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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 28/10/2025, n. 1115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1115 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
Sezione Specializzata Agraria
La Sezione Specializzata Agraria della Corte d'Appello di L'Aquila, composta da
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est.
Dott.Ruffino Sgammotta Esperto
Dott.Antonio Adriano Maci Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 636 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
corrente in L'Aquila via Paganica n. 10 in Parte_1 persona del titolar e legale rappresentante sig. (C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Giovanni Di Zitti, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentato e difeso, giusta deliberazione di G.C. n° 45 del 17.7.2025, Controparte_2
e giusta procura allegata mediante strumenti informatici, da reputarsi, come per legge, stesa in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Passacantando del Foro di L'Aquila
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila- Sezione Specializzata
Agraria n. 292/2025 pubblicata in data 04.06.2025.
1 Conclusioni delle parti:
Per l'appellante :
- in riforma della sentenza appellata, dichiarare la tempestività dell'opposizione in virtù del combinato disposto degli artt. 4 comma n. 5 e 11 del D.Lgvo n. 150/2011 dovendosi applicare i termini previsti dal rito seguito dall'opponente prima del mutamento e per l'effetto in via preliminare così decidere l'opposizione:
- dichiarare con sentenza in rito l'improponibilità dell'avversa domanda per le causali di cui al primo motivo dell'atto di citazione in opposizione, avendo controparte adito l'Autorità
Giudiziaria nonostante la clausola conciliativa di cui dall'art. 12 del capitolato speciale, e pertanto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- nella denegata ipotesi in cui non vengano ravvisati gli estremi dell'improponibilità dell'azione esperita dal in via Controparte_1 principale di merito:
- previo accertamento del credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1242 II comma c.c. dichiarare che nulla è dovuto al in dipendenza del contratto di Controparte_1 concessione per cui è causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 189/2024;
- in via gradata di merito: ordinare all'esito delle produzioni documentali relative alle somme riscosse al per la concessione in utenza temporanea dei terreni ricompresi Controparte_1 nel lotto n. 7, l'intervento in giudizio ex art. 107 c.p.c. dell'impresa asseritamente morosa, avendo l'amministrazione concedente acconsentito al pagamento diretto da parte delle singole riunitesi nell'ATI.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
Per l'appellato: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Specializzata Agraria, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata come risulterà dopo la correzione, da parte del Tribunale di L'Aquila, dell'errore materiale indicato nelle premesse. Con vittoria spese, anche generali, e compenso di avvocato per i due gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione l' proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 189/2024 con cui il Tribunale di L'Aquila Sezione
Specializzata Agraria ingiungeva il pagamento all'opponente, in proprio e in qualità di mandataria delle imprese cui era associata e in solido con le imprese mandanti di cui era capogruppo, in favore del dell'importo di € 5.895,23 oltre interessi legali Controparte_1 nella misura fissata dall'art. 1284 co. 4 c.c. dal 15.08.21 al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di canoni residui non pagati derivanti dal parziale inadempimento del contratto di concessione relativo al lotto n. 7 protrattosi dal
2 Contr 15.05.21 al 14.05.22, con cui erano stati assegnati a titolo oneroso in favore dell' ostituita in data 07.03.21 ( e di cui l'opponente era mandataria capogruppo) i fondi demaniali destinati al pascolo ovino per la stagione 2021-2022 ricompresi nel predetto lotto n. 7.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda avendo la controparte violato la clausola conciliativa di cui all'art. 12 del capitolato di concessione allegato al contratto che obbligava le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso la sede dell'amministrazione, prima di adire l'autorità giudiziaria;
nel merito contestava plurime violazioni contrattuali in particolare dell'art. 3 ove erano indicate le scadenze entro le quali versare i canoni di concessione ( suddiviso in due rate: il 60% , pari ad € 34.485,93, del totale dovuto alla firma del contratto, il restante 40% , pari ad € 22.999,62,entro il 15.08.21), lamentando al riguardo che il non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento né CP_1 alcuna comunicazione di risoluzione del contratto per morosità, nel periodo di vigenza del contratto, avendo al contrario con determinazione n. 52 del 16.03.22 notificato la risoluzione del contratto in relazione al lotto 7, in considerazione dei provvedimenti interdittivi adottati dalla prefettura dell'Aquila nei confronti di due aziende mandanti Parte_2
e ) ed
[...] Parte_3 evidenziando come, con successiva determina n. 97, il aveva revocato la Controparte_1 risoluzione precedentemente intimata dando atto di una pregressa morosità nel pagamento del canone concessorio solo riguardo i lotti 5 e 6 e tacito riconoscimento del regolare adempimento Contr degli obblighi contrattuali da parte dell' oncessionaria dei terreni di cui al lotto 7.
