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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6676 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 2129/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:20
Presidente Dott. AN RI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DEL VECCHIO ARNALDO pres.
Appellato/i
Parte_2
Avv.
Controparte_1
Avv. FERRARO MARCO avv. Buratta sost.
AVV. GIOVE STEFANO
IL PARCO A Controparte_2
Avv.
UN AR CH
Avv. LUDINI ELIO avv. Maugeri sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. AE NI
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR AN RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2129 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
DE VE (C.F.: – PEC: ) ed CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
AR CH UN (C.F.: , quale erede universale del Dr. C.F._3 Per_1
accettante con beneficio dell'inventario, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini (C.F.:
[...]
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 Email_2 il Suo Studio sito in Roma, Via Alberico II n. 33, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
(P.IVA: , già Controparte_3 P.IVA_1 CP_1
, in persona del suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Ferraro
[...] C.F.: – PEC: ) e TE OV (C.F.: C.F._5 Email_3
PEC: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_6 Email_4 presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Parte_2
- APPELLATO CONTUMACE-
e
Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 02.04.2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 3219/2021, pubblicata in data 23.02.2021 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 4269/2017, promosso da IA
HI BR - quale erede universale di - nei confronti di Persona_1 Controparte_5
, IA HI BR in proprio nella
[...] Parte_2 Parte_1 qualità di notaio e . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione notificato il 13.1.2017 a Controparte_5
, il 12.1.2017 a ed il 24.1.2017 a IA HI
[...] Parte_2 Parte_1
BR, nella qualità di erede di , esponeva:
1. Che aveva accettato con beneficio di Persona_1 inventario la eredità del padre, ;
2. Che, nel redigere l'inventario dei beni appartenenti Persona_1 al de cuius aveva rilevato la sussistenza di debiti derivanti dalla carica di consigliere di amministrazione che aveva ricoperto all'interno della Persona_1 Controparte_5 nell'arco temporale che andava dal 8.5.1998 al 29.5.2001; 3. Che esisteva una dichiarazione
[...] sottoscritta da datata 28.2.2003 con la quale si obbligava ad assumere ogni Parte_2 onere, risarcimento danni e spese che fosse stato costretto ad affrontare in seguito alla Persona_1 suddetta carica di consigliere di amministrazione;
4. Che, in virtù della sentenza n. 21124 del 7-
29.10.2008 emessa dal Tribunale di Roma, notificata in data 29.7.2009 la
[...]
e erano stati Controparte_5 Parte_2 Parte_1 Persona_1 condannati in solido al pagamento in favore di della somma di € 43.326,50 oltre Parte_3 interessi e spese di lite;
5. Che il predetto aveva notificato atto di precetto a per Pt_3 Persona_1 la somma di € 67.123,30, oltre interessi e spese processuali;
6. Che lo stesso aveva notificato Pt_3 atto di pignoramento presso terzi sottoponendo a vincolo le somme dovute a dalla Persona_1
Cassa Nazionale del Notariato a titolo di ratei di pensione e le somme dovute da IA HI BR
a titolo di canoni di locazione nonché quelle dovute da quale corrispettivo di una Controparte_6 vendita di un immobile;
7. Che, in seguito a quanto sopra, era stata corrisposta la somma di €
28.596,74 da parte della Cassa del Notariato e la somma di € 31.759,46 da parte della massa inventariata riferita all'eredità di per un totale di € 60.356,20; 8. Che, in data Persona_1
17.7.2012, l'avv. aveva notificato agli eredi di ed ai convenuti e CP_7 Persona_1 Pt_1 un ricorso ex art. 28 l. n. 794/1942 per richiedere la somma di e 28.694,09, oltre accessori Parte_2
a titolo di pagamento di prestazioni professionali relativa al procedimento n. 90303/02; 9. Che lo stesso avvocato aveva avviato analogo procedimento nei confronti degli stessi soggetti per CP_7 la medesima attività professionale nel procedimento n. 93058/02 per la somma di € 47.285,87;
10.Che ancora lo stesso avvocato aveva svolto attività professionale nei procedimenti nn. CP_7
90314/02 e 6503/07; 11.Che i mandati alla difesa erano stati tutti rilasciati da , Persona_1
e nonché dalla;
12.Che aveva concluso Parte_2 Parte_1 CP_5 CP_5 una transazione con il predetto legale per la quota parte corrispondendo in data 19.2.2014 la somma di € 47.000,00 oltre accessori di legge;
13.Che la massa inventariata del dott. aveva Persona_1 corrisposto ai creditori della la somma complessiva di € 107.356,20, 14.Che, Controparte_5 dunque, in virtù della predetta scrittura privata, doveva restituire detta somma. Parte_2
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva Parte_2 depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:
1. Che “In ordine alla domanda principale, si eccepisce preliminarmente la prescrizione del preteso diritto azionato e il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire dell'attrice, quale erede del Notaio e Persona_1 accettante con beneficio di inventario, atteso che il de cuius era nato il [...], come si evince dalla stessa documentazione prodotta da controparte, mentre nella sola dichiarazione di esonero di responsabilità e assunzione dell'obbligo di manleva, datata 28.2.2003 e unico documento a firma dell'Ing. è indicato quale anno di nascita il 1923”;
2. Che “il Dr. non ha neanche Parte_2 Per_1 chiesto la manleva nei confronti dell'Ing. nei giudizi che lo hanno visto soccombere e tra Parte_2 cui quali per i quali ha subito le esecuzioni indicate da controparte”;
3. Che “Si rileva che nell'importo di €. 31.759,46 di cui al doc. n. 10 del fascicolo di controparte, sono state indebitamente comprese le spese di lite, pari a €. 4.567,00 (come da conteggio dell'Avv. Bernetti di cui ai due fax allegati al doc. n. 9 del fascicolo di parte avversa), liquidate in favore del Sig. dal Tribunale Pt_3 di Roma con sentenza n. 9101/2012, allegata al doc. n. 8 del fascicolo dell'attrice. Detta sentenza definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo cui la stessa Dott.ssa IA HI BR ha dato causa, avendo omesso di comparire avanti il Giudice dell'Esecuzione e di rendere la dichiarazione quale terzo pignorato, poiché debitrice verso il padre dei canoni di locazione di un immobile. Tale importo, dunque, nulla ha a che fare con la causa petendi della domanda principale e di quella subordinata”;
4. Che “ferma restando la contestazione integrale dell'importo domandato, se ne rileva la totale infondatezza e temerarietà per quanto riguarda la somma di €. 47.000,00 oggetto di transazione con l'Avv. Se la transazione tra la Dott.ssa e l'Avv. Controparte_8 Per_1 CP_7 non ha effetto estensivo nei confronti degli altri debitori solidali, che non possono asseritamente avvantaggiarsene, quest'ultimi non possono essere danneggiati da un atto che non li riguarda affatto, da loro mai voluto né sottoscritto, né l'attrice può richiedere loro denari ad alcun titolo”;
5. Che “in ordine alla non debenza dell'importo di €. 47.000,00, in tutto o in parte, appare decisivo il rilievo contenuto nell'atto di citazione, oltre che nella transazione, per il quale tale somma ricomprende
“unicamente la quota parte idealmente facente capo alla dr.ssa IA HI BR, quale erede del Notaio ”. Tanto che quella transazione non ha – espressamente - effetto estensivo Persona_1 nei confronti degli altri debitori solidali e che l'Avv. non ha affatto liberato gli odierni CP_7 convenuti dalle obbligazioni sugli stessi asseritamente gravanti. Quindi, astrattamente, l'intero credito preteso dall'Avv. sarebbe quanto meno non inferiore all'importo di €. 47.000,00 CP_7 moltiplicato per 4, ossia almeno 188.000,00”;
6. Che “con la transazione stipulata, l'attrice ha pagato unicamente la quota di debito gravante sul padre e non ha alcun titolo per agire in regresso verso gli altri debitori”;
7. Che “La quantificazione abnorme e illegittima del quantum debeatur fatta dalla Dott.ssa tradisce la natura ritorsiva della domanda spiegata, poiché l'attrice non ha Per_1 tenuto in alcun conto che anche l'Ing. e il Prof. sono a tutt'oggi esecutati (docc. Parte_2 Pt_1 nn. 5 e 6) e stanno pagando pure loro da tempo, peraltro per errori gravissimi commessi proprio dal
Notaio Dr.ssa IA HI BR”;
8. Che “l'attrice omette, maliziosamente, di riferire che gli odierni convenuti, unitamente al padre, sono stati già condannati anche in altri procedimenti, a causa di un'imperdonabile distrazione – se non errore – commesso proprio dal Notaio Dott.ssa IA
HI BR nella redazione degli atti di assegnazione tra la e i singoli Controparte_5 soci, dando causa a seri dubbi interpretativi in ordine al contenuto di quegli atti, che sono già sfociati in pronunce contrastanti da parte del Tribunale e della Corte di Appello di Roma in relazione ad altri procedimenti”;
9. Che “il Notaio Dott.ssa IA HI BR ha indicato come “zone di proprietà comune” (art. 1) o come “beni comuni” (art. 7), quelli che non erano affatto oggetto di trasferimento e/o assegnazione ai singoli soci, neanche come quota ideale di proprietà (Villa
Altemps, teatro, chiesetta, silos, ristorante, saloni, grotte romane, ecc.) e che invece erano rimasti nel patrimonio della Società, potendosi in ciò ravvisare gli estremi della responsabilità professionale in capo a detto Notaio”; 10.Che “I soci, sulla base di tale errore del Notaio Dr.ssa IA HI
BR, hanno agito contro la Cooperativa e a volte contro i membri del Consiglio d'Amministrazione
(l'Ing. l'Arch. e il Dott. ) in decine di processi, per ottenere: – Parte_2 Pt_1 Persona_1
l'assegnazione e/o la proprietà – pro quota – anche di quei “beni comuni”; – l'annullamento dei bilanci della Il r.l., da cui i c.d. “beni comuni” ancora risultavano nel patrimonio CP_2 CP_5 sociale;
– l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa volte a disporre di quei beni;
– l'annullamento e/o la declaratoria dell'inefficacia dei negozi giuridici di alienazione inerenti tali immobili;
– il risarcimento e/o l'indennizzo per la mancata disponibilità e fruibilità di detti beni”; 11.Che “Per tale ragione i c.d. “beni comuni” avrebbero dovuto essere indicati diversamente e in modo inequivocabile nei rogiti redatti dall'attrice, che nella stesura degli atti di assegnazione ha dato causa a ulteriori dubbi interpretativi sul loro contenuto, come si evince dalla sent. 2460/2006 del Tribunale di Roma (doc. 19), sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Roma con la recentissima sentenza 2194/2017 (doc. 20), quest'ultima non ancora irrevocabile”;
12.Che “Per l'effetto dell'errore del Notaio Dott.ssa IA HI BR nella redazione degli atti di assegnazione ai singoli soci, l'Ing. è risultato soccombente nei due giudizi da ultimo Parte_2 indicati, mentre risultano rigettate le domande proposte anche nei sui confronti nel giudizio R.G. n.
93058/2002”; 13.Che “In relazione ai procedimenti R.G. n. 93058/02 e n. 43939/02 del Tribunale
Civile di Roma e R.G. n. 771/2007 della Corte di Appello Civile di Roma, in cui l'Ing. è Parte_2 parte, si chiede la manleva nei confronti della Dott.ssa IA HI BR, per effetto della sua responsabilità professionale, in ordine ad ogni importo liquidato in dette sentenze a titolo di sorte, accessori e di spese di giudizio, oltre che per ogni importo richiesto dagli Avv.ti Cristina CP_8
e AT AR, o liquidato giudizialmente in loro favore, atteso che in difetto dell'errore nella redazione dei rogiti di assegnazione ai singoli soci, che ha originato ambiguità interpretative, nessuna causa avente ad oggetto o che presupponeva o che richiedeva anche incidenter tantum una decisione giudiziale in ordine alla titolarità dei c.d. “beni comuni” poteva essere proposta dai soci stessi nei confronti della Cooperativa e dei membri del Consiglio di amministrazione, che dunque non avrebbero dovuto difendersi da nulla”; 14.Che “si rappresenta che in relazione alla causa iscritta al RG 93058/02, definita con sentenza n. 6024/2011, che rigettava le domande proposte nei confronti della Cooperativa e dei suoi amministratori previo accertamento in via interpretativa degli atti di assegnazione redatti dall'attrice della perdurante titolarità del c.d. “beni comuni” in capo alla
Società, l'Avv. ha chiesto la liquidazione del proprio compenso nel giudizio RG 24791/12, CP_7 definito con ordinanza depositata il 15.1.2014, che liquidava l'importo di €. 37.000,00 circa tra sorte e spese, di cui €. 18.000,00 transatti con il Notaio Dott.ssa IA HI BR. Pertanto, è evidente la pertinenza di quest'ultimi importi con la domanda riconvenzionale e/o di manleva”. Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva depositando Parte_1 comparsa di costituzione con la quale allegava:
1. Che “L'arch. può soltanto evidenziare - Pt_1 per come si desume dal documento in questione [cfr. all. 4 Fascicolo dott.ssa ] - di essere Per_1 anche lui beneficiario di identica promessa di garanzia e manleva all'epoca rilasciata dall'ing.
e che lo stesso, nel corso degli anni ha - sostanzialmente, salvo alcuni importi che devono Parte_2 ancora essere rimborsati - ottemperato all'obbligazione assunta in suo favore”;
2. Che “la domanda
è, in via preliminare, improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito nella Legge n.
162/2014 ed applicabile nella fattispecie de quo poiché il presente giudizio ha ad oggetto una
“…domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”;
3. Che
“per quanto attiene la somma di € 60.356,20 versata dalla dott.ssa al sig. la stessa è Per_1 Pt_3 comprensiva delle spese e delle competenze legali sostenute successivamente all'emissione della sentenza ed ai fini dell'esecuzione della stessa nei confronti del Notaio tali oneri non possono Per_1 costituire oggetto di debito solidale e, di conseguenza, di azione di regresso”;
4. Che “la condanna di cui alla sentenza n. 21124/2008 prevede il pagamento della somma di € 43.326,50 oltre interessi dal 29.10.2008 al pagamento, nonché € 2.900,60 per la C.T.U., € 194,00 per spese di giudizio, €
3.820,00 per onorari oltre i.v.a. e c.a.p., per un totale di circa € 51.200,00 e non € 60.356,20 pagati dalla dott.ssa ”;
5. Che “per la medesima causale, ossia la sentenza n. 21124/2008, ha Per_1 provveduto - a seguito del p.p.t. n. 28967/2009 r.g.e. - al pagamento della complessiva somma di €
22.550,00 s.e.e.o. e che, pertanto, ha pagato la sua quota del debito solidale”;
6. Che “Da ciò consegue la richiesta di compensazione anche parziale delle somme in ipotesi dovute dall'arch. alla dott.ssa ”;
7. Che “Per quanto attiene la somma di € 47.000,00 versata dalla Pt_1 Per_1 dott.ssa all'avv. è la stessa parte attrice a dare atto… (di avere) …versato unicamente Per_1 CP_7 la sua quota parte del debito non si vede come possa richiedere la restituzione di somme agli altri condebitori, ancora tenuti al pagamento in favore del creditore”;
8. Che “l'avv. ha CP_7 instaurato procedimento esecutivo su immobile di proprietà dell'arch. pendente presso il Pt_1
Tribunale di Roma, n. 101/2015 r.g.e., e l'arch. sta provvedendo al pagamento delle rate Pt_1 della conversione richiesta al G.E. per la complessiva somma di circa € 32.000,00 (anche in virtù del successiva Sentenza Cassazione n. 19345/2015, proc. n.r.g. 3714/2014)”. Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva depositando comparsa di Controparte_1 costituzione con la quale allegava:
1. Che “la totale mancanza di legittimazione ad agire è evidente nel caso in esame poiché – come detto - la titolarità del diritto a far valere l'eventuale errore professionale sarebbe riconducibile, come detto, alla sola Società in liquidazione – peraltro rimasta contumace. La domanda è dunque inammissibile”;
2. Che “il diritto fatto valere sia irrimediabilmente prescritto sia sotto il profilo extracontrattuale che contrattuale”;
3. Che “il sig. in questa sede agisce in proprio e non già in qualità di liquidatore della società cooperativa Parte_2 rimasta contumace, egli, pertanto, non ha mai personalmente instaurato alcun rapporto contrattuale
(e neanche da contatto sociale) con il notaio, e può dunque – semmai- considerarsi terzo”;
4. Che
“la prestazione professionale resa dalla dott.ssa è consista nell'aver rogato una serie di atti Per_1 di assegnazione di immobili ai singoli soci (gli atti in questione ci sembra di capire siano 6) tra il
1998 ed il 2000, atti nei quali secondo la prospettazione del convenuto vi sarebbe stata Parte_2
l'errata indicazione di alcuni beni immobili descritti come “beni comuni”; mentre anche i presunti contenziosi sarebbero iniziati più di 17 anni fa (a partire, pare dal 2001)”;
5. Che “la prima contestazione rivolta al Notaio in ordine a tale attività è stata effettuata solo con la domanda riconvenzionale proposta dal nel 2017 e perciò ben 19 anni dopo”;
6. Che “la società Parte_2 cooperativa – e non il – avrebbe dovuto attivarsi entro i dieci anni dalla stipula dei rogiti Parte_2
(1998 – 2000) o al massimo dal momento in cui ha avuto contezza del (presunto) errore ovvero nel momento in cui sono stati instaurati i singoli giudizi connessi (?) all'asserito errore della professionista e dunque nel 2001”;
7. Che “in ogni caso, nessun rimprovero sotto il profilo della responsabilità potrebbe essere mosso 8. all'odierna chiamata in causa;
la Dott.ssa si è Per_1 attenuta pedissequamente al dettato normativo e con la diligenza richiesta”;
9. che “il notaio ha: - correttamente individuato i beni immobili oggetto di trasferimento ai singoli soci;
- utilizzato con mera finalità descrittiva l'indicazione degli ulteriori beni definiti come “comuni”; - lasciato correttamente nella titolarità della cooperativa i c.d. beni comuni, tanto che questi sono stati alienati senza difficoltà alcuna. Inoltre, e di questo eventualmente ne dovrà dare prova il convenuto/attore riconvenzionale, non è dato sapere se effettivamente le impugnative delle delibere assembleari della cooperativa ed i conseguenti giudizi da parte dei soci fossero effettivamente riconducibili all'errore della professionista”; 10. che “in ordine all'azione promossa dal sig. nei Parte_2 confronti del Notaio Dott.ssa IA HI BR, si rileva che, ai sensi dell'art. 4 risultano operare le seguenti limitazioni alla garanzia prestata in virtù della polizza convenzione n. IFL0008349: 1) un massimale di euro 150.000,00 per sinistro con il limite massimo per anno assicurativo di €
1.000.000,00 ex art. 3 delle c.g., che il Notaio ha aumentato a € 3.000.000,00 per anno e sinistro con la sottoscrizione della polizza IFL0008450; 2) nonché una franchigia obbligatoria che rimane a carico del singolo Notaio che il Dott. ha ridotto a € 5.000,00 con la sottoscrizione della Tes_1 citata polizza IFL0008450” ”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 4269/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da IA HI BR, quale erede universale di ed anche in proprio, con Persona_1 atto di citazione di Società Cooperativa liquidazione, , Controparte_5 Parte_2 Parte_1
e , disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia: 1.
[...] Controparte_1 accoglie la domanda dell'attrice IA HI BR e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 107.356,20, oltre interessi legali sino all'effettivo Parte_2 pagamento;
2. Respinge la domanda riconvenzionale di nei confronti di IA Parte_2
HI BR in proprio;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore dell'attrice e di , liquidate complessivamente, per ogni Controparte_1 parte, in € 10.000,00, oltre accessori di legge;
4. Compensa le spese processuali tra l'attrice e
. Parte_1
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in parziale riforma della
Sentenza impugnata n. 3219 del 23.02.2021 del Tribunale Ordinario di Roma, e per quanto sopra esposto:
1. condannare il Notaio IA HI BR al pagamento delle spese legali di cui al primo grado di giudizio in favore dell'arch. ex Tab. n. 2, D.M. n. 55/2014 come da Parte_1 allegata nota pro forma, salvo diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia:
2. con vittoria di spese e compensi - oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge - del presente giudizio”.
§ 5. — L'appellata IA HI BR, con comparsa di risposta depositata in data
08.07.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa verifica della regolare costituzione del contradditorio, rigettare integralmente l'impugnazione de qua perché infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui sopra e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 3219/2021 pubblicata in data 23.02.2021, emanando ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
§ 6. — L'appellata con comparsa di Controparte_3 risposta depositata in data 18.01.2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: - In via principale, ci si rimette alle valutazioni della Corte in ordine all'accoglimento dell'appello principale, non avendo gli scriventi alcun interesse;
- In via subordinata e con salvezza di gravame, nell'ipotesi in cui l'Ing. reiterasse le domande nei confronti del Notaio dott.ssa BR Parte_2
IA HI, rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti del Notaio Dott.ssa BR IA HI: a) liquidare l'indennizzo dovuto dai comparenti nei limiti stabiliti dalla polizza n. IFL0008349 e
IFL0008450, tenuto conto della franchigia pari ad € 5.000 ex art. 4 delle condizioni generali e in ogni caso entro il massimale previsto. Con vittoria di spese di lite”.
§ 7. — All'udienza dell'08.02.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_9
. Controparte_4
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
Deduce l'appellante: “Nel caso di specie, l'arch. non solo non è risultato Pt_1 soccombente alla lite, in quanto il giudice non si è mai pronunciato sulla domanda in via subordinata proposta nei suoi confronti, ma neppure si è mai opposto all'accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice nei confronti dell'Ing. Invero, l'arch. in riferimento Parte_2 Pt_1 alla domanda principale, nella sua comparsa di costituzione e risposta aveva - ribadiamo - rappresentato di non dover / poter prendere posizione alcuna ed, anzi, "..evidenziava - per come si desume dal documento in questione [cfr. all. 4 Fascicolo dott.ssa - di essere anche lui Per_1 beneficiario di identica promessa di garanzia e manleva all'epoca rilasciata dall'ing. e che Parte_2 lo stesso, nel corso degli anni ha - sostanzialmente, salvo alcuni importi che devono ancora essere rimborsati - ottemperato all'obbligazione assunta in suo favore..". Appare piuttosto evidente, quindi, come lo stesso non ha opposto alcuna resistenza all'accoglimento della domanda principale”.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “II.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”.
Deduce l'appellante: “Nella fattispecie in esame, per come sopra esposto: • non vi è stata soccombenza reciproca;
• non vi è stata alcuna novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, in ogni caso, i presupposti per una compensazione delle spese di lite non sono stati in realtà esplicitati dal Tribunale”.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “III.Violazione dei principi di giustizia ed equità”.
Deduce l'appellante: “Il Notaio ha ottenuto dal giudizio di primo grado l'integrale Per_1 accoglimento della sua domanda principale e, per l'effetto, la somma richiesta di € 107.356,20 oltre al rimborso delle proprie spese legali. Di contro l'Arch. si trova a dover sostenere un Pt_1 esborso di ben € 13.430,00 oltre oneri per aver dovuto inutilmente partecipare - suo malgrado e senza alcun preavviso4 - ad un giudizio tra altri soggetti. Ciò, si ribadisce, non appare corrispondere ai criteri di giustizia ed equità. Con una maggiore diligenza, inoltre, la partecipazione al giudizio dell'arch. poteva / doveva essere evitata. E, infatti: • l'arch. è stato citato dinanzi Pt_1 Pt_1 al Tribunale senza ricevere alcuna preventiva comunicazione / diffida da parte attrice;
• il Notaio
non ha inteso introdurre la procedura di negoziazione assistita (nell'ambito della quale le Per_1 parti avrebbero potuto chiarire le proprie posizioni); • la domanda principale era palesemente fondata (cfr. le difese dell'ing. fondate, unicamente, sull'erronea indicazione della data di Parte_2 nascita e le motivazioni addotte dal Tribunale ai fini del suo accoglimento); pertanto ben avrebbe potuto il Notaio citare il solo e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della Per_1 Parte_2 domanda, proporre la domanda di regresso nei confronti degli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione e delle Cooperativa”.
§ 10. — I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro ed aventi ad oggetto la medesima statuizione delle spese di lite.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Le residue domande risultano assorbite dall'accoglimento della domanda principale. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va accolta la domanda della attrice e respinta la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, il convenuto Parte_2 deve essere condannato al pagamento della somma di € 107.356,20, oltre interessi legali
[...] sino all'effettiva corresponsione, ed al pagamento delle spese processuali nei confronti della attrice e della Compagnia assicuratrice. Si compensano le spese processuali nei confronti di Parte_1 atteso l'accoglimento della domanda principale”.
[...]
I motivi sono infondati.
Invero IA HI BR ha svolto una domanda principale nei confronti di Parte_2 che è stata pienamente accolta.
[...]
Ha quindi svolto, "Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della già indicata domanda, in via subordinata” un domanda nei confronti del medesimo Ing. dell'arch. Parte_2
e della Pt_1 Controparte_4
Questa seconda domanda, in quanto appunto condizionata, non è stata esaminata dal Tribunale
a seguito dell'accoglimento della domanda principale.
Poiché tale domanda non è stata esaminata dal Tribunale non vi è stata alcuna soccombenza sulla stessa da parte dell'attrice IA HI BR talché, correttamente, il Tribunale ha compensato le spese tra le parti.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado i motivi debbono essere respinti.
§ 11. — La novità e peculiarità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
IA HI BR, quale erede universale accettante con beneficio di inventario del Notaio Per_1
[...] Parte_2 Controparte_10
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 3219/2021, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN RI
Sezione VI civile
R.G. 2129/2021
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 12:20
Presidente Dott. AN RI Relatore Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. DEL VECCHIO ARNALDO pres.
Appellato/i
Parte_2
Avv.
Controparte_1
Avv. FERRARO MARCO avv. Buratta sost.
AVV. GIOVE STEFANO
IL PARCO A Controparte_2
Avv.
UN AR CH
Avv. LUDINI ELIO avv. Maugeri sost.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione. AE NI
Assistente giudiziario
IL PRESIDENTE
DR AN RI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE
composta dai magistrati: dott. AN RI - Presidente relatore dott. Raffaele Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 12 novembre 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2129 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, vertente tra
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Arnaldo Parte_1 C.F._1
DE VE (C.F.: – PEC: ) ed CodiceFiscale_2 Email_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Viale G. Mazzini n. 73, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
e
AR CH UN (C.F.: , quale erede universale del Dr. C.F._3 Per_1
accettante con beneficio dell'inventario, rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini (C.F.:
[...]
– PEC: ed elettivamente domiciliata presso C.F._4 Email_2 il Suo Studio sito in Roma, Via Alberico II n. 33, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
(P.IVA: , già Controparte_3 P.IVA_1 CP_1
, in persona del suo Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Ferraro
[...] C.F.: – PEC: ) e TE OV (C.F.: C.F._5 Email_3
PEC: ) ed elettivamente domiciliata CodiceFiscale_6 Email_4 presso il loro studio in Roma, Viale Regina Margherita n. 278, giusta procura in atti;
- APPELLATA-
e
Parte_2
- APPELLATO CONTUMACE-
e
Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione notificato in data 02.04.2021 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza definitiva pronunciata dal Tribunale ordinario di Roma n. 3219/2021, pubblicata in data 23.02.2021 resa nel giudizio di primo grado R.G. n. 4269/2017, promosso da IA
HI BR - quale erede universale di - nei confronti di Persona_1 Controparte_5
, IA HI BR in proprio nella
[...] Parte_2 Parte_1 qualità di notaio e . Controparte_1
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza impugnata come qui di seguito viene riportato.
“Con atto di citazione notificato il 13.1.2017 a Controparte_5
, il 12.1.2017 a ed il 24.1.2017 a IA HI
[...] Parte_2 Parte_1
BR, nella qualità di erede di , esponeva:
1. Che aveva accettato con beneficio di Persona_1 inventario la eredità del padre, ;
2. Che, nel redigere l'inventario dei beni appartenenti Persona_1 al de cuius aveva rilevato la sussistenza di debiti derivanti dalla carica di consigliere di amministrazione che aveva ricoperto all'interno della Persona_1 Controparte_5 nell'arco temporale che andava dal 8.5.1998 al 29.5.2001; 3. Che esisteva una dichiarazione
[...] sottoscritta da datata 28.2.2003 con la quale si obbligava ad assumere ogni Parte_2 onere, risarcimento danni e spese che fosse stato costretto ad affrontare in seguito alla Persona_1 suddetta carica di consigliere di amministrazione;
4. Che, in virtù della sentenza n. 21124 del 7-
29.10.2008 emessa dal Tribunale di Roma, notificata in data 29.7.2009 la
[...]
e erano stati Controparte_5 Parte_2 Parte_1 Persona_1 condannati in solido al pagamento in favore di della somma di € 43.326,50 oltre Parte_3 interessi e spese di lite;
5. Che il predetto aveva notificato atto di precetto a per Pt_3 Persona_1 la somma di € 67.123,30, oltre interessi e spese processuali;
6. Che lo stesso aveva notificato Pt_3 atto di pignoramento presso terzi sottoponendo a vincolo le somme dovute a dalla Persona_1
Cassa Nazionale del Notariato a titolo di ratei di pensione e le somme dovute da IA HI BR
a titolo di canoni di locazione nonché quelle dovute da quale corrispettivo di una Controparte_6 vendita di un immobile;
7. Che, in seguito a quanto sopra, era stata corrisposta la somma di €
28.596,74 da parte della Cassa del Notariato e la somma di € 31.759,46 da parte della massa inventariata riferita all'eredità di per un totale di € 60.356,20; 8. Che, in data Persona_1
17.7.2012, l'avv. aveva notificato agli eredi di ed ai convenuti e CP_7 Persona_1 Pt_1 un ricorso ex art. 28 l. n. 794/1942 per richiedere la somma di e 28.694,09, oltre accessori Parte_2
a titolo di pagamento di prestazioni professionali relativa al procedimento n. 90303/02; 9. Che lo stesso avvocato aveva avviato analogo procedimento nei confronti degli stessi soggetti per CP_7 la medesima attività professionale nel procedimento n. 93058/02 per la somma di € 47.285,87;
10.Che ancora lo stesso avvocato aveva svolto attività professionale nei procedimenti nn. CP_7
90314/02 e 6503/07; 11.Che i mandati alla difesa erano stati tutti rilasciati da , Persona_1
e nonché dalla;
12.Che aveva concluso Parte_2 Parte_1 CP_5 CP_5 una transazione con il predetto legale per la quota parte corrispondendo in data 19.2.2014 la somma di € 47.000,00 oltre accessori di legge;
13.Che la massa inventariata del dott. aveva Persona_1 corrisposto ai creditori della la somma complessiva di € 107.356,20, 14.Che, Controparte_5 dunque, in virtù della predetta scrittura privata, doveva restituire detta somma. Parte_2
Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva Parte_2 depositando comparsa di costituzione con la quale allegava:
1. Che “In ordine alla domanda principale, si eccepisce preliminarmente la prescrizione del preteso diritto azionato e il difetto di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire dell'attrice, quale erede del Notaio e Persona_1 accettante con beneficio di inventario, atteso che il de cuius era nato il [...], come si evince dalla stessa documentazione prodotta da controparte, mentre nella sola dichiarazione di esonero di responsabilità e assunzione dell'obbligo di manleva, datata 28.2.2003 e unico documento a firma dell'Ing. è indicato quale anno di nascita il 1923”;
2. Che “il Dr. non ha neanche Parte_2 Per_1 chiesto la manleva nei confronti dell'Ing. nei giudizi che lo hanno visto soccombere e tra Parte_2 cui quali per i quali ha subito le esecuzioni indicate da controparte”;
3. Che “Si rileva che nell'importo di €. 31.759,46 di cui al doc. n. 10 del fascicolo di controparte, sono state indebitamente comprese le spese di lite, pari a €. 4.567,00 (come da conteggio dell'Avv. Bernetti di cui ai due fax allegati al doc. n. 9 del fascicolo di parte avversa), liquidate in favore del Sig. dal Tribunale Pt_3 di Roma con sentenza n. 9101/2012, allegata al doc. n. 8 del fascicolo dell'attrice. Detta sentenza definisce il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo cui la stessa Dott.ssa IA HI BR ha dato causa, avendo omesso di comparire avanti il Giudice dell'Esecuzione e di rendere la dichiarazione quale terzo pignorato, poiché debitrice verso il padre dei canoni di locazione di un immobile. Tale importo, dunque, nulla ha a che fare con la causa petendi della domanda principale e di quella subordinata”;
4. Che “ferma restando la contestazione integrale dell'importo domandato, se ne rileva la totale infondatezza e temerarietà per quanto riguarda la somma di €. 47.000,00 oggetto di transazione con l'Avv. Se la transazione tra la Dott.ssa e l'Avv. Controparte_8 Per_1 CP_7 non ha effetto estensivo nei confronti degli altri debitori solidali, che non possono asseritamente avvantaggiarsene, quest'ultimi non possono essere danneggiati da un atto che non li riguarda affatto, da loro mai voluto né sottoscritto, né l'attrice può richiedere loro denari ad alcun titolo”;
5. Che “in ordine alla non debenza dell'importo di €. 47.000,00, in tutto o in parte, appare decisivo il rilievo contenuto nell'atto di citazione, oltre che nella transazione, per il quale tale somma ricomprende
“unicamente la quota parte idealmente facente capo alla dr.ssa IA HI BR, quale erede del Notaio ”. Tanto che quella transazione non ha – espressamente - effetto estensivo Persona_1 nei confronti degli altri debitori solidali e che l'Avv. non ha affatto liberato gli odierni CP_7 convenuti dalle obbligazioni sugli stessi asseritamente gravanti. Quindi, astrattamente, l'intero credito preteso dall'Avv. sarebbe quanto meno non inferiore all'importo di €. 47.000,00 CP_7 moltiplicato per 4, ossia almeno 188.000,00”;
6. Che “con la transazione stipulata, l'attrice ha pagato unicamente la quota di debito gravante sul padre e non ha alcun titolo per agire in regresso verso gli altri debitori”;
7. Che “La quantificazione abnorme e illegittima del quantum debeatur fatta dalla Dott.ssa tradisce la natura ritorsiva della domanda spiegata, poiché l'attrice non ha Per_1 tenuto in alcun conto che anche l'Ing. e il Prof. sono a tutt'oggi esecutati (docc. Parte_2 Pt_1 nn. 5 e 6) e stanno pagando pure loro da tempo, peraltro per errori gravissimi commessi proprio dal
Notaio Dr.ssa IA HI BR”;
8. Che “l'attrice omette, maliziosamente, di riferire che gli odierni convenuti, unitamente al padre, sono stati già condannati anche in altri procedimenti, a causa di un'imperdonabile distrazione – se non errore – commesso proprio dal Notaio Dott.ssa IA
HI BR nella redazione degli atti di assegnazione tra la e i singoli Controparte_5 soci, dando causa a seri dubbi interpretativi in ordine al contenuto di quegli atti, che sono già sfociati in pronunce contrastanti da parte del Tribunale e della Corte di Appello di Roma in relazione ad altri procedimenti”;
9. Che “il Notaio Dott.ssa IA HI BR ha indicato come “zone di proprietà comune” (art. 1) o come “beni comuni” (art. 7), quelli che non erano affatto oggetto di trasferimento e/o assegnazione ai singoli soci, neanche come quota ideale di proprietà (Villa
Altemps, teatro, chiesetta, silos, ristorante, saloni, grotte romane, ecc.) e che invece erano rimasti nel patrimonio della Società, potendosi in ciò ravvisare gli estremi della responsabilità professionale in capo a detto Notaio”; 10.Che “I soci, sulla base di tale errore del Notaio Dr.ssa IA HI
BR, hanno agito contro la Cooperativa e a volte contro i membri del Consiglio d'Amministrazione
(l'Ing. l'Arch. e il Dott. ) in decine di processi, per ottenere: – Parte_2 Pt_1 Persona_1
l'assegnazione e/o la proprietà – pro quota – anche di quei “beni comuni”; – l'annullamento dei bilanci della Il r.l., da cui i c.d. “beni comuni” ancora risultavano nel patrimonio CP_2 CP_5 sociale;
– l'annullamento delle deliberazioni dell'assemblea della Cooperativa volte a disporre di quei beni;
– l'annullamento e/o la declaratoria dell'inefficacia dei negozi giuridici di alienazione inerenti tali immobili;
– il risarcimento e/o l'indennizzo per la mancata disponibilità e fruibilità di detti beni”; 11.Che “Per tale ragione i c.d. “beni comuni” avrebbero dovuto essere indicati diversamente e in modo inequivocabile nei rogiti redatti dall'attrice, che nella stesura degli atti di assegnazione ha dato causa a ulteriori dubbi interpretativi sul loro contenuto, come si evince dalla sent. 2460/2006 del Tribunale di Roma (doc. 19), sostanzialmente confermata dalla Corte di Appello di Roma con la recentissima sentenza 2194/2017 (doc. 20), quest'ultima non ancora irrevocabile”;
12.Che “Per l'effetto dell'errore del Notaio Dott.ssa IA HI BR nella redazione degli atti di assegnazione ai singoli soci, l'Ing. è risultato soccombente nei due giudizi da ultimo Parte_2 indicati, mentre risultano rigettate le domande proposte anche nei sui confronti nel giudizio R.G. n.
93058/2002”; 13.Che “In relazione ai procedimenti R.G. n. 93058/02 e n. 43939/02 del Tribunale
Civile di Roma e R.G. n. 771/2007 della Corte di Appello Civile di Roma, in cui l'Ing. è Parte_2 parte, si chiede la manleva nei confronti della Dott.ssa IA HI BR, per effetto della sua responsabilità professionale, in ordine ad ogni importo liquidato in dette sentenze a titolo di sorte, accessori e di spese di giudizio, oltre che per ogni importo richiesto dagli Avv.ti Cristina CP_8
e AT AR, o liquidato giudizialmente in loro favore, atteso che in difetto dell'errore nella redazione dei rogiti di assegnazione ai singoli soci, che ha originato ambiguità interpretative, nessuna causa avente ad oggetto o che presupponeva o che richiedeva anche incidenter tantum una decisione giudiziale in ordine alla titolarità dei c.d. “beni comuni” poteva essere proposta dai soci stessi nei confronti della Cooperativa e dei membri del Consiglio di amministrazione, che dunque non avrebbero dovuto difendersi da nulla”; 14.Che “si rappresenta che in relazione alla causa iscritta al RG 93058/02, definita con sentenza n. 6024/2011, che rigettava le domande proposte nei confronti della Cooperativa e dei suoi amministratori previo accertamento in via interpretativa degli atti di assegnazione redatti dall'attrice della perdurante titolarità del c.d. “beni comuni” in capo alla
Società, l'Avv. ha chiesto la liquidazione del proprio compenso nel giudizio RG 24791/12, CP_7 definito con ordinanza depositata il 15.1.2014, che liquidava l'importo di €. 37.000,00 circa tra sorte e spese, di cui €. 18.000,00 transatti con il Notaio Dott.ssa IA HI BR. Pertanto, è evidente la pertinenza di quest'ultimi importi con la domanda riconvenzionale e/o di manleva”. Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva depositando Parte_1 comparsa di costituzione con la quale allegava:
1. Che “L'arch. può soltanto evidenziare - Pt_1 per come si desume dal documento in questione [cfr. all. 4 Fascicolo dott.ssa ] - di essere Per_1 anche lui beneficiario di identica promessa di garanzia e manleva all'epoca rilasciata dall'ing.
e che lo stesso, nel corso degli anni ha - sostanzialmente, salvo alcuni importi che devono Parte_2 ancora essere rimborsati - ottemperato all'obbligazione assunta in suo favore”;
2. Che “la domanda
è, in via preliminare, improcedibile per il mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.L. n. 132/2014 convertito nella Legge n.
