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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/04/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
RG 671-1/2024 PROC. UNITARIO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 671-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
( ) residente presso il Comune di Valgioie (TO), Parte_1 C.F._1
Borgata Tortorelli n. 28, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Federica
Invincibile, con l'ausilio del gestore della crisi, Avv. Paolo Rossati, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza Città Solidale”
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da Pt_1
in data 13 Dicembre 2024, in proprio, quale debitrice;
[...] letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Paolo Rossati nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza Città Solidale” (doc. 1); letta la memoria integrativa depositata dall'OCC in data 05.02.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha la residenza presso il Comune di Valgioie (TO), Borgata Tortorelli n. 28 (doc.3); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato (doc. 13) e che non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Al riguardo occorre precisare che era socia della società semplice agricola Parte_1
Golden Hug, che risulta cancellata il 5.3.2025 e il cui oggetto sociale risulta lo “svolgimento dell'attività agricola ex art. 2135 c.c. -attraverso la coltivazione di terreni agricoli, possieduti
a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale o condotti in affitto, l'allevamento del bestiame e le relative attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.” e che dal ricorso e dalla relazione risulta nello specifico essere attività di allevamento cani (pag. 7 del ricorso e relazione dell'OCC pag. 4).
L'allevamento di cani costituisce attività imprenditoriale, e specificamente impresa agricola, quando sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dalla legge n. 349/1993 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 gennaio 1994 (più di 5 fattrici e 30 cuccioli annui). Come impresa agricola è sottratta alla disciplina della liquidazione giudiziale. In assenza di prova di altra attività, di natura commerciale, non appare necessario verificare se la società semplice citata, cancellata da meno di un anno, possieda i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII e, dunque, se la ex socia odierna ricorrente possa essere assoggetta a liquidazione giudiziale per ripercussione, essendo come si è detto esclusa tale procedura per l'impresa agricola;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) CCII. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
• l'attivo di è costituito: dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari Parte_1
a circa 1.900,00 euro netti (pag. 7 relazione OCC;
docc. 13,14); dall'Immobile, sito nel
Comune di Pinasca – TO (censito al catasto fabbricati al foglio 38, particella 86, sub.7 – doc.6). Circa tale immobile, mette conto osservare che sebbene nella relazione l'OCC dichiari che “Nel luglio del 2009 la sig.ra acquista un appartamento in Pinasca Pt_1
finanziato con un mutuo contratto con BA AN LC (ceduto poi a CP_1
) garantito da ipoteca.” (relazione, pag.4). In effetti, l'immobile risulta gravato
[...] dall'iscrizione, in data 10.08.2009, di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario e da successiva iscrizione, in data 24/03/2010, di ipoteca legale ex Art.77 comma 1 DPR 602/73 (doc. 28). Inoltre, tale immobile potrebbe essere oggetto di procedura
2 esecutiva, come riferito dalla debitrice e della cui sussistenza, tuttavia, l'OCC ha dichiarato di non avere prova. L'OCC ha dichiarato che il valore del compendio è pari a circa 38.450,00 euro, come risultante dai “dati della Banche dati dei valori immobiliari dell'agenzia delle entrate e raffrontati con le offerte di immobili simili presenti sui principali siti di compravendita immobiliare.” (relazione OCC, pag. 6). Infine, l'OCC indica quale voce dell'attivo della parte debitrice anche il TFR pari a 13.287,15 euro lordi presso il datore di lavoro e 10.320,08 lordi accantonati presso un fondo di previdenza integrativa. Ai fini della valutazione del sovraindebitamento occorre tuttavia precisare che, allo stato, lo stesso appare inesigibile atteso che il rapporto di lavoro della debitrice è attualmente in essere (doc. 08);
• i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 1.431.074,13 euro
(pag. 5 relazione OCC);
- considerato che l'unico bene di proprietà appare di scarso valore e gravato da due ipoteche, nonché forse sottoposto ad esecuzione immobiliare, il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare, pari a 1.345,85 euro come sotto indicato, così che mensilmente restano a disposizione circa 550 euro) ed ammontare del passivo già scaduto dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Paolo Rossati, con i contenuti di cui all'art. 269, c. 1, CCII, che all'esito dell'integrazione citata appare sufficiente quantomeno a ritenere sussistenti i requisiti essenziali per l'accoglimento della domanda.
Sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC e depositata inizialmente non conteneva quanto prescritto dalla norma citata, in particolare l'esposizione della
“diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni e non vi è specificazione circa i riscontri documentali comprovanti le cause dell'indebitamento riferite dalla debitrice”, né la formale attestazione circa la possibilità acquisire attivo da distribuire ai creditori, né indicava il fabbisogno dell'intero nucleo familiare né prendeva in considerazione i guadagni del compagno convivente;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
3 ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dalla ricorrente e dal marito (doc.3); Controparte_2
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato e percepisce un Controparte_2
reddito mensile pari a circa 2.091,92 euro (doc.26; integrazione relazione OCC pag. 4);
- la spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione, ossia “coppia senza figli” con età compresa tra i 35 e i 64 anni è pari ad euro
2.691,70 e tale somma deve dividersi per i membri del nucleo che percepiscono redditi, nel caso di specie la debitrice ed il marito guadagnano all'incirca la medesima somma così che
è possibile suddividere le spese nella misura del 50 % ciascuno (euro 1.345,85);
- pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di la somma di euro 1.345,85, Parte_1
mentre ogni altra somma percepita dalla debitrice dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà accertare la formalizzazione della qualifica di caregiver di e l'indennità eventualmente percepita per la funzione svolta nonché la Parte_1
sussistenza di saldo attivo da destinare alla procedura sul C/C in sua titolarità (circostanza non approfondita dall'OCC nella relazione), provvedendo a tal riguardo a depositare entro
60 giorni dalla sentenza una informativa, e, in caso contrario, segnalando le diverse circostanze risultanti, al fine di segnalare la non corretta informazione contenute nel ricorso, in quanto circostanza potenzialmente rilevante al fine della futura esdebitazione;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria
4 al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
non possa confermarsi quale Liquidatore il Dott. Paolo Rossati nominato dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII per quanto sopra esposto in punto contenuto della relazione;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett.
a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”) visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ( ) Parte_1 C.F._1
residente presso il Comune di Valgioie (TO), Borgata Tortorelli n. 28; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'Avv. Alberto Frascà, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
5 rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni eseguite mediante deposito Parte_2
nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che la debitrice possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita
i debitori a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18.04.2025.
6
Il Giudice estensore
(Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(Enrico Astuni)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Torino
- Sezione Sesta Civile-
Il Tribunale di Torino, Sezione Sesta Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Enrico ASTUNI Presidente dott.ssa Maurizia GIUSTA Giudice dott.ssa Carlotta PITTALUGA Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel proc. unitario n. 671-1/2024 avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da
( ) residente presso il Comune di Valgioie (TO), Parte_1 C.F._1
Borgata Tortorelli n. 28, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Ferretti e Federica
Invincibile, con l'ausilio del gestore della crisi, Avv. Paolo Rossati, nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza Città Solidale”
- RICORRENTE IN PROPRIO-
***
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da Pt_1
in data 13 Dicembre 2024, in proprio, quale debitrice;
[...] letta la relazione redatta ex art. 269 CCII dall'Avv. Paolo Rossati nominato dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento “Pianezza Città Solidale” (doc. 1); letta la memoria integrativa depositata dall'OCC in data 05.02.2025; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27 CCII, atteso che la debitrice ha la residenza presso il Comune di Valgioie (TO), Borgata Tortorelli n. 28 (doc.3); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 268 e 269 CCII in quanto:
- la debitrice è persona fisica, lavoratrice dipendente a tempo indeterminato (doc. 13) e che non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
Al riguardo occorre precisare che era socia della società semplice agricola Parte_1
Golden Hug, che risulta cancellata il 5.3.2025 e il cui oggetto sociale risulta lo “svolgimento dell'attività agricola ex art. 2135 c.c. -attraverso la coltivazione di terreni agricoli, possieduti
a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale o condotti in affitto, l'allevamento del bestiame e le relative attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c.” e che dal ricorso e dalla relazione risulta nello specifico essere attività di allevamento cani (pag. 7 del ricorso e relazione dell'OCC pag. 4).
L'allevamento di cani costituisce attività imprenditoriale, e specificamente impresa agricola, quando sono soddisfatti i requisiti dimensionali previsti dalla legge n. 349/1993 e dal decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 28 gennaio 1994 (più di 5 fattrici e 30 cuccioli annui). Come impresa agricola è sottratta alla disciplina della liquidazione giudiziale. In assenza di prova di altra attività, di natura commerciale, non appare necessario verificare se la società semplice citata, cancellata da meno di un anno, possieda i requisiti dimensionali di cui all'art. 2 co 1 lett. d) CCII e, dunque, se la ex socia odierna ricorrente possa essere assoggetta a liquidazione giudiziale per ripercussione, essendo come si è detto esclusa tale procedura per l'impresa agricola;
- la ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento, così come definito dall'art. 2 co
1 lett. c) CCII. Al riguardo, si osserva che dalla relazione dell'OCC emerge che:
• l'attivo di è costituito: dal suo reddito mensile da lavoro dipendente pari Parte_1
a circa 1.900,00 euro netti (pag. 7 relazione OCC;
docc. 13,14); dall'Immobile, sito nel
Comune di Pinasca – TO (censito al catasto fabbricati al foglio 38, particella 86, sub.7 – doc.6). Circa tale immobile, mette conto osservare che sebbene nella relazione l'OCC dichiari che “Nel luglio del 2009 la sig.ra acquista un appartamento in Pinasca Pt_1
finanziato con un mutuo contratto con BA AN LC (ceduto poi a CP_1
) garantito da ipoteca.” (relazione, pag.4). In effetti, l'immobile risulta gravato
[...] dall'iscrizione, in data 10.08.2009, di ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario e da successiva iscrizione, in data 24/03/2010, di ipoteca legale ex Art.77 comma 1 DPR 602/73 (doc. 28). Inoltre, tale immobile potrebbe essere oggetto di procedura
2 esecutiva, come riferito dalla debitrice e della cui sussistenza, tuttavia, l'OCC ha dichiarato di non avere prova. L'OCC ha dichiarato che il valore del compendio è pari a circa 38.450,00 euro, come risultante dai “dati della Banche dati dei valori immobiliari dell'agenzia delle entrate e raffrontati con le offerte di immobili simili presenti sui principali siti di compravendita immobiliare.” (relazione OCC, pag. 6). Infine, l'OCC indica quale voce dell'attivo della parte debitrice anche il TFR pari a 13.287,15 euro lordi presso il datore di lavoro e 10.320,08 lordi accantonati presso un fondo di previdenza integrativa. Ai fini della valutazione del sovraindebitamento occorre tuttavia precisare che, allo stato, lo stesso appare inesigibile atteso che il rapporto di lavoro della debitrice è attualmente in essere (doc. 08);
• i debiti già scaduti sono stati quantificati dall'OCC in complessivi 1.431.074,13 euro
(pag. 5 relazione OCC);
- considerato che l'unico bene di proprietà appare di scarso valore e gravato da due ipoteche, nonché forse sottoposto ad esecuzione immobiliare, il raffronto tra reddito mensile (da cui devono detrarsi le somme indicate come necessarie alla contribuzione familiare, pari a 1.345,85 euro come sotto indicato, così che mensilmente restano a disposizione circa 550 euro) ed ammontare del passivo già scaduto dimostrano che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dal gestore della crisi Avv. Paolo Rossati, con i contenuti di cui all'art. 269, c. 1, CCII, che all'esito dell'integrazione citata appare sufficiente quantomeno a ritenere sussistenti i requisiti essenziali per l'accoglimento della domanda.
Sul punto, occorre evidenziare che la relazione redatta dall'OCC e depositata inizialmente non conteneva quanto prescritto dalla norma citata, in particolare l'esposizione della
“diligenza impiegata del debitore nell'assumere le obbligazioni e non vi è specificazione circa i riscontri documentali comprovanti le cause dell'indebitamento riferite dalla debitrice”, né la formale attestazione circa la possibilità acquisire attivo da distribuire ai creditori, né indicava il fabbisogno dell'intero nucleo familiare né prendeva in considerazione i guadagni del compagno convivente;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII;
ritenuto altresì che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile e che dalla liquidazione, allo stato, deve ritenersi esclusa la sola somma necessaria al mantenimento come sotto indicata;
3 ritenuto infine che la somma necessaria al mantenimento dei debitori deve essere determinata, allo stato, come segue:
- il nucleo familiare convivente risulta, sulla base delle risultanze dello stato di famiglia, composto dalla ricorrente e dal marito (doc.3); Controparte_2
- è lavoratore dipendente a tempo indeterminato e percepisce un Controparte_2
reddito mensile pari a circa 2.091,92 euro (doc.26; integrazione relazione OCC pag. 4);
- la spesa mediana indicata dalle tabelle ISTAT 2023 per una famiglia di analoga composizione, ossia “coppia senza figli” con età compresa tra i 35 e i 64 anni è pari ad euro
2.691,70 e tale somma deve dividersi per i membri del nucleo che percepiscono redditi, nel caso di specie la debitrice ed il marito guadagnano all'incirca la medesima somma così che
è possibile suddividere le spese nella misura del 50 % ciascuno (euro 1.345,85);
- pertanto, può essere esclusa dalla liquidazione di la somma di euro 1.345,85, Parte_1
mentre ogni altra somma percepita dalla debitrice dovrà essere messa a disposizione del liquidatore. Come si è detto, tale somma, dovrà essere oggetto di apposita istanza di variazione in ipotesi di mutamento delle circostanze di fatto, delle quali occorrerà fornire adeguata prova;
ritenuto necessario, poiché il versamento delle somme eccedenti rispetto a quelle determinate dal Tribunale come necessarie al mantenimento, è circostanza che rileva poi in un eventuale procedimento di esdebitazione, che il debitore provveda trimestralmente a inviare al liquidatore prova delle somme percepite in concreto (tramite estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) ed annualmente tramite C.U.; rilevato che il liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;
ritenuto che
il liquidatore dovrà accertare la formalizzazione della qualifica di caregiver di e l'indennità eventualmente percepita per la funzione svolta nonché la Parte_1
sussistenza di saldo attivo da destinare alla procedura sul C/C in sua titolarità (circostanza non approfondita dall'OCC nella relazione), provvedendo a tal riguardo a depositare entro
60 giorni dalla sentenza una informativa, e, in caso contrario, segnalando le diverse circostanze risultanti, al fine di segnalare la non corretta informazione contenute nel ricorso, in quanto circostanza potenzialmente rilevante al fine della futura esdebitazione;
rilevato altresì che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio salvo quanto espressamente escluso con la presente sentenza, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma indicata sopra come necessaria
4 al mantenimento ed ogni altro bene, riservando, come si è detto, al liquidatore la valutazione circa l'antieconomicità dell'acquisizione all'attivo di taluni e l'eventuale esercizio di azioni;
rilevato che la durata della procedura è connessa a quanto indicato dall'art. 282 CCII;
tenuto conto nella nomina del Liquidatore dei criteri indicati dall'art. 270 co 2 lett. b) CCII;
ritenuto che
non possa confermarsi quale Liquidatore il Dott. Paolo Rossati nominato dall'OCC “Pianezza Città Solidale”, che ha svolto le funzioni di OCC ex art. 269 CCII per quanto sopra esposto in punto contenuto della relazione;
ritenuto che
il compenso dell'OCC dovrà essere liquidato dal Tribunale, unitamente a quello del Liquidatore, dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275, comma 3, CCII), previa presentazione di un'istanza che non dovrà costituire oggetto di valutazione nell'ambito del procedimento di accertamento dello stato passivo;
ritenuto che
, per contro, l'eventuale compenso dell'avvocato che ha rappresentato il debitore nel procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata deve essere oggetto di valutazione in sede di accertamento dello stato passivo e non ha diritto alla prededuzione, non rientrando in una fattispecie prevista dalla legge (l'art. 6 comma 1 lett.
a) riguarda infatti i crediti per spese e compensi del solo OCC;
la lett. d) riguarda i crediti legalmente sorti “durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata”) visti gli artt. 268, 269 e 270 CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione controllata dei beni di ( ) Parte_1 C.F._1
residente presso il Comune di Valgioie (TO), Borgata Tortorelli n. 28; nomina la dott.ssa Carlotta Pittaluga Giudice Delegato per la procedura;
nomina liquidatore l'Avv. Alberto Frascà, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ordina alla debitrice il deposito entro sette giorni dei bilanci, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di
5 rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII, con avvertimento che trova applicazione l'art. 10 co 3 CCII e dunque, in caso di mancata indicazione di indirizzo pec o delle sue variazioni o di mancata consegna del messaggio per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni eseguite mediante deposito Parte_2
nel fascicolo informatico;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
dispone che la debitrice possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato, mettendo invece a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti e depositando apposita istanza in ipotesi di mutamento delle circostanze fattuali sulla base delle quali tale somma
è stata stabilita dal Tribunale;
invita
i debitori a inviare al liquidatore ogni tre mesi prova delle somme percepite in concreto
(tramite busta paga, estratto conto o altra documentazione ritenuta dal liquidatore necessaria) e per ogni anno la certificazione dei redditi rilasciata dal datore (o datori) di lavoro, c.d. C.U.; dispone che il liquidatore provveda tempestivamente a segnalare al Tribunale la mancata rendicontazione delle somme (o il mancato invio del C.U.) e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti il fabbisogno mensile;
dispone
l'inserimento, ad opera del liquidatore, della sentenza nel sito Internet del Tribunale (con omissione dei dati dei terzi estranei nonché dei dati sensibili e sensibilissimi) e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese;
ordina qualora nel patrimonio vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore;
dispone
a cura del liquidatore, la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 18.04.2025.
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Il Giudice estensore
(Carlotta Pittaluga)
Il Presidente
(Enrico Astuni)
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