CGT2
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 935/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SO FE, Presidente
ZE RI, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4917/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6403/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 19 e pubblicata il 13/03/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150122938806 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150122938806 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150122938806 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente insiste per la liquidazione di tre gradi di giudizio, parte resistente per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 insiste per la riassunzione del processo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Suprema Corte n. 25817/2025.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento con cui era stata richiesta la corresponsione della somma di euro 11.292,59, a titolo di imposta di registro, per aver il contribuente rivenduto nel quinquennio un'unità immobiliare sita in Roma acquisita con i benefici “prima casa”, senza riacquistare nell'anno successivo un'altra unità abitativa.
La pretesa veniva azionata nei confronti del contribuente anche con separato avviso di liquidazione.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso rilevando che “l'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. finale 7187” risultava ritualmente notificato per mancato ritiro entro il termine di 10 giorni.
La Commissione tributaria regionale di Roma accoglieva l'appello proposto dal contribuente rilevando che
“l'aliquota agevolata dell'imposta di registro si applica anche ad un atto successivo rispetto al primo, a condizione che il primo immobile sia ceduto entro un anno dal secondo acquisto”.
La Corte di cassazione, presso cui ricorreva sia l'Ufficio sia, con ricorso incidentale, il contribuente – relativamente alle modalità di notifica dell'atto impugnato- riteneva, in via assorbente, fondate le doglianze sollevate da quest'ultimo rinviando alla Corte di giustizia di II grado di Roma per la verifica della validità della notificazione dell'avviso di liquidazione.
I motivi di ricorso e le controdeduzioni
1 Con l'odierno ricorso il contribuente riassume il giudizio eccependo l'oggettiva assenza, nel caso di specie, della cd. CAD, la conseguente indimostrata rituale notifica dell'atto impugnato e la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere accertativo, ex. art. 76 DPR n. 131/1986.
Il ricorrente insiste, altresì, nella condanna di controparte al pagamento delle spese giudiziali di tutto il giudizio.
1.1 Con successiva memoria difensiva il ricorrente, preso atto dell'avvenuto annullamento, da parte dell'Ufficio, della cartella impugnata, insiste per la liquidazione delle spese di lite di tutto il giudizio. All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va, in via preliminare, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite della presente fase processuale e di quelle precedenti ( giudizio di legittimità e precedente giudizio di appello, come espressamente richiesto dal contribuente con apposita nota di liquidazione spese) vanno liquidate a favore di Ricorrente_1 secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo lo stesso Ufficio, attraverso lo spontaneo annullamento dell'atto, riconosciuto la fondatezza dei rilievi del contribuente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del buon comportamento di Agenzia che, a seguito della pronuncia della Suprema Corte, sgravava la cartella in esame, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle entrate DP1 al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per la Cassazione, euro 2.500,00 per il precedente secondo grado di giudizio e in euro 2.500,00 per il presente grado di giudizio.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio, Agenzia delle Entrate da atto dell'avvenuto sgravio della cartella in esame e insiste per dichiarazione di cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 11, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
SO FE, Presidente
ZE RI, Relatore
BLASI LUCA MARIA, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 4917/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6403/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 19 e pubblicata il 13/03/2017
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150122938806 REGISTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150122938806 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
IPOTECARIA 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150122938806 IPOTECARIE E CATASTALI-IMPOSTA
CATASTALE 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 716/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Entrambe le parti insistono per la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente insiste per la liquidazione di tre gradi di giudizio, parte resistente per la compensazione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza appellata
Con l'odierno ricorso Ricorrente_1 insiste per la riassunzione del processo a seguito della sentenza di annullamento con rinvio emessa dalla Suprema Corte n. 25817/2025.
Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione, da parte del contribuente, della cartella di pagamento con cui era stata richiesta la corresponsione della somma di euro 11.292,59, a titolo di imposta di registro, per aver il contribuente rivenduto nel quinquennio un'unità immobiliare sita in Roma acquisita con i benefici “prima casa”, senza riacquistare nell'anno successivo un'altra unità abitativa.
La pretesa veniva azionata nei confronti del contribuente anche con separato avviso di liquidazione.
La Commissione tributaria provinciale di Roma rigettava il ricorso rilevando che “l'avviso di ricevimento dell'atto spedito con raccomandata n. finale 7187” risultava ritualmente notificato per mancato ritiro entro il termine di 10 giorni.
La Commissione tributaria regionale di Roma accoglieva l'appello proposto dal contribuente rilevando che
“l'aliquota agevolata dell'imposta di registro si applica anche ad un atto successivo rispetto al primo, a condizione che il primo immobile sia ceduto entro un anno dal secondo acquisto”.
La Corte di cassazione, presso cui ricorreva sia l'Ufficio sia, con ricorso incidentale, il contribuente – relativamente alle modalità di notifica dell'atto impugnato- riteneva, in via assorbente, fondate le doglianze sollevate da quest'ultimo rinviando alla Corte di giustizia di II grado di Roma per la verifica della validità della notificazione dell'avviso di liquidazione.
I motivi di ricorso e le controdeduzioni
1 Con l'odierno ricorso il contribuente riassume il giudizio eccependo l'oggettiva assenza, nel caso di specie, della cd. CAD, la conseguente indimostrata rituale notifica dell'atto impugnato e la decadenza dell'Ufficio dal proprio potere accertativo, ex. art. 76 DPR n. 131/1986.
Il ricorrente insiste, altresì, nella condanna di controparte al pagamento delle spese giudiziali di tutto il giudizio.
1.1 Con successiva memoria difensiva il ricorrente, preso atto dell'avvenuto annullamento, da parte dell'Ufficio, della cartella impugnata, insiste per la liquidazione delle spese di lite di tutto il giudizio. All'udienza dell'11.2.2026 il Collegio, all'esito della camera di consiglio, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 Va, in via preliminare, dichiarata l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
Le spese di lite della presente fase processuale e di quelle precedenti ( giudizio di legittimità e precedente giudizio di appello, come espressamente richiesto dal contribuente con apposita nota di liquidazione spese) vanno liquidate a favore di Ricorrente_1 secondo il principio di soccombenza virtuale, avendo lo stesso Ufficio, attraverso lo spontaneo annullamento dell'atto, riconosciuto la fondatezza dei rilievi del contribuente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del buon comportamento di Agenzia che, a seguito della pronuncia della Suprema Corte, sgravava la cartella in esame, del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'Agenzia delle entrate DP1 al rimborso delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 per la Cassazione, euro 2.500,00 per il precedente secondo grado di giudizio e in euro 2.500,00 per il presente grado di giudizio.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 Con memoria difensiva ritualmente depositata in giudizio, Agenzia delle Entrate da atto dell'avvenuto sgravio della cartella in esame e insiste per dichiarazione di cessazione della materia del contendere e per la compensazione delle spese di lite.