere l'ambiente di lavoro ad un livello accettabile ed evitare sanzioni e perdita di produttività”.
Le cause dei lamentati fenomeni infiltrativi, come già individuate nell'ATP, sono state definitivamente confermate.
Quanto alle infiltrazioni in corrispondenza del solaio di copertura con relativo fenomeno di umidità negli ambienti, la causa principale è risultata imputabile a diffusi punti di distacco della guaina bituminosa con conseguente non tenuta dell'acqua, mentre l'utilizzo di materiale non idoneo ha comportato diffuse fessurazione, mentre ancora gli interventi mediante “toppe” di guaina o mediante posa a pennello di liquido impermeabile si sono rivelati rimedi inefficaci;
il CTU ha riscontrato l'assenza di sigillatura su torrette e camini che presentano distacco dai risvolti in guaina.
Quanto al lastrico solare, la causa delle infiltrazioni risulta dovuta alla mancata continuità dello strato di impermeabilizzante in corrispondenza di ogni pozzetto di scarico di tal che stante l'assenza nel perimetro di ogni pozzetto dell' elemento che dovrebbe fungere da raccordo con lo strato di guaina sottostante, si è creata una situazione che - aggravata anche dalla scarsa manutenzione dei pozzetti- ha prodotto una quantità di punti critici: distacco dello stucco a sigillatura dei giunti, infiltrazioni, umidità di risalita, ristagno d'acqua, rottura delle mattonelle.
Il CTU ha constatato come gli interventi necessari indicati nella perizia del procedimento per ATP RG 10396/2021, risultino in buona parte non eseguiti, eccetto la sostituzione di alcune mattonelle, delle bocchette di scarico al primo piano e limitati interventi sulla guaina bituminosa della copertura;
ma anche con riguardo alle lavorazioni già eseguite, il CTU ha rilevato degli ulteriori difetti “…..le toppe di guaina, anche di recente realizzazione, risultano inefficaci per il sostanziale diffuso distacco dal supporto a causa di una non perfetta tenuta delle saldature. Si rileva inoltre un quadro fessurativo diffuso, anche dovuto al mancato utilizzo di prodotti idonei quali guaina alluminata o ardesiata. Si rileva inoltre l'assenza di sigillatura in corrispondenza dei punti singolari quali forometrie, sfiati e camini…i pozzetti di scarico sono stati sostituiti senza tuttavia procedere ad una sigillatura perimetrale dell'impermeabilizzazione. Si denota anche una scarsa manutenzione, per come ricavabile dall'osservanza delle evidenti tracce di acqua stagnante presenti in corrispondenza degli scarichi”.
In esito alla C.T.U. sullo stato attuale dell'impalcato di copertura e del lastrico solare di primo piano, l'ing. non ha avuto dubbi sull'assoluta necessità di Per_1
9 procedere all'esecuzione degli interventi manutentivi già descritti nell'elaborato peritale del procedimento per A.T.P. e indicati nel computo metrico estimativo delle opere, come aggiornato nell'allegato n. 4 alla C.T.U. del 26.9.2024 e precisamente, quanto all'impalcato di copertura, tali opere devono consistere, nella fornitura e posa di nuova guaina ardesiata e nell'impermeabilizzazione degli elementi emergenti dal solaio mediante applicazione di guaina liquida;
quanto al lastrico solare di primo piano devono essere sostituite le caditoie presenti con elemento idoneo dotato di mantellina perimetrale impermeabilizzante, con posa a fiamma di strato di guaina, oltre alla fornitura e posa di nuova pavimentazione;
infine, solo una volta eseguite le opere esterne sulle copertura, potrà procedersi alla definitiva la sostituzione dei pannelli di controsoffitto.
Inoltre, il C.T.U. ha previsto un protocollo di manutenzione e di pulizia delle bocchette di scarico e ha raccomandato un attento e puntuale monitoraggio degli scarichi, stante anche il sottodimensionamento del sistema di smaltimento.
Sul danno non patrimoniale
Parte attrice assume di aver subito un danno non patrimoniale a seguito dell'insalubrità in cui hanno versato dall'aprile del 2021 e ancora versano gli ambienti di lavoro nei quali operano i suoi dipendenti tanto che ciò “avrebbe inciso negativamente sulla permanenza prolungata dei lavoratori” nel luogo di lavoro, senza, tuttavia, allegare ulteriori elementi fattuali dai quali comprendere se, proprio a causa dello stato precario dei luoghi di lavoro, vi è stato, oltre al rilievo del RSPP del dicembre del 2021, anche un ulteriore iniziativa di tutela da parte dei lavoratori avverso il datore di lavoro in modo che quest'ultimo abbia subito una lesione nella propria “reputazione aziendale” di “serio datore di lavoro”.
Dunque, la domanda non può essere accolta.
Deve darsi atto che comunque il soggetto legittimato ad essere risarcito di aver lavorato in luogo insalubre è il lavoratore: la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n.
19621 del 17 giugno 2022, ha stabilito che, qualora il prestatore di lavoro eserciti la sua attività in un luogo insalubre, è a questo che spetta la liquidazione di un danno morale, determinato dalla paura per la sua salute, indipendentemente dall'esistenza di un danno biologico certificato.
Sul danno patrimoniale
Dovute all'attrice sono le spese sostenute nell'aver eseguito alcune riparazioni tra le quali la sostituzione dei pannelli del controsoffitto, interventi di muratura, disincrostazione e pulitura delle superfici interessate dal fenomeno infiltrativo, oltre a quelle che dovrà ancora sostenere per la ulteriore sostituzione dei pannelli, per un
10 totale di euro 8.594,00 (euro 6.344,00 ex fattura Arte Ristruttura Living, euro 1150 ex fattura Il Serchio S.r.l., euro 1100 di ripristino pannelli come da computo metrico del
C.T.U.).
E' altresì dovuta – quale danno emergente – la somma complessiva di euro
5.721,77, tra le quali le spese di C.T.U. liquidate in fase di ATP (euro 2.564,43), le spese di CTP arch. ia della fase di ATP che del merito (euro 3.157,34). Per_2
In diritto, va precisato che le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate [a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c. della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue cfr. Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n.
3380; la condanna del soccombente a rimborsare alla controparte il compenso per l'assistenza del consulente tecnico di parte di cui lo stesso si sia avvalso presuppone la prova della effettività della spesa, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, seppure il pagamento non sia stato ancora effettuato al momento della sentenza cfr. Cass. ordinanza 24188/2021; Cass. nr. 10173 del
18.5.2015; Tribunale Firenze, terza sezione del 4.2.2020 (in RG 10335/2016); Cass. Sez. 1,
07/02/2006, n. 2605; Cass. Sez. 1, 25/03/2003, n. 4357; Cass. Sez. L, 29/06/1985, n.
3897).
Sul totale di euro 14.315,77 è dovuta la rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di deposito della consulenza tecnica di A.T.P. – maggio 2022 - alla data di deposito della sentenza ed interessi compensativi determinati nella misura legale sulla somma devalutata al maggio 2022 e via via calcolati fino al saldo.
0o0o0
Le spese processuali di parte ricorrente della fase di ATP (pari ad euro 2337) e del presente giudizio di merito (euro 5077) seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate secondo il criterio medio previsto per lo scaglione di riferimento
(causa di valore fino ad euro 26.000), tenendo conto dei nuovi parametri di cui al D.M.
147 del 2022.
Le spese della CTU della presente causa sono parimenti poste a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, Seconda Sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in oggetto, accertata la responsabilità della Società e del Controparte_1
in Bagno a Ripoli (FI), loc. Ponte a Controparte_6
11 Ema, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. nella causazione dell'evento dannoso lamentato dalla società condanna i Parte_1 convenuti, in solido tra loro ex art. 2055 c.c.:
1—ad eseguire i lavori di manutenzione straordinaria come dettagliatamente indicati dal CTU ing. sia nell'elaborato peritale e allegato computo metrico Persona_1 depositati agli atti del procedimento per ATP ex art. 696 c.p.c. n. 10396/2021 R.G.
Trib. di Firenze e sia nell'elaborato peritale del 26.9.2024 e allegato computo metrico depositati nella presente causa;
2—ad eseguire ogni altra opera opportuna e necessaria per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni d'acqua descritte nel predetto elaborato peritale;
3—a pagare in favore dell'attrice la somma complessiva di euro 14.135,77, oltre la rivalutazione monetaria secondo indici istat dalla data di deposito della consulenza tecnica di A.T.P. – giugno 2022 - alla data di deposito della sentenza ed interessi compensativi determinati nella misura legale sulla somma devalutata al mese di giugno
2022 e via via calcolati fino al saldo.
4--Le spese processuali di parte attrice relative alla fase di ATP che della presente causa sono liquidate in complessivi 7.414,00 euro per compenso professionale, oltre le spese vive documentate e rimborso forfettario del 15%, iva e cap come per legge, e sono poste a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
5--Le spese della CTU ing. del presente giudizio, già liquidate, sono poste a Per_1 carico solidale dei convenuti.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Firenze, il 17 giugno 2025
Il Giudice on.
Liliana Anselmo de Vivo
12