Articolo 11 della Legge 29 luglio 1971, n. 578
Articolo 10Articolo 12
Versione
26 agosto 1971
Art. 11.
Costituiscono le entrate dell'Ente:
a) il contributo dello Stato;
b) eventuali contributi dei comuni, della provincia di Napoli e della regione Campania, nonche' quelli dell'Ente provinciale per il turismo di Napoli e degli istituti di credito ammessi al consorzio;
c) eventuali proventi patrimoniali.
Entrata in vigore il 26 agosto 1971