CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Piacenza, sez. I, sentenza 06/02/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Piacenza |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
EL PIERPAOLO, EL
SONZINI MAURO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Donato Rosselli - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1046-2025-2561 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento rimborso
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ditta individuale Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego in epigrafe, con il quale l'Ufficio delle Dogane di Piacenza respingeva l'istanza di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel III trimestre 2023, per un importo pari a € 8.708,78,.
L'Ufficio motivava il diniego sostenendo:
1. L'assenza dell'autorizzazione comunale per l'installazione e l'esercizio del distributore privato di carburante (D.Lgs. 32/1998) e del certificato di prevenzione incendi (CPI);
2. L'impossibilità di riscontrare i consumi a causa dell'assenza fisica della cisterna al momento del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale in data 04/03/2025,.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo:
* L'irrilevanza delle violazioni amministrative (mancanza licenza comunale) ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, come chiarito dalla stessa ADM con Nota prot. 35900/RU del 28/03/2018,;
* L'avvenuta dimostrazione dei consumi mediante produzione di fatture d'acquisto, DAS, libretti di circolazione e tachigrafi, comprovanti l'effettivo impiego del gasolio per l'attività di autotrasporto nel periodo di riferimento (2023), precedente alla dismissione dell'impianto rilevata nel 2025,;
* L'esistenza di un precedente specifico tra le stesse parti (Sentenza n. 179/2025 CGT Piacenza) che ha annullato un diniego identico per i trimestri precedenti,.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e l'inscindibilità tra regolarità amministrativa dell'impianto e diritto al rimborso.
La causa è stata discussa in pubblica udienza.
--------------------------------------------------------------------------------
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla irrilevanza fiscale delle irregolarità amministrative. Il Collegio osserva che il diniego opposto dall'Ufficio si fonda su presupposti erronei in punto di diritto, ponendosi in contrasto con la normativa di riferimento (art. 24-ter TUA) e con la prassi interpretativa della stessa Amministrazione resistente. Come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 179/2025 intervenuta tra le stesse parti per i trimestri precedenti, la mancanza di autorizzazioni amministrative (quali la licenza comunale o il CPI), pur costituendo un illecito sanzionabile dagli enti competenti (Comune, Vigili del Fuoco), non determina automaticamente la decadenza dal diritto al rimborso fiscale se i presupposti sostanziali del beneficio sono provati.
Tale principio è stato cristallizzato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane con la Nota Prot. n.
35900/RU del 28 marzo 2018, prodotta in atti, la quale stabilisce espressamente che "l'assenza del richiamato titolo autorizzatorio di competenza dell'autorità amministrativa non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale [...] qualora essa non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte". Nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato l'effettiva esistenza dei veicoli, la licenza di autotrasporto o l'acquisto del carburante, limitandosi a sanzionare sul piano fiscale una irregolarità di natura amministrativa urbanistica.
2. Sulla prova dei consumi e l'inesistenza "postuma" dell'impianto. L'argomentazione dell'Ufficio secondo cui l'assenza della cisterna al momento del sopralluogo del marzo 2025 renderebbe impossibile la verifica dei consumi del 2023 è priva di pregio logico-giuridico. La ricorrente ha fornito prova documentale completa costituita da:
* Fatture di acquisto e Documenti di Accompagnamento Semplificato (DAS) relativi al periodo III Trimestre
2023;
* Tabelle di taratura e certificati di omologazione del serbatoio (mod. GIAN 4.9),;
* Cronotachigrafi e libretti dei mezzi.
Tale documentazione è idonea a ricostruire i consumi per tabulas, soddisfacendo la condizione posta dalla citata Nota ADM 2018 che richiede una "gestione che consenta la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione". Il fatto che l'impianto sia stato dismesso successivamente al periodo di consumo (nel 2025) non inficia la veridicità delle operazioni avvenute nel 2023, né l'Ufficio ha fornito prove contrarie circa l'effettivo utilizzo del carburante acquistato.
Alla luce di quanto esposto, accertata la sussistenza dei requisiti sostanziali (soggettivi e oggettivi) previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95 e non essendo l'autorizzazione comunale un requisito costitutivo del diritto al rimborso, il ricorso deve essere accolto.
4. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato provvedimento di diniego del rimborso. Pone a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese difensive della ricorrente liquidate in € 1.700 oltre IVA,
CP e rimborso spese 15%.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PIACENZA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MASSA PIO, Presidente
EL PIERPAOLO, EL
SONZINI MAURO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 191/2025 depositato il 25/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Donato Rosselli - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Emilia 2 - Piacenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 1046-2025-2561 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: accoglimento rimborso
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la ditta individuale Ricorrente_1 impugnava il provvedimento di diniego in epigrafe, con il quale l'Ufficio delle Dogane di Piacenza respingeva l'istanza di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel III trimestre 2023, per un importo pari a € 8.708,78,.
