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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Genova, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente GOSO RICHARD PARENTINI MIRKO, Relatore
, UD SC ANGELO
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 961/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA AUTOTUT DEL 18/11/2024 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3013202825/2018 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto asseritamente formatosi sull'istanza di autotutela proposta in data 18 Novembre 2024 ai sensi dell'articolo 19 lett. g-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D. L.gvo 30 dicembre 2023, n. 202 chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in via cautelare, la sospensione dell'atto impugnato e, nel merito, di annullare l'avviso di accertamento n. L3013202825/2018 Prot. 95947, per l'anno 2012, del quale il contribuente ha chiesto all'amministrazione finanziaria il ritiro in via di autotutela provvedendo, in ogni caso, ad annullare le sanzioni irrogate con tale avviso. Il contribuente, a sostegno dell'illegittimità dell'avviso deduce, in buona sostanza, che l'amministrazione finanziaria, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure – “VD”) di cui all'art. 5 - octies del DL 28/7/1990 convertito nella L. 4/8/1990 n. 227, avviata dallo stesso ricorrente, aveva illegittimamente escluso che la pretesa liberalità effettuata a favore del ricorrente di € 300.000,00 da parte del socio di maggioranza estero di società Società 1 SR (società della quale il ricorrente era stato socio di minoranza con il 18.59% dei diritti di voto), 2 potesse essere considerata – come riportato dal ricorrente nell'istanza di Voluntary Disclosure – come “donazione remuneratoria” assoggettandola, nell'avviso di accertamento, a relativa imposizione come reddito diverso ex art. 67 DPR 917/1986. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate deduceva, in via preliminare, che il ricorso fosse improponibile poiché, in relazione alle istanze di autotutela facoltativa ex articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente - quale era quella proposta dal ricorrente - erano suscettibili di ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D.lgs. n. 546/1992, i soli datti di diniego espresso ma non quelli di diniego tacito (ovvero di silenzio dell'amministrazione). Deduceva, altresì, che il ricorso sarebbe stato inammissibile poiché, essendosi gli atti impositivi consolidati per omessa loro impugnazione nel termine di decadenza di legge, sarebbe stato precluso al contribuente chiedere una revisione dell'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre esponeva che le cartelle relative agli stessi (avvisi di cui viene chiesta la revisione) erano state oggetto di definizione agevolata con adesione alla “tregua fiscale” prevista dall'art. 1, commi dal 231 al 252, della Legge n°197/2022 (c.d.
“rottamazione quater”) con il versamento di € 47.010,21 sicché - anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso - il ricorrente non avrebbe maturato il diritto ad alcun rimborso poiché, a norma del comma 239 della legge sopra citata “Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”. Con memoria di replica il ricorrente deduceva che, in virtù del principio del tempus regit actum, all'istanza di autotutela proposta non avrebbe potuto trovare applicazione il nuovo regime di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. g-ter), D.lgs. n. 546/1992 e 10 -quinquies della legge 212/2000, ma il regime previgente con conseguente piena ammissibilità del ricorso proposto. In via gradata deduceva che, nella denegata ipotesi in cui il collegio avesse ritenuto applicabile il nuovo quadro normativo, l'istanza di revisione proposta dal contribuente, non fondandosi su mere doglianze individuali, ma sull'applicazione di principi giuridici di portata generale emersi dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla definizione dell'accertamento avrebbe dovuto essere qualificato come ipotesi di autotutela obbligatoria poiché tali principi avrebbero
3 dovuto condurre a configurare l'insussistenza ella obbligazione tributaria posta a fondamento dell'avviso.
2. Motivazione. Il collegio ritiene che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento. Va premesso che l'autotutela invocata dal ricorrente soggiace alla riforma dell'istituto di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge 205/2000. Va sul punto osservato che l'autotutela non è una fase dell'attività accertativa demandata all'ente impositore ma costituisce un procedimento autonomo ed eventuale il quale ha una sua specifica disciplina. Sicché per individuare la disciplina applicabile all'autotutela non può farsi riferimento, come deduce il ricorrente, alla data di emissione dell'avviso di accertamento ma all'atto con il quale si dà impulso all'ulteriore procedimento dell'autotutela. Sul punto è sufficiente osservare che la riforma dell'autotutela tributaria, sopra menzionata, è entrata in vigore il 18 gennaio 2024 e le due istanze di autotutela sono state presentate all'Agenzia delle Entrate in data 26 ottobre 2024 e 18 novembre 2024. Talché alle stesse deve trovare applicazione la nuova disciplina. Ciò premesso sulla normativa applicabile all'istanza di autotutela presentata occorre chiarire, stante la differenza di regime giuridico applicabile, se l'istanza di autotutela presentata dal ricorrente costituisca, come allega, nella memoria di replica una forma di autotutela obbligatoria. Sotto tale profilo si osserva che l'art. 10-quarter, secondo comma, della legge 205/2000 esclude l'obbligatorietà dell'autotutela - ancorché ricorra una delle ipotesi previste dal precedente primo comma (che enuclea tassativamente le fattispecie di revisione obbligatoria dell'atto impositivo definitivo) - nell'ipotesi in cui sia “decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”. Pertanto la decorrenza del predetto termine di un anno dalla definitività dell'atto viziato per omessa impugnazione esclude automaticamente l'obbligatorietà dell'autotutela. Ciò risponde all'elementare necessità di assicurare la certezza delle entrate tributarie le quali non possono essere rimesse in discussione in relazione a rapporti tributari consolidatasi da lungo tempo. Sicché, venendo al caso in specie, essendo stato l'avviso notificato nel 2019 ed essendo l'autotutela richiesta quasi cinque anni dopo (ovvero nel 2024), non sussisteva alcun obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 10-quater citato, di provvedere ad una revisione dell'avviso di accertamento. Non essendovi alcun obbligo di autotutela, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D.lgs. n. 546/1992, il silenzio opposto dall'amministrazione finanziaria non può
4 ritenersi illegittimo. A diversa conclusione, peraltro, neppure potrebbe approdarsi applicando il regime giuridico previgente avendo chiarito comunque la Cassazione (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 161 del 03/01/2024) che “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.” Si rileva che nel caso in esame il ricorso viene incentrato esclusivamente sulla errata qualificazione giuridica di una cospicua elargizione patrimoniale ricevuta dal ricorrente chiedendosi a questa Corte di Giustizia Tributaria una diversa valutazione delle relative risultanze documentali. Sicché, venendo solo dedotti pretesi vizi di legittimità del merito della pretesa tributaria, ma non lo specifico interesse generale che dovrebbe giustificare la rimozione di un atto consolidatosi da tempo, si ritiene che anche sotto tale profilo il ricorso sia destituito di fondamento. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara tenuto e condanna il sig. Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Genova 13.1.2026
Il UD relatore Il Presidente (dr. Parentini Mirko) (dr. Goso Richard)
5
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GENOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
, Presidente GOSO RICHARD PARENTINI MIRKO, Relatore
, UD SC ANGELO
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 961/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
1 Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SILENZIO RIFIUT n. ISTANZA AUTOTUT DEL 18/11/2024 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL3013202825/2018 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 16/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE.
1. Esposizione dei motivi del ricorso e delle controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate. Il sig. Ricorrente_1 ha impugnato il silenzio rifiuto asseritamente formatosi sull'istanza di autotutela proposta in data 18 Novembre 2024 ai sensi dell'articolo 19 lett. g-bis) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, come modificato dal D. L.gvo 30 dicembre 2023, n. 202 chiedendo a questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, in via cautelare, la sospensione dell'atto impugnato e, nel merito, di annullare l'avviso di accertamento n. L3013202825/2018 Prot. 95947, per l'anno 2012, del quale il contribuente ha chiesto all'amministrazione finanziaria il ritiro in via di autotutela provvedendo, in ogni caso, ad annullare le sanzioni irrogate con tale avviso. Il contribuente, a sostegno dell'illegittimità dell'avviso deduce, in buona sostanza, che l'amministrazione finanziaria, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. Voluntary Disclosure – “VD”) di cui all'art. 5 - octies del DL 28/7/1990 convertito nella L. 4/8/1990 n. 227, avviata dallo stesso ricorrente, aveva illegittimamente escluso che la pretesa liberalità effettuata a favore del ricorrente di € 300.000,00 da parte del socio di maggioranza estero di società Società 1 SR (società della quale il ricorrente era stato socio di minoranza con il 18.59% dei diritti di voto), 2 potesse essere considerata – come riportato dal ricorrente nell'istanza di Voluntary Disclosure – come “donazione remuneratoria” assoggettandola, nell'avviso di accertamento, a relativa imposizione come reddito diverso ex art. 67 DPR 917/1986. Nelle proprie controdeduzioni l'Agenzia delle Entrate deduceva, in via preliminare, che il ricorso fosse improponibile poiché, in relazione alle istanze di autotutela facoltativa ex articolo 10-quinquies dello Statuto del contribuente - quale era quella proposta dal ricorrente - erano suscettibili di ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D.lgs. n. 546/1992, i soli datti di diniego espresso ma non quelli di diniego tacito (ovvero di silenzio dell'amministrazione). Deduceva, altresì, che il ricorso sarebbe stato inammissibile poiché, essendosi gli atti impositivi consolidati per omessa loro impugnazione nel termine di decadenza di legge, sarebbe stato precluso al contribuente chiedere una revisione dell'accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate. Inoltre esponeva che le cartelle relative agli stessi (avvisi di cui viene chiesta la revisione) erano state oggetto di definizione agevolata con adesione alla “tregua fiscale” prevista dall'art. 1, commi dal 231 al 252, della Legge n°197/2022 (c.d.
