TRIB
Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 641 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g 13047/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa da:
nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BERTAZZI TIZIANA, C.F._1
con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) nata il [...] a CP_1 C.F._2
1 VERONA (VR) con il patrocinio dell'avv. BERTAZZI TIZIANA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e meglio specificate con note di trattazione scritta del 05.12.2024 e del 10.02.2025
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
alle condizioni meglio specificate con note di trattazione scritta del
2 10.02.2025
Conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, si ritiene ammissibile la tesi che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa,
sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione, in conformità
all'orientamento di questo Tribunale, ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 01/10/2024 dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in
3 copia autentica, cui le parti hanno prestato acquiescenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
Comune di SOAVE (atto n.15 Parte II, Serie A 1997) ;
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione.
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale di Verona, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi Di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g 13047/2024 avente ad oggetto:
Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)
promossa da:
nato il [...] a [...] (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. BERTAZZI TIZIANA, C.F._1
con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
e
(C.F. ) nata il [...] a CP_1 C.F._2
1 VERONA (VR) con il patrocinio dell'avv. BERTAZZI TIZIANA, con domicilio elettivo presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTI
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del
Procuratore della Repubblica.
I ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni di cui al ricorso da loro congiuntamente proposto e meglio specificate con note di trattazione scritta del 05.12.2024 e del 10.02.2025
Il P.M. ha concluso nei seguenti termini: “Nulla si oppone”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti, con ricorso ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c,, da loro personalmente sottoscritto, hanno chiesto che sia pronunciata sentenza di separazione personale, alle condizioni da loro concordate e riportate nel dettaglio nel ricorso, e, dopo la scadenza del termine di cui all'art. 3, nr. 2 lett.
B) L. 889/1970, la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
alle condizioni meglio specificate con note di trattazione scritta del
2 10.02.2025
Conformemente all'orientamento già espresso da questo Tribunale, si ritiene ammissibile la tesi che consente il cumulo della domanda di separazione e di quelle di divorzio anche nei procedimenti congiunti.
Rilevato che le condizioni oggetto del ricorso risultano eque e non contrastano con norme imperative;
Ritenuto che la comune determinazione delle parti può essere condivisa,
sulla base della documentata situazione economica di ciascun genitore e tenuto conto che le condizioni che le condizioni concordate risultano conformi alle previsioni dell'art. 337 septies cod.civ. in materia di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente;
Vanno regolate anche le spese della fase di separazione, in conformità
all'orientamento di questo Tribunale, ed esse vanno compensate stante la soluzione condivisa della controversia
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, sezione prima civile, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1.omologa la separazione consensuale dei coniugi sopra indicati alle condizioni di cui al ricorso depositato il 01/10/2024 dando atto degli ulteriori accordi, esulanti dalla soluzione della crisi coniugale, raggiunti dai medesimi;
2.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, in
3 copia autentica, cui le parti hanno prestato acquiescenza, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D del D.P.R. 396/2000, all'ufficiale di stato civile del
Comune di SOAVE (atto n.15 Parte II, Serie A 1997) ;
3. compensa tra le parti le spese della fase di separazione.
4. provvede come da separata ordinanza sull'ulteriore corso del giudizio
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11.03.2025
Il Presidente Rel
Massimo Vaccari
4