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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 11/07/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 469/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA LUISA PALLADINO;
e
(C.F. ), nato l'[...] ad [...]_2 C.F._2
(CH), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA DI RISIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“I genitori stabiliscono che
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con prevalente collocazione con e presso la madre, residente in [...];
2) Il figlio avrà la residenza presso l'abitazione materna, in
Cupello alla Via Istonia n. 6;
3) Quanto alle modalità di visita e di frequentazione padre-figlio, sempre tenendo conto dell'età del minore le parti convengono Per_1 che il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, specificatamente, di sabato e/o domenica al mattino dalle ore 10.30 sino alle ore 17:00 oppure al pomeriggio dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00; 4) Durante la settimana il minore potrà frequentare il genitore non collocatario, a settimane alterne il martedì e/o il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, compatibilmente, con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché con gli impegni lavorativi del padre.
5) Dal mese di gennaio 2026, gradualmente, al fine di evitare un brusco cambiamento nella routine quotidiana, il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, dapprima nei week-end ove il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, specificatamente, dalle ore 10.30 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica;
dal mese di marzo 2026, il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, sempre a settimane alterne, anche il martedì dalle ore 16:00 fino alle ore 19:00 del mercoledì, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché con gli impegni lavorativi del padre.
6) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
7) Nel caso di situazioni particolari, quali, a mero titolo di esempio, compleanno dei nonni, feste di famiglia e altro, il padre o la madre potranno chiedere di avere con sé i figli in quella giornata con preavviso di almeno 24 ore. Ciascun genitore avrà diritto di tenere i minori con sé nel proprio genetliaco;
i minori trascorreranno il proprio compleanno alternativamente con ciascuno dei genitori;
8) Le giornate di festività (1 Novembre;
8, 24, 25, 26 e 31 Dicembre;
1 Gennaio;
Pasqua e Lunedì di Pasqua;
25 Aprile;
1 Maggio;
2 Giugno
e 15 Agosto) seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, secondo il quale il figlio minore trascorrerà la singola giornata di festa alternativamente con i rispettivi genitori rispetto all'anno precedente, a prescindere dalla collocazione settimanale in cui ricadano le festività. Tale criterio potrà subire variazioni previo accordo preventivo dei coniugi, in considerazione dei reciproci impegni e delle necessità anche scolastiche del figlio minore;
9)
Durante le vacanze estive, da intendersi dal termine della scuola fino alla ripresa delle attività scolastiche, il padre potrà avere con sé il figlio ogni anno per almeno 7 giorni consecutivi sino all'età di 6 anni e di 15 giorni consecutivi dal sesto anno, previo accordo con la madre da raggiungersi entro il 31 maggio di ogni anno.
10) Fermi restando gli accordi di cui sopra, i genitori riconoscono la reciproca facoltà di vedere il figlio in giorni diversi da quelli prestabiliti, anche quando si trovi con l'altro genitore, sempre Per_1
e comunque nel rispetto degli impegni e dell'organizzazione sia del figlio sia dei genitori e con preavviso all'altro genitore di almeno
24 ore.
11) Le spese straordinarie preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Vasto, quali spese mediche
(specialistiche, logopedia, apparecchio per i denti, occhiali, ecc.), spese scolastiche (per vari cicli e gradi), nonché tutte le altre spese di carattere non ordinario (spese relative alla
Comunione, alla Cresima, ad eventuale matrimonio, a gite scolastiche e non, a vacanze studio in Italia o all'estero) spese ludico-sportive
(spese relative all'esercizio sportivo, piscina, palestra ecc…) verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previa esibizione di idonea ricevuta. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto a richiedere il rimborso del 50% all'altro genitore, che dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla richiesta.
12) Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
13) I genitori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e dovranno tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 14) Il signor corrisponderà alla signora _2
la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), Pt_1 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da versarsi entro Per_1 il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
15) La casa coniugale, resterà nella disponibilità della Sig.ra ove LA vivrà con il figlio minore;
Parte_1
16) Il Sig. all'esito della sottoscrizione del detto Parte_2 accordo di separazione, provvederà ad effettuare il cambio di residenza - comunicandolo all'altro coniuge entro 30 giorni - sempre nel detto termine provvederà al ritiro dei propri effetti personali: libri, vestiti, documenti, strumenti di lavoro e altri oggetti di uso quotidiano.
17) L'assegno unico e universale, spetterà al 50% ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
18) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio, nonché per il rinnovo e/o rilascio dei documenti a nome del figlio minore, compresi quelli validi per l'espatrio;
19) Entrambi i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso a che l'altro genitore si rechi all'estero con il figlio minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso, per periodi determinati e comunque rendendosi sempre reperibile e comunicando gli indirizzi e i recapiti di destinazione.
20) Le spese legali vengono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 _2
, che si sono sposati a Cupello (CH) il 06/09/2018, hanno
[...] chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , al cui ascolto non si procede avendo il bambino soltanto Per_1 tre anni.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, i quali hanno contratto matrimonio a Cupello (CH) il
[...]
06/09/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupello (CH) al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2018; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupello (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VASTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 469/2025 promosso da:
(C.F. ), nata il [...] ad [...]_1 C.F._1
(CH), rappresentata e difesa dall'avv. MARIA LUISA PALLADINO;
e
(C.F. ), nato l'[...] ad [...]_2 C.F._2
(CH), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPINA DI RISIO.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“I genitori stabiliscono che
1) Il figlio minore sarà affidato in via condivisa ad Per_1 entrambi i genitori, con prevalente collocazione con e presso la madre, residente in [...];
2) Il figlio avrà la residenza presso l'abitazione materna, in
Cupello alla Via Istonia n. 6;
3) Quanto alle modalità di visita e di frequentazione padre-figlio, sempre tenendo conto dell'età del minore le parti convengono Per_1 che il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, specificatamente, di sabato e/o domenica al mattino dalle ore 10.30 sino alle ore 17:00 oppure al pomeriggio dalle ore 17:00 sino alle ore 21:00; 4) Durante la settimana il minore potrà frequentare il genitore non collocatario, a settimane alterne il martedì e/o il mercoledì dalle ore 16:00 alle ore 20:00, compatibilmente, con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché con gli impegni lavorativi del padre.
5) Dal mese di gennaio 2026, gradualmente, al fine di evitare un brusco cambiamento nella routine quotidiana, il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, dapprima nei week-end ove il padre terrà con sé il figlio a settimane alterne, specificatamente, dalle ore 10.30 del sabato sino alle ore 19:00 della domenica;
dal mese di marzo 2026, il minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre, sempre a settimane alterne, anche il martedì dalle ore 16:00 fino alle ore 19:00 del mercoledì, compatibilmente con le sue esigenze scolastiche ed extrascolastiche, nonché con gli impegni lavorativi del padre.
6) I genitori, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.
7) Nel caso di situazioni particolari, quali, a mero titolo di esempio, compleanno dei nonni, feste di famiglia e altro, il padre o la madre potranno chiedere di avere con sé i figli in quella giornata con preavviso di almeno 24 ore. Ciascun genitore avrà diritto di tenere i minori con sé nel proprio genetliaco;
i minori trascorreranno il proprio compleanno alternativamente con ciascuno dei genitori;
8) Le giornate di festività (1 Novembre;
8, 24, 25, 26 e 31 Dicembre;
1 Gennaio;
Pasqua e Lunedì di Pasqua;
25 Aprile;
1 Maggio;
2 Giugno
e 15 Agosto) seguiranno il criterio dell'alternanza annuale, secondo il quale il figlio minore trascorrerà la singola giornata di festa alternativamente con i rispettivi genitori rispetto all'anno precedente, a prescindere dalla collocazione settimanale in cui ricadano le festività. Tale criterio potrà subire variazioni previo accordo preventivo dei coniugi, in considerazione dei reciproci impegni e delle necessità anche scolastiche del figlio minore;
9)
Durante le vacanze estive, da intendersi dal termine della scuola fino alla ripresa delle attività scolastiche, il padre potrà avere con sé il figlio ogni anno per almeno 7 giorni consecutivi sino all'età di 6 anni e di 15 giorni consecutivi dal sesto anno, previo accordo con la madre da raggiungersi entro il 31 maggio di ogni anno.
10) Fermi restando gli accordi di cui sopra, i genitori riconoscono la reciproca facoltà di vedere il figlio in giorni diversi da quelli prestabiliti, anche quando si trovi con l'altro genitore, sempre Per_1
e comunque nel rispetto degli impegni e dell'organizzazione sia del figlio sia dei genitori e con preavviso all'altro genitore di almeno
24 ore.
11) Le spese straordinarie preventivamente concordate, come da protocollo del Tribunale di Vasto, quali spese mediche
(specialistiche, logopedia, apparecchio per i denti, occhiali, ecc.), spese scolastiche (per vari cicli e gradi), nonché tutte le altre spese di carattere non ordinario (spese relative alla
Comunione, alla Cresima, ad eventuale matrimonio, a gite scolastiche e non, a vacanze studio in Italia o all'estero) spese ludico-sportive
(spese relative all'esercizio sportivo, piscina, palestra ecc…) verranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori, previa esibizione di idonea ricevuta. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto a richiedere il rimborso del 50% all'altro genitore, che dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla richiesta.
12) Entrambi i genitori dovranno comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio.
13) I genitori, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, dovranno mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro e dovranno tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio. 14) Il signor corrisponderà alla signora _2
la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), Pt_1 annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore da versarsi entro Per_1 il giorno 15 (quindici) di ogni mese.
15) La casa coniugale, resterà nella disponibilità della Sig.ra ove LA vivrà con il figlio minore;
Parte_1
16) Il Sig. all'esito della sottoscrizione del detto Parte_2 accordo di separazione, provvederà ad effettuare il cambio di residenza - comunicandolo all'altro coniuge entro 30 giorni - sempre nel detto termine provvederà al ritiro dei propri effetti personali: libri, vestiti, documenti, strumenti di lavoro e altri oggetti di uso quotidiano.
17) L'assegno unico e universale, spetterà al 50% ad entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale;
18) Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome del figlio ai fini della validità per l'espatrio, nonché per il rinnovo e/o rilascio dei documenti a nome del figlio minore, compresi quelli validi per l'espatrio;
19) Entrambi i coniugi prestano sin da ora reciproco consenso a che l'altro genitore si rechi all'estero con il figlio minore, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso, per periodi determinati e comunque rendendosi sempre reperibile e comunicando gli indirizzi e i recapiti di destinazione.
20) Le spese legali vengono compensate tra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e Parte_1 _2
, che si sono sposati a Cupello (CH) il 06/09/2018, hanno
[...] chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473-bis.51 c.p.c., che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio , al cui ascolto non si procede avendo il bambino soltanto Per_1 tre anni.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 _2
, i quali hanno contratto matrimonio a Cupello (CH) il
[...]
06/09/2018, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Cupello (CH) al n. 9, parte II, serie A dell'anno 2018; omologa l'accordo intervenuto tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupello (CH) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 10/07/2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE RELATORE dott.ssa Stefania Izzi dott.ssa Maria Elena Faleschini