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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/10/2025, n. 5858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5858 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 5355/22
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE Nel collegio composto da: Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 5355 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA ( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Mastrobattista presso il cui studio in Fondi, Piazza Giuseppe De Santis n. 6 sono elettivamente domiciliate;
APPELLANTI E Controparte_2
( ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Silvia Gottaldi presso il cui studio in Latina, viale Mazzini n.2/A è elettivamente domiciliato. APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1607/22 pubblicata il 16.08.2022 CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza nnn.1607/2022 del Tribunale Ordinario di Latina, II Sezione Civile, Giudice Dottoressa Laura Gigante, resa nel giudizio recante R.G. n. 52/2020, notificata in data
1 01.09.2022 alla società ed in data 09.09.2022 alla Controparte_1 società accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate in Parte_1 prime cure che qui si riportano:
- accogliere l'appello proposto e per l'effetto annullare la sentenza appellata e per l'effetto :
- in via preliminare, visto l'art. 649 c.p.c. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2022/2019 del 07.11.2019, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. ricorrendo gravi e fondati motivi e anche perché la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
-sempre in via preliminare, dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto ingiuntivo n. 2022/2019 emesso in data 07.11.2019 in quanto privo di una sua parte sostanziale e cioè della pagina n. 3;
- accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare improponibile la domanda monitoria del C.O.M. e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e perché richiesto da persona non legittimata;
-sempre preliminarmente annullare l'impugnato provvedimento monitorio perché risulta richiesto da un soggetto non legittimato autonomamente ad agire, dichiarare la sua illegittimità per carenza di rappresentanza;
- accertare l'inesistenza del debito delle società opponenti nei confronti del C.O.M. nella misura indicata nella domanda monitoria;
- in via subordinata, dichiarare illegittima la pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto;
- condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno per la lite temeraria intrapresa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, come per legge.”
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa: A) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1607/2022 del Tribunale di Latina, formulata da parte appellante, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
B) Rigettare nel merito il gravame e/o dichiarare inammissibili con la migliore formula e con ogni statuizione tutte le domande avanzate dalle appellanti in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa confermando la sentenza n. 1607/2022 sottoposta a gravame;
C) Inoltre si eccepisce come le appellanti abbiano prodotto nel presente grado
2 documenti che non erano stati prodotti in prime cure, violando, in tale guisa, il disposto dell'art. 345, comma 3, cpc. Si insiste, pertanto, perché i documenti di che trattasi vengano dichiarati documenti la cui produzione è preclusa e non ammissibile in grado di appello e come tale non considerati minimamente dall'adita Corten. D) Condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, le società appellanti, anche in solido tra loro, al pagamento dei compensi professionali e delle spese del doppio grado di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Le odierne appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha così statuito:
“a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n.2022/2019 emesso il 7.11.2019 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna le società opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi euro 2.738,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA se dovute come per legge.” Nel primo giudizio, il Controparte_2 aveva chiesto al Tribunale di Latina di ingiungere
[...] alle consorziate società e in Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro 8.232,77 a titolo di oneri consortili oltre interessi e spese. Tale credito era riferito all'unità immobiliare di proprietà della società e concessa in locazione alla società Controparte_1 Pt_1
sita al piano terra del blocco n. 5, comprensivo della quota consortile
[...] relativa al mese di ottobre 2019 e alla fattura n.194 del 19.03.2019. Con il d.i. 2022/2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali. Nel successivo giudizio di opposizione, la e Controparte_1 la eccepivano, preliminarmente, la nullità della notifica del Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo in quanto privo della pagina 3, contenente il petitum e parte della causa petendi. Tale omissione, a detta delle odierne appellanti, aveva impedito ai destinatari della notifica la reale comprensione dell'atto e, di conseguenza, compromesso le garanzie di difesa e del contraddittorio in violazione dell'art. 24 Cost. Le appellanti lamentavano, altresì, la nullità e/o l'improponibilità del d.i. per aver il C.O.M. parcellizzato il diritto di credito derivante da illegittime delibere assembleari, nonché il difetto di legittimazione ad agire del in via monitoria in favore del . CP_2 CP_3
Si era costituito in giudizio il C.O.M. chiedendo il rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di citazione. In ordine all'eccepita nullità della notifica, l'odierna appellata sosteneva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, avendo gli opponenti nell'atto di opposizione espletato le loro
3 difese. Nel merito, aveva dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta alla prova del credito, l'intervenuta compensazione tra le note di credito e le altre quote consortili estranee al giudizio monitorio, nonché l'insindacabilità delle delibere assembleari.
