Art. 9.
La norma di cui al settimo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , sostituito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465 , nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, e' abrogata.
La norma di cui al settimo comma dell'art. 72 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 , sostituito dall' art. 1 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1465 , nella parte concernente la revoca del diritto al trattamento pensionistico di guerra agli ex militari delle forze armate del cessato impero austro-ungarico, nei casi di trasferimento della residenza o della dimora fuori dello Stato, senza preventiva autorizzazione, e' abrogata.