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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 21/01/2026, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 563/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4146/2025 depositato il 08/07/2025, relativo alla sentenza n. 911/2025 sezione 13
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4147/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede la cessata materia del contendere nonché la condanna alle spese
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per l'ottemperanza agli obblighi della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania Sez. XIII n. 911/2025 pronunciata in data 8.1.2025, e notificata a parte resistente il 07.02.2025 , di accoglimento del ricorso, condannando l'Agenzia delle Entrate anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00- oltre oneri di legge e distratte in favore dell'odierno ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 comma 1 c.p.c..
Al suddetto importo deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 15 comma 2 ter D.Lgs. n. 546/92, l'importo di € 60,00- versato per il contributo unificato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che precisa che l'Ufficio Regionale ha emesso il provvedimento di liquidazione ed accrediterà le somme dovute all'avvocato Ricorrente_1, sul conto corrente, di cui il medesimo ha in precedenza fornito i correlati dati identificativi.
Nel dettaglio, verranno corrisposti a vantaggio dell'avente diritto euro 500,00 oltre oneri di legge conclude chiedendo volersi dichiarare la cessata materia del contendere.
Con memorie illustrative il ricorrente dichiara che in data 4.11.2025, ha avuto corrisposto dall'Agenzia delle
Entrate l'importo di € 658,00-, dovuto a titolo di spese e compensi legali in forza della sentenza n. 911/2025 oggetto del presente ricorso si associa pertanto alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, con espressa richiesta di condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'avvenuta liquidazione del dovuto, effettuata dopo la presentazione del ricorso, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese del giudizio questo Giudice ritiene che l'Ente resistente ha provveduto ad eseguire la sentenza di condanna solo in data 04.11.2025, quindi successivamente alla notifica del ricorso in ottemperanza e la soccombenza virtuale comporta la condanna alle spese di lite
.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento di
€ 250,00, oltre oneri come per legge, in favore del ricorrente. Così deciso nella Camera di Consiglio del
26 novembre 2025 IL GIUDICE
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MUSCAGLIONE GIOVANNA, Giudice monocratico per ottemperanza in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 4146/2025 depositato il 08/07/2025, relativo alla sentenza n. 911/2025 sezione 13
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando N. 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4147/2025 depositato il
02/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: il difensore del ricorrente insiste nel ricorso e chiede la cessata materia del contendere nonché la condanna alle spese
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per l'ottemperanza agli obblighi della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania Sez. XIII n. 911/2025 pronunciata in data 8.1.2025, e notificata a parte resistente il 07.02.2025 , di accoglimento del ricorso, condannando l'Agenzia delle Entrate anche al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 500,00- oltre oneri di legge e distratte in favore dell'odierno ricorrente dichiaratosi antistatario ex art. 93 comma 1 c.p.c..
Al suddetto importo deve aggiungersi, ai sensi dell'art. 15 comma 2 ter D.Lgs. n. 546/92, l'importo di € 60,00- versato per il contributo unificato.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate che precisa che l'Ufficio Regionale ha emesso il provvedimento di liquidazione ed accrediterà le somme dovute all'avvocato Ricorrente_1, sul conto corrente, di cui il medesimo ha in precedenza fornito i correlati dati identificativi.
Nel dettaglio, verranno corrisposti a vantaggio dell'avente diritto euro 500,00 oltre oneri di legge conclude chiedendo volersi dichiarare la cessata materia del contendere.
Con memorie illustrative il ricorrente dichiara che in data 4.11.2025, ha avuto corrisposto dall'Agenzia delle
Entrate l'importo di € 658,00-, dovuto a titolo di spese e compensi legali in forza della sentenza n. 911/2025 oggetto del presente ricorso si associa pertanto alla richiesta di dichiarazione della cessata materia del contendere, con espressa richiesta di condanna alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene che l'avvenuta liquidazione del dovuto, effettuata dopo la presentazione del ricorso, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In ordine alle spese del giudizio questo Giudice ritiene che l'Ente resistente ha provveduto ad eseguire la sentenza di condanna solo in data 04.11.2025, quindi successivamente alla notifica del ricorso in ottemperanza e la soccombenza virtuale comporta la condanna alle spese di lite
.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessata materia del contendere e condanna parte resistente al pagamento di
€ 250,00, oltre oneri come per legge, in favore del ricorrente. Così deciso nella Camera di Consiglio del
26 novembre 2025 IL GIUDICE