L'Ufficio motivava il diniego sostenendo:
1. L'assenza dell'autorizzazione comunale per l'installazione e l'esercizio del distributore privato di carburante (D.Lgs. 32/1998) e del certificato di prevenzione incendi (CPI);
2. L'impossibilità di riscontrare i consumi a causa dell'assenza fisica della cisterna al momento del sopralluogo effettuato dalla Polizia Locale in data 04/03/2025,.
Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato deducendo:
* L'irrilevanza delle violazioni amministrative (mancanza licenza comunale) ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, come chiarito dalla stessa ADM con Nota prot. 35900/RU del 28/03/2018,;
* L'avvenuta dimostrazione dei consumi mediante produzione di fatture d'acquisto, DAS, libretti di circolazione e tachigrafi, comprovanti l'effettivo impiego del gasolio per l'attività di autotrasporto nel periodo di riferimento (2023), precedente alla dismissione dell'impianto rilevata nel 2025,;
* L'esistenza di un precedente specifico tra le stesse parti (Sentenza n. 179/2025 CGT Piacenza) che ha annullato un diniego identico per i trimestri precedenti,.
L'Ufficio si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e l'inscindibilità tra regolarità amministrativa dell'impianto e diritto al rimborso.
La causa è stata discussa in pubblica udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
1. Sulla irrilevanza fiscale delle irregolarità amministrative. Il Collegio osserva che il diniego opposto dall'Ufficio si fonda su presupposti erronei in punto di diritto, ponendosi in contrasto con la normativa di riferimento (art. 24-ter TUA) e con la prassi interpretativa della stessa Amministrazione resistente. Come già statuito da questa Corte con la sentenza n. 179/2025 intervenuta tra le stesse parti per i trimestri precedenti, la mancanza di autorizzazioni amministrative (quali la licenza comunale o il CPI), pur costituendo un illecito sanzionabile dagli enti competenti (Comune, Vigili del Fuoco), non determina automaticamente la decadenza dal diritto al rimborso fiscale se i presupposti sostanziali del beneficio sono provati.
Tale principio è stato cristallizzato dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Dogane con la Nota Prot. n.
35900/RU del 28 marzo 2018, prodotta in atti, la quale stabilisce espressamente che "l'assenza del richiamato titolo autorizzatorio di competenza dell'autorità amministrativa non produca di per sé la decadenza del beneficio fiscale [...] qualora essa non influenzi la realizzazione delle condizioni di consumo prescritte". Nel caso di specie, l'Ufficio non ha contestato l'effettiva esistenza dei veicoli, la licenza di autotrasporto o l'acquisto del carburante, limitandosi a sanzionare sul piano fiscale una irregolarità di natura amministrativa urbanistica.
2. Sulla prova dei consumi e l'inesistenza "postuma" dell'impianto. L'argomentazione dell'Ufficio secondo cui l'assenza della cisterna al momento del sopralluogo del marzo 2025 renderebbe impossibile la verifica dei consumi del 2023 è priva di pregio logico-giuridico. La ricorrente ha fornito prova documentale completa costituita da:
* Fatture di acquisto e Documenti di Accompagnamento Semplificato (DAS) relativi al periodo III Trimestre
2023;
* Tabelle di taratura e certificati di omologazione del serbatoio (mod. GIAN 4.9),;
* Cronotachigrafi e libretti dei mezzi.
Tale documentazione è idonea a ricostruire i consumi per tabulas, soddisfacendo la condizione posta dalla citata Nota ADM 2018 che richiede una "gestione che consenta la ricostruzione dei consumi da ammettere ad agevolazione". Il fatto che l'impianto sia stato dismesso successivamente al periodo di consumo (nel 2025) non inficia la veridicità delle operazioni avvenute nel 2023, né l'Ufficio ha fornito prove contrarie circa l'effettivo utilizzo del carburante acquistato.
Alla luce di quanto esposto, accertata la sussistenza dei requisiti sostanziali (soggettivi e oggettivi) previsti dall'art. 24-ter del D.Lgs. 504/95 e non essendo l'autorizzazione comunale un requisito costitutivo del diritto al rimborso, il ricorso deve essere accolto.
4. Spese di lite. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'impugnato provvedimento di diniego del rimborso. Pone a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le spese difensive della ricorrente liquidate in € 1.700 oltre IVA,
CP e rimborso spese 15%.