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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5040/2021 R.G. e vertente TRA nato a [...] il 05.09.1971, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1
[...]
, in persona dell'amm.re giudiziario p.t., rapp.ta e Controparte_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.08.2021 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente società - esercente attività di servizi di logistica e distribuzione merci - dal 27.02.2018 al 22.01.2019, con contratto a tempo indeterminato, regime orario solo formalmente part-time, inquadrato nel Livello 4 del C.C.N.L. Terziario ConfCommercio;
- di aver svolto mansioni di addetto alla logistica, occupandosi di procedere al carico e scarico dei camion sia in partenza che in arrivo, presso il Cash&Carry con insegna
” sito in San Nicola La Strada;
Controparte_1
- di esser stato sempre sottoposto al potere direttivo e disciplinare del sig. CP_2
quale Amministratore Unico della resistente, e del sig. ,
[...] Controparte_3 quale suo responsabile;
- di aver osservato, nell'intercorso rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30, con 1 ora di pausa;
il sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30; - di aver, pertanto, lavorato per un totale di 258 ore lavorative mensili, di cui 90 ore di lavoro straordinario;
- di aver percepito, per il lavoro regolarmente svolto, una retribuzione mensile pari ad euro 900,00, come da prospetto contabile;
- di aver percepito, per l'intero periodo, la 13a in proporzione alla paga ricevuta, non percependo alcunché a titolo di 14a mensilità;
- di aver goduto - per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze della resistente - di una sola settimana di ferie retribuita in proporzione alla paga ricevuta, non percependo alcunché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
- di non aver percepito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le indennità di fine lavoro, né il T.F.R. Concludeva, pertanto, chiedendo - previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro - il pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 23.381,24, oltre svalutazione ed interessi come per legge;
vinte le spese con distrazione. Radicatosi il contraddittorio si costituiva, tardivamente, la resistente società rappresentando che le richieste del ricorrente, per il medesimo rapporto di lavoro e per lo stesso periodo, erano già state oggetto di conciliazione sindacale (verbale sottoscritto il 22.10.20 presso la U.S.T. Cisl di Caserta), all'esito della quale il lavoratore accettava la somma di euro 596,75 a tacitazione di ogni pretesa. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 31.08.21, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 e successivo decreto n. 362/25 del presidente del Tribunale. MERITO – SULLA INTERVENUTA CONCILIAZIONE SINDACALE Nel merito, il ricorso è inammissibile per intervenuta conciliazione in sede sindacale. Invero, all'atto della tardiva costituzione in giudizio, parte resistente ha prodotto verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 22.10.20 all'esito della quale il lavoratore accettava la somma di euro 596,75 a tacitazione di ogni pretesa. In particolare, si legge nell'accordo in atti che il “lavoratore (…) rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi altro diritto, ragione o azione, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni pretesa economica presente, passata o futura, che trovi titolo diretto e/o indiretto nel pregresso rapporto di lavoro intercorso fra le parti e alle relative modalità di svolgimento e cessazione. Il lavoratore a fronte della dell'adempimento di quanto previsto al punto 4) e 5) che precede dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla società Controparte_1
(…) per qualsivoglia diritto, ragione, emolumento, titolo, causale, credito, indennità sia di natura
[...] retributiva che indennitaria, che risarcitoria, per danni patrimoniali e non patrimoniali, ricollegabili e o riconducibili al pregresso rapporto di lavoro e alle relative modalità di svolgimento e cessazione ovvero, in via esemplificativa ma non esaustiva, (…) maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, trasferta Italia, riposo annuo, riposi compensativi, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, indennità di turno e odi disagio, scatti di anzianità, super minimo, 13ª e 14ª mensilità, differenze su mensilità aggiuntive, festività non goduti, permessi ex festività e ROL, TFR, nonché per qualsiasi altro motivo (…)”. Il documento in atti, per quanto nello stesso si legge, è stato sottoscritto dal lavoratore in sede protetta, con la dovuta assistenza sindacale. Esso, poi, non è stato oggetto di alcuna impugnativa successiva, nemmeno menzionato all'atto dell'instaurazione del giudizio. Si tratta di conciliazione sottoscritta ai sensi dell'art. 411 c.p.c. che è “sottratta alla disciplina in tema d'invalidità e relativa impugnativa” (Cass., SS.UU., n. 3425/88). Ne deriva che l'esame della controversia non è possibile per il Tribunale adito. Come affermato dalla Suprema Corte, “A norma dell'art.2113 c.c., ultimo comma, la conciliazione conclusa dinanzi alle apposite commissioni presso l'ufficio provinciale del lavoro, ovvero in sede sindacale, e la conciliazione giudiziale, concretano una transazione sottratta alla disciplina in tema d'invalidità e relativa impugnativa, dettata dal cit. art. 2113, e precludono al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi” (cfr., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 3425/88). Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Appare opportuno, in conclusione, evidenziare che il documento è stato acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., malgrado la costituzione tardiva della controparte, in ragione del carattere decisivo dello stesso. A ciò si aggiunga che l'acquisizione d'ufficio si giustifica anche in considerazione delle particolari vicende che hanno attinto la società resistente. Invero, malgrado la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, l'amministratore giudiziario è stato nominato dal Tribunale solo in data 16.02.23, a seguito del sequestro giudiziario della società. Ebbene, tenuto conto del fatto che l'udienza di comparizione era fissata per il 10.05.23, appare ragionevole ritenere che a ridosso della nomina l'amministratore abbia dovuto adempiere a numerosi incombenti di carattere urgente e che la ricerca ed il reperimento del verbale di conciliazione non siano stati di agevole realizzazione. SPESE DI LITE Residua unicamente il governo delle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente in ragione della tardiva costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5040/2021 R.G. e vertente TRA nato a [...] il 05.09.1971, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Parte_1
[...]
, in persona dell'amm.re giudiziario p.t., rapp.ta e Controparte_1
- resistente -
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 31.08.2021 il ricorrente indicato in epigrafe adiva l'intestato Tribunale esponendo:
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente società - esercente attività di servizi di logistica e distribuzione merci - dal 27.02.2018 al 22.01.2019, con contratto a tempo indeterminato, regime orario solo formalmente part-time, inquadrato nel Livello 4 del C.C.N.L. Terziario ConfCommercio;
- di aver svolto mansioni di addetto alla logistica, occupandosi di procedere al carico e scarico dei camion sia in partenza che in arrivo, presso il Cash&Carry con insegna
” sito in San Nicola La Strada;
Controparte_1
- di esser stato sempre sottoposto al potere direttivo e disciplinare del sig. CP_2
quale Amministratore Unico della resistente, e del sig. ,
[...] Controparte_3 quale suo responsabile;
- di aver osservato, nell'intercorso rapporto, il seguente orario di lavoro: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30, con 1 ora di pausa;
il sabato dalle ore 07.30 alle ore 13.30; - di aver, pertanto, lavorato per un totale di 258 ore lavorative mensili, di cui 90 ore di lavoro straordinario;
- di aver percepito, per il lavoro regolarmente svolto, una retribuzione mensile pari ad euro 900,00, come da prospetto contabile;
- di aver percepito, per l'intero periodo, la 13a in proporzione alla paga ricevuta, non percependo alcunché a titolo di 14a mensilità;
- di aver goduto - per ogni anno di lavoro svolto alle dipendenze della resistente - di una sola settimana di ferie retribuita in proporzione alla paga ricevuta, non percependo alcunché a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute;
- di non aver percepito, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, le indennità di fine lavoro, né il T.F.R. Concludeva, pertanto, chiedendo - previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro - il pagamento, a titolo di differenze retributive, della somma di euro 23.381,24, oltre svalutazione ed interessi come per legge;
vinte le spese con distrazione. Radicatosi il contraddittorio si costituiva, tardivamente, la resistente società rappresentando che le richieste del ricorrente, per il medesimo rapporto di lavoro e per lo stesso periodo, erano già state oggetto di conciliazione sindacale (verbale sottoscritto il 22.10.20 presso la U.S.T. Cisl di Caserta), all'esito della quale il lavoratore accettava la somma di euro 596,75 a tacitazione di ogni pretesa. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto del ricorso poiché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese. La causa è stata istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta e viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa di ragioni di fatto e di diritto della decisione. ITER PROCESSUALE Preliminarmente occorre rilevare che il procedimento in esame, iscritto a ruolo il 31.08.21, veniva riassegnato sul ruolo della scrivente in data 13.10.25, in forza di decreto del Presidente di Sezione del 8.10.25 e successivo decreto n. 362/25 del presidente del Tribunale. MERITO – SULLA INTERVENUTA CONCILIAZIONE SINDACALE Nel merito, il ricorso è inammissibile per intervenuta conciliazione in sede sindacale. Invero, all'atto della tardiva costituzione in giudizio, parte resistente ha prodotto verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale in data 22.10.20 all'esito della quale il lavoratore accettava la somma di euro 596,75 a tacitazione di ogni pretesa. In particolare, si legge nell'accordo in atti che il “lavoratore (…) rinuncia espressamente ad ogni e qualsiasi altro diritto, ragione o azione, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni pretesa economica presente, passata o futura, che trovi titolo diretto e/o indiretto nel pregresso rapporto di lavoro intercorso fra le parti e alle relative modalità di svolgimento e cessazione. Il lavoratore a fronte della dell'adempimento di quanto previsto al punto 4) e 5) che precede dichiara di non avere più nulla a pretendere dalla società Controparte_1
(…) per qualsivoglia diritto, ragione, emolumento, titolo, causale, credito, indennità sia di natura
[...] retributiva che indennitaria, che risarcitoria, per danni patrimoniali e non patrimoniali, ricollegabili e o riconducibili al pregresso rapporto di lavoro e alle relative modalità di svolgimento e cessazione ovvero, in via esemplificativa ma non esaustiva, (…) maggiorazioni per lavoro straordinario diurno, festivo e notturno, trasferta Italia, riposo annuo, riposi compensativi, maggiorazioni per lavoro notturno e festivo, indennità di turno e odi disagio, scatti di anzianità, super minimo, 13ª e 14ª mensilità, differenze su mensilità aggiuntive, festività non goduti, permessi ex festività e ROL, TFR, nonché per qualsiasi altro motivo (…)”. Il documento in atti, per quanto nello stesso si legge, è stato sottoscritto dal lavoratore in sede protetta, con la dovuta assistenza sindacale. Esso, poi, non è stato oggetto di alcuna impugnativa successiva, nemmeno menzionato all'atto dell'instaurazione del giudizio. Si tratta di conciliazione sottoscritta ai sensi dell'art. 411 c.p.c. che è “sottratta alla disciplina in tema d'invalidità e relativa impugnativa” (Cass., SS.UU., n. 3425/88). Ne deriva che l'esame della controversia non è possibile per il Tribunale adito. Come affermato dalla Suprema Corte, “A norma dell'art.2113 c.c., ultimo comma, la conciliazione conclusa dinanzi alle apposite commissioni presso l'ufficio provinciale del lavoro, ovvero in sede sindacale, e la conciliazione giudiziale, concretano una transazione sottratta alla disciplina in tema d'invalidità e relativa impugnativa, dettata dal cit. art. 2113, e precludono al giudice l'accertamento della situazione preesistente e della violazione di disposizioni inderogabili eventualmente attuata con gli atti transattivi” (cfr., tra le altre, Cass., SS.UU., n. 3425/88). Il ricorso, pertanto, è inammissibile. Appare opportuno, in conclusione, evidenziare che il documento è stato acquisito ai sensi dell'art. 421 c.p.c., malgrado la costituzione tardiva della controparte, in ragione del carattere decisivo dello stesso. A ciò si aggiunga che l'acquisizione d'ufficio si giustifica anche in considerazione delle particolari vicende che hanno attinto la società resistente. Invero, malgrado la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo, l'amministratore giudiziario è stato nominato dal Tribunale solo in data 16.02.23, a seguito del sequestro giudiziario della società. Ebbene, tenuto conto del fatto che l'udienza di comparizione era fissata per il 10.05.23, appare ragionevole ritenere che a ridosso della nomina l'amministratore abbia dovuto adempiere a numerosi incombenti di carattere urgente e che la ricerca ed il reperimento del verbale di conciliazione non siano stati di agevole realizzazione. SPESE DI LITE Residua unicamente il governo delle spese di lite, che si stima equo compensare integralmente in ragione della tardiva costituzione della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, data di deposito Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli