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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3390 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 645/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Francesca Vullo Presidente
- dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 645/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (p. iva ) con sede in Milano in Via Molino delle Armi, n.11in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. L'ASTORINA Umberto (c.f. ) e dall'Avv. FRATTIN Francesco C.F._1
AR (c.f. ) presso il cui studio in Modena, Via dei Lovoleti n. 9, è C.F._2 elettivamente domiciliata, pec:
Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO unipersonale (p. ), con sede in Controparte_1 PartitaIVA_2
San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Astengo, n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ANTENUCCI Roberto (c.f. pagina 1 di 11 ) presso il cui studio in Teramo, C.so Cerulli n. 74, è elettivamente domiciliata, C.F._3 pec:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni: per appellante Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello di Milano, nel merito, in via principale
- riformarsi l'impugnata sentenza accogliendo la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
e, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la convenuta
[...] Controparte_1
è debitrice di € 119.691,37 oltre IVA a rimborso dei costi del personale della
[...] Parte_1 cui attività la convenuta si è avvalsa nel corso degli anni 2015 e 2016, condannandola al pagamento
Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata istruttoria:
- ammettere ed assumere le prove orali le cui istanze il Tribunale di Milano ha invece rigettato.
Per nipersonale ( , appellata Controparte_1 CP_2
Si conclude nel merito e in via principale chiedendo:
- il rigetto dell'appello, della domanda riconvenzionale e delle avverse richieste istruttorie, la Cont conferma della sentenza di primo grado e comunque in aggiunta dichiararsi che nulla è dovuto da in favore di e che i lavoratori citati da non hanno prestato la propria attività Parte_1 Parte_1
Cont lavorativa in favore di
In via subordinata istruttoria chiedendo:
- di ammettere le prove orali della appellata non ammesse in primo grado e di cui alle memorie ex art.
183 c.p.c. II° e III° termine riportate nella comparsa di costituzione, volte sempre ad ottenere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
pagina 2 di 11 In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello: Cont
- si chiede dichiararsi non dovuta da parte di dell'IVA.
Con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7347/2024, pubblicata in data 24.07.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4487/2022, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decideva:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 21141/2021, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 21141/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, con cui si ingiungeva alla predetta società di pagare in favore della ricorrente l'importo di euro 35.695,88, sulla base CP_3 della fattura n. 505 del 30.09.2019, per una fornitura di componenti per complessivi euro 107.670,21, eccependo di aver già integralmente pagato quanto dovuto.
In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la sussistenza del proprio controcredito di euro
119.691,37 nei confronti della subfornitrice sulla base della fattura n. 1183 del CP_3
27.12.2018, importo pari al costo del dipendente per il periodo che va dal Parte_2 settembre 2015-dicembre 2016 ed al costo delle giornate di lavoro prestate nel medesimo arco temporale da e , tutti adibiti alla sede secondaria aperta da CP_4 Controparte_5 resso lo stabilimento di sito in Tortoteto (TE), al fine di supportare Parte_1 CP_3 nel processo di conversione industriale di supervisionarne l'attività produttiva. CP_3
pagina 3 di 11 I rapporti di obbligatori tra le predette società nascevano nell'ambito di una collaborazione avviata nel
2015, allorquando per far fronte ad una importante commessa riguardante il Parte_1 periodo 2015-2018, individuava quale subfornitore per la produzione di alcune componenti CP_3 automotive.
In particolare, con riferimento al credito oggetto della domanda riconvenzionale, Parte_1 adduceva che sarebbe intercorso un accordo con in base al quale quest'ultima si sarebbe CP_3 obbligata a rimborsare il costo delle spese sostenute dalla prima per i tre lavoratori adibiti presso la sede secondaria di OR e la cui attività lavorativa sarebbe andata a vantaggio della subfornitrice concordando, quanto ai termini di pagamento, di posticipare quello riferito alle prime due CP_3 annualità (settembre 2015 – dicembre 2016) alla fine della commessa.
- Si costituiva in giudizio unipersonale ( , Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ex adverso avanzata, deducendo, quanto al proprio credito azionato in via monitora, anzitutto, che con mail dell'8.01.2020 aveva riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del proprio debito senza sollevare Parte_1 alcuna contestazione, evidenziava, altresì, che i prezzi applicati in fattura coincidevano con quelli dell'ordinativo di fornitura.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società committente, deduceva che la fattura n.
1183 del 27.12.2018 non risulterebbe trasmessa all'Agenzia delle Entrate non essendo presente nel cassetto fiscale, ed eccepiva, in ogni caso, che non sarebbe mai intervenuto alcun accordo in base al quale la stessa avrebbe dovuto rimborsare a il costo dei tre dipendenti in questione, con Parte_1 conseguente insussistenza del relativo credito.
La causa veniva istruita dall'organo giudicante di primo grado sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, veniva trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure, con riferimento al credito azionato in via monitoria da confermava il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando, da un lato, che gli ordinativi di CP_3 fornitura, recanti i prezzi applicati nella fattura n. 505 del 30.09.2019, non erano stati contestati da e, dall'altro lato, che con mail datata 8.01.2020 la stessa aveva espressamente Parte_1 riconosciuto l'esistenza del proprio debito nei confronti della società subfornitrice.
Quanto al controcredito azionato da in via riconvenzionale, riteneva la domanda Parte_1 di parte opponente infondata, rilevando che quest'ultima non aveva assolto all'onere su di essa pagina 4 di 11 incombente di provare la fonte negoziale del proprio credito, così come non aveva offerto prova dell'accordo volto a posticipare il relativo pagamento per periodo 2015-2016 a fine commessa, ritenendo illogica la scelta di i esigere dapprima il pagamento in ordine ai costi Parte_1 sostenuti per il biennio 2017-2018 e, solo a rapporto di collaborazione ultimato, quello riguardante il precedente periodo 2015-2016.
Sulla base della predetta circostanza, della mancanza di prova della regolare emissione e trasmissione ad della fattura n. 1183 del 27.12.2018 posta a fondamento del credito, dell'assenza di un CP_3 documento comprovante l'esistenza di un accordo negoziale in tal senso, del silenzio serbato per anni da circa l'esistenza di un siffatto credito – mai menzionato nella corrispondenza Parte_1
– e della mancata prova di aver effettivamente sostenuto gli esborsi per i quali pretende il rimborso, rigettava la domanda riconvenzionale.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello circoscrivendo il gravame al Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
Con il primo motivo di appello lamentava l'errata applicazione delle regole in tema di onere di allegazione e prova, atteso che il proprio diritto al rimborso rinverrebbe fondamento – senza che vi sia necessità di dar prova dell'esistenza di un contratto in tal senso – nella mera circostanza fattuale di aver anticipato delle spese per conto di ad essa esclusivamente riferibili, ricadendo su CP_3 quest'ultima l'onere di allegare e provare la sussistenza di una giusta causa per il trasferimento di ricchezza avvenuto a proprio favore, avendo beneficiato dell'attività lavorativa dei tre dipendenti adibiti alla sede secondaria di n OR (TE). Parte_1
Con il secondo motivo di appello censurava la ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure, nella parte in cui non avrebbe considerato la circostanza per cui i tre lavoratori di Parte_1 sarebbero stati distaccati presso la subfornitrice lavoratori il cui costo veniva CP_3 integralmente sopportato da parte appellante in qualità di datrice di lavoro. Adduceva, inoltre,
l'irrilevanza probatoria dell'irregolarità della fattura n. 1183/2018, riguardando esclusivamente la sfera fiscale.
Con il terzo motivo di appello adduceva, altresì, l'irrilevanza della mancata prova dell'effettivo avvenuto pagamento delle retribuzioni in questione e del versamento delle relative ritenute, atteso che,
l'unico dato significativo sarebbe dato dall'esistenza di obbligazioni a proprio carico in qualità di datrice di lavoro, non rilevando affatto i tempi e i modi del loro adempimento.
pagina 5 di 11 Con il quarto motivo di appello, in via istruttoria, reiterava l'istanza di ammissione della prova testimoniale.
- Si costituiva in giudizio ( ), Controparte_6 CP_2 contestando integralmente il gravame del quale chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza appellata.
All'udienza del 20.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il capo della sentenza con il quale viene confermato il decreto ingiuntivo opposto non è stato oggetto di specifico motivo di gravame, con la conseguenza che su di esso si è formato il giudicato. Sulla base dei motivi di appello interposti da Parte_1 pertanto, l'oggetto del giudizio di appello rimane circoscritto alla verifica della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima.
Poste tali premesse in ordine alla perimetrazione del gravame, si procederà ad una trattazione congiunta dei motivi di appello sopra riportati, in ragione della stretta connessione dei rispettivi oggetti, tutti riguardanti l'assolvimento o meno dell'onere da parte di ell'onere di provare la Parte_1 fonte del credito fatto valere.
***
Ai fini della disamina dei motivi di appello, è necessario in via preliminare ripercorrere i passaggi più significativi della vicenda fattuale in oggetto.
Avendo ricevuto un'importante commessa da una nota casa automobilistica per gli anni 2015-2018, con la conseguente necessità di esternalizzare la produzione di alcune componenti automotive, ndividuava quale idonea subfornitrice Parte_1 CP_3
Al fine di favorirne il processo di conversione industriale nonché di supervisionare le attività produttive commissionatele, la società committente decideva di aprire una propria unità locale presso lo stabilimento di sito OR (TE), in Via Fondovalle Salinello, adibendovi in modo CP_3 stabile un proprio lavoratore dipendente, e, occasionalmente, altri due Parte_2 lavoratori, e CP_4 Controparte_5
pagina 6 di 11 Il rapporto di collaborazione tra le due società si svolgeva senza criticità sino a quando, a commessa ultimata, a seguito di specifica richiesta di notizie circa lo stato dei pagamenti da parte della società subfornitrice, con mail datata 8.01.2020 dichiarava che <da verifica risulta che Parte_1 il vostro partitario è aperto per 35.695,88 € in totale. Inoltre abbiamo fatture Porsche sospese per 35k circa relative ai due progetti. Mi auguro si sblocchino presto così possiamo sistemare la posizione>>.
Successivamente, con mail datata 4.02.2020 rappresentava ad che Parte_1 CP_3 risultavano in suo favore dei controcrediti da esigere – la cui misura era correlata al costo dei dipendenti sopra citati, impiegati per lo sviluppo dell'attività produttiva della società subfornitrice – per complessivi euro 119.691,37, credito mai menzionato in precedenza, con la preghiera di un contatto
<… al fine di emettere la fattura con la descrizione che mi vorrete indicare>>. Detto credito veniva contestato nell'immediatezza da CP_3
Al riguardo, la società appellante adduce che a fondamento della suddetta pretesa creditoria vi sarebbe un accordo intercorso con la controparte in forza del quale quest'ultima si sarebbe CP_3 impegnata a rimborsare a il costo dei tre lavoratori adibiti presso la sede Parte_1 secondaria aperta in OR (TE); quanto ai termini di pagamento, per facilitare l'avvio della nuova produzione da parte di ha assunto che le parti avrebbero concordato, per il periodo iniziale CP_3
(settembre 2015-dicembre 2016), di posticipare il predetto rimborso a fine commessa, ragione per la quale la società committente avrebbe avanzato la richiesta di pagamento in questione solo nel febbraio
2020.
***
Tanto precisato in termini fattuali, il caso di specie involge la tematica della ripartizione dell'onere della prova e, segnatamente, dell'assolvimento o meno da parte della società appellante dell'onere su di essa incombente in forza della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., dovendosi accertare se abbia dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, della fonte Parte_1 negoziale o legale del credito azionato.
