TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Messina, dott. EL Mazzeo, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 974/2017 R.G. e vertente
TRA
- nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Messina, Via Pavia CodiceFiscale_1
is.47 /D, presso lo studio dell'avv. Placido Cardile, dal quale è rappresentato e difeso,
giusta procura in atti;
opponente
E
- – Agente Riscossione per la Provincia di Controparte_1 CP_2
Messina, cod. fisc. , P. IVA , in persona del legale P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, via Lenzi, n. 5,
1 recapito professionale dell'Avv. Michele Brancato, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- (CF ), in persona del ministro pro Parte_2 P.IVA_3
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina,
presso i cui Uffici in Messina, via Dei Mille n. 65 Is. 221, è ex lege domiciliato;
opposti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
a seguito della notifica, da parte di Parte_1 Controparte_1
dell'intimazione con cui gli si chiedeva il pagamento di un determinato importo in forza della relativa cartella esattoriale, assumendo la mancata notifica di detta cartella, proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con la quale eccepiva la prescrizione decennale di tutti i crediti -per spese processuali ed accessori- richiesti da e chiedeva che fosse dichiarata Controparte_1
l'insussistenza delle pretese obbligazioni di pagamento.
Si costituiva la società opposta che replicava e chiedeva l'inammissibilità e,
comunque, il rigetto dell'opposizione.
Si costituiva anche il che, assumendo la legittimazione a Parte_2
controdedurre del Concessionario per la riscossione, deduceva che quest'ultimo aveva agito nel pieno rispetto della normativa che regola la procedura esattoriale.
All'udienza del 17 gennaio 2025, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., nel testo modificato dal
2 decreto legislativo n. 149 del 2022, applicabile per come disposto dall'art. 23 bis
della legge 29 aprile 2024 n. 56, che ha convertito in legge il decreto legge 2 marzo
2024 n. 56.
L'opposizione è fondata.
In linea di principio, in tema di riscossione a mezzo ruolo di somme dovute all'Amministrazione finanziaria, la mancata impugnazione della cartella di pagamento da parte dell'obbligato non determina alcuna preclusione, ben potendo il debitore proporre le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, ossia ai sensi degli artt.
615 e 617 c.p.c.
Pertanto, ove alla notifica della cartella non segua l'avvio dell'azione esecutiva,
il debitore può sempre opporsi all'intimazione di pagamento successivamente notificata ai sensi dell'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, per contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, trattandosi di opposizione "pre-esecutiva" ex art. 615, comma 1, c.p.c. (Cass. 6833/2021).
Ciò posto, si osserva che l'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla
3 regolare notifica della cartella esattoriale. Pertanto, il contribuente, il quale lamenti
-come nel caso in esame- che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto conseguenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non –validamente- notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 16412/2007)
Nel caso di specie, dall'esame degli atti, deve inequivocabilmente rilevarsi che la notifica della cartella esattoriale non si sia validamente perfezionata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla società opposta, il perfezionamento della notifica richiedeva, oltre al deposito nella casa del CP_3
anche l'invio della raccomandata ed il ricevimento della stessa che, però, non è
avvenuto, essendo stata restituita al mittente per destinatario sconosciuto.
Pertanto, considerato che l'opponente contesta il diritto di procedere ad esecuzione forzata per l'avvenuta prescrizione, si configura, nel caso in esame, oltre che l'insussistenza del diritto di credito, una opposizione all'esecuzione e non un'opposizione agli atti esecutivi, come sostenuto dalla società di riscossione.
In definitiva, l'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, con cui si è
fatta valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione decennale del credito), è
ammissibile perché ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare
4 avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'intimazione, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi.
Venendo ai motivi di opposizione all'esecuzione (azione non soggetta a termini ex art. 615 c.p.c.), posto che l'istante eccepisce la prescrizione maturata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, si osserva quanto segue.
Il termine di prescrizione delle spese processuali, in mancanza di una norma contraria, è quello decennale previsto dall'art. 2496 c.c.: tale termine decorre dalla data -17 dicembre 2003- in cui la sentenza è divenuta irrevocabile (o, comunque,
dalla data in cui il provvedimento conclusivo del processo è divenuto definitivo), con la conseguenza che devono essere annullati, per estinzione del credito vantato dal per sopravvenuta prescrizione, l'intimazione di pagamento Parte_2
-notificata il 13 dicembre 2016- nonché la presupposta cartella esattoriale -non validamente notificata-, essendo ampiamente trascorso il termine decennale di prescrizione.
Dall'accoglimento del ricorso discende, in sostanza, non solo l'annullamento dell'intimazione impugnata, ma anche di quanto costituisce la premessa necessaria della stessa, ovverosia la relativa cartella ed iscrizione a ruolo, dovendosi quindi ripristinare la situazione antecedente all'intimazione (Cass. 35137/2021). Ogni altra questione è ritenuta assorbita.
5 Le spese seguono la soccombenza della società e si Controparte_1
liquidano nel dispositivo.
Devono essere compensate, in considerazione dell'esito della controversia,
quelle relative al rapporto tra il e le altre parti. Parte_2
P.Q.M.
il Giudice del Tribunale, definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione proposta da ed annulla la cartella esattoriale di pagamento n. Parte_1
29520060003296644000 e l'intimazione di pagamento n. 29520169000906958,
meglio individuate in atti, proposte da in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con cui veniva intimato a il Parte_1
pagamento di € 1.837,37.
Condanna a pagare a le spese del Controparte_1 Parte_1
presente grado che liquida in euro 852,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre spese generali liquidate nella misura del 15 %.
Compensa le spese nel rapporto processuale tra il e le Controparte_4
altre parti.
Messina, 17 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott. EL Mazzeo
6