Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/06/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 24.06.2025 viene aperto il verbale e il Giudice prende atto delle note conclusive e delle note scritte delle parti, queste ultime da valere come presenza all'udienza.
IL G.O.P.
provvede come di seguito, ad ore 15.16.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario Dott.ssa Francesca Taormina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 12355 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022
TRA
Parte_1 (Avv. Massimiliano Longo)
attrice
E
quale procuratrice di Controparte_2 in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, (Avv.ti Gianmario Maggi-Tasso e Massimiliano
Costantini)
convenuta
E
CP_3
convenuto contumace
Il Tribunale di Palermo - III Sezione Civile,
in persona del giudice onorario, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunziando nella contumacia di CP_3 così provvede:
Rigetta le domande spiegate da con atto di citazione del 30.09.2022;Parte_1
Condanna parte attrice alla rifusione nei confronti della convenuta delle spese di giudizio,
liquidate in complessivi € 3.378,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni sofferti a causa di un Parte_1
sinistro stradale asseritamente avvenuto in data 01.08.2020, alle ore 9,00 circa, allorquando era trasportata a bordo del motoveicolo Honda SH, tg ED87462, di proprietà di CP_3
che, percorrendo via delle condotto da Controparte_4 e assicurato con la Controparte_5 '
Cliniche di Palermo, giunto all'incrocio con la via Salamone Marino, tentava di oltrepassarlo senza concedere la dovuta precedenza a destra, entrando in collisione con l'autovettura Fiat Panda, tg
ET673MB, che transitava sulla via Salamone Marino, con direttrice di marcia verso la via Giorgio
Arcoleo; parte attrice ha, dunque, agito ex art. 141 CdA nei confronti dell'assicuratore del mezzo su cui la stessa era trasportata al momento del fatto.
Costituendosi in giudizio, la CP_1 ha subito precisato che il sinistro è in realtà avvenuto il
27.06.2021 e non piuttosto 1'01.08.2020: siffatta circostanza trova conferma negli atti prodotti dalla stessa attrice (missive di costituzione in mora, invito alla negoziazione assistita, cartella clinica), di guisa che può opinarsi che la scorretta indicazione di cui all'atto di citazione sia frutto di un mero errore materiale.
La società assicuratrice ha, nel merito, assunto che l'accordo transattivo raggiunto dalle parti il
15.02.2022 e l'incasso da parte dell'attrice dell'assegno emesso in suo favore dalla CP_1 per il complessivo importo di € 17.920,00 hanno tacitato ogni avversa pretesa;
parte convenuta ha, dunque, instato per il rigetto dell'attorea domanda.
Poste le superiori premesse in fatto, precede per ragioni di ordine logico la disamina della questione relativa alla dedotta transazione della causa nella fase stragiudiziale, le cui articolazioni ben possono essere ricostruite, in particolar modo, sulla scorta della più completa documentazione prodotta dalla convenuta.
Invero, i documenti allegati da parte attrice sono sostanzialmente quelli scambiati con il nuovo (e attuale) procuratore ma non anche quelli relativi alla fase gestita dal primo.
Non può non osservarsi, in proposito, che l'attrice in atto di citazione si è limitata a rappresentare di essere stata risarcita con la somma di € 17.920,00 (cfr assegno bancario all. 5 atto di citazione), ma che "tuttavia, tale somma non risulta essere completamente satisfattiva" e che è stata accettata “a titolo di acconto mediante pec del 17/03/2021" (rectius 17.03.2022, all. 6 attrice). Nessun accenno viene fatto all'accordo transattivo raggiunto, con il patrocinio del primo procuratore, il 15.02.2022 dalla Rappa con la CP_1 dalla produzione della convenuta si ricava,
invero, che, con la nota del 15.02.2022, il procuratore rappresentava che "nell'interesse della ns vi comunichiamo che accettiamo la somma di € 19.990,00 di cui €assistita Parte 2
1.990,00 per ns competenze" (cfr. all. 6 convenuta).
Alla detta nota seguiva l'offerta/quietanza” trasmessa al precedente procuratore della Pt_1 avv.