Contestava l'inosservanza dell'art. 12 del capitolato speciale di concessione allegato al contratto che esonerava il da responsabilità conseguente al godimento dei pascoli solo CP_1 ove non riconducibile all'inerzia della stessa amministrazione comunale che nella stagione pascoliva 2021 aveva tollerato l'ingresso di bestiame non autorizzato all'interno del lotto 7; contestava la violazione di diverse altre diposizioni contrattuali sulla restituzione del deposito cauzionale, riconsegna dei pascoli, modalità di pagamento dei canone di concessione e del ricorso alla garanzia fideiussoria accesa alla stipula del contratto.
Si costituiva in giudizio il che , dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale Controparte_1 tra le parti iniziata con la Determinazione n. 72 del 11.05.21 ( cui è seguito il contratto del
13.05.21) con cui il aveva concesso a titolo oneroso varie superfici pascolive Controparte_1 soggette ad uso civico, tra cui quelle ricomprese nel lotto 7, all'ATI di cui era mandataria l' e che la concessione riguardava la stagione pascoliva Parte_1
2021-2022, contestava i motivi di opposizione rilevando, riguardo l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di aver adempiuto a
3 tale incombente con la nota prot. N. 521 del 26.01.23 con cui aveva diffidato l'opponente a pagare il dovuto, rimasta priva di riscontro;
riguardo la risoluzione del contratto ( in ipotesi di inadempimento) evidenziava che l'art. 3 del contratto prevedeva il diritto non l'obbligo di utilizzare tale rimedio e di aver agito , come per legge , per il solo adempimento;
quanto al pagamento del deposito cauzionale, evidenziato dall'opponente, mediante consegna di polizza fideiussoria, il precisava che la polizza si era rilevata tamquam non esset stante CP_1
l'assoluto inadempimento della compagnia indicata quale garante da ( Mutua Parte_1 società di UT ); infine riguardo le violazioni contrattuali lamentate dall'opponente, Pt_4 il precisava che nessuna contestazione era mai stata sollevata in precedenza durante la CP_1 vigenza del rapporto contrattuale.
Nella memoria ex art 171 primo termine c.p.c., il eccepiva la tardività dell'opposizione CP_1 dovendo l'opponente costituirsi entro il 27.06.2024 ossia entra il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 All'udienza del 16.12.24 il G.I. rilevata la competenza esclusiva della Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di L'Aquila , rimetteva il fascicolo dinanzi al Presidente del Tribunale che ritenuta la competenza della Sezione specializzata fissava per la discussione dinanzi al
Collegio l'udienza del 12.05.2025 ove le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
All'esito della successiva udienza del 22.05.25, fissata per la discussione , il Tribunale dava lettura del dispositivo e la sentenza era pubblicata in data 04.06.2025.
1.3 Il Tribunale di L'Aquila Sezione Specializzata Agraria con sentenza n. 292/25 pubblicata in data 04.06.2025 dichiarava l'opposizione inammissibile e confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Il Primo Giudice riteneva l'opposizione tardiva e quindi inammissibile in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità riportata (Cass. n. 797/2013, Cass n.
21671/2017) secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia da trattarsi con rito speciale va proposta con ricorso da depositarsi nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
qualora sia proposta con citazione l'opposizione è tempestiva solo nel caso sia iscritta a ruolo nel predetto termine e ciò in quanto solo l'iscrizione a ruolo può considerarsi atto equipollente, riguardo gli effetti, al deposito del ricorso che nel rito speciale è l'unico atto idoneo a determinare la pendenza della lite;
nel caso di specie, secondo il Tribunale,
l'opposizione introdotta con atto di citazione doveva considerarsi tardiva in quanto l'adempimento richiesto dal rito del lavoro, consistente nel deposito del ricorso ovvero dell'atto
4 di citazione, era avvenuto oltre il termine previsto dalla legge di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e precisamente in data 29.06.2024 ( mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 17.05.2024).
Per il regime delle spese il Primo Giudice seguiva il principio della soccombenza , ponendole a carico dell'opponente liquidandole secondo i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
2. Avverso la sentenza n. 292/2025 del Tribunale di L'Aquila Sezione Specializzata Agraria ha proposto impugnazione l' Parte_1
, in persona del titolare e legale rappresentante per i motivi di
[...] Parte_1 seguito indicati:
2.1 Violazione e falsa applicazione (e interpretazione ) del combinato disposto degli articoli 4 comma n. 5 e 11 del D.lgs 150/2011.Carenza di motivazione sul punto.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto, pur essendo indubbio che le liti agrarie siano regolate dal rito di lavoro ( come sancito dall'art.11 D.lgv n. 150/2011), tuttavia il Primo Giudice non avrebbe considerato che la predetta normativa ha introdotto una sanatoria piena qualora una causa sia introdotta in forme differenti rispetto a quanto previsto nel decreto ( rito ordinario invece che rito del lavoro) con l'obbligo in capo al giudice di disporre il mutamento del rito entro la prima udienza di comparizione.
In tale ipotesi ove il giudizio sia stato introdotto con forme diverse, il Giudice fissa l'udienza ex art 420 e termine perentorio alle parti per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ( deposito memorie e documenti in cancelleria) e quanto alle conseguenze processuali, secondo l'appellante, il successivo comma 5 dispone che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito erroneamente adottato prima del mutamento verificandosi quindi una sanatoria piena, senza effetti retroattivi penalizzanti dell'attività processuale compiuta in precedenza ( prima del mutamento del rito) con la conseguenza che, nel caso di specie, l'opposizione erroneamente proposta con citazione è da ritenersi tempestiva essendo stata notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo come previsto dalla disciplina che regola le ordinarie opposizioni a decreto ingiuntivo, rilevando, secondo l'appellante, ai fini della tempestività , il momento della notifica e non quello del deposito in giudizio dell'atto introduttivo
2.2 Sul fuorviante richiamo in sentenza (pag. 6 punto n. 10) della pronuncia n. 797 del
15.01.2013 della Corte di Legittimità.
Secondo l'appellante il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza della Cassazione n.
797/2013 non è pertinente riferendosi la pronuncia alle cause in materia di locazione, di
5 comodato di immobili urbani e di affitto di azienda che esulano dalle previsione di cui al D.lgs
150/2011 a differenza dei rapporti agrari e di altri affari giudiziari accomunati dall'essere previsti da leggi speciali e dall'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 4 co. 5 D.lgs 150/2011.
Parte appellante riportandosi agli scritti difensivi rassegnati nel corso del giudizio di primo grado, ribadisce l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria avendo i contraenti subordinato ( art. 12 capitolato di concessione allegato al contratto) il ricorso alle vie legali al previo esperimento del tentativo di conciliazione;
pertanto, riferendosi alla giurisprudenza di merito sul punto, la presenza di clausole negoziali di conciliazione, come nel caso di specie, comporta l'improcedibilità della domanda anche ove proposta in via monitoria.
3. Si è costituito in appello il contestando partitamente i motivi di appello di Controparte_1 cui chiede il rigetto.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 28.10.2025 la causa viene trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle stesse ed in epigrafe riportate e decisa nei termini di seguito esposti.
5. L'oggetto del gravame è incentrato sulla questione se l' opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cause agrarie, da proporsi con ricorso da depositarsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ove erroneamente proposta con citazione, possa considerarsi tempestiva solo se iscritta a ruolo nel predetto termine oppure se sia sufficiente la notifica .
Al riguardo giova rammentare che le controversie in materia di contratti agrari sono regolati dal rito del lavoro;
nel caso di specie trattasi di decreto ingiuntivo richiesto dal CP_1 appellato per il pagamento di canoni rimasti insoluti in dipendenza di un contratto per la concessione a titolo oneroso di terreni demaniali del da destinare a pascolo Controparte_1 ovino per la stagione pascoliva 2021-2022 stipulato con l'ATI di cui l'appellante era mandataria capogruppo.
Il rito lavoro applicabile alla controversia relativa a contratti agrari è tuttavia previsto, ad oggi, dall'art. 11 del D.Lgs.150/2011.
Ciò rende applicabile per espressa volontà legislativa la norma di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo a tenore del quale:
1.Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile. (12)
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine
6 perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Sicuramente la controversia è stata introdotta in forme diverse da quelle previste dal decreto legislativo 150/11 ed in particolare dall'art. 11 che prevede il ricorso e non la citazione.
Nondimeno, in forza del comma 5 della norma dinanzi trascritta, per tali controversie trova applicazione la sanatoria per gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
A tale conclusione conduce anche quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza a SS.
UU. N. 927/2022 che va correttamente interpretata anche facendo riferimento alle chiare indicazioni offerte in motivazione.
I presupposti normativi dai quali la Suprema Corte muove possono essere individuati da un lato nel tenore dell'art. 4 del D.Lgs. 150 del 2011, come sopra riportato e, dall'altro, nella riconosciuta unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo, che consta di una prima fase a cognizione sommaria, che si conclude con l'emissione della ingiunzione di pagamento, ed in una seconda fase, eventuale ed a cognizione piena, avente ad oggetto non l'ingiunzione intesa come atto, ma la fondatezza della domanda proposta dal creditore opposto mediante decreto.
Sostiene la Corte, con specifico riferimento alle controversie in materia di lavoro e locatizio
(come quello sottoposto al suo esame) operano, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale , o viceversa, gli artt. 426 e 427 c.p.c. : “…L'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del
7 medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica. …. Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti interventi di queste Sezioni Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione…”.
Con riferimento, invece, ai riti previsti dal D.Lgs. 150/2011, la Corte, discostandosi dal principio generale innanzi espresso, precisa: “ La disciplina del mutamento del rito di cui all'art. 4 d.lg. n. 150/2011 trova applicazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio di primo grado sulla domanda del creditore strutturato in due fasi;
tuttavia, essa opera soltanto per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal d.lg. n. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione, non ove debba disporsi il mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli art. 426 e 427 c.p.c. (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 -bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestiva in virtù del principio di conversione qualora l'atto di citazione venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c…)”.
Da ciò discende che la tempestività della opposizione, nel caso di controversia agraria che segue uno dei riti di cui al Decreto legislativo più volte menzionato, va valutata con riferimento alla notifica dell'atto di citazione, che è l'atto mediante il quale la parte, sia pure erroneamente, ha proposto l'azione, esercitando il potere processuale previsto dall'art. 645 c.p.c., operando la sanatoria di cui al 5° comma dell'art.4.
5.1 Passando quindi all'esame dell'opposizione la stessa merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 12 del capitolato di concessione richiamato dall'art. 9 del relativo contratto stipulato tra le parti .
Invero le parti nell'ambito della loro autonomia hanno previsto, con l'approvazione di tale norma del capitolato, che prima dell'avvio di un procedimento contenzioso ( e dunque anche prima del deposito di ricorso monitorio) deve obbligatoriamente essere effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede del concedente, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.
8 Esclusa qualsiasi valenza a tal fine dell'atto di richiesta di pagamento e diffida inviato dal all'attuale appellante, nel quale non si palesa alcun invito a procedere ad una CP_1 conciliazione e ribadito che la disciplina di tale presupposto è stata introdotta per volontà delle parti nell'ambito della loro autonomia contrattuale (non venendo in discussione un obbligo normativamente imposto di procedere a tentativo di conciliazione, con conseguente irrilevanza della dedotta inapplicabilità dell'art.46 della L.203/82 ove si tratti di terreni soggetti agli usi civici) il tenore della pattuizione, vincolante per le parti, nella misura in cui prevede un vero e proprio obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione, si pone oggettivamente come condizione di procedibilità della domanda.
Non essendo stato rispettato dal appellato tale obbligo, prima dell'introduzione del CP_1 giudizio monitorio, ne consegue la fondatezza dell'opposizione.
Ovviamente resta assorbita ogni altra doglianza.
6. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 5.201 ad € 26.000) con esclusione, per il presente grado, della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, rilevata la tempestività dell'opposizione, in applicazione dell'art. 4 c.5 D.Lgs. 150/11, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità del ricorso monitorio per omesso esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 12 del capitolato di concessione richiamato nell'art. 9 del contratto di concessione.
2) CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Parte_1 quanto al primo grado in € 5.077 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente grado in € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di L'AQUILA
Sezione Specializzata Agraria
La Sezione Specializzata Agraria della Corte d'Appello di L'Aquila, composta da
Dott. Barbara Del Bono Presidente
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere rel. est.
Dott.Ruffino Sgammotta Esperto
Dott.Antonio Adriano Maci Esperto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in II grado iscritta al n. 636 del Ruolo Generale dell'anno 2025 promossa da
corrente in L'Aquila via Paganica n. 10 in Parte_1 persona del titolar e legale rappresentante sig. (C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Piero Giovanni Di Zitti, come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 P.IVA_1 [...] rappresentato e difeso, giusta deliberazione di G.C. n° 45 del 17.7.2025, Controparte_2
e giusta procura allegata mediante strumenti informatici, da reputarsi, come per legge, stesa in calce al presente atto, dall'avv. Pasquale Passacantando del Foro di L'Aquila
-APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila- Sezione Specializzata
Agraria n. 292/2025 pubblicata in data 04.06.2025.
1 Conclusioni delle parti:
Per l'appellante :
- in riforma della sentenza appellata, dichiarare la tempestività dell'opposizione in virtù del combinato disposto degli artt. 4 comma n. 5 e 11 del D.Lgvo n. 150/2011 dovendosi applicare i termini previsti dal rito seguito dall'opponente prima del mutamento e per l'effetto in via preliminare così decidere l'opposizione:
- dichiarare con sentenza in rito l'improponibilità dell'avversa domanda per le causali di cui al primo motivo dell'atto di citazione in opposizione, avendo controparte adito l'Autorità
Giudiziaria nonostante la clausola conciliativa di cui dall'art. 12 del capitolato speciale, e pertanto revocare l'opposto decreto ingiuntivo;
- nella denegata ipotesi in cui non vengano ravvisati gli estremi dell'improponibilità dell'azione esperita dal in via Controparte_1 principale di merito:
- previo accertamento del credito opposto in compensazione ai sensi dell'art. 1242 II comma c.c. dichiarare che nulla è dovuto al in dipendenza del contratto di Controparte_1 concessione per cui è causa con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 189/2024;
- in via gradata di merito: ordinare all'esito delle produzioni documentali relative alle somme riscosse al per la concessione in utenza temporanea dei terreni ricompresi Controparte_1 nel lotto n. 7, l'intervento in giudizio ex art. 107 c.p.c. dell'impresa asseritamente morosa, avendo l'amministrazione concedente acconsentito al pagamento diretto da parte delle singole riunitesi nell'ATI.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio
Per l'appellato: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello di L'Aquila, Sezione Specializzata Agraria, rigettare l'appello e confermare la sentenza impugnata come risulterà dopo la correzione, da parte del Tribunale di L'Aquila, dell'errore materiale indicato nelle premesse. Con vittoria spese, anche generali, e compenso di avvocato per i due gradi di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione l' proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 189/2024 con cui il Tribunale di L'Aquila Sezione
Specializzata Agraria ingiungeva il pagamento all'opponente, in proprio e in qualità di mandataria delle imprese cui era associata e in solido con le imprese mandanti di cui era capogruppo, in favore del dell'importo di € 5.895,23 oltre interessi legali Controparte_1 nella misura fissata dall'art. 1284 co. 4 c.c. dal 15.08.21 al soddisfo, nonché le spese e competenze del procedimento monitorio, a titolo di canoni residui non pagati derivanti dal parziale inadempimento del contratto di concessione relativo al lotto n. 7 protrattosi dal
2 Contr 15.05.21 al 14.05.22, con cui erano stati assegnati a titolo oneroso in favore dell' ostituita in data 07.03.21 ( e di cui l'opponente era mandataria capogruppo) i fondi demaniali destinati al pascolo ovino per la stagione 2021-2022 ricompresi nel predetto lotto n. 7.
L'opponente eccepiva preliminarmente l'improponibilità della domanda avendo la controparte violato la clausola conciliativa di cui all'art. 12 del capitolato di concessione allegato al contratto che obbligava le parti ad esperire un tentativo di conciliazione presso la sede dell'amministrazione, prima di adire l'autorità giudiziaria;
nel merito contestava plurime violazioni contrattuali in particolare dell'art. 3 ove erano indicate le scadenze entro le quali versare i canoni di concessione ( suddiviso in due rate: il 60% , pari ad € 34.485,93, del totale dovuto alla firma del contratto, il restante 40% , pari ad € 22.999,62,entro il 15.08.21), lamentando al riguardo che il non aveva avanzato alcuna richiesta di pagamento né CP_1 alcuna comunicazione di risoluzione del contratto per morosità, nel periodo di vigenza del contratto, avendo al contrario con determinazione n. 52 del 16.03.22 notificato la risoluzione del contratto in relazione al lotto 7, in considerazione dei provvedimenti interdittivi adottati dalla prefettura dell'Aquila nei confronti di due aziende mandanti Parte_2
e ) ed
[...] Parte_3 evidenziando come, con successiva determina n. 97, il aveva revocato la Controparte_1 risoluzione precedentemente intimata dando atto di una pregressa morosità nel pagamento del canone concessorio solo riguardo i lotti 5 e 6 e tacito riconoscimento del regolare adempimento Contr degli obblighi contrattuali da parte dell' oncessionaria dei terreni di cui al lotto 7.
Contestava l'inosservanza dell'art. 12 del capitolato speciale di concessione allegato al contratto che esonerava il da responsabilità conseguente al godimento dei pascoli solo CP_1 ove non riconducibile all'inerzia della stessa amministrazione comunale che nella stagione pascoliva 2021 aveva tollerato l'ingresso di bestiame non autorizzato all'interno del lotto 7; contestava la violazione di diverse altre diposizioni contrattuali sulla restituzione del deposito cauzionale, riconsegna dei pascoli, modalità di pagamento dei canone di concessione e del ricorso alla garanzia fideiussoria accesa alla stipula del contratto.
Si costituiva in giudizio il che , dopo aver ricostruito la vicenda contrattuale Controparte_1 tra le parti iniziata con la Determinazione n. 72 del 11.05.21 ( cui è seguito il contratto del
13.05.21) con cui il aveva concesso a titolo oneroso varie superfici pascolive Controparte_1 soggette ad uso civico, tra cui quelle ricomprese nel lotto 7, all'ATI di cui era mandataria l' e che la concessione riguardava la stagione pascoliva Parte_1
2021-2022, contestava i motivi di opposizione rilevando, riguardo l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di conciliazione di aver adempiuto a
3 tale incombente con la nota prot. N. 521 del 26.01.23 con cui aveva diffidato l'opponente a pagare il dovuto, rimasta priva di riscontro;
riguardo la risoluzione del contratto ( in ipotesi di inadempimento) evidenziava che l'art. 3 del contratto prevedeva il diritto non l'obbligo di utilizzare tale rimedio e di aver agito , come per legge , per il solo adempimento;
quanto al pagamento del deposito cauzionale, evidenziato dall'opponente, mediante consegna di polizza fideiussoria, il precisava che la polizza si era rilevata tamquam non esset stante CP_1
l'assoluto inadempimento della compagnia indicata quale garante da ( Mutua Parte_1 società di UT ); infine riguardo le violazioni contrattuali lamentate dall'opponente, Pt_4 il precisava che nessuna contestazione era mai stata sollevata in precedenza durante la CP_1 vigenza del rapporto contrattuale.
Nella memoria ex art 171 primo termine c.p.c., il eccepiva la tardività dell'opposizione CP_1 dovendo l'opponente costituirsi entro il 27.06.2024 ossia entra il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo opposto.
1.2 All'udienza del 16.12.24 il G.I. rilevata la competenza esclusiva della Sezione Specializzata
Agraria del Tribunale di L'Aquila , rimetteva il fascicolo dinanzi al Presidente del Tribunale che ritenuta la competenza della Sezione specializzata fissava per la discussione dinanzi al
Collegio l'udienza del 12.05.2025 ove le parti si riportavano ai rispettivi scritti difensivi.
All'esito della successiva udienza del 22.05.25, fissata per la discussione , il Tribunale dava lettura del dispositivo e la sentenza era pubblicata in data 04.06.2025.
1.3 Il Tribunale di L'Aquila Sezione Specializzata Agraria con sentenza n. 292/25 pubblicata in data 04.06.2025 dichiarava l'opposizione inammissibile e confermava il decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opponente alla rifusione delle spese di lite in favore della opposta liquidate in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, CAP ed IVA se dovuta.
Il Primo Giudice riteneva l'opposizione tardiva e quindi inammissibile in ossequio al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità riportata (Cass. n. 797/2013, Cass n.
21671/2017) secondo il quale l'opposizione a decreto ingiuntivo in materia da trattarsi con rito speciale va proposta con ricorso da depositarsi nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;
qualora sia proposta con citazione l'opposizione è tempestiva solo nel caso sia iscritta a ruolo nel predetto termine e ciò in quanto solo l'iscrizione a ruolo può considerarsi atto equipollente, riguardo gli effetti, al deposito del ricorso che nel rito speciale è l'unico atto idoneo a determinare la pendenza della lite;
nel caso di specie, secondo il Tribunale,
l'opposizione introdotta con atto di citazione doveva considerarsi tardiva in quanto l'adempimento richiesto dal rito del lavoro, consistente nel deposito del ricorso ovvero dell'atto
4 di citazione, era avvenuto oltre il termine previsto dalla legge di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo e precisamente in data 29.06.2024 ( mentre il decreto ingiuntivo era stato notificato in data 17.05.2024).
Per il regime delle spese il Primo Giudice seguiva il principio della soccombenza , ponendole a carico dell'opponente liquidandole secondo i valori tariffari minimi in considerazione della semplicità delle questioni trattate.
2. Avverso la sentenza n. 292/2025 del Tribunale di L'Aquila Sezione Specializzata Agraria ha proposto impugnazione l' Parte_1
, in persona del titolare e legale rappresentante per i motivi di
[...] Parte_1 seguito indicati:
2.1 Violazione e falsa applicazione (e interpretazione ) del combinato disposto degli articoli 4 comma n. 5 e 11 del D.lgs 150/2011.Carenza di motivazione sul punto.
Con questo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata in quanto, pur essendo indubbio che le liti agrarie siano regolate dal rito di lavoro ( come sancito dall'art.11 D.lgv n. 150/2011), tuttavia il Primo Giudice non avrebbe considerato che la predetta normativa ha introdotto una sanatoria piena qualora una causa sia introdotta in forme differenti rispetto a quanto previsto nel decreto ( rito ordinario invece che rito del lavoro) con l'obbligo in capo al giudice di disporre il mutamento del rito entro la prima udienza di comparizione.
In tale ipotesi ove il giudizio sia stato introdotto con forme diverse, il Giudice fissa l'udienza ex art 420 e termine perentorio alle parti per l'eventuale integrazione degli atti introduttivi ( deposito memorie e documenti in cancelleria) e quanto alle conseguenze processuali, secondo l'appellante, il successivo comma 5 dispone che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito erroneamente adottato prima del mutamento verificandosi quindi una sanatoria piena, senza effetti retroattivi penalizzanti dell'attività processuale compiuta in precedenza ( prima del mutamento del rito) con la conseguenza che, nel caso di specie, l'opposizione erroneamente proposta con citazione è da ritenersi tempestiva essendo stata notificata entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo come previsto dalla disciplina che regola le ordinarie opposizioni a decreto ingiuntivo, rilevando, secondo l'appellante, ai fini della tempestività , il momento della notifica e non quello del deposito in giudizio dell'atto introduttivo
2.2 Sul fuorviante richiamo in sentenza (pag. 6 punto n. 10) della pronuncia n. 797 del
15.01.2013 della Corte di Legittimità.
Secondo l'appellante il richiamo operato dal Tribunale alla sentenza della Cassazione n.
797/2013 non è pertinente riferendosi la pronuncia alle cause in materia di locazione, di
5 comodato di immobili urbani e di affitto di azienda che esulano dalle previsione di cui al D.lgs
150/2011 a differenza dei rapporti agrari e di altri affari giudiziari accomunati dall'essere previsti da leggi speciali e dall'applicabilità della sanatoria di cui all'art. 4 co. 5 D.lgs 150/2011.
Parte appellante riportandosi agli scritti difensivi rassegnati nel corso del giudizio di primo grado, ribadisce l'eccezione di improponibilità della domanda monitoria avendo i contraenti subordinato ( art. 12 capitolato di concessione allegato al contratto) il ricorso alle vie legali al previo esperimento del tentativo di conciliazione;
pertanto, riferendosi alla giurisprudenza di merito sul punto, la presenza di clausole negoziali di conciliazione, come nel caso di specie, comporta l'improcedibilità della domanda anche ove proposta in via monitoria.
3. Si è costituito in appello il contestando partitamente i motivi di appello di Controparte_1 cui chiede il rigetto.
4. Avendo le parti depositato le note di trattazione autorizzate entro il 28.10.2025 la causa viene trattenuta a decisione sulle conclusioni rassegnate dalle stesse ed in epigrafe riportate e decisa nei termini di seguito esposti.
5. L'oggetto del gravame è incentrato sulla questione se l' opposizione a decreto ingiuntivo in materia di cause agrarie, da proporsi con ricorso da depositarsi entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, ove erroneamente proposta con citazione, possa considerarsi tempestiva solo se iscritta a ruolo nel predetto termine oppure se sia sufficiente la notifica .
Al riguardo giova rammentare che le controversie in materia di contratti agrari sono regolati dal rito del lavoro;
nel caso di specie trattasi di decreto ingiuntivo richiesto dal CP_1 appellato per il pagamento di canoni rimasti insoluti in dipendenza di un contratto per la concessione a titolo oneroso di terreni demaniali del da destinare a pascolo Controparte_1 ovino per la stagione pascoliva 2021-2022 stipulato con l'ATI di cui l'appellante era mandataria capogruppo.
Il rito lavoro applicabile alla controversia relativa a contratti agrari è tuttavia previsto, ad oggi, dall'art. 11 del D.Lgs.150/2011.
Ciò rende applicabile per espressa volontà legislativa la norma di cui all'art. 4 del medesimo decreto legislativo a tenore del quale:
1.Quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche d'ufficio, entro il termine di cui all'articolo 171-bis del codice di procedura civile. (12)
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di procedura civile e il termine
6 perentorio entro il quale le parti devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.
Sicuramente la controversia è stata introdotta in forme diverse da quelle previste dal decreto legislativo 150/11 ed in particolare dall'art. 11 che prevede il ricorso e non la citazione.
Nondimeno, in forza del comma 5 della norma dinanzi trascritta, per tali controversie trova applicazione la sanatoria per gli effetti processuali e sostanziali della domanda.
A tale conclusione conduce anche quanto affermato dalla Suprema Corte nella sentenza a SS.
UU. N. 927/2022 che va correttamente interpretata anche facendo riferimento alle chiare indicazioni offerte in motivazione.
I presupposti normativi dai quali la Suprema Corte muove possono essere individuati da un lato nel tenore dell'art. 4 del D.Lgs. 150 del 2011, come sopra riportato e, dall'altro, nella riconosciuta unitarietà del procedimento per decreto ingiuntivo, che consta di una prima fase a cognizione sommaria, che si conclude con l'emissione della ingiunzione di pagamento, ed in una seconda fase, eventuale ed a cognizione piena, avente ad oggetto non l'ingiunzione intesa come atto, ma la fondatezza della domanda proposta dal creditore opposto mediante decreto.
Sostiene la Corte, con specifico riferimento alle controversie in materia di lavoro e locatizio
(come quello sottoposto al suo esame) operano, nelle ipotesi di mutamento dal rito ordinario al rito speciale , o viceversa, gli artt. 426 e 427 c.p.c. : “…L'errore sulla forma dell'atto introduttivo, come citazione o come ricorso, ai fini del prodursi degli effetti sostanziali e processuali della domanda (inteso quale errore sul singolo atto, isolatamente considerato, e non già quale "errore sul rito"), se non comporta ex se una nullità comminata dalla legge, va comunque valutato alla luce dei requisiti indispensabili che l'atto deve avere per raggiungere il suo scopo (art. 156 c.p.c., comma 2). Essendo in gioco la valutazione della tempestività di un atto introduttivo di un processo al fine di impedire una decadenza, non rileva la manifestazione di volontà sostanziale ad esso sotteso, quanto la sua idoneità ad instaurare un valido rapporto processuale diretto ad ottenere l'intervento del giudice ai fini di una pronuncia nel merito (arg. anche dall'art. 2966 c.c.). La pendenza del giudizio, quale momento idoneo ad impedire una decadenza, anche in nome delle esigenze di instaurazione del contraddittorio con la controparte, finisce così per correlarsi al compimento dell'atto che rappresenta ex ante il corretto esercizio del diritto di azione nella sua tipica forma legalmente precostituita, oppure al verificarsi del
7 medesimo effetto altrimenti prodotto ex post dall'atto difforme dal modello legale, allorché la fattispecie possa dirsi successivamente integrata dagli elementi necessari alla sua funzione tipica. …. Questo indirizzo interpretativo sul funzionamento della conversione nelle ipotesi di introduzione del processo secondo un modello formale errato, in quanto, come visto, ribadito da ancora recenti interventi di queste Sezioni Unite, merita di essere confermato anche per l'esigenza di assicurare un sufficiente grado di stabilità di applicazione…”.
Con riferimento, invece, ai riti previsti dal D.Lgs. 150/2011, la Corte, discostandosi dal principio generale innanzi espresso, precisa: “ La disciplina del mutamento del rito di cui all'art. 4 d.lg. n. 150/2011 trova applicazione all'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto giudizio di primo grado sulla domanda del creditore strutturato in due fasi;
tuttavia, essa opera soltanto per i mutamenti di rito in favore di alcuno dei tre modelli elaborati dal d.lg. n. 150/2011 ed in funzione della trattazione dei procedimenti speciali regolati dalle disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione, non ove debba disporsi il mutamento dal rito ordinario al rito speciale delle controversie di lavoro, o viceversa, restando tali fattispecie tuttora regolate dagli art. 426 e 427 c.p.c. (nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che l'opposizione a decreto ingiuntivo, concesso per crediti relativi ad un rapporto di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447 -bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, può ritenersi tempestiva in virtù del principio di conversione qualora l'atto di citazione venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c…)”.
Da ciò discende che la tempestività della opposizione, nel caso di controversia agraria che segue uno dei riti di cui al Decreto legislativo più volte menzionato, va valutata con riferimento alla notifica dell'atto di citazione, che è l'atto mediante il quale la parte, sia pure erroneamente, ha proposto l'azione, esercitando il potere processuale previsto dall'art. 645 c.p.c., operando la sanatoria di cui al 5° comma dell'art.4.
5.1 Passando quindi all'esame dell'opposizione la stessa merita accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per mancato rispetto della condizione di procedibilità prevista dall'art. 12 del capitolato di concessione richiamato dall'art. 9 del relativo contratto stipulato tra le parti .
Invero le parti nell'ambito della loro autonomia hanno previsto, con l'approvazione di tale norma del capitolato, che prima dell'avvio di un procedimento contenzioso ( e dunque anche prima del deposito di ricorso monitorio) deve obbligatoriamente essere effettuato un tentativo di conciliazione bonaria presso la sede del concedente, del quale dovrà essere redatto apposito verbale.
8 Esclusa qualsiasi valenza a tal fine dell'atto di richiesta di pagamento e diffida inviato dal all'attuale appellante, nel quale non si palesa alcun invito a procedere ad una CP_1 conciliazione e ribadito che la disciplina di tale presupposto è stata introdotta per volontà delle parti nell'ambito della loro autonomia contrattuale (non venendo in discussione un obbligo normativamente imposto di procedere a tentativo di conciliazione, con conseguente irrilevanza della dedotta inapplicabilità dell'art.46 della L.203/82 ove si tratti di terreni soggetti agli usi civici) il tenore della pattuizione, vincolante per le parti, nella misura in cui prevede un vero e proprio obbligo di effettuare un tentativo di conciliazione, si pone oggettivamente come condizione di procedibilità della domanda.
Non essendo stato rispettato dal appellato tale obbligo, prima dell'introduzione del CP_1 giudizio monitorio, ne consegue la fondatezza dell'opposizione.
Ovviamente resta assorbita ogni altra doglianza.
6. All'accoglimento dell'appello consegue la condanna dell'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo ex D.M. 55/2014 con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento (cause di valore da € 5.201 ad € 26.000) con esclusione, per il presente grado, della voce relativa alla fase di trattazione istruzione non svolta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, in riforma dell'impugnata sentenza, rilevata la tempestività dell'opposizione, in applicazione dell'art. 4 c.5 D.Lgs. 150/11, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità del ricorso monitorio per omesso esperimento del tentativo di conciliazione di cui all'art. 12 del capitolato di concessione richiamato nell'art. 9 del contratto di concessione.
2) CONDANNA l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante
[...]
delle spese di entrambi i gradi di giudizio, che liquida Parte_1 quanto al primo grado in € 5.077 per compensi oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge e per il presente grado in € 3.966,00 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge
Così deciso nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
Dott. Mariangela Fuina Dott. Barbara Del Bono
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