Poste tali premesse, pertanto, parte appellante era tenuta anzitutto a fornire la prova che fosse effettivamente intercorso con la controparte subfornitrice un accordo negoziale che prevedesse l'obbligo in capo a quest'ultima di rimborsarle le spese di personale sostenute nel periodo 2015-2016.
Al riguardo, deve escludersi che assuma una qualche valenza probatoria la circostanza per cui CP_3 abbia regolarmente pagato le fatture, asseritamente aventi il medesimo titolo, relative al
[...] successivo biennio 2017-2018, in quanto le fatture riferibili al predetto biennio recano una causale del pagina 7 di 11 tutto diversa “project management cost” rispetto a quella indicata nel documento fiscale posto a fondamento del credito in questione “saldo assistenza ingegnerizzazione”.
Ad ogni buon conto, anche a voler supporre una coincidenza causale dei crediti ivi esposti, la circostanza per cui le parti si siano accordate per un rimborso dei costi del personale per il periodo
2017-2018 non vale di per sé a provare che analoga intesa sia intercorsa in ordine al precedente biennio, assunto quest'ultimo peraltro sconfessato da parte appellata, la quale deduce che i predetti pagamenti erano l'effetto non di un accordo bensì di un abuso da parte della committente.
Esclusa pertanto la rilevanza probatoria di tali pagamenti, quanto all'istituto del distacco dei lavoratori, invocato da parte appellante, deve rilevarsi che il caso di specie non presenta i caratteri propri della suddetta fattispecie atteso che, in primis, come risulta dalla visura camerale di n Parte_1 atti, i tre lavoratori in questione erano adibiti ad una sede secondaria della stessa società appellante, continuando pertanto a svolgere la propria attività lavorativa presso una sede direttamente riferibile al datore di lavoro e, inoltre, che la società appellante non ha dato prova dell'allegazione per cui l'effettiva utilizzatrice delle prestazioni lavorative sarebbe stata allegazione contestata da CP_3 quest'ultima.
Né il contesto nell'ambito del quale si sviluppavano i reciproci rapporti di collaborazione consente di pervenire ad una diversa conclusione, atteso che aveva un diretto interesse ad Parte_1 aprire una sede secondaria e adibirvi dei propri dipendenti, rappresentato dalla possibilità di monitorare il corretto svolgimento dei processi produttivi di in modo tale da risultare a propria volta CP_3 adempiente nei confronti della propria committente, maturando il diritto al relativo corrispettivo.
Pertanto, l'interesse delle due società era convergente verso il medesimo obiettivo di garantire il buon esito dell'attività di produzione di ragione per la quale la decisione di CP_3 Parte_1 di adibire tre lavoratori alla propria sede secondaria, di cui uno in modo stabile e due in via
[...] occasionale, rientrava nella sua piena discrezionalità imprenditoriale.
In ogni caso, pur a voler ritenere il caso di specie inquadrabile nell'ambito del richiamato istituto del distacco, in ossequio al disposto dell'art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico a favore dei lavoratori distaccati conservando la titolarità del rapporto di lavoro, sicché, in mancanza di un obbligo legale in tal senso, una traslazione degli oneri retributivi e contributivi in capo ad avrebbe comunque richiesto CP_3 un accordo tra le parti.
pagina 8 di 11 Quanto all'asserito ingiustificato spostamento patrimoniale – dalla società appellante, che sopportava il costo dei tre lavoratori, alla società appellata, che beneficiava della relativa attività lavorativa – deve rilevarsi come parte appellante non abbia dato prova di un tale effetto traslativo, atteso che, da un lato, come sopra evidenziato, non è stato dimostrato che l'attività lavorativa dei tre dipendenti sia andata ad esclusivo vantaggio di e che, dall'altro lato, non abbia dato neanche prova del proprio CP_3 depauperamento, non avendo prodotto documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento delle retribuzioni ed il versamento delle relative ritenute, essendosi limitata a produrre le relative buste paga (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 08.07.2022, n. 21770).
Ciò posto, deve rilevarsi che dall'esame globale del quadro fattuale emergono dati oggettivi che evidenziano l'inesistenza del credito azionato.
Anzitutto, un indice in tal senso è costituito dal prolungato silenzio serbato da la Parte_1 quale, pur vantando un credito risalente negli anni di un rilevante importo (euro 119.691,37), ometteva di menzionarne l'esistenza ed esigerne il pagamento fino alla mail datata 4.02.2020; silenzio dunque durato ben cinque anni, atteso che il credito in questione aveva iniziato a maturare nel 2015.
La predetta condotta omissiva risulta ancor più significativa alla luce del sollecito nel gennaio 2020 da parte di del pagamento di euro 35.695,88, atteso che avrebbe potuto CP_3 Parte_1 in tale circostanza opporre in compensazione un controcredito di importo ben superiore (euro
119.691,37) e risalente nel tempo (2015-2016); in tale frangente, invero, la società appellante si era limitata a riconoscere la propria posizione debitoria, senza menzionare l'eventuale esistenza di partite creditorie a proprio favore.
A ciò si aggiunga che, a livello documentale, a supporto della propria pretesa creditoria produceva unicamente la già citata fattura n. 1183 del 27.12.2018, documento Parte_1 fiscale che tuttavia non risulta essere stato regolarmente emesso, registrato e trasmesso, irregolarità contestata da parte appellante, la quale si limitava ad addurne l'irrilevanza probatoria, così assumendo una posizione in netto contrasto con quella in precedenza assunta nel corso del primo grado di giudizio ove si era avvalsa della suddetta produzione documentale per dar prova del proprio credito.
L'inattendibilità della data di emissione della fattura in questione – 27.12.2018 – è altresì ricavabile dalla sopra citata mail di del 4.02.2020, dalla quale emerge che, a quella data, il Parte_1 predetto documento fiscale non era stato ancora emesso.
Sul piano istruttorio, correttamente l'organo giudicante di primo grado non ha ammesso la prova in ragione del limite di valore dettato dall'art. 2721 c.c. in materia contrattuale, derogabile a discrezione pagina 9 di 11 del giudice procedente in caso di apprezzabili ragioni, non essendo tenuto ad esplicare le ragioni del rigetto dell'istanza istruttoria, atteso che è fisiologico mantenere l'ammissione della prova dichiarativa entro il limite di ammissibilità di cui all'art. 2721 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, del 21.10.2024, n.
27231).
Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, deve escludersi che abbia Parte_1 assolto all'onere su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. di dar prova della fonte del proprio credito.
Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
***
Ne consegue la conferma, in parte qua, della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, a condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 unipersonale ( ) delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che
[...] CP_2 vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di unipersonale avverso la
[...] Controparte_1 sentenza n. 7347/2024, pubblicata in data 24.07.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 appellata;
pagina 10 di 11 - condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 [...] nipersonale delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Francesca Vullo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa Francesca Vullo Presidente
- dr.ssa Roberta Nunnari Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 645/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (p. iva ) con sede in Milano in Via Molino delle Armi, n.11in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. L'ASTORINA Umberto (c.f. ) e dall'Avv. FRATTIN Francesco C.F._1
AR (c.f. ) presso il cui studio in Modena, Via dei Lovoleti n. 9, è C.F._2 elettivamente domiciliata, pec:
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APPELLANTE
CONTRO unipersonale (p. ), con sede in Controparte_1 PartitaIVA_2
San Giovanni in Persiceto (BO) in Via Astengo, n. 11 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. ANTENUCCI Roberto (c.f. pagina 1 di 11 ) presso il cui studio in Teramo, C.so Cerulli n. 74, è elettivamente domiciliata, C.F._3 pec:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: vendita di cose mobili
Sulle seguenti conclusioni: per appellante Parte_1
Voglia l'adita Corte d'Appello di Milano, nel merito, in via principale
- riformarsi l'impugnata sentenza accogliendo la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
e, pertanto, accertarsi e dichiararsi che la convenuta
[...] Controparte_1
è debitrice di € 119.691,37 oltre IVA a rimborso dei costi del personale della
[...] Parte_1 cui attività la convenuta si è avvalsa nel corso degli anni 2015 e 2016, condannandola al pagamento
Con vittoria delle spese di lite.