Sulla eccezione di nullità della notifica, il primo Giudice ha ritenuto che l'atto, nonostante la mancanza di una parte sostanziale dell'atto, aveva raggiunto il suo scopo, trovando piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli secondo cui “La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in via monitoria in capo al C.O.M., sollevata in sede di comparsa conclusionale, il Tribunale ne ha ritenuto la infondatezza, facendo rilevare la mancata produzione in atti del regolamento condominiale, posto a sostegno della eccezione, dovendosi di contro valorizzare il contenuto dello Statuto consortile che sanciva l'obbligo dei consorziati a contribuire in proporzione della propria quota consortile. Sulla ulteriore eccezione di frazionamento del credito, rilevabile d'ufficio, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, trattavasi di crediti derivanti da oneri consortili che dovevano essere pagati con scadenza mensile, “discendendo da fatti costitutivi diversi in relazione a diversi presupposti di fatto che determinano gli importi da corrispondere mensilmente a titolo di oneri”; inoltre, l'opposto aveva provato comunque il proprio interesse al recupero dei crediti vantati in relazione al periodo di scaturigine dell'obbligazione, essendo previsto, per disposizione statutaria, il recupero della morosità sin dal mese successivo alla sua scadenza. Quanto poi alla eccepita invalidità delle delibere consortili, il Tribunale ha richiamato il generale principio secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dovesse limitarsi ad accertare il credito, senza poter estendere il proprio sindacato alla validità della delibera sottesa alla ingiunzione, dovendosi limitare a verificarne la perdurante efficacia. Peraltro, non si trattava di delibere nulle, sì che la loro eventuale invalidità avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini ordinari. Da ultimo, erano generiche delle doglianze relative alla asserita falsità del bilancio, delle quali non era stata nemmeno offerta prova presuntiva. Sulla eccepita nullità delle delibere assembleari per la partecipazione di soggetti non aventi diritto di voto, il Tribunale ha ritenuto che le assemblee erano state convocate e le votazioni si erano svolte nel rispetto delle regole dello Statuto consortile. Infine, quanto all' an del credito azionato, il Tribunale ha ritenuto assolto il relativo onere probatorio da parte dell'opposto che aveva depositato lo Statuto societario nonché le delibere di approvazione degli oneri in contestazione il cui ammontare non è stato oggetto di contestazione.
4 La decisione è stata attinta da otto motivi di appello.
Con il primo motivo e il secondo motivo, di contenuto assimilabile, le appellanti sostengono il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto che “l'approvazione delle quote di cui al presente giudizio si riferisce espressamente alle sole spese consortili, per cui deve affermarsi l'esclusiva legittimazione del ”. Conclusione a loro CP_2 dire smentita da “prova documentale in atti” che attesterebbe che le somme oggetto del giudizio competono, viceversa, al solo e non al CP_3 Contro
, non legittimato né a chiederne il pagamento né tantomeno ad approvarle in sede assembleare. Infatti, adducono nelle quote consortili ordinarie “vengono inserite voci comead esempio la manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio che mai potrebbero essere sostenute dai consorziati, avendo il regolamento di condominio disciplinato diversamente, secondo appunto quanto previsto dal codice civile”. Fanno richiamo, su tali profili, quanto accertato nella sentenza n. 6681/21 di questa Corte, e chiedono di poter depositare il Regolamento di condominio la cui mancanza è stata rilevata dal primo giudice. I motivi presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza. In primo luogo, la deduzione circa la inerenza degli importi azionati in sede monitoria a spese di esclusiva competenza - quali le spese di CP_4 manutenzione straordinaria - non risulta formulato in alcun atto difensivo in primo grado da parte dell'opponente. Scorrendo l'atto di opposizione, deve infatti rilevarsi come la difesa delle opponenti vertesse tutta sulla affermazione di aver “integralmente” adempiuto al pagamento delle somme azionate con il ricorso monitorio e relative alla ordinaria quota consortile relativa al mese di Ottobre 2019, e tanto in forza di una nota di credito del 20.02.2017, con cui lo stesso aveva riconosciuto un credito alla CP_2 opponente di ben 97.277,58. Parte_1
Ad ogni modo, la deduzione difensiva implica la implicita ammissione della esistenza del credito azionato e della cui titolarità oggi le appellanti tentano vanamente di discutere per la prima volta in questa sede, trattandosi di questione “nuova” a' termini dell'art. 345 cpc e in quanto tale inammissibile.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la reiezione della eccezione di nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo - connessa alla mancanza della terza pagina contenente il petitum e la causa petendi – in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Anche tale doglianza è inammissibile perché non censura sotto alcun profilo la dirimente osservazione del Tribunale che ha escluso la rilevanza del vizio per avvenuto raggiungimento dello scopo.
5 Con il quarto motivo di appello le appellanti sostengono la “nullità” della sentenza in relazione ai rilievi sui quali il Tribunale ha fondato il rigetto della eccezione di frazionamento del credito. La censura - che si risolve nel richiamo di noti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subjecta materia, sintetizzabili nel divieto di frazionare lo stesso credito in plurime domande di adempimento - non tiene conto né fronteggia, in alcun passaggio, la specifica motivazione fornita, sul punto, dal Tribunale, laddove, a pag. 7 e seguenti della decisione, ha rilevato che, “Nel caso di specie, trattasi di crediti derivanti da oneri consortili che devono essere pagati con scadenza mensile, discendendo, pur nell'ambito del medesimo rapporto associativo, da fatti costitutivi diversi in relazione diversi presupposti di fatto che determinano gli importi da corrispondere mensilmente a titolo di oneri. A ciò si aggiunga che l'opposto ha provato comunque l'interesse al recupero dei crediti vantati in relazione al periodo di scaturigine dell'obbligazione, essendo previsto per diposizione statutaria l'attivazione per il recupero della morosità sin dal mese successivo alla sua scadenza ed essendo il pronto recupero necessario ai fini del mantenimento dell'attività consortile”. A tale persuasiva e argomentata motivazione - che il Collegio ritiene di condividere - non basta alla parte opporre il rilievo per cui, pur essendo ammesso per statuto il recupero mensile della morosità, unica sarebbe la
“delibera di approvazione delle spese” poiché è indubitabile che la predetta previsione statutaria fonda ex se una condizione di immediata esigibilità del credito ispirata dalla necessità di evitare ritardi nell'introito di somme via via spettanti al , necessarie all'attività consortile. CP_2
A tale proposito, rileva come, nello Statuto del C.O.M. sia previsto, nel caso di ritardato pagamento delle quote consortili, un vero e proprio dovere del Presidente del CdA di agire, in tempi strettissimi (30/40 gg) per il recupero delle somme scadute.
“ART. 16 – Penali e mora “… IS … Il consorziato che non provveda Contro al pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo al è considerato moroso, senza ulteriore avviso… IS … In ogni caso, non appena trascorsi i primi 30 (trenta) giorni di ritardo del Contro pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo al , il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà ricorrere al Tribunale per il recupero delle somme dovute.”
