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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2758 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3960 /2020, vertente tra
), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. RUGGIERO GAETANO ), C.F._4 C.F._5
giusta delega in atti
Appellanti
e P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale che Controparte_1 P.IVA_1 si produce, dall'avv. Roberto Esposito ( ) CodiceFiscale_6
Appellata
), Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni delle parti:
“Dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 4697/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 6.7.2020, chiedendo che, in riforma della stessa, questa Corte accogliesse l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1280/2016, emesso a loro carico ed in favore della banca appellata, per l'importo di € 259.189,59, come rinveniente da un presunto inadempimento ad un contratto di mutuo che li vedeva in parte obbligati principali ed in parte fideiussori.
Costituitasi, la divenuta nelle more titolare del diritto di credito, ha contestato i CP_1
motivi di appello, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti hanno più volte palesato la possibilità di una definizione stragiudiziale della lite, attesa la complessità dei rapporti intercorrenti tra loro ed altri soggetti estranei al presente giudizio, e la pendenza di più contenziosi per i quali erano parimenti in corso trattative di definizione.
Alla udienza del 28.5.2025, tutte le parti hanno rappresentato la definizione stragiudiziale della lite, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale delle spese di lite.
A seguito delle congiunte conclusioni nei termini indicati, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Deve infatti osservarsi che la cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo,
l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è ormai definita (Cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019).
La declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina pertanto,
a differenza della estinzione ex at. 306 c.p.c., la caducazione della sentenza impugnata (Cass. civ.,
6.3.2019, n. 6444; Cass. civ., Sez. Un., 11.4.2018, n. 8980; Cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità) e la definitiva presa d'atto della intervenuta composizione della lite che rende ormai non più necessaria ogni statuizione sulle domande originariamente proposte.
Vanno pertanto accolte le conclusioni congiunte rassegnate da tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott. Stefano Celentano dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
3960 /2020, vertente tra
), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
), (C.F. ), (C.F.
[...] Parte_3 CodiceFiscale_3 Parte_4 [...]
), rappresentati e difesi dall'avv. RUGGIERO GAETANO ), C.F._4 C.F._5
giusta delega in atti
Appellanti
e P.I. ), rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale che Controparte_1 P.IVA_1 si produce, dall'avv. Roberto Esposito ( ) CodiceFiscale_6
Appellata
), Controparte_2 P.IVA_2
Appellata contumace
Conclusioni delle parti:
“Dichiararsi cessata la materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo opposto, e compensazione integrale delle spese di lite.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni appellanti hanno proposto gravame avverso la sentenza n. 4697/20 emessa dal Tribunale di Napoli in data 6.7.2020, chiedendo che, in riforma della stessa, questa Corte accogliesse l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 1280/2016, emesso a loro carico ed in favore della banca appellata, per l'importo di € 259.189,59, come rinveniente da un presunto inadempimento ad un contratto di mutuo che li vedeva in parte obbligati principali ed in parte fideiussori.
Costituitasi, la divenuta nelle more titolare del diritto di credito, ha contestato i CP_1
motivi di appello, chiedendone il rigetto.
Nel corso del giudizio, le parti hanno più volte palesato la possibilità di una definizione stragiudiziale della lite, attesa la complessità dei rapporti intercorrenti tra loro ed altri soggetti estranei al presente giudizio, e la pendenza di più contenziosi per i quali erano parimenti in corso trattative di definizione.
Alla udienza del 28.5.2025, tutte le parti hanno rappresentato la definizione stragiudiziale della lite, chiedendo congiuntamente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, con compensazione integrale delle spese di lite.
A seguito delle congiunte conclusioni nei termini indicati, deve essere senz'altro dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
Deve infatti osservarsi che la cessazione della materia del contendere, quando sopravviene in sede di impugnazione, evidenzia una situazione oggettiva che palesa (per ragioni che possono essere diverse: transazione novativa, riconoscimento della fondatezza della pretesa con definizione della controversia, adempimento ecc.) la non necessità di una pronuncia sulla domanda e, in suo luogo,
l'interesse delle parti proprio a una pronuncia che, dichiarando la cessazione della materia del contendere, attesti che la lite è ormai definita (Cass. civ., n. 6444 del 6.3.2019).
La declaratoria di cessata materia del contendere nel giudizio di impugnazione determina pertanto,
a differenza della estinzione ex at. 306 c.p.c., la caducazione della sentenza impugnata (Cass. civ.,
6.3.2019, n. 6444; Cass. civ., Sez. Un., 11.4.2018, n. 8980; Cass. civ., 7.5.2009, n. 105533, che afferma che la cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione porta alla rimozione delle sentenze già emesse, perché prive di attualità) e la definitiva presa d'atto della intervenuta composizione della lite che rende ormai non più necessaria ogni statuizione sulle domande originariamente proposte.
Vanno pertanto accolte le conclusioni congiunte rassegnate da tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto e dichiara cessata la materia del contendere;
2) Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Napoli, il 28 maggio 2025
Il consigliere rel. ed est. Il Presidente dott. Stefano Celentano dott. Giulio Cataldi