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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.VG. 11157/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice Dott. Nicola Latour Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 9.10.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina italiana codice fiscale: CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Luigi Carlo Cardillo presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano codice fiscale: CodiceFiscale_2 residente in [...]M con l'Avv. Carolina Di Giorgio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Basiano il 16.5.2009 (anno 2009 atto n. 3 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 4.7.2014 omologato con decreto del 18.7.2014 con i seguenti figli: (nata il [...] a [...] – BG;
residente in [...], Persona_1
Via Virgilio n. 12/C, codice fiscale: , cittadina italiana), minore di età CodiceFiscale_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 9.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SInori e Pt_1 Pt_2 in data 16.5.2009, in Basiano (MI), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge.
2. Dichiarare compensate le spese legali.
3. Omologare le seguenti condizioni:
3.A. Disposizioni relative alla figlia minore 3.A.
1. La figlia minore rimane affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza Per_1 e collocamento prevalente presso la madre. Le decisioni di maggior importanza relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza della stessa verranno prese di comune accordo da entrambi i genitori nel suo interesse, tenuto, altresì, conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di . Per_1 La responsabilità genitoriale verrà, dunque, esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per le questioni di straordinaria amministrazione e, limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, verrà dai medesimi esercitata disgiuntamente.
3.A.2. Frequentazioni con i genitori
- Il SI. continuerà a tenere con sé , a fine settimana alternati, dal sabato alle Pt_2 Per_1 ore 10.00 fino alle ore 18.00 della domenica avendo egli cura di prelevarla e riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Quanto alla settimana lavorativa, poiché viene accudita dai nonni paterni quando la Per_1 SI.ra è al lavoro, il SI. potrà stare con la figlia facendole visita presso la Pt_1 Pt_2 casa dei nonni paterni sita in Grezzago, via Europa n. 1/M. Inoltre, nelle settimane il cui week-end sarà di competenza materna, il SI. potrà Pt_2 stare con la figlia due pomeriggi a settimana, nei giorni che verranno stabiliti di volta Per_1 in volta dai genitori, dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.30 avendo cura di riportarla presso l'abitazione della madre;
mentre nelle settimane il cui week-end sarà di competenza paterna, il SI. potrà stare con un pomeriggio infrasettimanale, nel giorno che Pt_2 Per_1 verrà stabilito di volta in volta dai genitori, sempre dall'uscita dal lavoro sino alle ore 20.30 avendo cura di riportarla presso l'abitazione della madre. Il tutto, salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori, tenuto conto delle esigenze della figlia e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei SIg. e i desideri della Parte_3 figlia stessa. Poiché il SI. svolge un'attività lavorativa per la quale talvolta deve effettuare delle Pt_2 trasferte anche di mesi, i coniugi concordano sin d'ora che durante questi periodi la figlia rimarrà con la madre.
- Natale. La figlia minore trascorrerà con il padre, secondo la regola dell'alternanza annuale,
o il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano ed il giorno del 31.12 o del 1.1 (agli orari che i genitori concorderanno di volta in volta). Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Pasqua. La figlia minore trascorrerà con il padre, secondo la regola dell'alternanza annuale, la giornata di Pasqua o quella di Pasquetta (agli orari che i genitori concorderanno di volta in volta). Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori. - Vacanze estive. La figlia trascorrerà con ciascuno dei genitori 15 giorni anche non consecutivi, nel periodo compreso tra giugno (alla fine dell'anno scolastico) e settembre (prima dell'inizio dell'anno scolastico). Entro il 30 maggio di ogni anno, i genitori avranno cura di comunicarsi il periodo e il luogo di villeggiatura prescelto, onde mettersi d'accordo sui dettagli evitando sovrapposizioni. Il tutto salvo diversi accordi intercorsi tra i genitori.
- Ponti. Le varie festività che si presenteranno nel corso dell'anno verranno spartite equamente tra i genitori secondo loro accordi su giorni e orari e rispettando la regola dell'alternanza.
- Qualora nel periodo di competenza di ciascun genitore (settimana, fine settimana, vacanze varie), i SIg. e fossero impossibilitati a tenere la figlia con sé, essi dovranno Pt_1 Pt_2 darsene preventiva comunicazione e in tale periodo la figlia rimarrà con il genitore disponibile.
- Quanto ai compleanni della figlia, i genitori potranno, se d'accordo, trascorrere insieme alla bambina tale ricorrenza. In caso contrario, varrà la regola dell'alternanza annuale, salvo diversi accordi.
- Per parlare con la figlia, il SI. potrà liberamente telefonare al domicilio materno Pt_2 ogni giorno. Da parte sua, la SI.ra si impegna a dare al SI. tempestiva Pt_1 Pt_2 comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente la figlia minore. Identiche modalità verranno seguite dalla madre nei giorni e periodi (fine settimana, vacanze, festività varie) che la figlia passerà con il padre ed il SI. a sua volta, si impegna a dare alla SI.ra Pt_2
tempestiva comunicazione di ogni circostanza rilevante inerente la figlia minore. Pt_1 I coniugi si garantiscono reciprocamente la rispettiva reperibilità telefonica (fissa e/o mobile), con la sola limitazione eventualmente posta da circostanze estranee alla loro volontà (a mero titolo di esempio: impegni di lavoro, assenza di segnale di linea, ecc.) e si assumono reciproco obbligo a darsi pronta comunicazione di ogni eventuale variazione della rispettiva residenza anagrafica, domicilio abituale e utenza telefonica.
- I genitori, consapevoli della necessità di fare in modo che ogni loro accordo in ordine alla figlia non venga a sovrapporsi ed a forzare la volontà e le aspettative di quest'ultima, si impegnano fin da ora ad interpretare il presente accordo nell'esclusivo interesse di . Per_1 3.B. Mantenimento della figlia minore 3.B.
1. I coniugi concordano che il SI. verserà, a far data dal mese di gennaio 2025, alla Pt_2 SI.ra , a titolo di concorso al mantenimento della figlia l'importo mensile di Euro 600,00 Pt_1 (seicento/00), per dodici mensilità, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione gennaio 2026), da versarsi in via anticipata con valuta in favore del beneficiario al 10 di ogni mese, mediante bonifico bancario e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica di . Per_1 3.B.
2. Con riferimento alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, il padre provvederà a sostenerle nella misura del 70% (la madre, per il restante 30%), in base all'elencazione contenuta nelle Linee Guida adottate dall'intestato Tribunale, qui da intendersi espressamente richiamate e trascritte.
3.B.3. Gli AUU verranno percepiti nella misura del 100% dalla SI.ra e nulla avrà a Pt_1 pretendere e/o rivendicare su tali somme il SI. Pt_2 3.B.
4. I coniugi indicheranno nella loro dichiarazione dei redditi la figlia a carico nella misura del 50% e scaricheranno, sempre al 50%, le spese sostenute congiuntamente in favore della stessa. Le spese eventualmente sostenute da uno solo dei coniugi in favore della figlia verranno scaricate, in misura del 100%, dal genitore che le ha sostenute.
3.B.5. Ogni genitore sosterrà in toto le spese delle eventuali vacanze (estive, natalizie, pasquali, altre) che la figlia trascorrerà con lo stesso senza nulla pretendere e/o rivendicare l'uno dall'altro.
3.C. Documenti per l'espatrio I coniugi si danno sin d'ora l'assenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti per l'espatrio o di ogni altro documento identificativo per sé e per la figlia minorenne impegnandosi a non portare quest'ultima all'estero senza l'assenso dell'altro genitore e comunque escludendo che la minore possa espatriare per scopi diversi da quelli turistici o scolastici.
3.D. Casa coniugale La casa coniugale sita in Basiano (MI), Via Virgilio n. 12/C, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà assegnata, con tutto quanto la arreda e correda, alla SI.ra , la quale vi vivrà con la figlia Pt_1
. Per_1 I SIg. e continueranno a provvedere nella misura del 50% ciascuno, fino alla Pt_1 Pt_2 naturale scadenza, al pagamento delle rate del mutuo cointestato acceso presso – CP_1 Filiale di Capriate San Gervasio per l'acquisto della casa coniugale. I coniugi valuteranno in futuro la possibilità di vendere la casa coniugale a terzi ed il ricavato, detratto quanto da restituire alla per il mutuo, verrà spartito tra i coniugi nella misura del CP_2 50% ciascuno.
3.E. Rapporti dare/avere tra i coniugi 3.E.
1. Nessun assegno divorzile è dovuto da un coniuge in favore dell'altro, essendo entrambi economicamente autosufficienti fin dall'epoca della separazione.
3.E.2. Ciascun coniuge rimane titolare dei beni a sé intestati senza nulla a pretendere e/o rivendicare l'uno nei confronti dell'altro.
4. Prendere atto che i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di aver regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro per alcun titolo o ragione.
5. Prendere atto che i coniugi accettano ad ogni effetto di legge l'emananda sentenza pronunciata dall'intestato Tribunale e rinunciano ad ogni impugnazione avverso di essa.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Basiano il 16.5.2009 tra i SInori e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Basiano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Nicola Latour Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG