Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1452/2016 R.G.A.C
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1452/2016 R.G.A.C., riservata in decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., all'udienza dell'undici (11) aprile 2024, vertente
TRA
, cod. fisc. , in qualità di procuratore Parte_1 C.F._1 speciale della signora cod. fisc. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Locri n. 3, presso lo studio legale dell'avv.to Vito Crimi, dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura stesa in calce all'atto di citazione depositato in formato cartaceo;
-Attore-
CONTRO
● , p. i.v.a. Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Reggio Calabria, via Sant'Anna II Tronco n. 101/B, presso lo studio dell'avv.to Francesco Guglielmo Azzarà, rappresentata e difesa dall'avv.to Nicolino Zaffina del foro di Lamezia Terme, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta;
-Convenuta-
Udienza di precisazione delle conclusioni (11 aprile 2024): Le parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato in Cancelleria il 19 aprile 2016, CP_2
, nella qualità di procuratore speciale di evocava in
[...] Parte_2 giudizio, davanti all'intestato Tribunale, l Controparte_3
[...
[...]
[...] sentire: “accertare, dichiarare che la signora , in conseguenza del ritardo Parte_2 diagnostico e terapeutico da parte dei medici di prime cure presso il Pronto soccorso dell' , già segnalato e Controparte_1 verificatosi in data 14.02.2013, ha subito un danno neurologico, “ossia esiti di encefalo mielite acuta disseminata con tetraplegia, e turbe cognitivo-comportamentali e sensoriali gravi” che la rendono soggetto totalmente non autosufficiente con un'invalidità pari al 100%; 2) conseguentemente accertare e dichiarare la responsabilità dell' convenuta CP_1 per l'omessa e ritardata diagnosi medica effettuata sulla persona della sig.ra Parte_2
e per la conseguente causazione del grave danno alla salute subito dalla paziente,
[...] per violazione dei principi di cui agli artt. 1176, 1218 e 1228 del Codice Civile;
3) per l'effetto, condannare l convenuta al risarcimento dei danni per le lesioni subite, nella CP_1 vicenda de qua, dalla sig.ra quantificati nello specifico in : a) € 981.979,00 per Pt_2 danno biologico;
b) € 245.494,75 per danno morale (calcolato nella misura di ¼ del danno biologico), con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
4) conseguentemente, condannare parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale e morale, in favore di parte attrice, quantificabile nella misura complessiva di € 1.227.473,75 con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del sinistro all'effettivo soddisfo;
5) condannare, infine, l' Controparte_4
al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del
[...]
…procuratore antistatario”. Esponeva che: il 13 febbraio 2013, la veniva Pt_2 ricoverata presso il reparto di rianimazione degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria per “shock settico ed insufficienza respiratoria”; presentava, già il giorno precedente il ricovero, fenomeni neurologici significativi e preoccupanti, quali strabismo, stato confusionale e difficoltà nella deambulazione;
per la gravità dello stato in cui versava, venivano sostenute le funzioni vitali con un'energica rianimazione farmacologica, praticata la ventilazione assistita e la paziente veniva tracheostomatizzata;
malgrado ciò, le condizioni neurologiche rimanevano precarie e gravi;
veniva sottoposta ad esami Tac dell'encefalo che non evidenziavano danni rilevanti;
tuttavia, contrariamente alla buona prassi medica, i medici intervenuti omettevano di effettuare accertamenti più approfonditi e volti ad individuare la causa del danno neurologico;
invero, solo il 18 aprile 2013 veniva effettuata una Rmn encefalica che evidenziava le alterazioni sino ad allora ignorate;
anche la visita neurologica specialistica veniva eseguita solo il 29 aprile 2013, ossia dopo 11 giorni dall'esecuzione della risonanza;
in tale occasione, ovverosia a distanza di ben 75 giorni dall'insorgenza della malattia, venivano accuratamente individuati i profili patologici e somministrata la terapia di recupero nonché formulata la diagnosi di encefalite acuta disseminata;
la gravità del danno neurologico riportato nell'occorso sarebbe stata utilmente corretta con idonea terapia laddove si fosse proceduto alla tempestiva diagnosi da parte dei sanitari che ebbero in cura la paziente durante il ricovero ospedaliero;
invero, l' ” pur essendo una malattia impegnativa non Per_1
2 era incurabile, se tempestivamente diagnosticata, ed era trattabile con boli di cortisone, ma anche con somministrazione di Gammaglobuline e/o plasmaferest;
le omissioni diagnostiche e terapeutiche avevano determinato irreversibili e stabilizzate conseguenze fisiche;
nella specie, la paziente era totalmente non autosufficiente, prevalentemente allettata con un grado di invalidità permanente pari al 100%; aveva diffidato l'azienda convenuta ed aveva altresì esperito il tentativo di mediazione obbligatoria previsto dalla legge senza alcun esito stante l'assenza ingiustificata della controparte;
le condotte dei sanitari non erano state diligenti e perite in quanto avevano avuto un approccio diagnostico insufficiente in relazione ad un quadro patologico che andava approfondito con esami specifici;
il ritardo diagnostico ovvero l'omessa tempestiva terapia avevano prodotto il danno subito dalla paziente, vittima di una diagnosi tardiva, parziale ed incompleta;
i danni patiti erano gravi e dovevano essere risarciti stante la riconducibilità eziologica degli stessi alla condotta professionale colposa dei sanitari;
era stato chiaramente violato il diritto alla salute della la quale aveva subito una menomazione della Pt_2 propria integrità ascrivibile alla percentuale del 100% del totale, quantificabile in euro 981.979,00, considerata l'età al momento del ricovero ospedaliero;
aveva diritto anche al danno morale che si quantificava sulla base dell'aumento personalizzato pari ad ¼ del danno biologico.
Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, che, resistendo alla domanda avversa, considerata infondata in fatto ed in diritto, osservava che, dalla documentazione medica prodotta da parte attrice, emergeva che i sanitari avevano operato in maniera corretta e secondo i protocolli clinici, atteso che la paziente era stata ricoverata a causa di un grave stato di shock settico con insufficienza multiorgano. Precisava che: giunta in condizioni disperate, aveva reagito bene alle cure prestate e che, una vota stabilizzatosi il quadro clinico, era stato possibile procedere ad una valutazione neurologica dettagliata;
alla luce della situazione che presentava al momento del ricovero, non si sarebbero potuti in alcun modo evitare i danni motori ai quattro arti;
lo stesso ctp affermava che, già prima del ricovero, “erano presenti fenomeni neurologici inquietanti”; effettuata la risonanza magnetica nucleare celebrale, si era fatta corretta diagnosi di encefalo mielite acuta disseminata, che era una malattia infiammatoria autoimmune che coinvolgeva il cervello ed il midollo;
la paziente era sopravvissuta grazie al tempestivo intervento dei sanitari che avevano affrontato la situazione nel rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali;
la consulenza di controparte non aveva alcun valore scientifico né la parte aveva dimostrato che l'eventuale tempestiva diagnosi avrebbe consentito un decorso differente e meno penoso della malattia della paziente;
la quantificazione del danno operata dalla parte attrice era sproporzionata e, in ogni caso, l'eventuale risarcimento del danno andava circoscritto al danno
3 differenziale, determinato cioè dalla differenza tra quello attuale e quello che sarebbe residuato all'attrice quale normale ripercussione psico-fisica provocata dalla malattia lamentata. Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite.
La causa veniva istruita con consulenza medico legale disposta dal Got istruttore con l'ordinanza datata 1° marzo 2018.
Il C.T.U., come sostituito, da ultimo, con ordinanza pronunciata in esito all'udienza del 10 ottobre 2019, accettava l'incarico e prestava giuramento all'udienza del 20 febbraio 2020.
Subentrata nel ruolo istruttorio, questa giudice, con ordinanza del 23 marzo 2022,
“ritenuto opportuno che il nominato C.T.U. chiarisca e precisi i seguenti aspetti del proprio elaborato medico che, anche alla luce delle osservazioni critiche presentate dalla parte convenuta al medesimo dottore e di quelle articolate all'udienza dell'otto (8) ottobre 2020, meritano di essere approfonditi per la completezza dell'elaborato medico-legale:
1) precisi il C.T.U. quando la paziente, signora è stata sottoposta all'esame o agli Pt_2 esami TAC (se più di uno), specificando il tipo di Tac fatto e la correttezza, sul piano temporale, dell'eventuale ripetizione dell'esame;
2) chiarisca il C.T.U. se le condizioni della signora all'atto dell'accesso del Pt_2 ricovero presso la struttura ospedaliera convenuta erano tali da permettere l'esecuzione proficua, sul piano medico, dell'esame RMN;
3) puntualizzi, nell'ipotesi in cui le iniziali condizioni della predetta signora non consentivano di eseguire l'esame RMN, quando la paziente avrebbe potuto e dovuto essere sottoposta a RMN;
4) dica, tenuto conto dell'esame clinico svolto sulla persona della periziata e per le condizioni riscontrate, quale è la misura totale della compromissione della funzionalità biologica della stessa;
5) chiarisca se il tempestivo esame RMN e la tempestiva diagnosi e, quindi, il tempestivo trattamento farmacologico avrebbero escluso i danni motori ai quattro arti o avrebbero comportato una evoluzione meno grave della patologia, citando la letteratura medica di riferimento, e sulla base di quali criteri e valutazioni, la minore gravità sarebbe quantificabile nella misura del 25% stimata nell'elaborato peritale depositato;
”convocava a chiarimenti scritti il C.T.U. al quale concedeva un termine di 45 giorni. Fissava udienza in data 26 maggio 2022 “per l'esame dei chiarimenti, la chiusura della fase istruttoria e la precisazione delle conclusioni”.
Depositati i chiarimenti, con ordinanza del 15 dicembre 2022, questa Giudice
“rilevato che le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio non meritano ulteriori
4 approfondimenti, tenuto conto che il C.T.U. ha dato risposta ai chiarimenti sollecitati dalla scrivente con la ordinanza del 20 febbraio 2022;
ritenuto che
la relazione di consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata da alcuna inattendibilità sul piano dell'accertamento tecnico e, pertanto, si appalesa superflua la rinnovazione di consulenza tecnica chiesta dalla parte convenuta;
ritenuto opportuno invitare le parti a chiudere bonariamente la causa, sulla scorta della misura di compromissione della funzionalità biologica individuata dal C.T.U., e quindi del solo danno biologico, avuto riguardo alla circostanza che altri danni, segnatamente quello morale pure richiesto da parte attrice, non sono stati né adeguatamente allegati in atto di citazione né dimostrati;
” rigettava la richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio; chiudeva la fase istruttoria, invitava le parti a definire bonariamente la lite e, per l'ipotesi di mancato accordo transattivo, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Fallito il tentativo di chiudere bonariamente il contenzioso, le parti precisavano le conclusioni all'udienza dell'undici aprile 2024 e chiedevano i termini di cui all'art. 190 c.p.c. La causa veniva trattenuta in decisione con i termini de quibus.
2. – La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
3. – In premessa deve considerarsi la natura della responsabilità dell'azienda ospedaliera convenuta in relazione alle prestazioni fornite nella fattispecie alla paziente ed il regime probatorio. Parte_2
3.1 – Invero la vicenda in causa, verificatasi nell'anno 2013, è soggetta alla normativa introdotta dal D. Legge n. 158/2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito in legge n. 189/2012. Detta disciplina, come è stato a più riprese affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, non smentisce la qualificazione contrattuale della responsabilità del sanitario e, di riflesso, della struttura sanitaria di cui è dipendente o per cui agisce, sino ad allora enunciata dalla giurisprudenza di legittimità, per farla confluire nel paradigma della legge Aquilia.
3.1.1 – In particolare, la legge n. 189 del 2012, di conversione con modificazioni del d.l. n. 158 del 2012 all'art. 3, comma 1, prevede(va): “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”.
5 3.1.2 - La Corte di Cassazione ha chiarito che detta norma interviene per escludere la rilevanza della colpa lieve, ma non configura la responsabilità del sanitario e, quindi, della struttura sanitaria, quale extracontrattuale (cfr. Cass. Civ. n. 08940 del 17 aprile 2014). Precisamente, l'art. 3 legge 189 del 2012, in concreto, non specifica la natura della responsabilità medica, ma si limita a stabilire che, se il medico evita la condanna penale quando sia in colpa lieve, per lui << resta fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c.>> e l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. non è che l'obbligo di risarcire il danno. L'art. 3 della legge n. 189 del 2012, nel richiamare l'art. 2043 cod. civ., non applica, pertanto, al medico lo statuto della responsabilità civile aquiliana, ma lo richiama solo per definire in modo indiretto l'oggetto dell'obbligazione (così Cass. Civ sent. n. 28894 del 2019).
3.1.3 – In definitiva, sotto la vigenza della normativa Balduzzi, la responsabilità sanitaria continua ad essere concepita come responsabilità contrattuale, secondo la figura della c.d. responsabilità da “contatto sociale”, non ricorrendo, nella predetta normativa, alcunchè che induca al superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità de qua e sulle sue implicazioni (da ultimo riaffermate da Cass. Civ., sent. n. 4792 del 2013 per la quale “Nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno da attività medico - chirurgica, l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) ed allegare l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e l'inadempimento qualificato del debitore, astrattamente idoneo a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, rimanendo a carico del medico convenuto dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, ovvero che, pur esistendo, esso non è stato causa del danno. Ne consegue che se, all'esito del giudizio, permanga incertezza sull'esistenza del nesso causale tra condotta del medico e danno, tale incertezza ricade sul paziente e non sul medico”; la Corte, nella stessa pronuncia ha affermato che “In caso di accertamento della responsabilità medico-chirurgica, attesa l'innegabilità delle conoscenze tecniche specialistiche necessarie non solo alla comprensione dei fatti, ma alla loro stessa rilevabilità, la consulenza tecnica presenta carattere "percipiente", sicché il giudice può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati, ma anche quello di accertare i fatti medesimi, ponendosi pertanto la consulenza, in relazione a tale aspetto, come fonte oggettiva di prova”).
3.1.4 – Quindi, secondo l'indirizzo tradizionale (si veda Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008 n. 577) la responsabilità della struttura sanitaria, fondata sul “contatto sociale”, ha natura contrattuale. Ne consegue che, in virtù del contratto, la struttura deve fornire al paziente una prestazione assai articolata, definita genericamente di
“assistenza sanitaria”, che ingloba al suo interno, oltre alla prestazione principale medica, anche una serie di obblighi c.d. di protezione ed accessori. Così ricondotta la responsabilità della struttura ad un autonomo contratto (di spedalità), la sua responsabilità per inadempimento si muove sulle linee tracciate dall'art. 1218 c.c., e, per quanto concerne le prestazioni mediche che essa svolge per il tramite dei medici
6 propri ausiliari, l'individuazione del fondamento di responsabilità dell'ente nell'inadempimento di obblighi propri della struttura consente quindi di abbandonare il richiamo, alquanto artificioso, alla disciplina del contratto d'opera professionale e di fondare semmai la responsabilità dell'ente per fatto dei dipendente sulla base dell'art. 1228 c.c..
3.1.5 - Si è, in particolare, affermato che “Il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo "latu sensu" alberghieri, obblighi di messa a disposizioni del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze. Ne consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo la circostanza che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto” (così Cass. Civ. sent. n. 18610 del 22 settembre 2015; nello stesso senso, Cass. 13066/2004 e Cass. n. 2042/2005).La Suprema Corte ha puntualizzato che “L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 cod. civ., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 cod. civ., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (così Cass. Civ. 3 febbraio 2012 n. 1620).
3.2 – In ordine alle regole probatorie trova applicazione il criterio di distribuzione dell'onere della prova di cui all'art. 1218 c.c., secondo cui compete al paziente il compito di dimostrare l'esistenza del contratto (o contatto sociale qualificato), l'insorgere della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre grava sull'obbligato l'onere di provare che non vi è stato inadempimento o che il danno non è conseguenza dello stesso (cfr. Cass. civ. sent. n. 27855 del 2013: “In tema di responsabilità contrattuale del medico nei confronti del paziente, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che,
7 pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno.”).
3.2.1 – Nella recente ordinanza n. 20812/2018 la Suprema Corte ha precisato che
“deve ribadirsi il principio di recente affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 29315 del 07.12.2017 che “la previsione dell'art. 1218 cod. civ. solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento”. Ha infatti osservato la Corte che “la previsione dell'art. 1218 cod. civ. trova giustificazione nella opportunità di far gravare sulla parte che si assume inadempiente o non esattamente adempiente l'onere di fornire la prova "positiva" dell'avvenuto adempimento o dell'esattezza dell'adempimento, sulla base del criterio della maggiore vicinanza della prova, secondo cui essa va posta a carico della parte che più agevolmente può fornirla (cfr. Cass., S.U. n. 13533/2001). Tale maggiore vicinanza del debitore non sussiste in relazione al nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore, rispetto al quale non ha dunque ragion d'essere l'inversione dell'onere prevista dall'art. 1218 cod. civ. e non può che valere - quindi — il principio generale sancito dall'art. 2697 cod. civ., che onera l'attore (sia il danneggiato in sede extracontrattuale che il creditore in sede contrattuale) della prova degli elementi costitutivi della propria pretesa”. Trattandosi infatti di “elementi egualmente “distanti” da entrambe le parti, non v'è spazio per ipotizzare a carico dell'asserito danneggiante una "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (a differenza di quanto accade - come detto - per la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta). Né può valere, in senso contrario, il fatto che l'art. 1218 cod. civ. faccia riferimento alla causa, laddove richiede al debitore di provare "che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile": infatti, come condivisibilmente affermato, di recente, da questa Corte (Cass. n. 18392/2017), la causa in questione attiene alla "non imputabilità dell'impossibilità di adempiere", che si colloca nell'ambito delle cause estintive dell'obbligazione (costituenti "tema di prova della parte debitrice") e concerne un "ciclo causale" che è del tutto distinto da quello relativo all'evento dannoso conseguente all'adempimento mancato o inesatto. Da ciò discende che, nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, è onere dell'attore, paziente danneggiato, dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento (onere che va assolto dimostrando, con qualsiasi mezzo di prova, che la condotta del sanitario è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno), con la conseguenza che, se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno rimasta assolutamente incerta, la domanda deve essere rigettata (cfr. Cass. n. 975/2009, Cass. n. 17143/2012, Cass. n. 4792/2013, Cass. n. 18392/2017)".
8 3.2.2 – E ancor più recentemente il giudice della legittimità ha confermato che “In tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10050 del 29 marzo 2022). Più precisamente, nella parte motiva della sentenza de qua la Corte di Cassazione ha puntualizzato che “con precipuo riferimento alle fattispecie di inadempimento delle obbligazioni professionali - tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica - questa Corte ha da tempo chiarito che è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del "più probabile che non", la causa del danno lamentato (Cass. 7 dicembre 2017, 29315; Cass. 15 febbraio 2018, n. 3704; Cass. 20 agosto 2018, n. 20812), mentre è onere del debitore dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cass. 26 luglio 2017, n. 18392; Cass. 23 ottobre 2018, n.26700; Cass. 24 maggio 2019, n. 14335; Cass. 29 ottobre 2019, n. 27606). Il concetto di "imprevedibilità", pur lessicalmente esplicativo di una soggettività comportamentale che rientra nell'area della colpa, riferito alla causa impeditiva dell'esatto adempimento, va inteso, precisamente, nel senso oggettivo della "non imputabilità" (art.1218 c.c.), atteso che la non prevedibilità dell'evento (che si traduce nell'assenza di negligenza, imprudenza e imperizia nella condotta dell'agente) è giudizio che attiene alla sfera dell'elemento soggettivo dell'illecito, in funzione della sua esclusione, e che prescinde dalla configurabilità, sul piano oggettivo, di una relazione causale tra condotta ed evento dannoso. Nelle fattispecie di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni professionali - si è ulteriormente precisato - è configurabile un evento di danno, consistente nella lesione dell'interesse finale perseguito dal creditore (la vittoria della causa nel contratto concluso con l'avvocato; la guarigione dalla malattia nel contratto concluso con il medico), distinto dalla lesione dell'interesse strumentale di cui all'art.1174 c.c. (interesse all'esecuzione della prestazione professionale secondo le leges artis) e viene dunque in chiara evidenza il nesso di causalità materiale che rientra nel tema di prova di spettanza del creditore, mentre il debitore, ove il primo abbia assolto il proprio onere, resta gravato da quello "di dimostrare la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione"(Cass. 11 novembre 2019, n. 28991; Cass. 31 agosto 2020, n. 18102)”.
4. – Orbene, applicando i superiori principi alla vicenda in trattazione, deve in primis
9 rilevarsi che dalle difese delle parti, segnatamente dalla non contestazione in parte qua della convenuta, è pacifico e, quindi, provato ex art. 115 c.p.c. il rapporto contrattuale instaurato tra l' Controparte_5
e la paziente - rapporto comunque dimostrato
[...] Parte_2 dalla documentazione sanitaria depositata dalla parte attrice – in occasione del di lei ricovero, in data 14 febbraio 2013, presso il Reparto di Rianimazione della struttura ospedaliera reggina per “shock settico ed insufficienza respiratoria”.
5. – Provato il rapporto contrattuale, parte attrice ha allegato, quale inadempimento qualificato dei sanitari del presidio ospedaliero dell'azienda reggina, rispetto alla situazione patologica di base (“shock settico ed insufficienza respiratoria”), l'omessa tempestiva diagnosi (di encefalite acuta disseminata” c.d. Adem terapia), segnatamente che “i medici interessati omisero di effettuare accertamenti più approfonditi e volti ad individuare la causa del danno”, che solo “due mesi dopo l'accaduto, veniva effettuata una Rmn encefalica”; che “anche la visita neurologica specialistica veniva, inspiegabilmente, eseguita solo in data 29.04.2013, ossia ad ulteriore distanza di undici giorni dall'effettuazione della Rmn”; che, solo in tale occasione, veniva “formulata una specifica diagnosi”, venivano “individuati i profili patologici e somministrata la terapia di recupero”; che “solo a partire da tale momento, dopo 75 giorni dall'insorgenza della patologia, … fu praticata la conseguente terapia, consistita nella somministrazione in alte dosi di “boli di corticosteroidi” che ha comportato un lento recupero delle funzioni vitali, pur nella persistenza del danno neurologico”. Ha, quindi, dedotto che “tali omissioni diagnostiche e terapeutiche hanno… determinato ormai pressochè irreversibili e stabilizzate conseguenze”, segnatamente la non autosufficienza della paziente “prevalentemente allettata con un grado di invalidità permanente quantificato, allo stato, … nella misura del 100%”.
5.1 - A fronte di dette specifiche allegazioni, l' convenuta non Controparte_1 ha contrastato i superiori fatti, ovverosia che la Rmn encefalica e la visita neurologica specialistica venivano eseguite, rispettivamente, il 18 aprile 2013 ed il 29 aprile 2013, né che la diagnosi di encefalite acuta disseminata veniva formulata solo dopo lo svolgimento della risonanza magnetica mentre la terapia - con somministrazione di alte dosi di “boli di corticosteroidi” - veniva praticata solo dopo la visita neurologica. Con la conseguenza che gli stessi devono ritenersi provati ex art. 115 c.p.c.
5.2 - Piuttosto, l'azienda convenuta ha sostenuto che i propri sanitari “hanno eseguito i trattamenti in maniera assolutamente corretta e come prescritto dai protocolli clinici”. In particolare, ha dedotto che, questi ultimi, 1) al fine di indagare la causa dello stato di shock, sottoponevano la a “Tac encefalo e Puntura Lombare”, senza però Pt_2 riuscire ad individuare l'origine della gravissima situazione presente al momento del
10 ricovero;
2) che le cure e terapie apprestate (“ventilazione artificiale previa sedazione e intubazione orotracheale, sostegno circolatorio con infusione di noradrenalina a dosi elevate, grandi quantità di liquidi e terapia antibiotica”) sono state congrue ed adeguate a far fronte alle condizioni disperate della paziente, tant'è che si registrava un graduale miglioramento delle medesime;
3) che, solo una volta recuperato lo stato di coscienza e la funzione respiratoria autonoma, “stabilizzatosi il quadro clinico e verificatesi le condizioni per la sua dimissione dal reparto di Rianimazione”, è stato
“possibile procedere ad una valutazione neurologica dettagliata, dalla quale sono (…) emersi di danni motori ai quattro arti, che però non si sarebbero mai potuti evitare alla luce della situazione in cui la stessa versava al momento del ricovero”. Ha, quindi, concluso nel senso che “dall'esame della documentazione medica prodotta da controparte non si evince affatto che accertamenti medici differenti rispetto a quelli effettuati dai sanitari dell'
[...]
avrebbero consentito di diagnosticare tempestivamente la patologia;
né, infine, CP_1 che l'eventuale diagnosi tempestiva avrebbe consentito alla paziente un decorso differente e meno penoso della sua malattia”.
6. – Ora, per accertare sul piano tecnico i fatti della controversia, richiedendo gli stessi conoscenze specialistiche, è stata disposta nel corso del processo una consulenza medico-legale d'ufficio.
6.1- Il C.T.U., specializzato in neurologia, nella relazione depositata, e successivamente integrata, ha, in prima battuta, ripercorso la storia clinica della paziente, evidenziando:
- che la stessa “nei giorni precedenti al ricovero (fin dal 11/02/13) presentava uno stato di malessere generale, febbre fino a 39° e vomito per cui veniva trattata a domicilio con antibiotici (ciprofloxacina), cortisone, paracetamolo ed epatoprotettori”; che “All'interno dell'Unità Operativa di Rianimazione venivano subito effettuati consulenze cardiologica, infettivologica e puntura lombare per analisi liquorale;
prelievi per esami ematici e colturali (indici di flogosi elevati con PCR 260 e PCT 1281); rianimazione farmacologica con infusione di noradrenalina a dosi elevate e ventilazione assistita previa sedazione ed intubazione orotracheale. Nei giorni successivi veniva rilevata insufficienza renale acuta trattata con cicli di ultrafiltrazione ed embolia settica agli arti con necessità di trattamenti chirurgici e polineuropatia da terapia intensiva;
che “In data 05/03/13 effettuava EEG che rilevava la presenza di un'attività elettrica cerebrale globalmente rallentata (effetto iatrogeno?), non registrati episodi critici. In data 07/03/13 effettuava visita neurologica con valutazione elettrodiagnostica tramite ago elettrodo che risultava essere inficiato dalla presenza di importante edema a carico dei 4 arti. In data 14/03/13 effettuava nuova TAC encefalo che non apprezzava significative alterazioni densitometriche del parenchima cerebrale con sistema ventricolare e solchi corticali di normali dimensioni e morfologia”;
11 che “In data 19/04/13 effettuava RMN encefalo che documentava la presenza di aree di alterato segnale dei nuclei della base bilateralmente (putamen) che apparivano iperintense sia nelle sequenze in T1 che in Flair e che non subivano modificazioni dopo somministrazione di . Si documentava, altresì, moderato aumento di segnale della sostanza bianca dei Per_2 centri semiovali bilateralmente con lieve restrizione della diffusione. Sistema ventricolare in asse”; che “In data 29/04/13 veniva effettuata visita neurologica con diagnosi di verosimile ADEM (encefalite acuta disseminata) e successiva somministrazione di boli di corticosteroidi”; che “Effettuava, altresì, elettroneurografia che deponeva per la presenza di una polineuropatia motoria assonale”. Proseguiva relazionando che “In data 03/06/13 effettuava una nuova RM del cervello e del tronco encefalico in cui delle aree di alterato segnale a carico dei nuclei della base evidenziate nel precedente esame persisteva, ma in segnale e di dimensioni ridotte, solo quella di sinistra;
anche i segni di modica restrizione della diffusione a carico dei centri semiovali apparivano ridotti. Lo stesso giorno effettuava una nuova EMG i cui dati elettroneurografici deponevano per una polineuropatia motoria assonale con maggiore compromissione a carico degli arti inferiori. Veniva dimessa in data 10/06/13. In data 10/06/13 veniva ricoverata presso l'UDR dell'Istituto S. Anna di Crotone per intraprendere programma riabilitativo ed in data 13/09/13 veniva sottoposta ad impianto di PEG presso l'unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio Ospedaliero S. Giovanni di Dio di Crotone. In data 19/11/13 veniva trasferita presso l'UGC ed in data 02/12/13 presso la URRF. In data 08/12/13, dopo accordi con la famiglia e per l'invariare dello status neurologico, veniva trasferita presso la Lungodegenza specializzata per pazienti con disturbi della coscienza cronici con diagnosi di gravi esiti di encefalite di n.d.d. In data 11/06/14 eseguiva RM encefalo presso la Struttura Complessa di Radiologia del Presidio Ospedaliero di Crotone in cui si confermava il marcato ampliamento degli spazi liquorali in sede infratentoriale (pericerebellari e delle cisterne intorno al tronco) da importanti fenomeni regressivi parenchimali cui si associava ampliamento del IV ventricolo. Veniva dimessa in data 21/06/14”.
6.2 – L'ausiliario del Giudice ha, quindi, rilevato che la signora è Parte_2 affetta da “gravi esiti di encefalomielite acuta disseminata con tetraplegia”, spiegando che detta malattia è “una patologia neurologica di natura autoimmune caratterizzata da un processo infiammatorio a carico di encefalo e midollo spinale e da un processo di demielinizzazione dei nervi del sistema nervoso centrale e talvolta del sistema nervoso periferico”.
6.3 - Ha precisato che IDSA (Infectious Diseases Society of America), che ha pubblicato le linee guida per la diagnosi ed il trattamento dell'encefalite, rimarca che
12 “l'iniziale approccio al trattamento di una sospetta encefalite comprende il precoce riconoscimento della sindrome clinica, la esatta valutazione diagnostica (che comprende le prove sierologiche, l'analisi del liquor e le tecniche per neuroimmagine, soprattutto la RMN) e l'immediata somministrazione di farmaci specifici. IDSA sottolinea che l'esame RM è particolarmente utile ed è di prima scelta rivelando generalmente multipli focolai di aree confluenti di anomalie di segnale nella materia bianca e, talvolta, anche nella grigia sottocorticale alla tecnica T2-pesata ed alla Flair”, evidenziando, pertanto, che, per una corretta diagnosi sono fondamentali:
“-l'esame obiettivo
-l'anamnesi che può fornire notizie indispensabili per capire se sia post-infettiva o post- vaccinica
-la risonanza magnetica dell'encefalo che permette di vedere le conseguenze dei processi infiammatori a carico della sostanza bianca.
-la puntura lombare con analisi del liquido cefalo-rachidiano. Non esistono esami bioumorali dirimenti. L'EEG non fornisce elementi ad elevata specificità: è osservabile un rallentamento diffuso, spesso con alti voltaggi ed asimmetria”.
6.4 – Il C.T.U. ha chiarito che “Tra gli esami neurodiagnostici la mostra lesioni Parte_3 della sostanza bianca, iperintense nelle sequenze T2 e Flair, compatibili con edema, infiammazione e demielinizzazione. Tale esame, fondamentale per la diagnosi, dovrebbe essere eseguito immediatamente rispetto alla valutazione iniziale e/o a distanza di qualche giorno, per evidenziare eventuali lesioni di nuova insorgenza nell'ambito del follow-up del paziente. Anche la TC può trovare indicazione, tuttavia risulta meno sensibile, potendo mostrare un quadro normale in fase iniziale, per poi evidenziare eventuali alterazioni patologiche solo da 5 a 14 giorni dopo. La RMN risulta invece frequentemente patologica in concomitanza con i sintomi ed i segni neurologici anche se può essere negativa all'esordio, anedotticamente anche dopo 8 settimane dall'esordio clinico (in taluni studi è stato dimostrato un periodo di latenza tra l'esordio dei sintomi e la comparsa di lesioni alla RMN)”.
6.5 – Ha, quindi, considerato che “Una immediata esecuzione di RMN encefalo con successiva visita neurologica avrebbe potuto consentire (più probabile che non) di diagnosticare prima la patologia ed iniziare immediatamente la terapia corticosteroidea limitando in parte il danno subito”, ritenendo che, nella fattispecie, “Sussiste un'ingiustificata tardività nell'effettuazione della RMN dell'encefalo (18/04/13 – oltre due mesi dopo dell'insorgenza del problema) e nel successivo espletamento della consulenza neurologica avvenuto in data 29/04/13 (a distanza di undici giorni dalla ”. Parte_3
6.6 – Il Consulente ha concluso che “Risulta evidente come la gravità dei danni riportati dalla perizianda nel caso in esame sarebbe stata di minore entità se si fosse proceduto ad una
13 più tempestiva diagnosi tramite effettuazione più immediata della RMN encefalo”, aggiungendo che “il risarcimento va circoscritto al c.d. danno differenziale, determinato cioè dalla differenza tra quello attuale e quello che comunque sarebbe residuato alla perizianda quale normale ripercussione fisica e psicologica che l' usualmente Per_1 provoca”, che ha quantificato nella misura del 25%.
6.7 – Oltre il ritardo nell'esecuzione della RMN encefalo e della successiva visita neurologica, il consulente ha escluso ulteriori errori o colpe. Più precisamente, ha accertato che “Riguardo la valutazione dell'adeguatezza dell'intervento dei sanitari che hanno avuto in cura la signora relativamente alla somministrazione Pt_2 farmacologica e tenendo conto della finalità dei trattamenti intrapresi, dell'efficacia dei principi attivi somministrati, dei dosaggi utilizzati, della posologia e del modo di somministrazione dei farmaci, emerge che la valutata fase profilattico-terapeutica NON presta il fianco a critiche o censure, essendo il trattamento eseguito secondo l'evidenza delle comuni leges artis. Dall'excursus delle attività diagnostiche effettuate dai sanitari nel corso della permanenza della signora in ambiente ospedaliero è emersa l'adozione di puntuali scelte Pt_2 diagnostiche e l'esecuzione di appropriate indagini strumentali (tranne il sovracitato ritardo nell'esecuzione della RMN encefalo e della successiva visita neurologica) non individuandosi ulteriori e diversi accertamenti che sarebbero dovuti essere disposti. Gli strumenti diagnostici utilizzati hanno garantito uno standard qualitativo e tecnico adeguato al tipo di prestazione richiesta ed al livello tecnico atteso dal professionista operante in quello stesso settore e con quella analoga specializzazione ed esperienza professionale. Non individuandosi ulteriori e diversi accertamenti che sarebbero dovuti essere disposti pùo affermarsi che il comportamento dei sanitari che hanno svolto attività di carattere terapeutico nei riguardi della perizianda pare scevro di censure (tranne il sovracitato ritardo nella esecuzione della per cui, facendo riferimento al tipo di attività ed alle Parte_4 concreta attività nelle quali gli operatori si sono cimentati, secondo il parametro di normale esigibilità riferibile all'Homo ejusdem condicionis et professionis, il comportamento atteso non pare essere difforme da quello, in concreto, realizzato dai sanitari nelle varie attività di carattere terapeutico”.
6.8 – Convocato a chiarimenti, il C.T.U. ha chiarito che:
“1)la signora ha effettuato una prima TAC encefalo in data 14/02/13 che Pt_2 risultava essere nella norma ed una seconda TAC encefalo (temporalmente corretta) in data 14/03/13 che non apprezzava significative alterazioni densitometriche del parenchima cerebrale con sistema ventricolare e solchi corticali di normali dimensioni e morfologia”;
“2)…in considerazione delle gravi condizioni cliniche della perizianda, … all'atto dell'accesso e del ricovero presso la struttura ospedaliera” non “potesse essere effettuata proficuamente, sul piano medico, l'esame RMN”;
14 “3)…, in considerazione della progressiva stabilizzazione delle condizioni cliniche, la perizianda avrebbe dovuto e potuto eseguire prima la RMN (05/03/13 , data di effettuazione di EEG)”.
6.9 – Ed ha viepiù specificato, in relazione all'esame obiettivo svolto sulla perizianda, considerate le riscontrate condizioni, che “la misura totale della compromissione della funzionalità biologica della stessa possa essere quantizzata in misura pari al 70%”, ulteriormente ribadendo che “la gravità dei danni riportati dalla perizianda nel caso in esame sarebbe stata di minore entità se si fosse proceduto d una più tempestiva diagnosi tramite effettuazione più immediata della RMN encefalo, pur tenendo in considerazione la patologia sottesa al ricovero del 14/12/13”.
7. – Orbene, sulla scorta delle superiori risultanze tecniche che si condividono, in quanto basate sulle indicazioni delle linee guida per la diagnosi ed il trattamento dell'encefalite pubblicate da IDSA, e rilevando che il C.T.U. ha precisato, anche in risposta alle osservazioni critiche di parte convenuta, che la paziente Parte_2 avrebbe dovuto, e potuto, eseguire la RMN una ventina, all'incirca, di
[...] giorni dopo il ricovero, recte il 5 marzo 2013, in ragione della raggiunta progressiva stabilizzazione delle sue condizioni cliniche, che, non a caso, hanno consentito ai sanitari di sottoporla nella menzionata data ad EEG, è possibile, quindi, affermare che sussista la prova sia delle omissioni colpose dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta che del nesso causale tra le condotte (passive) dei suddetti medici e le conseguenze pregiudizievoli, atteso che gli errori di tardivo riconoscimento della situazione clinica, di esatta valutazione diagnostica e, conseguente, immediata somministrazione di farmaci specifici, hanno comportato un aggravamento del danno biologico permanente.
8. - In relazione ai danni lamentati, parte attrice ha chiesto il risarcimento, quali danni non patrimoniali, del danno biologico (da invalidità permanente), che ha chiesto nella percentuale “del 100% del totale” e quantificato nella misura di euro 981.979,00 “(considerata l'età della di 38 anni al momento del ricovero Pt_2 ospedaliero)”, e del danno morale quantificato in euro 245.494,75 “sulla base dell'aumento personalizzato pari ad ¼ del danno Biologico – Tabella Tribunale di Milano”.
8.1 – Rispetto al primo, il C.T.U. lo ha valutato, per quanto sopra riportato, nella forma differenziale (così relazione “determinato cioè dalla differenza tra quello attuale e quello che comunque sarebbe residuato alla perizianda tenendo in debita ponderazione la patologia sottesa al ricovero del 14/02/13 di grave shock settico conclamato con insufficienza multiorgano da ADEM”) del 25% del valore della persona, sulla scorta della letteratura scientifica citata nella relazione e nei chiarimenti depositati;
in
15 virtù del supporto scientifico richiamato, non si ritiene fondato quanto dedotto dalla convenuta nella comparsa conclusionale per cui la valutazione tecnica sarebbe
“asettica, superficiale e immotivata”.
8.2 – Per quanto concerne la sua quantificazione, applicando i valori in uso presso questo Tribunale che fanno riferimento alle tabelle di Milano, aggiornate al 2024, considerata l'età della danneggiata (37 anni, essendo nata il [...]) nel momento (febbraio – aprile 2013) in cui si è manifestata e consolidata la patologia, il danno biologico va liquidato nella misura di euro 90.382,00. A tale somma, determinata all'attualità, dovrà aggiungersi la liquidazione degli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
8.3 - Nulla può essere attribuito a titolo di personalizzazione del danno ovvero a titolo di danno morale non essendoci specifiche allegazioni. In particolare, sul danno morale la difesa ha semplicemente e genericamente dedotto che la signora Pt_2
“ha subito, e subisce tuttora, un serio danno morale, meritevole di essere risarcito”, senza null'altro precisare, al di là della richiamata giurisprudenza sul danno morale, in merito alle sofferenze in concreto patite dalla stessa. Né queste sono state provate.
8.3.1 – Ed invero la Corte di Cassazione insegna che “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto, modificativo in pejus, con la vita quotidiana (il danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico- relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile
- alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e dell'intervento del legislatore (artt. 138 e 139 c.ass., come modificati dalla l. n. 124 del 2017) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti” (così Cass. Civ., ord. n. 30461 del 2024). Ed ancora che “In tema di risarcimento del danno alla persona, ai fini della liquidazione del danno morale, ontologicamente diverso dal danno biologico, ben possono essere utilizzate le Tabelle milanesi, nelle versioni successive al 2008, laddove comprendono nell'indicazione dell'importo complessivo del danno anche una quota diretta a risarcire il danno morale, secondo il criterio logico-presuntivo di proporzionalità diretta tra gravità della lesione e insorgere di una sofferenza soggettiva, a condizione che nel caso concreto tale liquidazione sia giustificata da un corretto assolvimento dell'onere di allegazione e prova e senza riconoscere ulteriori importi, altrimenti incorrendosi in una duplicazione risarcitoria” (così Cass. Civ. ord. n. 19922 del 2023).
16 9. – In definitiva, l'azienda ospedaliera convenuta va condannata a risarcire alla parte attrice la somma di euro 90.382,00, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente fino alla data odierna in base agli indici Istat del costo della vita per impiegati ed operai.
10. – Le spese del procedimento seguono la soccombenza dell'azienda convenuta e vengono liquidate ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche, come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, € 5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase della decisione, per l'importo complessivo di € 14.103,00. Non sono state documentate spese.
10.1 – Le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo vengono poste definitivamente a carico dell'azienda convenuta in ragione della riconosciuta responsabilità, giusta il separato decreto di pari data.
11. – Va in ultimo rammentato che parte attrice è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, sicchè, stante la relativa richiesta, si procede con separato decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1452/2016 R.G.A.C. proposta da , in qualità di Controparte_2 procuratore speciale della danneggiata nei confronti dell' Parte_2 [...]
, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie la domanda attorea nei limiti e per le ragioni esposte in parte motiva;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che la signora in conseguenza Parte_2 delle omissioni diagnostiche e terapeutiche dei sanitari dell'azienda ospedaliera convenuta, ha subito un danno biologico “differenziale” nella misura del 25% a questi ascrivibile;
- e, per l'effetto, condanna l'azienda sanitaria convenuta a risarcire alla parte attrice il danno in questione, quantificato nella somma di euro 90.382,00, oltre interessi legali fino al soddisfo da calcolare sulla predetta somma da devalutare alla data dell'evento lesivo e via via da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT del costo della vita per impiegati ed operai;
- rigetta la domanda di danno morale per quanto indicato in parte motiva;
17 - condanna l'azienda convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite che vengono liquidate nella somma di euro 14.103,00 per compensi, oltre il 15% a titolo di rimborso per spese forfettarie, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
- pone definitivamente a carico dell'azienda convenuta le spese della C.T.U. disposta nel corso del processo che vengono liquidate con separato decreto di pari data. Così deciso in Reggio Calabria, 27 dicembre 2024 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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