Con il quinto motivo, le appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto di non poter sindacare la validità della delibera sottesa all'ingiunzione di pagamento. Per smentire l'assunto, le parti fanno richiamo alla sentenza a SSUU n. 9839/2021, secondo cui il sindacato sulla validità della delibera costituirebbe il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, in particolare quando esso riguardi una delibera nulla ; ipotesi
6 che ricorrerebbe nel caso di specie, in cui “sarebbero stati ammessi al voto soggetti che non sono e non devono essere qualificati come consorziati”; infatti le delibere in questione sarebbero state approvate con i voti espressi sia dai gestori che dai proprietari della stessa unità in violazione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto. Come già correttamente rilevato dal Tribunale, la censura - con cui si adduce, in sostanza, la nullità delle delibere di approvazione della
“previsione di spese anno 2019 e sua ripartizione ed il bilancio 2018” nelle sedute del 26 novembre 2018 e 04 marzo 2019” per la partecipazione al voto di soggetti non aventi diritto – non integra una nullità, ma di annullabilità con la conseguenza che una eventuale violazione statutaria circa l'assortimento dell'assemblea e delle relative maggioranze avrebbe dovuto essere fatta valere con apposita impugnativa nel termine decadenziale previsto dallo Statuto. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il credito portato dalla fattura n.194 relativa soltanto agli interessi maturati sul capitale. Su tale specifico profilo, la generica censura non mina la stringente motivazione del Tribunale che così si è espresso
“Quanto all'emissione di separata fattura per gli interessi, si osserva che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del dpr 633/72, gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile delle operazioni effettuate;
conseguentemente, non vi è alcun obbligo circa la loro fatturazione e registrazione, tuttavia non è illegittimo procedere alla loro fatturazione. Nel caso di specie, correttamente, nella fattura n. 194 non è applicata l'iva. A fronte degli importi ingiunti, le società opponenti hanno mosso delle generiche contestazioni lamentando unicamente l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, pertanto, non hanno assolto all'onere di indicare se e in che misura le spese consortili siano state erroneamente determinate. Altresì, nulla hanno contestato o provato in relazione alla circostanza, dedotta dall'opposta, che le note di credito emesse e prodotte dal C.O.M. in fase monitoria, siano state portate in compensazione con quote consortili relative a mensilità estranee al giudizio monitorio.” Del tutto infondato, ove non inammissibile, il settimo motivo con cui la parte appellante lamenta il mancato accoglimento dei mezzi istruttori da parte del Tribunale, senza né riportare il contenuto delle circostanze oggetto di prova testimoniale in tesi pretermesse dal Tribunale né, tantomeno, spiegare in che termini lo svolgimento della prova avrebbe potuto concretamente giovargli. E' assorbito l' ottavo motivo, ripetitivo di censure precedenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella massima misura prevista per lo scaglione attesa la molteplicità delle censure, tutte inammissibili o infondate, devolute con il gravame.
7 Al rigetto dell'appello segue di dichiarare la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avente ad oggetto la sentenza RG 1607/2022, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 5.900 500, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
Si dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE Nel collegio composto da: Dr. Nicola Saracino Presidente Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dr. Giovanna Gianì Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 5355 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente TRA ( ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, e ( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avv. Giulio Mastrobattista presso il cui studio in Fondi, Piazza Giuseppe De Santis n. 6 sono elettivamente domiciliate;
APPELLANTI E Controparte_2
( ), in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Silvia Gottaldi presso il cui studio in Latina, viale Mazzini n.2/A è elettivamente domiciliato. APPELLATA
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1607/22 pubblicata il 16.08.2022 CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza nnn.1607/2022 del Tribunale Ordinario di Latina, II Sezione Civile, Giudice Dottoressa Laura Gigante, resa nel giudizio recante R.G. n. 52/2020, notificata in data
1 01.09.2022 alla società ed in data 09.09.2022 alla Controparte_1 società accogliere tutte le seguenti conclusioni avanzate in Parte_1 prime cure che qui si riportano:
- accogliere l'appello proposto e per l'effetto annullare la sentenza appellata e per l'effetto :
- in via preliminare, visto l'art. 649 c.p.c. sospendere, anche inaudita altera parte, l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 2022/2019 del 07.11.2019, concessa a norma dell'art. 642 c.p.c. ricorrendo gravi e fondati motivi e anche perché la presente opposizione è fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
-sempre in via preliminare, dichiarare nullo e di nessun effetto il Decreto ingiuntivo n. 2022/2019 emesso in data 07.11.2019 in quanto privo di una sua parte sostanziale e cioè della pagina n. 3;
- accogliere l'opposizione e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e/o dichiarare improponibile la domanda monitoria del C.O.M. e per l'effetto annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improponibile e comunque infondato in fatto e in diritto, e perché richiesto da persona non legittimata;
-sempre preliminarmente annullare l'impugnato provvedimento monitorio perché risulta richiesto da un soggetto non legittimato autonomamente ad agire, dichiarare la sua illegittimità per carenza di rappresentanza;
- accertare l'inesistenza del debito delle società opponenti nei confronti del C.O.M. nella misura indicata nella domanda monitoria;
- in via subordinata, dichiarare illegittima la pretesa azionata con il provvedimento monitorio opposto;
- condannare altresì l'opposto al risarcimento del danno per la lite temeraria intrapresa, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nella misura che sarà accertata e determinata in corso di causa ovvero ritenuta equa e/o di giustizia. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.v.a., C.p.a. e rimborso forfetario, come per legge.”