Vella, di € 17.920,00, "liquidata in via di transazione definitiva, per tutti i danni, nessun escluso,
conseguenti all'incidente stradale avvenuto il 27/06/2021"; secondo gli accordi, "la somma che sarà corrisposta viene accettata dal sottoscritto/a che si dichiara tacitato/a di ogni diritto e pretesa per tutti i danni patiti e patiendi nonché per ogni spesa occorsa ed occorrenda, e rilascia al [...]
CP_3 alla Sogessur S.A. la presente ampia, finale e liberativa quietanza" (all. 7 convenuta).
In virtù dell'accordo raggiunto, la CP_1 trasmetteva alla Rappa l'assegno del 23.02.2022
dell'importo di € 17.920,00 (cfr all. 5 attrice) - assegno che non risulta essere mai stato annullato e,
dunque, incassato dall'attrice, che siffatta circostanza non ha, peraltro, mai negato.
Nondimeno, subentrato il nuovo procuratore, quest'ultimo inviava alla CP_1 una missiva, con la quale, senza alcun riferimento alla somma già incassata, avanzava ulteriori pretese (cfr all. 8
attrice); riscontrando prontamente la richiesta, la CP_1 la respingeva, rappresentando la definitiva chiusura del sinistro "con pagamento come da accettazione" (cfr. pec 07.03.2022, all. 8
convenuta).
Infine, soltanto con la nota del 17.03.2022, il procuratore della Pt_1 confermando la ricezione
della somma di € 17.920,00, assumeva che essa "sarà trattenuta a titolo di acconto sul maggior danno subito" (cfr. all. 6 attrice).
L'esito di siffatto percorso argomentativo è quello di ritenere che, con l'accettazione dell'offerta del
15.02.2022 e la riscossione (mai contestata) dell'assegno di € 17.920,00 da parte dell'attrice, la vicenda relativa al sinistro del 27.06.2021 deve reputarsi definitivamente transatta.
A poco o nulla vale eccepire – come fa parte attrice soltanto nelle note scritte del 05.05.2023 – che
"l'accettazione, prodotta dalla convenuta, è stata sottoscritta da soggetto privo di mandato" ovvero che "non vi è una delega conferita allo studio Vella da parte della sig. Pt_1 e che non vi è
quietanza firmata di cui all'all. 7 di parte convenuta... l'incasso della somma di cui dà atto la convenuta è stato accettato dall'attrice in acconto" come l'attrice ha tardivamente eccepito all'udienza del 30.05.2024.
Sul punto, basti dire che, quand'anche si volesse ritenere che il precedente legale dell'attrice non fosse stato autorizzato a transigere la pretesa, il comportamento della stessa che ha ammesso di
avere percepito l'importo oggetto di transazione - ha certamente ratificato per facta concludentia l'accordo, conferendo valore giuridico alla dichiarazione.
Il comportamento dell'attrice non può che interpretarsi come accettazione dell'accordo definito dal suo precedente legale;
del tutto comprensibile appare, quindi l'affidamento della convenuta nel senso che il mandato si estendesse anche alla conclusione della transazione, non rilevando, peraltro,
i rapporti interni tra mandante e mandatario.
Non può non opinarsi, quindi, che tra le parti si sia perfezionato prima del giudizio un accordo transattivo, che ha tacitato le pretese dell'attrice.
Dalle considerazioni fin qui espresse, discende che la domanda dell'attrice non può trovare accoglimento.
Conclusivamente, in ordine al governo delle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza e in considerazione della mancata adesione dell'attrice alla proposta conciliativa del Giudice proposta con cui, palesando il percorso logico seguito nella sua formulazione, il
-
Decidente proponeva all'attrice di rinunciare alla domanda con compensazione delle spese di lite -,
parte attrice va condannata a rifondere alla CP_1 le spese dalla stessa sostenute per resistere ad una domanda rivelatasi infondata.
Dette spese vanno liquidate, sulla base dei parametri introdotti (in attuazione dell'art. 13, VI co., L.
247/12) dal D.M. 55/14, aggiornati al D.M. n. 147/22 e applicabili a tutte le liquidazioni successive alla data di entrata in vigore (23.10.22), in complessivi € 3.378,00, oltre Iva e Cpa come per legge e spese generali nella misura del 15% del compenso totale della prestazione.
Così deciso in Palermo alla udienza odierna del 24 giugno 2025
Il G.o.p.
Dr.ssa Francesca Taormina