“rottamazione quater”) con il versamento di € 47.010,21 sicché - anche nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso - il ricorrente non avrebbe maturato il diritto ad alcun rimborso poiché, a norma del comma 239 della legge sopra citata “Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili”. Con memoria di replica il ricorrente deduceva che, in virtù del principio del tempus regit actum, all'istanza di autotutela proposta non avrebbe potuto trovare applicazione il nuovo regime di cui al combinato disposto degli artt. 19, comma 1, lett. g-ter), D.lgs. n. 546/1992 e 10 -quinquies della legge 212/2000, ma il regime previgente con conseguente piena ammissibilità del ricorso proposto. In via gradata deduceva che, nella denegata ipotesi in cui il collegio avesse ritenuto applicabile il nuovo quadro normativo, l'istanza di revisione proposta dal contribuente, non fondandosi su mere doglianze individuali, ma sull'applicazione di principi giuridici di portata generale emersi dall'evoluzione normativa e giurisprudenziale successiva alla definizione dell'accertamento avrebbe dovuto essere qualificato come ipotesi di autotutela obbligatoria poiché tali principi avrebbero
3 dovuto condurre a configurare l'insussistenza ella obbligazione tributaria posta a fondamento dell'avviso.
2. Motivazione. Il collegio ritiene che il ricorso non sia suscettibile di accoglimento. Va premesso che l'autotutela invocata dal ricorrente soggiace alla riforma dell'istituto di cui agli artt. 10-quater e 10-quinquies della legge 205/2000. Va sul punto osservato che l'autotutela non è una fase dell'attività accertativa demandata all'ente impositore ma costituisce un procedimento autonomo ed eventuale il quale ha una sua specifica disciplina. Sicché per individuare la disciplina applicabile all'autotutela non può farsi riferimento, come deduce il ricorrente, alla data di emissione dell'avviso di accertamento ma all'atto con il quale si dà impulso all'ulteriore procedimento dell'autotutela. Sul punto è sufficiente osservare che la riforma dell'autotutela tributaria, sopra menzionata, è entrata in vigore il 18 gennaio 2024 e le due istanze di autotutela sono state presentate all'Agenzia delle Entrate in data 26 ottobre 2024 e 18 novembre 2024. Talché alle stesse deve trovare applicazione la nuova disciplina. Ciò premesso sulla normativa applicabile all'istanza di autotutela presentata occorre chiarire, stante la differenza di regime giuridico applicabile, se l'istanza di autotutela presentata dal ricorrente costituisca, come allega, nella memoria di replica una forma di autotutela obbligatoria. Sotto tale profilo si osserva che l'art. 10-quarter, secondo comma, della legge 205/2000 esclude l'obbligatorietà dell'autotutela - ancorché ricorra una delle ipotesi previste dal precedente primo comma (che enuclea tassativamente le fattispecie di revisione obbligatoria dell'atto impositivo definitivo) - nell'ipotesi in cui sia “decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione”. Pertanto la decorrenza del predetto termine di un anno dalla definitività dell'atto viziato per omessa impugnazione esclude automaticamente l'obbligatorietà dell'autotutela. Ciò risponde all'elementare necessità di assicurare la certezza delle entrate tributarie le quali non possono essere rimesse in discussione in relazione a rapporti tributari consolidatasi da lungo tempo. Sicché, venendo al caso in specie, essendo stato l'avviso notificato nel 2019 ed essendo l'autotutela richiesta quasi cinque anni dopo (ovvero nel 2024), non sussisteva alcun obbligo a carico dell'amministrazione finanziaria, a norma dell'art. 10-quater citato, di provvedere ad una revisione dell'avviso di accertamento. Non essendovi alcun obbligo di autotutela, a norma dell'art. 19, comma 1, lett. g-ter), D.lgs. n. 546/1992, il silenzio opposto dall'amministrazione finanziaria non può
4 ritenersi illegittimo. A diversa conclusione, peraltro, neppure potrebbe approdarsi applicando il regime giuridico previgente avendo chiarito comunque la Cassazione (cfr. Sez. 5 - , Ordinanza n. 161 del 03/01/2024) che “il contribuente che richiede all'Amministrazione finanziaria di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo o un provvedimento sanzionatorio, già divenuti definitivi, non può limitarsi alla deduzione, ormai preclusa, di eventuali vizi dell'atto, ma è tenuto a prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dello stesso;
ne consegue che, contro il diniego opposto dall'Amministrazione all'esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.” Si rileva che nel caso in esame il ricorso viene incentrato esclusivamente sulla errata qualificazione giuridica di una cospicua elargizione patrimoniale ricevuta dal ricorrente chiedendosi a questa Corte di Giustizia Tributaria una diversa valutazione delle relative risultanze documentali. Sicché, venendo solo dedotti pretesi vizi di legittimità del merito della pretesa tributaria, ma non lo specifico interesse generale che dovrebbe giustificare la rimozione di un atto consolidatosi da tempo, si ritiene che anche sotto tale profilo il ricorso sia destituito di fondamento. In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
dichiara tenuto e condanna il sig. Ricorrente_1 a rifondere all'Agenzia delle Entrate le spese di lite che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori di legge. Genova 13.1.2026
Il UD relatore Il Presidente (dr. Parentini Mirko) (dr. Goso Richard)
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