per l'appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così giudicare per i motivi tutti di cui in narrativa: A) Rigettare l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1607/2022 del Tribunale di Latina, formulata da parte appellante, siccome del tutto inammissibile, improcedibile e/o infondata, sia in fatto che in diritto;
B) Rigettare nel merito il gravame e/o dichiarare inammissibili con la migliore formula e con ogni statuizione tutte le domande avanzate dalle appellanti in quanto inammissibili, inaccoglibili e comunque infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni ed i motivi esposti in narrativa confermando la sentenza n. 1607/2022 sottoposta a gravame;
C) Inoltre si eccepisce come le appellanti abbiano prodotto nel presente grado
2 documenti che non erano stati prodotti in prime cure, violando, in tale guisa, il disposto dell'art. 345, comma 3, cpc. Si insiste, pertanto, perché i documenti di che trattasi vengano dichiarati documenti la cui produzione è preclusa e non ammissibile in grado di appello e come tale non considerati minimamente dall'adita Corten. D) Condannare, sempre, comunque ed in ogni caso, le società appellanti, anche in solido tra loro, al pagamento dei compensi professionali e delle spese del doppio grado di giudizio, con contributo spese generali, CPA ed IVA come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO Le odierne appellanti hanno impugnato la sentenza indicata in epigrafe che ha così statuito:
“a) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il d.i. n.2022/2019 emesso il 7.11.2019 dal Tribunale di Latina, che dichiara esecutivo;
b) condanna le società opponenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore dell'opposta che si liquidano in complessivi euro 2.738,00 per compensi oltre rimborso spese generali al 15% IVA e CPA se dovute come per legge.” Nel primo giudizio, il Controparte_2 aveva chiesto al Tribunale di Latina di ingiungere
[...] alle consorziate società e in Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, il pagamento della somma complessiva di euro 8.232,77 a titolo di oneri consortili oltre interessi e spese. Tale credito era riferito all'unità immobiliare di proprietà della società e concessa in locazione alla società Controparte_1 Pt_1
sita al piano terra del blocco n. 5, comprensivo della quota consortile
[...] relativa al mese di ottobre 2019 e alla fattura n.194 del 19.03.2019. Con il d.i. 2022/2019, il Tribunale adito ingiungeva il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese processuali. Nel successivo giudizio di opposizione, la e Controparte_1 la eccepivano, preliminarmente, la nullità della notifica del Parte_1 ricorso per decreto ingiuntivo in quanto privo della pagina 3, contenente il petitum e parte della causa petendi. Tale omissione, a detta delle odierne appellanti, aveva impedito ai destinatari della notifica la reale comprensione dell'atto e, di conseguenza, compromesso le garanzie di difesa e del contraddittorio in violazione dell'art. 24 Cost. Le appellanti lamentavano, altresì, la nullità e/o l'improponibilità del d.i. per aver il C.O.M. parcellizzato il diritto di credito derivante da illegittime delibere assembleari, nonché il difetto di legittimazione ad agire del in via monitoria in favore del . CP_2 CP_3
Si era costituito in giudizio il C.O.M. chiedendo il rigetto di tutto quanto ex adverso dedotto nell'atto di citazione. In ordine all'eccepita nullità della notifica, l'odierna appellata sosteneva la sanatoria per raggiungimento dello scopo, avendo gli opponenti nell'atto di opposizione espletato le loro
3 difese. Nel merito, aveva dedotto l'inidoneità della documentazione prodotta alla prova del credito, l'intervenuta compensazione tra le note di credito e le altre quote consortili estranee al giudizio monitorio, nonché l'insindacabilità delle delibere assembleari.
Sulla eccezione di nullità della notifica, il primo Giudice ha ritenuto che l'atto, nonostante la mancanza di una parte sostanziale dell'atto, aveva raggiunto il suo scopo, trovando piena applicazione il principio generale di sanatoria degli atti nulli secondo cui “La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”. Quanto all'eccezione di carenza di legittimazione ad agire in via monitoria in capo al C.O.M., sollevata in sede di comparsa conclusionale, il Tribunale ne ha ritenuto la infondatezza, facendo rilevare la mancata produzione in atti del regolamento condominiale, posto a sostegno della eccezione, dovendosi di contro valorizzare il contenuto dello Statuto consortile che sanciva l'obbligo dei consorziati a contribuire in proporzione della propria quota consortile. Sulla ulteriore eccezione di frazionamento del credito, rilevabile d'ufficio, il Tribunale ha ritenuto che, nel caso di specie, trattavasi di crediti derivanti da oneri consortili che dovevano essere pagati con scadenza mensile, “discendendo da fatti costitutivi diversi in relazione a diversi presupposti di fatto che determinano gli importi da corrispondere mensilmente a titolo di oneri”; inoltre, l'opposto aveva provato comunque il proprio interesse al recupero dei crediti vantati in relazione al periodo di scaturigine dell'obbligazione, essendo previsto, per disposizione statutaria, il recupero della morosità sin dal mese successivo alla sua scadenza. Quanto poi alla eccepita invalidità delle delibere consortili, il Tribunale ha richiamato il generale principio secondo cui, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice dovesse limitarsi ad accertare il credito, senza poter estendere il proprio sindacato alla validità della delibera sottesa alla ingiunzione, dovendosi limitare a verificarne la perdurante efficacia. Peraltro, non si trattava di delibere nulle, sì che la loro eventuale invalidità avrebbe dovuto essere fatta valere nei termini ordinari. Da ultimo, erano generiche delle doglianze relative alla asserita falsità del bilancio, delle quali non era stata nemmeno offerta prova presuntiva. Sulla eccepita nullità delle delibere assembleari per la partecipazione di soggetti non aventi diritto di voto, il Tribunale ha ritenuto che le assemblee erano state convocate e le votazioni si erano svolte nel rispetto delle regole dello Statuto consortile. Infine, quanto all' an del credito azionato, il Tribunale ha ritenuto assolto il relativo onere probatorio da parte dell'opposto che aveva depositato lo Statuto societario nonché le delibere di approvazione degli oneri in contestazione il cui ammontare non è stato oggetto di contestazione.
4 La decisione è stata attinta da otto motivi di appello.
Con il primo motivo e il secondo motivo, di contenuto assimilabile, le appellanti sostengono il difetto di motivazione della sentenza nella parte in cui avrebbe ritenuto che “l'approvazione delle quote di cui al presente giudizio si riferisce espressamente alle sole spese consortili, per cui deve affermarsi l'esclusiva legittimazione del ”. Conclusione a loro CP_2 dire smentita da “prova documentale in atti” che attesterebbe che le somme oggetto del giudizio competono, viceversa, al solo e non al CP_3 Contro
, non legittimato né a chiederne il pagamento né tantomeno ad approvarle in sede assembleare. Infatti, adducono nelle quote consortili ordinarie “vengono inserite voci comead esempio la manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio che mai potrebbero essere sostenute dai consorziati, avendo il regolamento di condominio disciplinato diversamente, secondo appunto quanto previsto dal codice civile”. Fanno richiamo, su tali profili, quanto accertato nella sentenza n. 6681/21 di questa Corte, e chiedono di poter depositare il Regolamento di condominio la cui mancanza è stata rilevata dal primo giudice. I motivi presentano profili sia di inammissibilità che di infondatezza. In primo luogo, la deduzione circa la inerenza degli importi azionati in sede monitoria a spese di esclusiva competenza - quali le spese di CP_4 manutenzione straordinaria - non risulta formulato in alcun atto difensivo in primo grado da parte dell'opponente. Scorrendo l'atto di opposizione, deve infatti rilevarsi come la difesa delle opponenti vertesse tutta sulla affermazione di aver “integralmente” adempiuto al pagamento delle somme azionate con il ricorso monitorio e relative alla ordinaria quota consortile relativa al mese di Ottobre 2019, e tanto in forza di una nota di credito del 20.02.2017, con cui lo stesso aveva riconosciuto un credito alla CP_2 opponente di ben 97.277,58. Parte_1
Ad ogni modo, la deduzione difensiva implica la implicita ammissione della esistenza del credito azionato e della cui titolarità oggi le appellanti tentano vanamente di discutere per la prima volta in questa sede, trattandosi di questione “nuova” a' termini dell'art. 345 cpc e in quanto tale inammissibile.
Con il terzo motivo le appellanti censurano la reiezione della eccezione di nullità della notifica del ricorso per decreto ingiuntivo - connessa alla mancanza della terza pagina contenente il petitum e la causa petendi – in violazione del diritto di difesa e del contraddittorio. Anche tale doglianza è inammissibile perché non censura sotto alcun profilo la dirimente osservazione del Tribunale che ha escluso la rilevanza del vizio per avvenuto raggiungimento dello scopo.
5 Con il quarto motivo di appello le appellanti sostengono la “nullità” della sentenza in relazione ai rilievi sui quali il Tribunale ha fondato il rigetto della eccezione di frazionamento del credito. La censura - che si risolve nel richiamo di noti principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in subjecta materia, sintetizzabili nel divieto di frazionare lo stesso credito in plurime domande di adempimento - non tiene conto né fronteggia, in alcun passaggio, la specifica motivazione fornita, sul punto, dal Tribunale, laddove, a pag. 7 e seguenti della decisione, ha rilevato che, “Nel caso di specie, trattasi di crediti derivanti da oneri consortili che devono essere pagati con scadenza mensile, discendendo, pur nell'ambito del medesimo rapporto associativo, da fatti costitutivi diversi in relazione diversi presupposti di fatto che determinano gli importi da corrispondere mensilmente a titolo di oneri. A ciò si aggiunga che l'opposto ha provato comunque l'interesse al recupero dei crediti vantati in relazione al periodo di scaturigine dell'obbligazione, essendo previsto per diposizione statutaria l'attivazione per il recupero della morosità sin dal mese successivo alla sua scadenza ed essendo il pronto recupero necessario ai fini del mantenimento dell'attività consortile”. A tale persuasiva e argomentata motivazione - che il Collegio ritiene di condividere - non basta alla parte opporre il rilievo per cui, pur essendo ammesso per statuto il recupero mensile della morosità, unica sarebbe la
“delibera di approvazione delle spese” poiché è indubitabile che la predetta previsione statutaria fonda ex se una condizione di immediata esigibilità del credito ispirata dalla necessità di evitare ritardi nell'introito di somme via via spettanti al , necessarie all'attività consortile. CP_2
A tale proposito, rileva come, nello Statuto del C.O.M. sia previsto, nel caso di ritardato pagamento delle quote consortili, un vero e proprio dovere del Presidente del CdA di agire, in tempi strettissimi (30/40 gg) per il recupero delle somme scadute.
