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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 03/10/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 1013 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 03/10/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv TORGE ANNA MARIA la quale chiede la decisione riportandosi alle conclusioni del CTU con vittoria di spese da distrarsi e per l'avv. CP_1
SS US in sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA .la quale impugna e contesta la CTU , ne chiede il rinnovo ed in ogni caso chiede il rigetto del ricorso
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1013 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. TORGE ANNA MARIA ( , C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in Dom. Cancelleria Giudice di Pace CP_1 P.IVA_1
66100 CHIETI con l'avv. DE MARZO MANUELA ( ), dal C.F._3
quale è rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.9.2024 parte ricorrente assumeva di aver inoltrato all' domande per il riconoscimento delle malattie professionali consistenti in CP_1
“ sindrome cuffia rotatori piu grave a destra” e lamentava che la domanda e il successivo ricorso amministrativo veniva respinto.
Tanto premesso, il ricorrente adiva l'intestato Tribunale, nella funzione di Giudice del
Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di indennizzo per il danno biologico derivante dalla malattia professionale e addotta rispettivamente con una menomazione fisica nella misura del 9% da unificarsi con quella del 8% a lui riconosciuta con provvedimento dell' del 28/10/2022 CP_1
In particolare, il ricorrente affermava che la suddetta patologia fosse riconducibile all'esercizio dell'attività lavorativa l'attività di coltivatore diretto svolta dal
20/09/1988,
Radicato il giudizio si costituiva l chiedendo il rigetto della domanda per CP_1
mancata esposizione al rischio lavorativo del ricorrente e per mancanza del nesso casuale tra la patologia denunciata e l'attività lavorativa svolta.
Escussi alcuni testimoni ed espletata una CTU all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
La Corte di Cassazione ha ribadito che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020). Dalla documentazione in atti (estratti contributivi) risulta che il ricorrente dal 1999 ha lavorato quale coltivatore diretto.
I testi escussi hanno entrambi confermato che il ricorrente svolge da oltre 30 anni l'attività di coltivatore diretto, di averlo visto lavorare e che lo stesso provvede anche alla raccolta dei prodotti.
Gli stessi testi hanno confermato anche che per lo svolgimento di tali lavorazioni il ricorrente carica e scarica materiali vari sollevando e movimentando cassette dal peso variabile.
In particolare il teste ha precisato che il ricorrente carica manualmente anche Tes_1
la legna ed il teste ha dichiarato sia che il ricorrente solleva e sposta il fieno Tes_2
sia di averlo visto trasportare rotoli di rete metallica sulle spalle.
Ancora i testi hanno precisato che il ricorrente utilizza strumenti quali decespugliatori e motoseghe.
Infine i testi non hanno saputo precisare l'orario di lavoro del ricorrente ma il teste ha dichiarato di averlo sempre visto lavorare la terra mentre il teste Tes_1 Tes_2
ha precisato di averlo visto lavorare anche alle nove di sera.
Il consulente tecnico d'ufficio Dott. a accertato che “il sig. Per_1 Parte_1
è affetto dalle seguenti malattie professionali: Spalla destra: esiti di intervento di sutura ed acromionplastica per “ri-Rottura ampia dei tendini della cuffia dei rotatori spalla dx“, diffuso aspetto disomogeneo delle componenti tendinee, alcune aree anecogene a sede del mm sovra spinato, prevalenti a sede perinserzionale, degenerazione tendinosica a livello dell'intervallo dei rotatori, presenza di verosimili lesioni parziali dello stesso sovra spinato e ampia lesioni a sede perinserzionale, stato tendinosico degenerativo a carico del sotto spinato, sporadiche micro calcificazioni nel contesto della Cuffia dei rotatori, lesione inveterata del CLBB, con avulsione dei monconi, acromion-sclerosi della giunzione acromion-claveare, profilo cartilagineo finemente irregolare e ridotto. Spalla sinistra: quadro sostanzialmente sovrapponibile al destro in assenza di lesione del CLBB, aspetti ascrivibili a micro lesioni del sovra spinato in degenerazione tendinosica”.
Lo stesso CTU ha concluso che che La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente per il danno alle spalle, è quantificata nella misura del 8% (otto per cento) dalla data della domanda del 06/11/23. - Relativamente alla unificazione con le altre tecnopatie riconosciute per una valutazione complessiva dei riconoscimenti , si CP_1
precisa che, tenuto conto di quanto già riconosciuto al ricorrente per altre tecnopatie consistenti in «Esiti di discopatia lombare con limitazione del rachide l-s di un 1/3”; grado accertato 6%. Grado complessivo 8%”», “Sindrome del Tunnel carpale bilaterale di origine professionale, di grado medio-elevato prevalente a sx”, con una menomazione dell'integrità psico-fisica 5%, il danno biologico complessivo (spalle, rachide, altro nell'ottica di un sincretismo valutativo, è del 19% (diciannove per cento), dalla domanda del 06/11/23”.
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate, perché frutto di una corretta indagine medico-legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni, dalle quali possa trarsi CP_1
un diverso convincimento.
Aderendo al parere del C.T.U., deve, pertanto, essere riconosciuto al ricorrente il diritto a percepire una rendita commisurata alla suddetta percentuale di inabilità, con gli interessi legali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
Anche le spese di C.T.U. sono a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara che il ricorrete è affetto dalla malattia professionale denunciata consistente in “tendinopatia della cuffia dei rotatori delle spalle”” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 8% e cosi complessivamente nella misura del 19% previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere al ricorrente una rendita CP_1
commisurata alla suddetta percentuale di inabilità (19%), con decorrenza dalla domanda amministrativa del 6.11.2023, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore di parte CP_1
ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di lite liquidate in € 2.808,00 oltre IVA
e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano, 3 ottobre 2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza