Articolo 1 della Legge 5 gennaio 1949, n. 7
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10 febbraio 1949
Art. 1. Articolo unico.

Per la campagna agricola 1948-1949, l'ammasso del frumento, del granoturco e del risone sara' effettuato per contingente secondo le norme del decreto legislativo Presidenziale 5 settembre 1947, n. 888 .
Sono esonerati da qualsiasi obbligo di consegna tutti i produttori che, nella decorsa campagna 1947-1948, hanno avuto la notifica di un obbligo di conferimento di grano non superiore a cinque quintali, dedotte le trattenute previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 maggio 1947, n. 439 .

Entrata in vigore il 10 febbraio 1949