“ART. 16 – Penali e mora “… IS … Il consorziato che non provveda Contro al pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo al è considerato moroso, senza ulteriore avviso… IS … In ogni caso, non appena trascorsi i primi 30 (trenta) giorni di ritardo del Contro pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo al , il Presidente del Consiglio di Amministrazione dovrà ricorrere al Tribunale per il recupero delle somme dovute.”
Con il quinto motivo, le appellanti censurano la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto di non poter sindacare la validità della delibera sottesa all'ingiunzione di pagamento. Per smentire l'assunto, le parti fanno richiamo alla sentenza a SSUU n. 9839/2021, secondo cui il sindacato sulla validità della delibera costituirebbe il presupposto necessario per la conferma del decreto ingiuntivo, in particolare quando esso riguardi una delibera nulla ; ipotesi
6 che ricorrerebbe nel caso di specie, in cui “sarebbero stati ammessi al voto soggetti che non sono e non devono essere qualificati come consorziati”; infatti le delibere in questione sarebbero state approvate con i voti espressi sia dai gestori che dai proprietari della stessa unità in violazione di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto. Come già correttamente rilevato dal Tribunale, la censura - con cui si adduce, in sostanza, la nullità delle delibere di approvazione della
“previsione di spese anno 2019 e sua ripartizione ed il bilancio 2018” nelle sedute del 26 novembre 2018 e 04 marzo 2019” per la partecipazione al voto di soggetti non aventi diritto – non integra una nullità, ma di annullabilità con la conseguenza che una eventuale violazione statutaria circa l'assortimento dell'assemblea e delle relative maggioranze avrebbe dovuto essere fatta valere con apposita impugnativa nel termine decadenziale previsto dallo Statuto. Con il sesto motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto fondato il credito portato dalla fattura n.194 relativa soltanto agli interessi maturati sul capitale. Su tale specifico profilo, la generica censura non mina la stringente motivazione del Tribunale che così si è espresso
“Quanto all'emissione di separata fattura per gli interessi, si osserva che ai sensi dell'art. 15, comma 1, del dpr 633/72, gli interessi moratori non concorrono a formare la base imponibile delle operazioni effettuate;
conseguentemente, non vi è alcun obbligo circa la loro fatturazione e registrazione, tuttavia non è illegittimo procedere alla loro fatturazione. Nel caso di specie, correttamente, nella fattura n. 194 non è applicata l'iva. A fronte degli importi ingiunti, le società opponenti hanno mosso delle generiche contestazioni lamentando unicamente l'assenza di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, pertanto, non hanno assolto all'onere di indicare se e in che misura le spese consortili siano state erroneamente determinate. Altresì, nulla hanno contestato o provato in relazione alla circostanza, dedotta dall'opposta, che le note di credito emesse e prodotte dal C.O.M. in fase monitoria, siano state portate in compensazione con quote consortili relative a mensilità estranee al giudizio monitorio.” Del tutto infondato, ove non inammissibile, il settimo motivo con cui la parte appellante lamenta il mancato accoglimento dei mezzi istruttori da parte del Tribunale, senza né riportare il contenuto delle circostanze oggetto di prova testimoniale in tesi pretermesse dal Tribunale né, tantomeno, spiegare in che termini lo svolgimento della prova avrebbe potuto concretamente giovargli. E' assorbito l' ottavo motivo, ripetitivo di censure precedenti.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella massima misura prevista per lo scaglione attesa la molteplicità delle censure, tutte inammissibili o infondate, devolute con il gravame.
7 Al rigetto dell'appello segue di dichiarare la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avente ad oggetto la sentenza RG 1607/2022, così provvede:
- Rigetta l'appello;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore della parte appellata, delle spese del grado che liquida in complessivi € 5.900 500, oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
Si dichiara la ricorrenza, a carico dell'appellante, delle condizioni per il pagamento di un importo pari al contributo unificato dovuto per la impugnazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Consigliere estensore Giovanna Gianì Il Presidente Nicola Saracino
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