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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6858 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4789/2020
All'udienza collegiale del giorno 19/11/2025 ore 11:35
Presidente Dott. ON LI
Consigliere Dott. Raffaele Miele
Consigliere Relatore Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. presente Parte_1
Appellato/i
Controparte_1
Avv. presente Controparte_1
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
L'avv. chiede l'espulsione delle memorie conclusionali depositate tardivamente da Pt_1 controparte.
L'avv. rileva la tempestività delle memorie e chiede l'espulsione delle istanze a CP_1 firma della sig.ra CP_2
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE
ON LI
IA EL NO
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. ON LI Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 4789 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
( ), rappresentato da sé stesso ed elettivamente Parte_1 CodiceFiscale_1 domiciliato presso il suo studio.
APPELLANTE
E
( ), rappresentata da sé stessa ed Controparte_1 CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliata presso il suo studio.
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.12285/2020 resa in data 14.09.2020 dal Tribunale di
Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 28.09.2020, l'avv. ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.12285/2020, resa in data 14.09.2020 dal Tribunale di Roma a definizione del procedimento civile r.g.n.34091/2018, promosso ex artt.615 co.1 e 617 co.1
c.p.c. dall'odierno appellante nei confronti dell'avv. . Controparte_1
2 § 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Con atto di citazione in opposizione, ritualmente notificato, l'avv. proponeva opposizione, ex artt. 615, Parte_1 comma 1, e 617, comma 1, c.p.c., avverso il precetto notificato a mezzo in data 09.05.2018, ad istanza dell'avv. , con il quale si intimava il pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 2.112,80, comprensiva di spese di precetto ed oneri di legge, così come riconosciuto dalla sentenza n. 6153/2018, emessa dal Tribunale Civile di Roma, sez. IV dott.ssa Iappelli, che ha condannato al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate complessivamente in € 1.820,98 comprese spese generali iva e cpa”, notificato unitamente all'atto di precetto opposto. A sostegno dell'opposizione, parte attrice deduceva ed eccepiva: 1) la nullità dell'atto di precetto per omessa indicazione, nello stesso atto, dell'ufficio competente per la futura esecuzione;
2) e 3) l'erroneità nel calcolo delle somme richieste nell'atto di precetto, sia con riferimento agli accessori di legge (ulteriore computo di IVA e
CPA e spese generali, già compresi nella sentenza costituente il titolo), sia con riferimento agli onorari di precetto;
4) l'erronea ed illegittima richiesta di pagamento dell'IVA sugli onorari di precetto in quanto l'opposta (avv. di ) non è titolare di partita IVA;
5) CP_1 CP_1
l'avvenuto pagamento ed eccezione di compensazione con altro controcredito derivante dalla sentenza n. 111/2017 che ha condannato l'avv. di al pagamento, in favore CP_1 CP_1 dell'odierno opponente, della complessiva somma di € 900, oltre rimborso forfettario delle spese, IVA e CPA;
6) l'omessa preventiva comunicazione al collega/controparte e violazione degli artt. 49 e 22 del CDF;
7), omessa preventiva comunicazione e notifica del titolo esecutivo;
8) l'omessa preventiva comunicazione ex art. 38 del CDF;
9) la nullità ed inesistenza della notifica del titolo e del precetto;
10) la violazione dell'art.479 c.p.c. per la notificazione del precetto all'indirizzo PEC dell'avv. Piero Lo Russo, indirizzo destinato alla sola attività professionale;
11) l'inesistenza e nullità della notifica a mezzo PEC che richiede
l'autorizzazione dell'organo giudicante;
12) l'omessa autorizzazione da parte del Consiglio dell'ordine di appartenenza del procuratore dell'opposto alla notifica a mezzo PEC e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 13) l'omesso accertamento dell'inesistenza di un procedimento disciplinare a carico del ricorrente e violazione dell'art. 112 c.p.c.; 14) e 15) l'omessa individuazione anagrafica del notificante e del destinatario e omessa individuazione del resistente come persona fisica e non come professionista;
16) 17) e 18) l'omessa allegazione di file separato per la procura ad litem ed omessa firma digitale, inesistenza della relata di notificazione che non risulta neppure sottoscritta digitalmente, inammissibilità del precetto ed omessa attestazione di conformità; 15) 20) e 21) l'omessa apposizione del titolo del messaggio da inviare, omessa allegazione del certificato di firma digitale del gestore di PEC, omessa
3 creazione di duplicato informatico;
22) l'inammissibilità ed illegittimità dell'atto di precetto poiché pende procedimento di correzione di errore materiale della sentenza costituente il titolo.
