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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10644 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 70135/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 15.7.2025, aperto il verbale alle ore 14,30, è presente per l'attore – comparso di persona – l'Avvocato Marco Bonifazi il quale si riporta alle note conclusive depositate.
Per il convenuta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Giancarlo Sciortino, l'Avvocata
SC AR la quale si riporta alle note conclusive depositate.
Sono presenti, ai fini della pratica forense, la Dottoressa e la Dottoressa Persona_1 [...]
Persona_2
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,02.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 70135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
70135/2021, tra il Sig. (Avvocato Marco Bonifazi); Parte_1
- attore -
ed il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore (Avvocato Giancarlo Sciortino);
- convenuto - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 15.7.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea è necessario – ovviamente – esaminare le risultanze istruttorie.
2. Il teste Sig. escusso all'udienza del 28.2.2023, in qualità di amministratore del Testimone_1
convenuto fino al 2018, ha confermato l'evento infiltrativo. Il testimone ha riferito, CP_1
inoltre, di aver appreso dal tecnico da lui inviato che la perdita proveniva dalla tubazione condominiale. Il Sig. ha anche affermato di aver visto le foto delle demolizioni effettuate Tes_1
per la risoluzione dell'inconveniente e di aver saputo – sempre dal tecnico incaricato – che detti lavori avevano interessato l'appartamento dell'attore e quello adiacente.
2a. La teste Sig.ra sentita all'udienza del 16.1.2024, ha anch'essa Testimone_2
confermato lo stillicidio nell'unità immobiliare sottostante a quella del Sig. Pt_1
confermandone la provenienza dalle tubazioni condominiali, come riferitole dai tecnici intervenuti.
La Sig.ra inoltre, ha attestato che le demolizioni – che ha riconosciuto nelle fotografie Tes_2
mostratele (doc.3 del fascicolo attoreo) – avevano riguardato sia l'immobile dell'istante che quello confinante.
3. Dalle dichiarazioni testimoniali richiamate risultano provati sia l'evento dannoso, sia l'origine eziologica dello stesso, sia l'avvenuta esecuzione delle opere per l'eliminazione delle infiltrazioni.
4. Poiché, dunque, la causa di queste ultime sembra derivare da perdite di origine condominiale, ai sensi dell'art.2051 c.c., la responsabilità del danno deve ascriversi al convenuto, non avendo quest'ultimo fornito la prova della sussistenza di un caso fortuito.
5. Sotto il profilo risarcitorio, l'attore ha prodotto sia le fatture che i relativi pagamenti inerenti ai lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni (doc.2 del fascicolo attoreo), per un totale di euro 5.734,00.=. 5a. Su tale importo – trattandosi di debito di valore, attinente ad un danno extracontrattuale – come richiesto, devono essere calcolati – a titolo di lucro cessante – la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale dal giorno del pregiudizio, che, nel caso in esame, è rappresentato dai singoli esborsi.
Detti interessi debbono computarsi non sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, bensì sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., ord. 1.2.2023, n.2979; Cass. civ., 10.3.2006, n.5234).
6. Deve, inoltre, riconoscersi la somma di euro 48,80.= relativa alle spese per la mediazione (cfr.
doc.5 del fascicolo attoreo).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità del , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, con riferimento all'evento per cui è causa;
- per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. , Parte_1
della somma di euro 5.734,00.=, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale, secondo il calcolo esposto in motivazione;
- condanna il , in persona Controparte_1 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. , Parte_1
dell'ulteriore importo di euro 48,80.=;
- condanna, infine, il , in persona Controparte_1 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore del difensore del Sig. Parte_1 Avvocato Marco Bonifazi – dichiaratosi antistatario – spese del procedimento che
[...]
vengono liquidate in euro 288,25.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 15 luglio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 15.7.2025, aperto il verbale alle ore 14,30, è presente per l'attore – comparso di persona – l'Avvocato Marco Bonifazi il quale si riporta alle note conclusive depositate.
Per il convenuta è presente, in sostituzione dell'Avvocato Giancarlo Sciortino, l'Avvocata
SC AR la quale si riporta alle note conclusive depositate.
Sono presenti, ai fini della pratica forense, la Dottoressa e la Dottoressa Persona_1 [...]
Persona_2
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,02.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 70135/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
70135/2021, tra il Sig. (Avvocato Marco Bonifazi); Parte_1
- attore -
ed il in persona Controparte_1
dell'amministratore pro tempore (Avvocato Giancarlo Sciortino);
- convenuto - ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 15.7.2025, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Al fine di valutare la fondatezza della domanda attorea è necessario – ovviamente – esaminare le risultanze istruttorie.
2. Il teste Sig. escusso all'udienza del 28.2.2023, in qualità di amministratore del Testimone_1
convenuto fino al 2018, ha confermato l'evento infiltrativo. Il testimone ha riferito, CP_1
inoltre, di aver appreso dal tecnico da lui inviato che la perdita proveniva dalla tubazione condominiale. Il Sig. ha anche affermato di aver visto le foto delle demolizioni effettuate Tes_1
per la risoluzione dell'inconveniente e di aver saputo – sempre dal tecnico incaricato – che detti lavori avevano interessato l'appartamento dell'attore e quello adiacente.
2a. La teste Sig.ra sentita all'udienza del 16.1.2024, ha anch'essa Testimone_2
confermato lo stillicidio nell'unità immobiliare sottostante a quella del Sig. Pt_1
confermandone la provenienza dalle tubazioni condominiali, come riferitole dai tecnici intervenuti.
La Sig.ra inoltre, ha attestato che le demolizioni – che ha riconosciuto nelle fotografie Tes_2
mostratele (doc.3 del fascicolo attoreo) – avevano riguardato sia l'immobile dell'istante che quello confinante.
3. Dalle dichiarazioni testimoniali richiamate risultano provati sia l'evento dannoso, sia l'origine eziologica dello stesso, sia l'avvenuta esecuzione delle opere per l'eliminazione delle infiltrazioni.
4. Poiché, dunque, la causa di queste ultime sembra derivare da perdite di origine condominiale, ai sensi dell'art.2051 c.c., la responsabilità del danno deve ascriversi al convenuto, non avendo quest'ultimo fornito la prova della sussistenza di un caso fortuito.
5. Sotto il profilo risarcitorio, l'attore ha prodotto sia le fatture che i relativi pagamenti inerenti ai lavori necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni (doc.2 del fascicolo attoreo), per un totale di euro 5.734,00.=. 5a. Su tale importo – trattandosi di debito di valore, attinente ad un danno extracontrattuale – come richiesto, devono essere calcolati – a titolo di lucro cessante – la rivalutazione monetaria e gli interessi al tasso legale dal giorno del pregiudizio, che, nel caso in esame, è rappresentato dai singoli esborsi.
Detti interessi debbono computarsi non sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, bensì sulla somma originaria via via rivalutata, anno per anno, ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno dell'evento dannoso (cfr. Cass. civ., ord. 1.2.2023, n.2979; Cass. civ., 10.3.2006, n.5234).
6. Deve, inoltre, riconoscersi la somma di euro 48,80.= relativa alle spese per la mediazione (cfr.
doc.5 del fascicolo attoreo).
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate in favore del difensore dell'attore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la responsabilità del , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, con riferimento all'evento per cui è causa;
- per l'effetto, condanna il , in Controparte_1
persona dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. , Parte_1
della somma di euro 5.734,00.=, oltre rivalutazione ed interessi al tasso legale, secondo il calcolo esposto in motivazione;
- condanna il , in persona Controparte_1 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore del Sig. , Parte_1
dell'ulteriore importo di euro 48,80.=;
- condanna, infine, il , in persona Controparte_1 Controparte_1
dell'amministratore pro tempore, al pagamento, in favore del difensore del Sig. Parte_1 Avvocato Marco Bonifazi – dichiaratosi antistatario – spese del procedimento che
[...]
vengono liquidate in euro 288,25.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 15 luglio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò