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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/11/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4838/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4838 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1993; e (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09.01.1988, entrambi residenti in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Valter Grasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Seregno (MB), Via S.G. Bosco n. 7, giusta procura il calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la moglie, per espresso accordo tra i coniugi, dal gennaio 2025 si è già traferita con il figlio minore nell'abitazione sita in Triuggio (MB) - Via Belvedere n. 4 ospite di terza persona amica di famiglia;
contestualmente il Sig. si è obbligato ed impegnato, con decorrenza dal gennaio 2025, Parte_1 ad onorare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale integralmente, liberando la Sig.ra dal pagamento della sua quota del 50%; Parte_2
3. la casa coniugale con annessi due box pertinenziali, siti in Triuggio (MB) - Via Cagnola n. 69, resta nella esclusiva disponibilità del marito, con tutto quanto l'arreda, fatta eccezione per gli effetti personali e tutti i beni di proprietà della moglie come da elenco allegato e sottoscritto dalle parti (doc. 8), avendo quest'ultima espressamente rinunciato all'assegnazione alle condizioni tutte di cui al presente ricorso;
4. a definizione dei rispettivi rapporti dare-avere, le parti convengono quanto segue: la Sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al Sig. , il quale ne diverrà Parte_2 Parte_1 quindi unico ed esclusivo proprietario, al prezzo concordato di € 60.000,00 (sessantamila/00) che verrà interamente corrisposto con assegno circolare contestualmente al rogito, la propria quota indivisa del 50% della casa coniugale ed annesse autorimesse pertinenziali, acquistati indivisamente e in parti uguali tra loro, con atto di compravendita stipulato in data 12.10.2020 avanti al Notaio Dott. di Milano (MI) Rep. N. 26509 - Raccolta N. 10817 registrato a Milano 1 in Persona_1 data 12.10.2020 alla Serie 1T N. 69450 e trascritto a Milano 2 in data 13.10.2020 al n. 111950 Reg. Gen. n. 70925 Reg. Part., siti in Comune di Triuggio (MB) e così costituiti e identificati: a) porzione di villa disposta su tre livelli, composta da: tre locali, servizi, portico e giardino privato al piano terra, due camere, servizi, balcone e portico al piano primo, sei ripostigli e centrale termica al piano primo sottostrada, il tutto collegato da scala interna;
b) box pertinenziale al piano terra, della superficie di mq. 18 circa;
c) box pertinenziale al piano terra, della superficie di mq. 16 circa;
correttamente intestati e censiti al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 2:
- mappale 76, subalterno 101, Via L. Cagnola n. 69, piani T-1-S1, categoria A/7, classe 3, vani 9, superficie catastale totale mq. 191, escluse aree scoperte mq. 182, R.C. euro 836,66 (porzione di villa);
- mappale 76, subalterno 102, Via L. Cagnola n. 69, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 18, superficie catastale totale mq. 18, R.C. euro 52,06 (box);
- mappale 448, Via L. Cagnola n. 69, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 16, superficie catastale totale mq. 20, R.C. euro 46,27 (box);
5. i coniugi concordano e convengono sin d'ora che quanto statuito al precedente punto 4. verrà perfezionato in via definitiva mediante rogito notarile che gli stessi stipuleranno innanzi al Notaio Dott. di Milano o altro a scelta del sig. entro 1 mese dal deposito della Persona_1 Pt_1 sentenza di separazione, con spese ed oneri interamente a carico del Sig. , fermo Parte_1 restando che i coniugi chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/99 Corte Cost., posto che il trasferimento avviene in funzione della sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, trattandosi di pattuizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6. a fronte dell'obbligo di trasferimento della quota immobiliare di cui ai precedenti punti 4. e 5., la Sig.ra accolla al Sig. , la quota di 1/2 (un mezzo) gravante sulla Parte_2 Parte_1 moglie del residuo mutuo complessivo in corso con il Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano
- P.zza Meda n. 4 (contratto di mutuo fondiario del 12.10.2020 N. 26510 di Repertorio e N. 10818 di Raccolta a rogito Dott. di Milano (MI), registrato a Milano 1 il 12.10.2020 al N. Persona_1
69451 Serie 1T ed iscritto a Milano 2 il 13.10.2020 al n. 111951 Reg. Gen. n. 20437 Reg. Part., pari a circa € 139.000,00 ed in forza del quale è stata iscritta ipoteca;
il Sig. si obbliga Parte_1 quindi, nei confronti della moglie e dell'Istituto mutuante, a pagare a quest'ultimo la suddetta quota del mutuo, subentrando in tutti gli obblighi derivanti dal citato contratto;
ciò, fermo restando l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere anche la restante quota di 1/2 (un mezzo) Parte_1 del residuo mutuo in quanto già di sua competenza;
7. il Sig. si accolla interamente, altresì, il debito residuo di € 15.000,00 dai coniugi Parte_1 contratto con il Sig. , zio del Sig. , impegnandosi il ricorrente a restituire Persona_2 Parte_1 tale somma interamente al predetto zio e manlevare la Sig.ra da ogni Parte_2 obbligazione nei confronti del medesimo creditore;
8. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e con collocamento e residenza privilegiata presso la madre. I coniugi sin d'ora concordano che la madre trasferirà la residenza propria e del figlio presso l'abitazione che verrà dalla medesima reperita e ritenuta idonea alle esigenze proprie e del figlio minore;
i coniugi si impegnano a mantenere le rispettive abitazioni ordinate e pulite nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e di spazio (anche per il gioco) di Per_3
9. il padre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, fatti salvi in ogni Persona_3 caso diversi accordi scritti tra i coniugi (anche tramite messaggi email o whatsapp):
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle ore 20.30/21.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30/21.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
- vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio e con il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano ad anni alterni tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
- vacanze pasquali ed altre festività: alternandosi di anno in anno con la madre;
- vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, in periodi da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
10. il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento di l'importo mensile di € 250,00 (euro Persona_3 duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra tale somma verrà aggiornata Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
11. le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute dal padre e dalla Persona_3 madre nella misura del 50% ciascuno, con le modalità previste dal “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” Tribunale di Monza datate 07.05.2018, da intendersi parte integrante del presente atto;
con decorrenza da quando il Sig. avrà un contratto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato, lo stesso si farà carico del 60% ed il restante 40% resterà a carico della madre, con le medesime modalità di cui alle richiamate Linee guida;
12. l'Assegno Unico per il figlio minore verrà percepito e trattenuto interamente dalla Sig.ra ed il Sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere qualsiasi Parte_2 Parte_1 documentazione necessaria a tal fine;
13. le parti si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
14. essendo i coniugi economicamente autosufficienti, non avanzano reciprocamente richiesta di contributo al mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver risolto in questa sede ogni altra questione patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa connessi al vincolo matrimoniale.
15. spese e compensi legali interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 09.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Triuggio il 3 settembre 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Triuggio, anno 2021, n. 6, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4838 /2025 R.G. vertente tra: (C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
09.11.1993; e (C.F. ), nato a [...] il Parte_2 C.F._2
09.01.1988, entrambi residenti in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Valter Grasso ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Seregno (MB), Via S.G. Bosco n. 7, giusta procura il calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: separazione consensuale CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la moglie, per espresso accordo tra i coniugi, dal gennaio 2025 si è già traferita con il figlio minore nell'abitazione sita in Triuggio (MB) - Via Belvedere n. 4 ospite di terza persona amica di famiglia;
contestualmente il Sig. si è obbligato ed impegnato, con decorrenza dal gennaio 2025, Parte_1 ad onorare le rate del mutuo gravante sulla casa coniugale integralmente, liberando la Sig.ra dal pagamento della sua quota del 50%; Parte_2
3. la casa coniugale con annessi due box pertinenziali, siti in Triuggio (MB) - Via Cagnola n. 69, resta nella esclusiva disponibilità del marito, con tutto quanto l'arreda, fatta eccezione per gli effetti personali e tutti i beni di proprietà della moglie come da elenco allegato e sottoscritto dalle parti (doc. 8), avendo quest'ultima espressamente rinunciato all'assegnazione alle condizioni tutte di cui al presente ricorso;
4. a definizione dei rispettivi rapporti dare-avere, le parti convengono quanto segue: la Sig.ra si impegna ed obbliga a trasferire al Sig. , il quale ne diverrà Parte_2 Parte_1 quindi unico ed esclusivo proprietario, al prezzo concordato di € 60.000,00 (sessantamila/00) che verrà interamente corrisposto con assegno circolare contestualmente al rogito, la propria quota indivisa del 50% della casa coniugale ed annesse autorimesse pertinenziali, acquistati indivisamente e in parti uguali tra loro, con atto di compravendita stipulato in data 12.10.2020 avanti al Notaio Dott. di Milano (MI) Rep. N. 26509 - Raccolta N. 10817 registrato a Milano 1 in Persona_1 data 12.10.2020 alla Serie 1T N. 69450 e trascritto a Milano 2 in data 13.10.2020 al n. 111950 Reg. Gen. n. 70925 Reg. Part., siti in Comune di Triuggio (MB) e così costituiti e identificati: a) porzione di villa disposta su tre livelli, composta da: tre locali, servizi, portico e giardino privato al piano terra, due camere, servizi, balcone e portico al piano primo, sei ripostigli e centrale termica al piano primo sottostrada, il tutto collegato da scala interna;
b) box pertinenziale al piano terra, della superficie di mq. 18 circa;
c) box pertinenziale al piano terra, della superficie di mq. 16 circa;
correttamente intestati e censiti al Catasto dei Fabbricati di detto Comune al foglio 2:
- mappale 76, subalterno 101, Via L. Cagnola n. 69, piani T-1-S1, categoria A/7, classe 3, vani 9, superficie catastale totale mq. 191, escluse aree scoperte mq. 182, R.C. euro 836,66 (porzione di villa);
- mappale 76, subalterno 102, Via L. Cagnola n. 69, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 18, superficie catastale totale mq. 18, R.C. euro 52,06 (box);
- mappale 448, Via L. Cagnola n. 69, piano T, categoria C/6, classe 4, mq. 16, superficie catastale totale mq. 20, R.C. euro 46,27 (box);
5. i coniugi concordano e convengono sin d'ora che quanto statuito al precedente punto 4. verrà perfezionato in via definitiva mediante rogito notarile che gli stessi stipuleranno innanzi al Notaio Dott. di Milano o altro a scelta del sig. entro 1 mese dal deposito della Persona_1 Pt_1 sentenza di separazione, con spese ed oneri interamente a carico del Sig. , fermo Parte_1 restando che i coniugi chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/99 Corte Cost., posto che il trasferimento avviene in funzione della sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, trattandosi di pattuizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
6. a fronte dell'obbligo di trasferimento della quota immobiliare di cui ai precedenti punti 4. e 5., la Sig.ra accolla al Sig. , la quota di 1/2 (un mezzo) gravante sulla Parte_2 Parte_1 moglie del residuo mutuo complessivo in corso con il Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano
- P.zza Meda n. 4 (contratto di mutuo fondiario del 12.10.2020 N. 26510 di Repertorio e N. 10818 di Raccolta a rogito Dott. di Milano (MI), registrato a Milano 1 il 12.10.2020 al N. Persona_1
69451 Serie 1T ed iscritto a Milano 2 il 13.10.2020 al n. 111951 Reg. Gen. n. 20437 Reg. Part., pari a circa € 139.000,00 ed in forza del quale è stata iscritta ipoteca;
il Sig. si obbliga Parte_1 quindi, nei confronti della moglie e dell'Istituto mutuante, a pagare a quest'ultimo la suddetta quota del mutuo, subentrando in tutti gli obblighi derivanti dal citato contratto;
ciò, fermo restando l'obbligo in capo al Sig. di corrispondere anche la restante quota di 1/2 (un mezzo) Parte_1 del residuo mutuo in quanto già di sua competenza;
7. il Sig. si accolla interamente, altresì, il debito residuo di € 15.000,00 dai coniugi Parte_1 contratto con il Sig. , zio del Sig. , impegnandosi il ricorrente a restituire Persona_2 Parte_1 tale somma interamente al predetto zio e manlevare la Sig.ra da ogni Parte_2 obbligazione nei confronti del medesimo creditore;
8. il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Persona_3 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai sensi dell'art. 337 ter c.c. e con collocamento e residenza privilegiata presso la madre. I coniugi sin d'ora concordano che la madre trasferirà la residenza propria e del figlio presso l'abitazione che verrà dalla medesima reperita e ritenuta idonea alle esigenze proprie e del figlio minore;
i coniugi si impegnano a mantenere le rispettive abitazioni ordinate e pulite nel rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e di spazio (anche per il gioco) di Per_3
9. il padre potrà tenere con sé il figlio secondo le seguenti modalità, fatti salvi in ogni Persona_3 caso diversi accordi scritti tra i coniugi (anche tramite messaggi email o whatsapp):
- tutti i martedì e giovedì dall'uscita dall'asilo/scuola fino alle ore 20.30/21.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola fino alla domenica sera alle ore 20.30/21.00, quando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
- vacanze natalizie: alternandosi con la madre di anno in anno dal 23 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio e con il giorno di Natale ed il giorno di Santo Stefano ad anni alterni tra i genitori, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori;
- vacanze pasquali ed altre festività: alternandosi di anno in anno con la madre;
- vacanze estive: il figlio trascorrerà con il padre due settimane anche non consecutive, in periodi da concordare tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
10. il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra quale Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento di l'importo mensile di € 250,00 (euro Persona_3 duecentocinquanta/00) da versarsi entro il giorno 20 (venti) di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra tale somma verrà aggiornata Parte_2 annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
11. le spese straordinarie nell'interesse del figlio verranno sostenute dal padre e dalla Persona_3 madre nella misura del 50% ciascuno, con le modalità previste dal “Linee guida condivise concernenti le spese per i figli” Tribunale di Monza datate 07.05.2018, da intendersi parte integrante del presente atto;
con decorrenza da quando il Sig. avrà un contratto di lavoro a tempo Pt_1 indeterminato, lo stesso si farà carico del 60% ed il restante 40% resterà a carico della madre, con le medesime modalità di cui alle richiamate Linee guida;
12. l'Assegno Unico per il figlio minore verrà percepito e trattenuto interamente dalla Sig.ra ed il Sig. si impegna sin d'ora a sottoscrivere qualsiasi Parte_2 Parte_1 documentazione necessaria a tal fine;
13. le parti si rilasciano reciproca autorizzazione al rilascio dei documenti d'identità e validi per l'espatrio per sé e per il figlio minore;
14. essendo i coniugi economicamente autosufficienti, non avanzano reciprocamente richiesta di contributo al mantenimento, nonché riconoscono e si danno reciprocamente atto di aver risolto in questa sede ogni altra questione patrimoniale e di non aver pertanto più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualunque titolo, ragione o causa connessi al vincolo matrimoniale.
15. spese e compensi legali interamente compensate tra le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 26 novembre 2025. II. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali del figlio minore e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
con ricorso depositato in data 09.07.2025, così provvede: Parte_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in Triuggio il 3 settembre 2021 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Triuggio, anno 2021, n. 6, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Triuggio, dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge. IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi