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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 20/11/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. 3462/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3462 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Piovan
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Fossi e Domenico Gianfranco Strobe
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
«Tutto questo premesso, i ricorrenti intendono regolare consensualmente gli aspetti relativi all'affidamento e al mantenimento del figlio, nel preminente interesse dello stesso e per questo concordano le seguenti condizioni
1. AFFIDAMENTO
il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con residenza e collocamento prevalente presso la madre in LL EN
I genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno eventualmente trascorrere le vacanze con lo stesso;
- a frequentare, ad accogliere e a supportare il figlio nelle esigenze/necessità dello stesso ed a collaborare direttamente, anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine, per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi,
inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
2. CALENDARIO
Il lavoro del sig. si svolge su turni anche notturni, ragion per cui non è possibile indicare Pt_1
con precisione i giorni settimanali nei quali il padre potrà vedere e frequentare il figlio : in linea generale, il sig. avrà diritto/dovere di tenere con sé il figlio a fine Per_1 Pt_1
settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19.30, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 19.00 che i coniugi concorderanno alla luce dei turni di lavoro del sig. Pt_1
Durante le vacanze estive, i genitori concordano che il minore passerà due settimane, anche non continuative, con il padre.
Per quanto attiene gli altri periodi di vacanza scolastica - Natale, Pasqua ed altri ponti - i genitori concordano nella suddivisione a metà dei periodi di vacanza scolastica: in particolare,
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente Natale o Capodanno e
3 giorni durante le vacanze pasquali (comprendenti alternativamente Pasqua o Lunedì
dell'Angelo). Il tutto compatibilmente con le esigenze del minore. I genitori potranno trascorrere con il figlio, in maniera alternata i giorni di festa infrannuali, compresi i cd “ponti”, nonché ad anni alterni il compleanno dello stesso. Potranno in ogni caso concordare diversamente in base ai turni di lavoro ed alle esigenze del figlio.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DI FIGLI
Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a mezzo Pt_1 CP_1
pagamento bonifico, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma di € Per_1
300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
I genitori convengono che l'assegno unico per il figlio venga lasciato nella integrale disponibilità
della madre.
Il mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo all'udienza che si terrà a seguito del deposito del ricorso.
Il sig. inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50% per le spese straordinarie come Pt_1
da protocollo del Tribunale di Vicenza, a cui ci si richiama anche per le modalità di consenso e di rimborso».
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento del figlio minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e di mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
Dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3462 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025,
promossa congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avvocato Beatrice Piovan
e
, C.F. , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Fossi e Domenico Gianfranco Strobe
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
«Tutto questo premesso, i ricorrenti intendono regolare consensualmente gli aspetti relativi all'affidamento e al mantenimento del figlio, nel preminente interesse dello stesso e per questo concordano le seguenti condizioni
1. AFFIDAMENTO
il figlio minore rimarrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i Persona_1
quali, dunque, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse che lo riguardano tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi, con residenza e collocamento prevalente presso la madre in LL EN
I genitori si impegnano reciprocamente:
- a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute del figlio;
- a comunicarsi la località ove intenderanno eventualmente trascorrere le vacanze con lo stesso;
- a frequentare, ad accogliere e a supportare il figlio nelle esigenze/necessità dello stesso ed a collaborare direttamente, anche in caso di assenza di un genitore o di un parente o affine, per ragioni di lavoro e/o durante eventuali periodi di vacanza;
- a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, impegnandosi,
inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio;
2. CALENDARIO
Il lavoro del sig. si svolge su turni anche notturni, ragion per cui non è possibile indicare Pt_1
con precisione i giorni settimanali nei quali il padre potrà vedere e frequentare il figlio : in linea generale, il sig. avrà diritto/dovere di tenere con sé il figlio a fine Per_1 Pt_1
settimana alterni, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera alle ore 19.30, oltre a un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola alle ore 19.00 che i coniugi concorderanno alla luce dei turni di lavoro del sig. Pt_1
Durante le vacanze estive, i genitori concordano che il minore passerà due settimane, anche non continuative, con il padre.
Per quanto attiene gli altri periodi di vacanza scolastica - Natale, Pasqua ed altri ponti - i genitori concordano nella suddivisione a metà dei periodi di vacanza scolastica: in particolare,
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti alternativamente Natale o Capodanno e
3 giorni durante le vacanze pasquali (comprendenti alternativamente Pasqua o Lunedì
dell'Angelo). Il tutto compatibilmente con le esigenze del minore. I genitori potranno trascorrere con il figlio, in maniera alternata i giorni di festa infrannuali, compresi i cd “ponti”, nonché ad anni alterni il compleanno dello stesso. Potranno in ogni caso concordare diversamente in base ai turni di lavoro ed alle esigenze del figlio.
3. CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DI FIGLI
Disporsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra , a mezzo Pt_1 CP_1
pagamento bonifico, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio la somma di € Per_1
300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
I genitori convengono che l'assegno unico per il figlio venga lasciato nella integrale disponibilità
della madre.
Il mantenimento dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat, con decorrenza dall'anno successivo all'udienza che si terrà a seguito del deposito del ricorso.
Il sig. inoltre, dovrà concorrere nella misura del 50% per le spese straordinarie come Pt_1
da protocollo del Tribunale di Vicenza, a cui ci si richiama anche per le modalità di consenso e di rimborso».
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero interviene e conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato in data 24/09/2025 e Parte_1 CP_1
hanno chiesto la regolamentazione del regime di affidamento e del mantenimento del figlio minore . Persona_1
All'esito dell'udienza del 04.11.2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i ricorrenti hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Invero, nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso del figlio minore , alla prevalente collocazione dello stesso presso la madre Per_1
ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre.
Neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento del figlio a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori e alle esigenze del minore.
Le spese straordinarie relative al figlio minore, come regolamentate dal protocollo del Tribunale
di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%.
Delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale.
Le spese vanno integralmente compensate tra le parti in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunziando tra le parti, viste le conclusioni del Pubblico Ministero,
a) dispone che il regime di affidamento e di mantenimento del minore sia Persona_1
regolamentato in conformità agli accordi intercorsi tra le parti in epigrafe riportati;
b) compensa le spese, stante la domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 18/11/2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Edoardo Martinelli Dott.ssa Elena Sollazzo