Chiedeva, pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, per la quale ha ritenuto sussisterne i gravi motivi, dichiararsi la nullità ed inefficacia del precetto opposto, nonché condannarsi l'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria e per abuso del processo, nonché al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa. Costituitasi in giudizio, mediante deposito di comparsa di costituzione e risposta, parte convenuta contestava puntualmente tutte le avverse eccezioni e deduzioni, eccependo altresì, in via pregiudiziale,
l'improcedibilità della domanda per tardiva costituzione dell'attore; Con ordinanza del
19.03.2019, questo giudice rigettava l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore nonché rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e ritenuta la causa documentalmente istruita e matura per la decisione fissava l'udienza del 10 maggio 2019 per la precisazione delle conclusioni. A detta udienza, l'opponente deduceva l'intervenuta riforma, per effetto della sentenza n. 7981/2018 della Corte d'Appello prodotta in copia, della sentenza n. 6153/2018 del Tribunale di Roma costituente il titolo della minacciata esecuzione. L'opposta contestava la produzione documentale dell'opponente chiedendo disporsi il deposito della sentenza in forma autentica.
Entrambe le parti precisavano le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. Il giudice, dato atto, onerava parte opponente della produzione della medesima sentenza, in forma autentica, nonché onerava parte opposta della produzione dell'originale dell'atto di precetto e del titolo entrambi notificati, il tutto nel termine di 10 giorni. Riservava ogni provvedimento all'esito. Con ordinanza del 5 luglio 2019, il giudice, dato atto della produzione documentale delle parti, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art.
190 c.p.c. con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza stessa.”.
§ 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
– DICHIARA cessata la materia del contendere per la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo;
– COMPENSA tra le parti le spese di lite.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Preliminarmente va rigettata
l'eccezione pregiudiziale di improcedibilità dell'opposizione per tardiva costituzione dell'attore, dal momento che le disposizioni degli artt.171 e 307, primo e secondo comma,
c.p.c., sulla cancellazione della causa dal ruolo per la mancata costituzione delle parti, non si applicano se le parti, costituendosi tardivamente, dimostrino la comune volontà di dare
4 impulso al processo, regolarizzando in tal modo l'instaurazione del rapporto processuale (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che valesse ad impedire l'ulteriore trattazione della controversia l'eccezione di tardiva costituzione degli attori formulata dai convenuti, risultando che questi ultimi si erano difesi anche nel merito – cfr. Corte di
Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3626 del 17/02/2014). Quanto al merito della controversia, va osservato, in via di principio, che la sopravvenuta revoca del titolo esecutivo non consente la prosecuzione del giudizio d'esecuzione, e ciò in ossequio al noto principio, espresso con il brocardo: nulla executio sine titulo. Il titolo esecutivo, quale condizione dell'azione, deve esistere già nel momento in cui questa è minacciata con la notificazione dell'atto di precetto, non si può formare successivamente all'inizio del processo esecutivo e deve permanere fino alla conclusione di questo (ad es. Cass. 1337/00; 7631/02; 11769/02; 11021/2011; 15363/11;
2955/2013). La logica e manifesta conseguenza processuale del principio sopra richiamato, è che, nel caso di specie, la revoca del titolo esecutivo (sentenza n. 6153/2018, emessa dal
Tribunale Civile di Roma), intervenuta a conclusione del giudizio di appello, con sentenza n.
7981/2018 della Corte d'Appello di Roma, conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto. Poiché tuttavia manca
l'accordo delle parti in ordine alle spese di giudizio, occorre pronunciarsi in ordine alla regolazione delle stesse. In merito si registra l'esistenza di un recente contrasto nella giurisprudenza di legittimità, al punto che è stata ritenuta opportuna la rimessione degli atti al
Primo Presidente della stessa Corte di Cassazione per le decisioni del caso. Si è discusso della rilevanza della pronuncia di caducazione del titolo esecutivo intervenuta nel corso del giudizio di opposizione all'esecuzione, soprattutto al fine delle ricadute pratiche in termini di liquidazione delle spese di causa. Un primo orientamento (da ultimo Cass. civ., n. 1005/2020) ha ritenuto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, in conformità del principio generale della domanda, non comporti la fondatezza dell'opposizione ed il suo accoglimento, bensì la cessazione della materia del contendere per difetto di interesse, con conseguente ricaduta pratica in termini di regolazione delle spese di causa che non possono essere liquidate con certezza in favore dell'opponente, dovendosi all'uopo utilizzare il principio della soccombenza virtuale, secondo il principio di causalità e nella considerazione dell'intera vicenda processuale. Nel 2019 con la sentenza n. 21240 la Seconda Sezione della Corte di
Cassazione è entrata in aperto contrasto con il precedente orientamento prevalente, riprendendo risalenti arresti giurisprudenziali;
in questo contesto ha affermato il principio di diritto secondo cui la caducazione del titolo esecutivo, nelle more del giudizio di opposizione, ancorché intervenuto, come nel caso di specie, per motivi differenti da quelli posti a sostegno
5 del giudizio di opposizione all'esecuzione, pur portando ad una cessazione della materia del contendere, presuppone una sostanziale fondatezza dell'opposizione, con la conseguente impossibilità per il giudice di merito di porre le spese del giudizio a carico della parte opponente. Sostanzialmente i Giudici, con il citato arresto giurisprudenziale hanno ritenuto che, intervenuta la caducazione del titolo, l'opposizione deve ritenersi fondata, per qualunque motivo proposta, sicché il Giudice dell'opposizione non può, in violazione del principio di soccombenza, condannare l'opponente al pagamento delle spese processuali, sulla scorta dei motivi proposti risultando gli stessi assorbiti dalla caducazione del titolo, con conseguente illegittimità ab origine dell'esecuzione. È evidente come l'adesione all'uno o all'altro principio di diritto comporta evidenti ricadute pratiche soprattutto in termini di regolamentazione delle spese di causa. Questo giudice ritiene di dover aderire all'ultimo orientamento citato, con la conseguenza che i motivi di opposizione sono da considerarsi assorbiti dalla sopravvenuta caducazione del titolo. Tuttavia, ai fini delle determinazioni sulle spese, nonostante la soccombenza virtuale dell'opposta, tenuto conto del contrasto giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, nonché della condotta processuale dell'opponente (eccessiva prolissità degli atti) ed ancora della sopravvenuta caducazione del titolo nelle more del giudizio di opposizione, si ritiene vi siano fondati motivi per la compensazione delle spese di lite. Non si procede all'esame della domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta stante la carenza del presupposto della soccombenza dell'opponente.”.
§ 5. - Con l'atto di appello l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia, a Codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in riforma e/o annullamento dell'impugnata sentenza, accogliere l'appello e annullare e/o riformare la sentenza gravata, per i motivi sovraesposti e, per l'effetto: dichiarare improcedibile, nullo, inefficace ed illegittimo il precetto opposto ed inesistente il credito azionato anche per intervenuta caducazione del titolo azionato esecutivamente col precetto opposto;
revocare ed annullare la compensazione delle spese in primo grado e condannare l'appellato al pagamento delle spese ed onorari dei giudizi di primo e secondo grado ed al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c..”.
§ 6. - L'avv. , costituitasi con comparsa depositata il 25.01.2021, ha resistito Controparte_1 al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'Ecc.ma Corte di appello adita, contrariis rejectis, respingere l'atto di appello formulato dall'avv. per i motivi Parte_1 tutti di cui alla legenda del presente atto che si intendono trascritti e di cui si insiste per
l'integrale accoglimento e per l'effetto confermare la sentenza gravata e con condanna alle spese del presente giudizio”.
6 § 7. - All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. - L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. - Con il primo motivo intestato “VIOLAZIONE DI LEGGE: ARTT. 91, 92 e 88 CPC.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA.”, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di primo grado, per aver illegittimamente compensato tra le parti le spese di lite.
In particolare, evidenziava che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo, sebbene avesse determinato la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione per sopravvenuto difetto di interesse, non escludeva l'applicazione del criterio della soccombenza ex art.91 c.p.c. e che, invero, secondo recente precedente della Suprema
Corte, il venir meno del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, implicava una sostanziale fondatezza dell'opposizione, di talché il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto porre a carico dell'opponente le spese di lite (Cass. Civile, Sez. II, n.21240/2019).
Deduceva quindi che il giudice di prime cure aveva errato nel compensare le spese processuali, non ricorrendo nel caso in esame i presupposti indicati dall'art. 92 c.p.c. ed inoltre che anche la prolissità degli atti di parte opponente non aveva ex se rilevanza, considerato anche il comportamento della parte opposta che aveva continuato a coltivare il giudizio sebbene la sentenza di primo grado, costituente il titolo esecutivo, fosse stata già riformata in sede di appello.
§ 8.2 - Con il secondo motivo, intestato “OMESSA E CONTRADDITTORIA
MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA”, l'appellante ha censurato la sentenza appellata, giacché il giudice di prime cure avrebbe omesso di considerare, ai fini della regolazione delle spese di lite, il comportamento processuale dell'opposta.
Deduceva che quantunque il titolo esecutivo fosse stato caducato, parte opposta aveva continuato a coltivare il giudizio di opposizione, precisando le conclusioni e continuando a depositare i propri atti difensivi, quindi, il giudice di primo grado avrebbe dovuto valutare tale condotta processuale, in quanto scorretta ai fini dell'applicazione dell'art.91 c.p.c., quindi avrebbe dovuto condannare la controparte alla rifusione in proprio favore delle spese di lite.
§ 8.3 - Con il terzo motivo, intestato “OMESSA E CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE.
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DEL PRINCIPIO DI
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO. VIOLAZIONE DI LEGGE:
ART. 112 C.P.C.”, l'appellante ha dedotto che il giudice di primo grado aveva omesso di pronunciarsi sulla propria domanda di condanna della controparte al risarcimento del danno per
7 lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c. con la conseguenza che il giudice di prime cure avrebbe violato il principio della domanda e il suo corollario della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver omesso di pronunciarsi su una domanda di parte, la cui fondatezza emergeva dal comportamento processuale scorretto tenuto dalla parte opposta.
§ 9. – Ciò posto osserva il Collegio che i motivi d'appello, sono infondati in base a quanto segue.
Deve comunque preliminarmente evidenziarsi che tutte le questioni sollevate in primo grado relative a vizi formali del precetto debbono farsi rientrare nell'ambito applicativo dell'art.617
c.p.c. con conseguente parziale inammissibilità del gravame ex art.618 ultimo comma c.p.c., atteso che in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'"an" dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero - nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva.
Ciò posto e passando all'esame del primo motivo (§ 8.1), occorre premettere come il titolo esecutivo, costituendo condizione dell'azione nel processo esecutivo deve sussistere nel momento in cui l'azione esecutiva è esercitata e permanere per tutta la durata dell'esecuzione
(Cass. Civile, Sez. III, n. 10875/2012; Cass. Civile, Sez. III, n.11021/2011), cionondimeno, nel caso di esecuzione fondata su un titolo esecutivo di natura giudiziale, al fine di garantire una tutela piena ed effettiva alle ragioni del creditore, lo stesso può agire in via esecutiva senza attendere la definizione del presupposto giudizio di merito, atteso che, come chiarito dalla
Suprema Corte, non ricorre un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra il giudizio di opposizione all'esecuzione e quello avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza costituente il titolo esecutivo, di talché non è possibile disporre la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass. Civile, Sez. III, n. 17003/2025; Cass. Civile, Sez. VI, n. 4035/2018).
Dunque, ove il titolo esecutivo sia rappresentato da una sentenza di condanna, la sopravvenuta riforma della stessa in sede di appello comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione all'esecuzione, per sopravvenuto difetto di interesse ad agire (Cass. civ., Sez. II, n. 21240/2019) e la relativa pronuncia dichiarativa comporta l'estinzione atipica del giudizio ed è idonea a produrre gli effetti del giudicato sostanziale con riferimento esclusivo
8 al menzionato difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio, senza spiegare alcuna efficacia incontrovertibile con riferimento alla pretesa sostanziale (cfr. Cass. SS.UU., 1048/2000; Cass. civile, Sez. III, n. 16891/2021; Cass. civile, Sez. I, n. 4714/2006).
Tanto premesso deve osservarsi che in punto di regolazione delle spese di lite, si è registrato un contrasto giurisprudenziale, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Invero, secondo un primo orientamento (Cass. civ. Sez. II, n. 21240/2019), la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione, sebbene per motivi diversi da quelli fatti valere dall'opponente con l'atto di opposizione, comporta l'illegittimità ex tunc dell'esecuzione, sicché la sostanziale fondatezza dell'opposizione proposta preclude al giudice di porre a carico dell'opponente le spese di lite – non comunque di compensarle - risultando i motivi dell'opposizione sostanzialmente assorbiti dalla caducazione del titolo, mentre un diverso indirizzo ha invece sostenuto che la sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo non implicasse necessariamente la fondatezza dell'opposizione proposta, sicché, ai fini della regolamentazione delle spese processuali, doveva farsi applicazione del criterio della soccombenza virtuale, dovendosi valutare la fondatezza dell'opposizione proposta secondo un giudizio prognostico (Cass. Civile, Sez. VI, n. 1005/2020).
Il suddetto contrasto è stato poi risolto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che hanno aderito al secondo orientamento, ritenendo necessaria in tale ipotesi l'applicazione del criterio della soccombenza virtuale (Cass. Civile SS.UU., n. 25478/2021).
Ciò posto, osserva il Collegio come il citato orientamento, quantunque sostenuto dalla Suprema
Corte a SS.UU. nell'esercizio delle funzioni nomofilattiche, non risultava pacifico al momento della decisione del giudizio di primo grado.
Invero, come emerge dalla sentenza impugnata, si era registrato sul punto un contrasto, in base al quale il giudice di primo grado aveva ritenuto opportuno compensare tra le parti le spese di lite.
Deve osservarsi inoltre che la compensazione delle spese di lite è ammessa nelle ipotesi tassativamente previste dall'art.92 c.p.c., quali la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, ovvero il caso di mutamento della giurisprudenza (Cass. civ. Sez.VI,
n.3977/2020; Cass. Civile, Sez. VI, n. 4696/2019) cui si è aggiunta, per effetto di una pronuncia additiva resa dalla Corte Costituzionale, la possibilità di compensazione quando ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, considerando che la rigida elencazione di cui all'art.92 c.p.c. è stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui si non è stata considerata l'ipotesi in cui ricorrano ulteriori fattispecie, per cui, condannare la parte alla rifusione delle spese processuali contrasterebbe con i principi di uguaglianza e ragionevolezza (Corte Cost.,
9 n.77/2018). Pertanto, la nozione di “gravi ed eccezionali ragioni” costituisce una clausola aperta ed elastica, che consente al giudice di disporre la compensazione secondo una valutazione da compiersi in relazione al caso concreto e da esplicare nella motivazione della sentenza (Cass.
Civile, Sez. V, n. 1950/2022; Cass. Civile, Sez. VI, n. 7992/2022).
Ne consegue che anche l'incertezza giurisprudenziale al momento del decisum consente la suddetta compensazione (Cass. civ., Sez. III, n. 6901/2025).
Ciò posto, nel caso in esame, deve osservarsi, come, al momento della decisione resa dal giudice di primo grado, la giurisprudenza non mostrava un orientamento concorde circa la regolazione delle spese di lite nell'ipotesi suddetta di cessata materia del contendere nel giudizio di opposizione a precetto per sopravvenuta caducazione del titolo esecutivo.
Tale circostanza è emersa dagli atti difensivi delle parti ed è stata esplicitata dallo stesso giudice di prime cure nella sentenza impugnata.
Invero, l'arresto delle Sezioni Unite della Suprema Corte, risolutivo del citato contrasto giurisprudenziale, risulta postumo rispetto alla sentenza appellata, pertanto, alla luce delle considerazioni testé enunciate, appare condivisibile la decisione del giudice di primo grado di compensare tra le parti le spese processuali di lite.
A ciò deve inoltre aggiungersi la considerazione che in ogni caso l'appellante non ha specificamente censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha valutato la fondatezza delle proprie ragioni di opposizione, evidenziandone le effettive possibilità di accoglimento alla stregua del richiamato giudizio prognostico, con conseguente spettanza delle spese di lite.
Di talché, non sarebbe neppure possibile procedere in difetto di specifiche argomentazioni ad una diversa regolamentazione delle spese di lite.
Infondato è anche il secondo motivo di appello (§ 8.2), non ravvisandosi una erronea valutazione da parte del primo giudice del comportamento scorretto dell'opposta ai fini della regolazione delle spese processuali.
Difatti, quantunque risulti che l'opposta abbia depositato i propri atti difensivi conclusivi in data successiva all'intervenuta pubblicazione della sentenza di appello (che ha caducato il titolo esecutivo), da ciò non è possibile desumere il comportamento scorretto della parte che non potrebbe giustificare la condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite, tenuto conto altresì del sopra evidenziato contrasto giurisprudenziale.
Orbene, la tutela costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost. implica la necessità di garantire il suo pieno ed effettivo esercizio nel caso concreto.
Pertanto, nel caso in esame, non è emersa una condotta scorretta dell'opposta che potesse
10 giustificare la condanna della stessa alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controparte, non avendo la stessa ostacolato la dichiarazione della cessazione della materia del contendere per effetto dell'intervenuta caducazione del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione.
In aggiunta, per quanto suesposto, appare oltretutto legittima la decisione del giudice di prime cure di disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite, sicché anche il secondo motivo di appello va rigettato.
Da ultimo, per quanto concerne il terzo motivo di appello (§ 8.3), è emerso come il giudice di prime cure abbia omesso di pronunciarsi sulla domanda avanzata dall'opponente diretta a conseguire il risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e per abuso del processo ex art. 88 c.p.c..
Ciò nondimeno, osserva il Collegio come la suddetta domanda risulti infondata, così come le medesime domande svolte nel presente grado, in difetto dei presupposti di seguito evidenziati.
Invero, la condanna per responsabilità aggravata presuppone la piena ed integrale soccombenza della parte condannata (Cass. Civile, Sez. I, n. 15232/2024), inoltre l'istituto va sottoposto ad una interpretazione restrittiva, considerata la tutela costituzionale del diritto di difesa ex art. 24
Cost., occorrendo la ricorrenza di una concreta ipotesi di mala fede o colpa grave della parte, oltre alla sua soccombenza per l'accoglimento della domanda proposta nei suoi confronti (Cass.
Civile, Sez. III, n. 19948/2023; Cass. Civile, Sez. II, n. 4383/2009).
Ciò posto, nel caso in esame, la domanda, avanzata dall'appellante, di condanna dell'avv.
[...]
al risarcimento del danno per lite temeraria, ex art.96 c.p.c., risulta infondata, in CP_1 mancanza di prova della mala fede o colpa grave da imputare all'opposta, la quale si è semplicemente limitata a svolgere le proprie difese.
Deve pertanto trovare applicazione al caso di specie il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c. “non è sufficiente la mera opinabilità della pretesa azionata ma occorre la coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero la mancata adozione della normale diligenza per l'acquisizione della predetta consapevolezza” (Cass. Civile, Sez. II, n.3464/2017), quindi tale ulteriore domanda non merita accoglimento.
Medesime argomentazioni debbono essere svolte per le domande proposte dall'appellata ex artt.88 e 96, comma III, c.p.c. in relazione alle note depositate dall'appellante in data 2.02.2025
e 10.02.2025 in replica all'istanza di interruzione del giudizio su cui risulta essersi disposto con ordinanza dell'11.02.2025 cui integralmente si rimanda.
§ 10. – Per quanto concerne le spese di lite del presente grado, appare opportuno disporne la
11 compensazione, in considerazione del menzionato contrasto giurisprudenziale, solo recentemente risolto dall'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Pertanto, con motivazioni analoghe a quelle per cui è risultata legittima la compensazione delle spese processuali disposta nel giudizio di primo grado, anche le spese del grado di appello vanno dichiarate interamente compensate tra le parti.
§ 11. - Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, d.p.r.n.115/2002, deve darsi comunque atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'avv. con atto Parte_1 di citazione notificato in data 28.09.2020, avverso la sentenza n.12285/2020 resa in data
14.09.2020 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del grado.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater del d.p.r.n.115 del
2002 a carico dell'appellante avv. . Parte_1
Roma 19.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. ON LI
Provvedimento redatto con la collaborazione del MOT dott.ssa Francesca Longo
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