162/2014 ed applicabile nella fattispecie de quo poiché il presente giudizio ha ad oggetto una
“…domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”;
3. Che
“per quanto attiene la somma di € 60.356,20 versata dalla dott.ssa al sig. la stessa è Per_1 Pt_3 comprensiva delle spese e delle competenze legali sostenute successivamente all'emissione della sentenza ed ai fini dell'esecuzione della stessa nei confronti del Notaio tali oneri non possono Per_1 costituire oggetto di debito solidale e, di conseguenza, di azione di regresso”;
4. Che “la condanna di cui alla sentenza n. 21124/2008 prevede il pagamento della somma di € 43.326,50 oltre interessi dal 29.10.2008 al pagamento, nonché € 2.900,60 per la C.T.U., € 194,00 per spese di giudizio, €
3.820,00 per onorari oltre i.v.a. e c.a.p., per un totale di circa € 51.200,00 e non € 60.356,20 pagati dalla dott.ssa ”;
5. Che “per la medesima causale, ossia la sentenza n. 21124/2008, ha Per_1 provveduto - a seguito del p.p.t. n. 28967/2009 r.g.e. - al pagamento della complessiva somma di €
22.550,00 s.e.e.o. e che, pertanto, ha pagato la sua quota del debito solidale”;
6. Che “Da ciò consegue la richiesta di compensazione anche parziale delle somme in ipotesi dovute dall'arch. alla dott.ssa ”;
7. Che “Per quanto attiene la somma di € 47.000,00 versata dalla Pt_1 Per_1 dott.ssa all'avv. è la stessa parte attrice a dare atto… (di avere) …versato unicamente Per_1 CP_7 la sua quota parte del debito non si vede come possa richiedere la restituzione di somme agli altri condebitori, ancora tenuti al pagamento in favore del creditore”;
8. Che “l'avv. ha CP_7 instaurato procedimento esecutivo su immobile di proprietà dell'arch. pendente presso il Pt_1
Tribunale di Roma, n. 101/2015 r.g.e., e l'arch. sta provvedendo al pagamento delle rate Pt_1 della conversione richiesta al G.E. per la complessiva somma di circa € 32.000,00 (anche in virtù del successiva Sentenza Cassazione n. 19345/2015, proc. n.r.g. 3714/2014)”. Concludeva, pertanto, come puntualmente riportato in epigrafe. Si costituiva depositando comparsa di Controparte_1 costituzione con la quale allegava:
1. Che “la totale mancanza di legittimazione ad agire è evidente nel caso in esame poiché – come detto - la titolarità del diritto a far valere l'eventuale errore professionale sarebbe riconducibile, come detto, alla sola Società in liquidazione – peraltro rimasta contumace. La domanda è dunque inammissibile”;
2. Che “il diritto fatto valere sia irrimediabilmente prescritto sia sotto il profilo extracontrattuale che contrattuale”;
3. Che “il sig. in questa sede agisce in proprio e non già in qualità di liquidatore della società cooperativa Parte_2 rimasta contumace, egli, pertanto, non ha mai personalmente instaurato alcun rapporto contrattuale
(e neanche da contatto sociale) con il notaio, e può dunque – semmai- considerarsi terzo”;
4. Che
“la prestazione professionale resa dalla dott.ssa è consista nell'aver rogato una serie di atti Per_1 di assegnazione di immobili ai singoli soci (gli atti in questione ci sembra di capire siano 6) tra il
1998 ed il 2000, atti nei quali secondo la prospettazione del convenuto vi sarebbe stata Parte_2
l'errata indicazione di alcuni beni immobili descritti come “beni comuni”; mentre anche i presunti contenziosi sarebbero iniziati più di 17 anni fa (a partire, pare dal 2001)”;
5. Che “la prima contestazione rivolta al Notaio in ordine a tale attività è stata effettuata solo con la domanda riconvenzionale proposta dal nel 2017 e perciò ben 19 anni dopo”;
6. Che “la società Parte_2 cooperativa – e non il – avrebbe dovuto attivarsi entro i dieci anni dalla stipula dei rogiti Parte_2
(1998 – 2000) o al massimo dal momento in cui ha avuto contezza del (presunto) errore ovvero nel momento in cui sono stati instaurati i singoli giudizi connessi (?) all'asserito errore della professionista e dunque nel 2001”;
7. Che “in ogni caso, nessun rimprovero sotto il profilo della responsabilità potrebbe essere mosso 8. all'odierna chiamata in causa;
la Dott.ssa si è Per_1 attenuta pedissequamente al dettato normativo e con la diligenza richiesta”;
9. che “il notaio ha: - correttamente individuato i beni immobili oggetto di trasferimento ai singoli soci;
- utilizzato con mera finalità descrittiva l'indicazione degli ulteriori beni definiti come “comuni”; - lasciato correttamente nella titolarità della cooperativa i c.d. beni comuni, tanto che questi sono stati alienati senza difficoltà alcuna. Inoltre, e di questo eventualmente ne dovrà dare prova il convenuto/attore riconvenzionale, non è dato sapere se effettivamente le impugnative delle delibere assembleari della cooperativa ed i conseguenti giudizi da parte dei soci fossero effettivamente riconducibili all'errore della professionista”; 10. che “in ordine all'azione promossa dal sig. nei Parte_2 confronti del Notaio Dott.ssa IA HI BR, si rileva che, ai sensi dell'art. 4 risultano operare le seguenti limitazioni alla garanzia prestata in virtù della polizza convenzione n. IFL0008349: 1) un massimale di euro 150.000,00 per sinistro con il limite massimo per anno assicurativo di €
1.000.000,00 ex art. 3 delle c.g., che il Notaio ha aumentato a € 3.000.000,00 per anno e sinistro con la sottoscrizione della polizza IFL0008450; 2) nonché una franchigia obbligatoria che rimane a carico del singolo Notaio che il Dott. ha ridotto a € 5.000,00 con la sottoscrizione della Tes_1 citata polizza IFL0008450” ”.
§ 3. — L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale, definitivamente decidendo, nella causa civile, iscritta al n. 4269/2017 del ruolo generale per gli affari contenziosi, promossa da IA HI BR, quale erede universale di ed anche in proprio, con Persona_1 atto di citazione di Società Cooperativa liquidazione, , Controparte_5 Parte_2 Parte_1
e , disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così pronuncia: 1.
[...] Controparte_1 accoglie la domanda dell'attrice IA HI BR e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € 107.356,20, oltre interessi legali sino all'effettivo Parte_2 pagamento;
2. Respinge la domanda riconvenzionale di nei confronti di IA Parte_2
HI BR in proprio;
3. Condanna il convenuto al pagamento delle spese Parte_2 processuali in favore dell'attrice e di , liquidate complessivamente, per ogni Controparte_1 parte, in € 10.000,00, oltre accessori di legge;
4. Compensa le spese processuali tra l'attrice e
. Parte_1
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, in parziale riforma della
Sentenza impugnata n. 3219 del 23.02.2021 del Tribunale Ordinario di Roma, e per quanto sopra esposto:
1. condannare il Notaio IA HI BR al pagamento delle spese legali di cui al primo grado di giudizio in favore dell'arch. ex Tab. n. 2, D.M. n. 55/2014 come da Parte_1 allegata nota pro forma, salvo diverso maggiore o minore importo ritenuto di giustizia:
2. con vittoria di spese e compensi - oltre il rimborso forfettario per spese generali IVA e CPA come per legge - del presente giudizio”.
§ 5. — L'appellata IA HI BR, con comparsa di risposta depositata in data
08.07.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, previa verifica della regolare costituzione del contradditorio, rigettare integralmente l'impugnazione de qua perché infondata in fatto ed in diritto per le causali tutte di cui sopra e, per l'effetto, voglia confermare la sentenza del Tribunale Civile di
Roma n. 3219/2021 pubblicata in data 23.02.2021, emanando ogni consequenziale provvedimento.
Con vittoria di spese e compensi di lite”.
§ 6. — L'appellata con comparsa di Controparte_3 risposta depositata in data 18.01.2022, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza: - In via principale, ci si rimette alle valutazioni della Corte in ordine all'accoglimento dell'appello principale, non avendo gli scriventi alcun interesse;
- In via subordinata e con salvezza di gravame, nell'ipotesi in cui l'Ing. reiterasse le domande nei confronti del Notaio dott.ssa BR Parte_2
IA HI, rigettare integralmente l'appello proposto, in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, per tutte le motivazioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di primo grado;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande proposte nei confronti del Notaio Dott.ssa BR IA HI: a) liquidare l'indennizzo dovuto dai comparenti nei limiti stabiliti dalla polizza n. IFL0008349 e
IFL0008450, tenuto conto della franchigia pari ad € 5.000 ex art. 4 delle condizioni generali e in ogni caso entro il massimale previsto. Con vittoria di spese di lite”.
§ 7. — All'udienza dell'08.02.2022 è stata dichiarata la contumacia di Controparte_9
. Controparte_4
§ 8. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 9. — L'appello si articola in tre motivi.
§ 9.1. — Con il primo motivo di appello viene dedotta la: “I. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.”.
Deduce l'appellante: “Nel caso di specie, l'arch. non solo non è risultato Pt_1 soccombente alla lite, in quanto il giudice non si è mai pronunciato sulla domanda in via subordinata proposta nei suoi confronti, ma neppure si è mai opposto all'accoglimento della domanda principale proposta da parte attrice nei confronti dell'Ing. Invero, l'arch. in riferimento Parte_2 Pt_1 alla domanda principale, nella sua comparsa di costituzione e risposta aveva - ribadiamo - rappresentato di non dover / poter prendere posizione alcuna ed, anzi, "..evidenziava - per come si desume dal documento in questione [cfr. all. 4 Fascicolo dott.ssa - di essere anche lui Per_1 beneficiario di identica promessa di garanzia e manleva all'epoca rilasciata dall'ing. e che Parte_2 lo stesso, nel corso degli anni ha - sostanzialmente, salvo alcuni importi che devono ancora essere rimborsati - ottemperato all'obbligazione assunta in suo favore..". Appare piuttosto evidente, quindi, come lo stesso non ha opposto alcuna resistenza all'accoglimento della domanda principale”.
§ 9.2. — Con il secondo motivo di appello viene dedotta la: “II.Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. nonché dell'art. 132, n. 4, c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.”.
Deduce l'appellante: “Nella fattispecie in esame, per come sopra esposto: • non vi è stata soccombenza reciproca;
• non vi è stata alcuna novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti e, in ogni caso, i presupposti per una compensazione delle spese di lite non sono stati in realtà esplicitati dal Tribunale”.
§ 9.3. — Con il terzo motivo di appello viene dedotta la: “III.Violazione dei principi di giustizia ed equità”.
Deduce l'appellante: “Il Notaio ha ottenuto dal giudizio di primo grado l'integrale Per_1 accoglimento della sua domanda principale e, per l'effetto, la somma richiesta di € 107.356,20 oltre al rimborso delle proprie spese legali. Di contro l'Arch. si trova a dover sostenere un Pt_1 esborso di ben € 13.430,00 oltre oneri per aver dovuto inutilmente partecipare - suo malgrado e senza alcun preavviso4 - ad un giudizio tra altri soggetti. Ciò, si ribadisce, non appare corrispondere ai criteri di giustizia ed equità. Con una maggiore diligenza, inoltre, la partecipazione al giudizio dell'arch. poteva / doveva essere evitata. E, infatti: • l'arch. è stato citato dinanzi Pt_1 Pt_1 al Tribunale senza ricevere alcuna preventiva comunicazione / diffida da parte attrice;
• il Notaio
non ha inteso introdurre la procedura di negoziazione assistita (nell'ambito della quale le Per_1 parti avrebbero potuto chiarire le proprie posizioni); • la domanda principale era palesemente fondata (cfr. le difese dell'ing. fondate, unicamente, sull'erronea indicazione della data di Parte_2 nascita e le motivazioni addotte dal Tribunale ai fini del suo accoglimento); pertanto ben avrebbe potuto il Notaio citare il solo e, nella denegata ipotesi di non accoglimento della Per_1 Parte_2 domanda, proporre la domanda di regresso nei confronti degli altri componenti del Consiglio di
Amministrazione e delle Cooperativa”.
§ 10. — I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi tra loro ed aventi ad oggetto la medesima statuizione delle spese di lite.
Si legge sul punto nella sentenza impugnata: “Le residue domande risultano assorbite dall'accoglimento della domanda principale. Pertanto, sulla scorta di quanto sopra, va accolta la domanda della attrice e respinta la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, il convenuto Parte_2 deve essere condannato al pagamento della somma di € 107.356,20, oltre interessi legali
[...] sino all'effettiva corresponsione, ed al pagamento delle spese processuali nei confronti della attrice e della Compagnia assicuratrice. Si compensano le spese processuali nei confronti di Parte_1 atteso l'accoglimento della domanda principale”.
[...]
I motivi sono infondati.
Invero IA HI BR ha svolto una domanda principale nei confronti di Parte_2 che è stata pienamente accolta.
[...]
Ha quindi svolto, "Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della già indicata domanda, in via subordinata” un domanda nei confronti del medesimo Ing. dell'arch. Parte_2
e della Pt_1 Controparte_4
Questa seconda domanda, in quanto appunto condizionata, non è stata esaminata dal Tribunale
a seguito dell'accoglimento della domanda principale.
Poiché tale domanda non è stata esaminata dal Tribunale non vi è stata alcuna soccombenza sulla stessa da parte dell'attrice IA HI BR talché, correttamente, il Tribunale ha compensato le spese tra le parti.
Così integrata la motivazione della sentenza di primo grado i motivi debbono essere respinti.
§ 11. — La novità e peculiarità della questione consente la compensazione delle spese del grado.
§ 12. — L'appellante è altresì tenuto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/12, al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
IA HI BR, quale erede universale accettante con beneficio di inventario del Notaio Per_1
[...] Parte_2 Controparte_10
avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Roma n. 3219/2021, così
[...] provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese del grado compensate;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 a carico di Parte_1
Così deciso in Roma il 12 novembre 2025.
Il Presidente estensore
AN RI