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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 03/12/2024, n. 657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 657 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 209/2023
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 209/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ENIA FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale (trasformata in consensuale)
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
2.3.2020, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela al n. 12 Parte I dell'anno 2020, unione dalla quale è nato il piccolo il 22.7.2020, ha Per_1
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1 Deduceva che il rapporto si era logorato dopo il trasferimento in Germania del marito e che a causa del disinteresse di quest'ultimo era venuta meno l'affectio coniugalis, pertanto, ha chiesto la pronuncia di addebito di separazione a carico di , Controparte_1
Rappresentava di essere priva di redditi e di occupazione e chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio e un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili oltre a ulteriori € 250,00 in favore della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 7.7.2023 si costituiva in giudizio parte resistente contestando i fatti rappresentati dalla ricorrente.
Deduceva che il rapporto coniugale è stato caratterizzato dalle indebite interferenze dei genitori della ricorrente e rappresentava che la famiglia si era trasferita a Busto Arsizio e che la moglie con una scusa era ritornata a Gela con il bambino lasciandolo, e che lo aveva tradito per due volte.
Allegava di essere ritornato a Gela a seguito di provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Varese
e di essere sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e pertanto privo di occupazione mentre la moglie era percettrice del Reddito di cittadinanza.
Chiedeva, dunque. l'affido condiviso del figlio con domiciliazione presso di sé, con l'onere Per_1
di mantenimento in capo ad entrambi i genitori e il rigetto della domanda di mantenimento della moglie.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 23.10.2023 e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c la causa veniva rinviata al 13.12.2024
Con istanza di anticipazione udienza depositata il 15.7.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione del rito in consensuale nonché l'accoglimento delle condizioni dalle stesse divisate per regolare i loro rapporti reciproci e quelli con il figlio NOnne.
All'udienza del 2.10.2024, sentiti personalmente i coniugi, le parti – nel discutere la causa – rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
1. “Le parti acconsentono alla declaratoria della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale pronunciata, nell'ambito del giudizio di separazione pendente, dal Giudice Delegato, dott.ssa Strazzanti in data 23.10.2023, essendo venuta meno da tempo la maritalis affectio tra gli stessi e non essendo possibile alcun ricongiungimento;
2. In particolare, in relazione alla prole, si obbliga a versare a Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile di € 150,00, assoggettato ad adeguamento istat annuale, quale
[...]
contributo per il mantenimento del figlio NO , da versarsi entro il giorno Persona_2
5 di ogni mese con decorrenza dall'adozione del provvedimento. Quanto alle spese straordinarie relative al NO, invece, le stesse saranno a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna;
3. Con riferimento all'affidamento del figlio NO , come previsto da Persona_2
ordinanza presidenziale, lo stesso sarà condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre, , in Via Pontremoli n. 20; Parte_1
4. Sempre in linea con l'ordinanza presidenziale, potrà vedere e tenre il Controparte_1
figlio NO presso di sé quando vorrà, previo accordo con il coniuge domiciliatario;
in caso di disaccordo, per tre pomeriggi della settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì; nonché a fine settimana alternati dalle ore 11.00 alle ore 20.00 della domenica;
per tre giorni consecutivi durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 3 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni e per sette giorni, consecutivi o meno, durante il periodo estivo con la facoltà a ciascun genitore di spostare i scudetti appuntamenti e/o orari di visita con congruo anticipo di almeno 24 ore all'altro genitore.
5. Con riferimento all'assegno di mantenimento personale, la sig.ra rinuncia al Parte_1
chiesto assegno di mantenimento personale e/o agli alimenti ed a qualunque pretesa di denaro nei confronti di ad esclusione della quota degli assegni familiari che Controparte_1
dovranno essere alla stessa corrisposti.
6. Le parti prestano, inoltre, reciproco consenso al rilascio di passaporti, documenti di riconoscimento validi per l'espatrio ed ogni altro documento equipollente.”
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio NO non è in contrasto con gli interessi di quest'ultimo né contiene atti dispositivi di diritti indisponibili.
Considerato che neanche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.7.2000 e , nato a [...] il [...] alle condizioni riportate e Controparte_1 ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 12,
P. I, anno 2020).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Vincenzo Accardo Presidente
dott.ssa Serena Berenato Giudice
dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 209/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: , nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. CONDORELLI GIUSEPPE, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'avv. ENIA FRANCESCO, rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: separazione giudiziale (trasformata in consensuale)
Conclusioni delle parti: le parti si riportano al contenuto dell'accordo di separazione raggiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.2.2023 , premesso di aver contratto matrimonio in data Parte_1
2.3.2020, in regime di separazione dei beni, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
Gela al n. 12 Parte I dell'anno 2020, unione dalla quale è nato il piccolo il 22.7.2020, ha Per_1
chiesto che venisse pronunciata la separazione personale dal coniuge . Controparte_1 Deduceva che il rapporto si era logorato dopo il trasferimento in Germania del marito e che a causa del disinteresse di quest'ultimo era venuta meno l'affectio coniugalis, pertanto, ha chiesto la pronuncia di addebito di separazione a carico di , Controparte_1
Rappresentava di essere priva di redditi e di occupazione e chiedeva l'affidamento esclusivo del figlio e un assegno di mantenimento di € 300,00 mensili oltre a ulteriori € 250,00 in favore della stessa.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 7.7.2023 si costituiva in giudizio parte resistente contestando i fatti rappresentati dalla ricorrente.
Deduceva che il rapporto coniugale è stato caratterizzato dalle indebite interferenze dei genitori della ricorrente e rappresentava che la famiglia si era trasferita a Busto Arsizio e che la moglie con una scusa era ritornata a Gela con il bambino lasciandolo, e che lo aveva tradito per due volte.
Allegava di essere ritornato a Gela a seguito di provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Varese
e di essere sottoposto alla misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali e pertanto privo di occupazione mentre la moglie era percettrice del Reddito di cittadinanza.
Chiedeva, dunque. l'affido condiviso del figlio con domiciliazione presso di sé, con l'onere Per_1
di mantenimento in capo ad entrambi i genitori e il rigetto della domanda di mantenimento della moglie.
Adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza del 23.10.2023 e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c la causa veniva rinviata al 13.12.2024
Con istanza di anticipazione udienza depositata il 15.7.2024 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano la trasformazione del rito in consensuale nonché l'accoglimento delle condizioni dalle stesse divisate per regolare i loro rapporti reciproci e quelli con il figlio NOnne.
All'udienza del 2.10.2024, sentiti personalmente i coniugi, le parti – nel discutere la causa – rassegnavano le seguenti conclusioni congiunte:
1. “Le parti acconsentono alla declaratoria della separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni di cui all'ordinanza presidenziale pronunciata, nell'ambito del giudizio di separazione pendente, dal Giudice Delegato, dott.ssa Strazzanti in data 23.10.2023, essendo venuta meno da tempo la maritalis affectio tra gli stessi e non essendo possibile alcun ricongiungimento;
2. In particolare, in relazione alla prole, si obbliga a versare a Controparte_1 Pt_1
un assegno mensile di € 150,00, assoggettato ad adeguamento istat annuale, quale
[...]
contributo per il mantenimento del figlio NO , da versarsi entro il giorno Persona_2
5 di ogni mese con decorrenza dall'adozione del provvedimento. Quanto alle spese straordinarie relative al NO, invece, le stesse saranno a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna;
3. Con riferimento all'affidamento del figlio NO , come previsto da Persona_2
ordinanza presidenziale, lo stesso sarà condiviso con domiciliazione prevalente presso la madre, , in Via Pontremoli n. 20; Parte_1
4. Sempre in linea con l'ordinanza presidenziale, potrà vedere e tenre il Controparte_1
figlio NO presso di sé quando vorrà, previo accordo con il coniuge domiciliatario;
in caso di disaccordo, per tre pomeriggi della settimana dalle ore 17.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì; nonché a fine settimana alternati dalle ore 11.00 alle ore 20.00 della domenica;
per tre giorni consecutivi durante il periodo natalizio, dal 24 dicembre al 30 dicembre, ovvero dal 3 dicembre al 6 gennaio, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale, in modo che il giorno di Pasqua vi sia compreso ad anni alterni e per sette giorni, consecutivi o meno, durante il periodo estivo con la facoltà a ciascun genitore di spostare i scudetti appuntamenti e/o orari di visita con congruo anticipo di almeno 24 ore all'altro genitore.
5. Con riferimento all'assegno di mantenimento personale, la sig.ra rinuncia al Parte_1
chiesto assegno di mantenimento personale e/o agli alimenti ed a qualunque pretesa di denaro nei confronti di ad esclusione della quota degli assegni familiari che Controparte_1
dovranno essere alla stessa corrisposti.
6. Le parti prestano, inoltre, reciproco consenso al rilascio di passaporti, documenti di riconoscimento validi per l'espatrio ed ogni altro documento equipollente.”
La causa, con ordinanza resa in pari data, veniva rimessa al collegio per la decisione.
***
In ordine alle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, il Collegio prende atto che le condizioni ivi indicate non risultano in contrasto con i principi dell'ordinamento e il contenuto negoziale dell'accordo riguardo l'affidamento e il mantenimento del figlio NO non è in contrasto con gli interessi di quest'ultimo né contiene atti dispositivi di diritti indisponibili.
Considerato che neanche il Pubblico Ministero non si è opposto a tali conclusioni, le omologa.
Le spese del giudizio – considerata la composizione consensuale del giudizio – devono essere integralmente compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
10.7.2000 e , nato a [...] il [...] alle condizioni riportate e Controparte_1 ciò a tutti gli effetti di legge;
- DISPONE che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000 all'ufficiale dello stato civile del Comune di Gela, (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Gela al n. 12,
P. I, anno 2020).
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 27.11.2024.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo