Art. 5.
All' articolo 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche.
Al primo comma le parole "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il ventesimo".
Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.
Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma".
All' articolo 28 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , sono apportate le seguenti modifiche.
Al primo comma le parole "il quindicesimo" sono sostituite dalle seguenti: "il ventesimo".
Il terzo comma e' sostituito dai seguenti:
"Gli elettori di cui al presente articolo, che entro il quinto giorno precedente quello della votazione stabilito a norma del terzo comma dell'articolo 7 non hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale e l'attestazione del sindaco, possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare della circoscrizione, che, accertato preventivamente che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma del primo comma dell'articolo 30, o, in caso negativo, chiesta e ricevuta assicurazione telegrafica da parte del comune competente che il richiedente ha titolo per essere ammesso al voto a norma dell'articolo 26, rilascia apposita certificazione per l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli previsti dal citato articolo 30, distinti per sezione, da consegnare ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi sono assegnati a norma dello stesso articolo 30, allegando a tale scopo la certificazione telegrafica del comune.
Gli elettori di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 26 della presente legge, iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma dell'articolo 32 del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 , come sostituito dall' articolo 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 , dopo la compilazione degli elenchi di cui all'articolo 30 della presente legge o che per qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi, devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui liste risultano iscritti all'ufficio consolare della circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della certificazione di ammissione al voto e per la conseguente inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi di cui al precedente comma".