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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17587 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA XI sezione civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21310/21del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 16.5.25
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 nella loro qualità di eredi del defunto sig. difese dall'Avv. Carlo Cellitti Persona_1
ATTORI E
C.F.: difeso dall'Avv. Antonio Casillo Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO NONCHE'
(C.F. e P. IVA: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Amm.re Unico difesa dall'Avv. Antonio Casillo Controparte_1
CONVENUTA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come pagina 1 di 5 il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014.
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo e quello contrario delle comparse di risposta.
Sinteticamente, le parti attrici, in qualità di eredi del dott. commercialista Persona_1 delle parti convenute, deceduto in data 1.11.19, con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedevano il pagamento delle parcelle professionali dovute al predetto per la consulenza e assistenza contabile e fiscale per gli anni 2018 e 2019, in particolare, per un compenso di euro 1.122,20 in carico a (all.ti 1 e 2) e di euro 3.965,24 in carico alla società (all.ti 3 e 4). CP_1
I convenuti si sono costituiti, contestando la prova dello svolgimento dell'attività, lamentando negligenza professionale e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del risarcimento del danno per tale responsabilità e/o la sua compensazione con i crediti del de cuius, eventualmente accertati;
inoltre, la società chiedeva il pagamento e/0 la CP_2 compensazione del credito corrispondente alla provvigione per una mediazione immobiliare svolta in favore di nel 2016. Per_1
Il rito sommario è stato convertito in ordinario e durante l'istruttoria sono stati acquisiti documenti ed assunte prove orali.
Con sentenza non definitiva del 26.2.24, il precedente giudice istruttore ha statuito il diritto al compenso per le sole prestazioni svolte nel 2018, rimettendo la causa in istruttoria per la sua quantificazione, tramite consulenza tecnica;
nonché, ritenendo necessaria una consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere di stante la reconventio Per_1 reconventionis delle parti attrici, avente ad oggetto l'annullamento di una scrittura privata sottoscritta dal de cuius in data 31.7.19 per vizio di volontà, scrittura posta dal convenuto a fondamento della domanda riconvenzionale. CP_1
Tuttavia, questo giudice, in base ad una rivalutazione della causa, come di seguito si esporrà, ha ritenuto di trattenerla in decisione, senza svolgimento di altra istruttoria.
Infatti, la suddetta reconventio reconventionis di parte attrice va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente inserita nella prima memoria ex art. 183 cpc e non proposta nella prima udienza ex art. 183 V co. cpc;
sul punto, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che:
“La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto.” (Cass. ord. 8847/25; cfr. anche Cass. 30745/19). pagina 2 di 5 Tale assunto è ancor più idoneo a disciplinare il caso specifico in cui il rito prescelto era costituito da quello sommario ex art. 702 bis cpc, con conseguente necessità di concentrare nella udienza di trattazione, tutte le istanze difensive.
Devono, inoltre, rigettarsi le eccezioni di prescrizione delle domanda di risarcimento del danno da negligenza professionale e della domanda di pagamento della provvigione, in quanto anch'esse non proposte dalla parte attrice alla prima udienza di trattazione ma, tardivamente, nella prima memoria ex art. 183 cpc;
sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa affermando che: “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione” (Cass.
33327/24).
Ciò premesso, così come già statuito dal precedente giudice istruttore, potrà riconoscersi il compenso per l'attività prestata dal commercialista nei primi due semestri del 2018, in quanto non contestata in modo specifico dai convenuti, mentre non si ritiene raggiunta la prova per l'attività relativa al 2019, stante la assenza di documentazione a supporto e la irrilevanza delle risultanze delle prove orali.
Per quanto riguarda il credito nei confronti del convenuto l'attività è indicata nei CP_1 preavvisi di parcella quale: redazione della dichiarazione IVA 2018 e della dichiarazione redditi 2018 (da intendersi come periodo di imposta 2017), nonché tenuta della contabilità, per un compenso complessivo di euro 561,12; si tratta di attività parzialmente confermata dal doc. 1, ove si allegano gli invii telematici delle dichiarazioni, in cui è indicato il codice fiscale del de cuius quale presentatore;
pur in assenza di accordo sul compenso, gli importi devono ritenersi correttamente quantificati, corrispondendo circa ai minimi della tariffa professionale.
Tuttavia, il predetto ha avanzato domanda riconvenzionale per vedersi CP_1 riconosciuto il pagamento di euro 8.932,60, a titolo di risarcimento del danno da negligenza professionale, con compensazione delle somme eventualmente spettanti alle parti attrici;
tale domanda riconvenzionale deve ritenersi ammissibile, in quanto chiaramente ed analiticamente esposta nella comparsa e nelle conclusioni, essendo irrilevante che non sia stata indicata nel titolo dell'atto.
Sul punto, però, non si ritiene che abbia dimostrato la negligenza di per le CP_1 Per_1 irregolarità contestate negli avvisi e cartelle di pagamento di cui alle pagg.
2-4 della comparsa, per euro 2.545,00, in quanto non è dimostrato che gli errori siano derivati dalla condotta del commercialista, anziché da dati erronei comunicati dallo stesso contribuente;
pertanto, la relativa domanda sarà rigettata.
Si ritiene, invece, dimostrato il riconoscimento del debito di per la emissione Per_1 della cartella di pagamento n. 69718014626334008-000, di importo pari ad euro 6.387,60; infatti, deve tenersi conto della scrittura privata transattiva sottoscritta da e Per_1 CP_1 in data 31/07/2019, in cui il primo riconosceva le proprie responsabilità professionali e ove le parti concordavano: “sono escluse dal presente accordo le somme dovute a titolo di Iva/Irpef di cui alla cartella n. 69718014626334008-000 di importo pari ad € 6.387,60 imputabili sempre a pagina 3 di 5 responsabilità del professionista” (cfr. doc. 25 allegato comparsa . CP_1
Come sopra segnalato, non possono ritenersi ammissibili, né la eccezione di prescrizione, né la domanda di annullamento della scrittura, in quanto tardivamente proposti dalle parti attrici.
Va, comunque, segnalata la contraddittorietà della impugnazione della scrittura privata per vizio del consenso, quando, sono gli stessi eredi che riconoscono come validamente posta in essere dal de cuius attività professionale di poco antecedente alla scrittura privata (presentazione in data 18.6.19 delle dichiarazioni fiscali di cui si chiede il compenso).
Pertanto, compensando il credito di euro 561,12, le parti attrici saranno condannate al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.826,48, oltre interessi CP_1 legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda, in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
Per quanto riguarda l'attività svolta in favore della convenuta Controparte_2 nel 2018, essa è indicata nei preavvisi di parcella quale: redazione della dichiarazione
[...]
IVA 2018, del modello 770/18 e della dichiarazione redditi 2018 (da intendersi come periodo di imposta 2017), nonché tenuta della contabilità, per un compenso complessivo di euro 1.982,62; si tratta di attività parzialmente dimostrata dal doc. 3, ove si allegano gli invii telematici delle dichiarazioni, in cui è indicato il codice fiscale del de cuius quale presentatore;
anche in questo caso, pur in assenza di accordo sul compenso, gli importi devono ritenersi correttamente quantificati, corrispondendo circa ai minimi della tariffa professionale.
Tuttavia, deve rilevarsi che la predetta società, con domanda riconvenzionale, ha chiesto la compensazione delle somme eventualmente dovute al commercialista con il credito derivante dalla provvigione quantificata in euro 10.000,00, dovuta da per la Per_1 mediazione relativa alla vendita di un immobile per suo conto nel 2016; la convenuta, infatti, sostiene che vi fosse un accordo verbale sulla compensazione della predetta provvigione con l'attività svolta da come commercialista, da calcolarsi Per_1 forfettariamente in euro 1.000,00 annuali, a partire dal 2017; tale assunto non è stato espressamente contestato dalle parti attrici nella prima memoria 183 cpc, ove si è sostenuto, in totale contraddizione con il riscontro documentale, che il mandato prevedesse il compenso solo a carico dell'acquirente; il doc. 2 di parte convenuta attribuisce, invece, chiaramente in capo ai promittenti venditori l'obbligo di pagamento della provvigione al 3% del prezzo di vendita indicato (euro 339.000,00).
Pertanto, ritenendo già compensato il compenso forfettario per l'attività professionale del 2017 e compensando il credito di euro 1.000,00 per il 2018, le parti attrici saranno condannate al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 8.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda, ciascuna in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
Al pari della domanda di risarcimento del danno da negligenza svolta dall'altro convenuto, non si ritiene, infine, dimostrato dalla che le irregolarità contestate CP_2 negli avvisi e cartelle di pagamento indicati in comparsa, per euro 3.536,02, siano derivati pagina 4 di 5 dalla condotta del commercialista, anziché da dati erronei comunicati dallo stesso contribuente, pertanto la relativa domanda sarà rigettata.
Data la parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta il credito degli eredi di di euro 561,12, quale compenso dovuto da e di euro Per_1 Controparte_1
1.000,00, quale compenso dovuto dalla per la attività di Controparte_2 assistenza contabile e fiscale svolta dal de cuius nel 2018;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta il debito risarcitorio di euro 6.387,60 degli eredi di nei confronti di Per_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta il debito di euro 10.000,00 degli eredi di nei confronti della società convenuta per la Per_1 provvigione immobiliare indicata in motivazione;
- operate le rispettive compensazioni, condanna le parti attrici, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
5.826,48 e in favore della della somma di euro 8.000,00, Controparte_2 oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15.12.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5
Il Giudice dr.ssa Barbara Affinita ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 21310/21del Ruolo Generale posta in deliberazione alla udienza del 16.5.25
TRA
c.f. , Parte_1 C.F._1
c.f. , Parte_2 C.F._2
c.f. , Parte_3 C.F._3 nella loro qualità di eredi del defunto sig. difese dall'Avv. Carlo Cellitti Persona_1
ATTORI E
C.F.: difeso dall'Avv. Antonio Casillo Controparte_1 C.F._4
CONVENUTO NONCHE'
(C.F. e P. IVA: , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
Amm.re Unico difesa dall'Avv. Antonio Casillo Controparte_1
CONVENUTA CONCLUSIONI: come da verbali di udienza e comparse depositate MOTIVAZIONE
Si premette che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo e si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione di quelle - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica, con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Costituisce, infatti, principio ormai consolidato e coerente con un sistema giudiziario che, anche in conseguenza della riforma telematica, spinge verso la sinteticità e snellezza degli atti processuali, quello della “ragione più liquida”, ben definito dalla Suprema Corte come pagina 1 di 5 il principio che: “imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (così Cass. n.12002/2014.
Si richiamano, quindi, il contenuto assertivo dell'atto introduttivo e quello contrario delle comparse di risposta.
Sinteticamente, le parti attrici, in qualità di eredi del dott. commercialista Persona_1 delle parti convenute, deceduto in data 1.11.19, con ricorso ex art. 702 bis cpc, chiedevano il pagamento delle parcelle professionali dovute al predetto per la consulenza e assistenza contabile e fiscale per gli anni 2018 e 2019, in particolare, per un compenso di euro 1.122,20 in carico a (all.ti 1 e 2) e di euro 3.965,24 in carico alla società (all.ti 3 e 4). CP_1
I convenuti si sono costituiti, contestando la prova dello svolgimento dell'attività, lamentando negligenza professionale e chiedendo, in via riconvenzionale, il pagamento del risarcimento del danno per tale responsabilità e/o la sua compensazione con i crediti del de cuius, eventualmente accertati;
inoltre, la società chiedeva il pagamento e/0 la CP_2 compensazione del credito corrispondente alla provvigione per una mediazione immobiliare svolta in favore di nel 2016. Per_1
Il rito sommario è stato convertito in ordinario e durante l'istruttoria sono stati acquisiti documenti ed assunte prove orali.
Con sentenza non definitiva del 26.2.24, il precedente giudice istruttore ha statuito il diritto al compenso per le sole prestazioni svolte nel 2018, rimettendo la causa in istruttoria per la sua quantificazione, tramite consulenza tecnica;
nonché, ritenendo necessaria una consulenza tecnica sulla capacità di intendere e di volere di stante la reconventio Per_1 reconventionis delle parti attrici, avente ad oggetto l'annullamento di una scrittura privata sottoscritta dal de cuius in data 31.7.19 per vizio di volontà, scrittura posta dal convenuto a fondamento della domanda riconvenzionale. CP_1
Tuttavia, questo giudice, in base ad una rivalutazione della causa, come di seguito si esporrà, ha ritenuto di trattenerla in decisione, senza svolgimento di altra istruttoria.
Infatti, la suddetta reconventio reconventionis di parte attrice va dichiarata inammissibile, in quanto tardivamente inserita nella prima memoria ex art. 183 cpc e non proposta nella prima udienza ex art. 183 V co. cpc;
sul punto, la Suprema Corte è pacifica nel ritenere che:
“La domanda riconvenzionale traversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione e non con la memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. (nella versione vigente ratione temporis), che consente all'attore soltanto di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di proporre le domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto.” (Cass. ord. 8847/25; cfr. anche Cass. 30745/19). pagina 2 di 5 Tale assunto è ancor più idoneo a disciplinare il caso specifico in cui il rito prescelto era costituito da quello sommario ex art. 702 bis cpc, con conseguente necessità di concentrare nella udienza di trattazione, tutte le istanze difensive.
Devono, inoltre, rigettarsi le eccezioni di prescrizione delle domanda di risarcimento del danno da negligenza professionale e della domanda di pagamento della provvigione, in quanto anch'esse non proposte dalla parte attrice alla prima udienza di trattazione ma, tardivamente, nella prima memoria ex art. 183 cpc;
sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa affermando che: “L'eccezione di prescrizione della pretesa azionata in via riconvenzionale deve essere sollevata entro la prima udienza di trattazione” (Cass.
33327/24).
Ciò premesso, così come già statuito dal precedente giudice istruttore, potrà riconoscersi il compenso per l'attività prestata dal commercialista nei primi due semestri del 2018, in quanto non contestata in modo specifico dai convenuti, mentre non si ritiene raggiunta la prova per l'attività relativa al 2019, stante la assenza di documentazione a supporto e la irrilevanza delle risultanze delle prove orali.
Per quanto riguarda il credito nei confronti del convenuto l'attività è indicata nei CP_1 preavvisi di parcella quale: redazione della dichiarazione IVA 2018 e della dichiarazione redditi 2018 (da intendersi come periodo di imposta 2017), nonché tenuta della contabilità, per un compenso complessivo di euro 561,12; si tratta di attività parzialmente confermata dal doc. 1, ove si allegano gli invii telematici delle dichiarazioni, in cui è indicato il codice fiscale del de cuius quale presentatore;
pur in assenza di accordo sul compenso, gli importi devono ritenersi correttamente quantificati, corrispondendo circa ai minimi della tariffa professionale.
Tuttavia, il predetto ha avanzato domanda riconvenzionale per vedersi CP_1 riconosciuto il pagamento di euro 8.932,60, a titolo di risarcimento del danno da negligenza professionale, con compensazione delle somme eventualmente spettanti alle parti attrici;
tale domanda riconvenzionale deve ritenersi ammissibile, in quanto chiaramente ed analiticamente esposta nella comparsa e nelle conclusioni, essendo irrilevante che non sia stata indicata nel titolo dell'atto.
Sul punto, però, non si ritiene che abbia dimostrato la negligenza di per le CP_1 Per_1 irregolarità contestate negli avvisi e cartelle di pagamento di cui alle pagg.
2-4 della comparsa, per euro 2.545,00, in quanto non è dimostrato che gli errori siano derivati dalla condotta del commercialista, anziché da dati erronei comunicati dallo stesso contribuente;
pertanto, la relativa domanda sarà rigettata.
Si ritiene, invece, dimostrato il riconoscimento del debito di per la emissione Per_1 della cartella di pagamento n. 69718014626334008-000, di importo pari ad euro 6.387,60; infatti, deve tenersi conto della scrittura privata transattiva sottoscritta da e Per_1 CP_1 in data 31/07/2019, in cui il primo riconosceva le proprie responsabilità professionali e ove le parti concordavano: “sono escluse dal presente accordo le somme dovute a titolo di Iva/Irpef di cui alla cartella n. 69718014626334008-000 di importo pari ad € 6.387,60 imputabili sempre a pagina 3 di 5 responsabilità del professionista” (cfr. doc. 25 allegato comparsa . CP_1
Come sopra segnalato, non possono ritenersi ammissibili, né la eccezione di prescrizione, né la domanda di annullamento della scrittura, in quanto tardivamente proposti dalle parti attrici.
Va, comunque, segnalata la contraddittorietà della impugnazione della scrittura privata per vizio del consenso, quando, sono gli stessi eredi che riconoscono come validamente posta in essere dal de cuius attività professionale di poco antecedente alla scrittura privata (presentazione in data 18.6.19 delle dichiarazioni fiscali di cui si chiede il compenso).
Pertanto, compensando il credito di euro 561,12, le parti attrici saranno condannate al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.826,48, oltre interessi CP_1 legali ex art. 1284 c.c. dalla domanda, in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
Per quanto riguarda l'attività svolta in favore della convenuta Controparte_2 nel 2018, essa è indicata nei preavvisi di parcella quale: redazione della dichiarazione
[...]
IVA 2018, del modello 770/18 e della dichiarazione redditi 2018 (da intendersi come periodo di imposta 2017), nonché tenuta della contabilità, per un compenso complessivo di euro 1.982,62; si tratta di attività parzialmente dimostrata dal doc. 3, ove si allegano gli invii telematici delle dichiarazioni, in cui è indicato il codice fiscale del de cuius quale presentatore;
anche in questo caso, pur in assenza di accordo sul compenso, gli importi devono ritenersi correttamente quantificati, corrispondendo circa ai minimi della tariffa professionale.
Tuttavia, deve rilevarsi che la predetta società, con domanda riconvenzionale, ha chiesto la compensazione delle somme eventualmente dovute al commercialista con il credito derivante dalla provvigione quantificata in euro 10.000,00, dovuta da per la Per_1 mediazione relativa alla vendita di un immobile per suo conto nel 2016; la convenuta, infatti, sostiene che vi fosse un accordo verbale sulla compensazione della predetta provvigione con l'attività svolta da come commercialista, da calcolarsi Per_1 forfettariamente in euro 1.000,00 annuali, a partire dal 2017; tale assunto non è stato espressamente contestato dalle parti attrici nella prima memoria 183 cpc, ove si è sostenuto, in totale contraddizione con il riscontro documentale, che il mandato prevedesse il compenso solo a carico dell'acquirente; il doc. 2 di parte convenuta attribuisce, invece, chiaramente in capo ai promittenti venditori l'obbligo di pagamento della provvigione al 3% del prezzo di vendita indicato (euro 339.000,00).
Pertanto, ritenendo già compensato il compenso forfettario per l'attività professionale del 2017 e compensando il credito di euro 1.000,00 per il 2018, le parti attrici saranno condannate al pagamento in favore della società convenuta della somma di euro 8.000,00, oltre interessi ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda, ciascuna in proporzione della rispettiva quota ereditaria.
Al pari della domanda di risarcimento del danno da negligenza svolta dall'altro convenuto, non si ritiene, infine, dimostrato dalla che le irregolarità contestate CP_2 negli avvisi e cartelle di pagamento indicati in comparsa, per euro 3.536,02, siano derivati pagina 4 di 5 dalla condotta del commercialista, anziché da dati erronei comunicati dallo stesso contribuente, pertanto la relativa domanda sarà rigettata.
Data la parziale soccombenza reciproca delle parti, si ritiene di compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
- in parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta il credito degli eredi di di euro 561,12, quale compenso dovuto da e di euro Per_1 Controparte_1
1.000,00, quale compenso dovuto dalla per la attività di Controparte_2 assistenza contabile e fiscale svolta dal de cuius nel 2018;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta il debito risarcitorio di euro 6.387,60 degli eredi di nei confronti di Per_1 Controparte_1
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, accerta il debito di euro 10.000,00 degli eredi di nei confronti della società convenuta per la Per_1 provvigione immobiliare indicata in motivazione;
- operate le rispettive compensazioni, condanna le parti attrici, in proporzione alla rispettiva quota ereditaria, al pagamento in favore di della somma di euro CP_1
5.826,48 e in favore della della somma di euro 8.000,00, Controparte_2 oltre interessi come in motivazione;
- rigetta le ulteriori domande delle parti;
- compensa le spese di lite.
Roma, 15.12.25 Il Giudice dott.ssa Barbara Affinita
pagina 5 di 5