Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 935
CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento spontaneo dell'atto impugnato

    L'Ufficio, attraverso lo spontaneo annullamento dell'atto, ha riconosciuto la fondatezza dei rilievi del contribuente, portando alla cessazione della materia del contendere.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'Ufficio

    Le spese di lite sono state liquidate a favore del contribuente secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo l'Ufficio riconosciuto la fondatezza dei rilievi del contribuente con l'annullamento dell'atto.

  • Rigettato
    Richiesta di compensazione delle spese

    La Corte ha rigettato la richiesta di compensazione delle spese, condannando l'Ufficio al rimborso delle spese di lite in favore del contribuente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 935
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 935
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo