TRIB
Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/11/2025, n. 4216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4216 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3497/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3497/2024 R.G.
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. S. Carabellese ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in Bari, Corso Alcide De Gasperi, 292
OPPONENTE
C O N T R O
, Parte_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 16.10.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli in data 4.3.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 50.574,55
a titolo di spese e competenze legali liquidate dal Tribunale di Bari con sentenza n. 713 del 13/02/2024 resa pagina 1 di 3 nel giudizio n. 412/2017 RG;
eccepiva la violazione della previsione di cui all'art. 479 c. 2 c.p.c. non essendo stato il titolo notificato alla parte personalmente con conseguente nullità dell'atto di precetto;
eccepiva altresì la compensazione del credito azionato in ragione della esistenza di controcrediti idonei ad estinguere la pretesa.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, di accogliere l'opposizione con declaratoria di nullità e\o illegittimità e\o inammissibilità e\o improcedibilità dell'atto di precetto. Il tutto con il favore delle spese di lite.
La parte opposta non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 16.10.2025 per la rimessione in decisione e quindi trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di che non risulta costituito nonostante la Parte_2 regolare notifica dell'atto introduttivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il precetto è stato notificato a seguito della emissione da parte del Tribunale di Bari della sentenza n. 713 del
13/02/2024 ed in relazione alle spese legali liquidate.
Il titolo esecutivo, in virtù del quale è stata minacciata l'azione esecutiva, non è stato notificato alla parte alla stregua della previsione di cui all'art. 479 c. 2 c.p.c.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte opponente - stante la mancata costituzione della parte opposta - nessuna prova è stata offerta della regolare notifica del titolo esecutivo.
Invero nell'atto di precetto si dà atto dell'avvenuta notifica in data 14.2.2024 senza ulteriori precisazioni.
Seppure – come insegna la Suprema Corte (Cass. 10327/14) - la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, c.p.c., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate, va rilevato che nel caso di specie non sono state svolte difese che consentano di ravvisare un'adeguata conoscenza del titolo esecutivo della parte che ne ha lamentato l'omessa notifica.
L'opposizione deve essere pertanto accolta con declaratoria di nullità dell'atto di precetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria), pagina 2 di 3 in applicazione dei parametri minimi in considerazione della minima attività processuale svolta nella contumacia della parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in €
2.906,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore della parte opponente dichiaratosi anticipatario.
Bari, 17.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice Monocratico, dott.ssa Marina Cavallo, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3497/2024 R.G.
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. S. Carabellese ed elettivamente domiciliato presso il suo Parte_1 studio in Bari, Corso Alcide De Gasperi, 292
OPPONENTE
C O N T R O
, Parte_2
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a precetto
Conclusioni: come da note di trattazione scritta redatte per l'udienza del 16.10.2025
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 11.3.2024 proponeva opposizione avverso il Parte_1 precetto notificatogli in data 4.3.2024, con cui gli era stato intimato il pagamento della somma di € 50.574,55
a titolo di spese e competenze legali liquidate dal Tribunale di Bari con sentenza n. 713 del 13/02/2024 resa pagina 1 di 3 nel giudizio n. 412/2017 RG;
eccepiva la violazione della previsione di cui all'art. 479 c. 2 c.p.c. non essendo stato il titolo notificato alla parte personalmente con conseguente nullità dell'atto di precetto;
eccepiva altresì la compensazione del credito azionato in ragione della esistenza di controcrediti idonei ad estinguere la pretesa.
Concludeva chiedendo, previa sospensione della efficacia esecutiva del titolo, di accogliere l'opposizione con declaratoria di nullità e\o illegittimità e\o inammissibilità e\o improcedibilità dell'atto di precetto. Il tutto con il favore delle spese di lite.
La parte opposta non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo.
Ritenuta la causa sufficientemente istruita sulla base della documentazione in atti, la stessa veniva rinviata all'udienza del 16.10.2025 per la rimessione in decisione e quindi trattenuta in decisione.
Deve preliminarmente dichiararsi la contumacia di che non risulta costituito nonostante la Parte_2 regolare notifica dell'atto introduttivo.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il precetto è stato notificato a seguito della emissione da parte del Tribunale di Bari della sentenza n. 713 del
13/02/2024 ed in relazione alle spese legali liquidate.
Il titolo esecutivo, in virtù del quale è stata minacciata l'azione esecutiva, non è stato notificato alla parte alla stregua della previsione di cui all'art. 479 c. 2 c.p.c.
A fronte dell'eccezione sollevata dalla parte opponente - stante la mancata costituzione della parte opposta - nessuna prova è stata offerta della regolare notifica del titolo esecutivo.
Invero nell'atto di precetto si dà atto dell'avvenuta notifica in data 14.2.2024 senza ulteriori precisazioni.
Seppure – come insegna la Suprema Corte (Cass. 10327/14) - la nullità della notificazione del titolo esecutivo, quand'anche costituito da provvedimento giudiziale, fatta al procuratore costituito nel processo, anziché alla parte personalmente, ai sensi dell'art. 479, secondo comma, c.p.c., è sanabile in dipendenza del raggiungimento dello scopo, allorché l'intimato abbia comunque sviluppato difese ulteriori rispetto al profilo della mancata notifica di persona, così rivelando un'idonea conoscenza dell'atto, mentre ove non siano addotte contestazioni diverse da quella della nullità della notificazione, la stessa può rilevare soltanto in caso di allegazione, e di eventuale prova, delle specifiche limitazioni o compressioni del diritto di difesa che, anche in rapporto alle peculiarità del caso di specie, ne siano derivate, va rilevato che nel caso di specie non sono state svolte difese che consentano di ravvisare un'adeguata conoscenza del titolo esecutivo della parte che ne ha lamentato l'omessa notifica.
L'opposizione deve essere pertanto accolta con declaratoria di nullità dell'atto di precetto.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/22 in ragione del valore della controversia e dell'attività processuale svolta (con esclusione della fase istruttoria), pagina 2 di 3 in applicazione dei parametri minimi in considerazione della minima attività processuale svolta nella contumacia della parte opposta.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulla opposizione proposta da nei confronti di Parte_1 Parte_2
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
[...]
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'atto di precetto;
2) condanna l'opposto al pagamento delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano in €
2.906,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cap come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore della parte opponente dichiaratosi anticipatario.
Bari, 17.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Marina Cavallo
pagina 3 di 3