In via subordinata istruttoria:
- ammettere ed assumere le prove orali le cui istanze il Tribunale di Milano ha invece rigettato.
Per nipersonale ( , appellata Controparte_1 CP_2
Si conclude nel merito e in via principale chiedendo:
- il rigetto dell'appello, della domanda riconvenzionale e delle avverse richieste istruttorie, la Cont conferma della sentenza di primo grado e comunque in aggiunta dichiararsi che nulla è dovuto da in favore di e che i lavoratori citati da non hanno prestato la propria attività Parte_1 Parte_1
Cont lavorativa in favore di
In via subordinata istruttoria chiedendo:
- di ammettere le prove orali della appellata non ammesse in primo grado e di cui alle memorie ex art.
183 c.p.c. II° e III° termine riportate nella comparsa di costituzione, volte sempre ad ottenere il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
pagina 2 di 11 In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello: Cont
- si chiede dichiararsi non dovuta da parte di dell'IVA.
Con vittoria di spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 7347/2024, pubblicata in data 24.07.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4487/2022, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decideva:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 21141/2021, che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte opposta, che si liquidano in € 11.268,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1 ingiuntivo n. 21141/2021, emesso dal Tribunale Ordinario di Milano, con cui si ingiungeva alla predetta società di pagare in favore della ricorrente l'importo di euro 35.695,88, sulla base CP_3 della fattura n. 505 del 30.09.2019, per una fornitura di componenti per complessivi euro 107.670,21, eccependo di aver già integralmente pagato quanto dovuto.
In via riconvenzionale, chiedeva che venisse accertata la sussistenza del proprio controcredito di euro
119.691,37 nei confronti della subfornitrice sulla base della fattura n. 1183 del CP_3
27.12.2018, importo pari al costo del dipendente per il periodo che va dal Parte_2 settembre 2015-dicembre 2016 ed al costo delle giornate di lavoro prestate nel medesimo arco temporale da e , tutti adibiti alla sede secondaria aperta da CP_4 Controparte_5 resso lo stabilimento di sito in Tortoteto (TE), al fine di supportare Parte_1 CP_3 nel processo di conversione industriale di supervisionarne l'attività produttiva. CP_3
pagina 3 di 11 I rapporti di obbligatori tra le predette società nascevano nell'ambito di una collaborazione avviata nel
2015, allorquando per far fronte ad una importante commessa riguardante il Parte_1 periodo 2015-2018, individuava quale subfornitore per la produzione di alcune componenti CP_3 automotive.
In particolare, con riferimento al credito oggetto della domanda riconvenzionale, Parte_1 adduceva che sarebbe intercorso un accordo con in base al quale quest'ultima si sarebbe CP_3 obbligata a rimborsare il costo delle spese sostenute dalla prima per i tre lavoratori adibiti presso la sede secondaria di OR e la cui attività lavorativa sarebbe andata a vantaggio della subfornitrice concordando, quanto ai termini di pagamento, di posticipare quello riferito alle prime due CP_3 annualità (settembre 2015 – dicembre 2016) alla fine della commessa.
- Si costituiva in giudizio unipersonale ( , Controparte_1 CP_2 contestando la fondatezza dell'opposizione e della domanda riconvenzionale ex adverso avanzata, deducendo, quanto al proprio credito azionato in via monitora, anzitutto, che con mail dell'8.01.2020 aveva riconosciuto l'esistenza e l'ammontare del proprio debito senza sollevare Parte_1 alcuna contestazione, evidenziava, altresì, che i prezzi applicati in fattura coincidevano con quelli dell'ordinativo di fornitura.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla società committente, deduceva che la fattura n.
1183 del 27.12.2018 non risulterebbe trasmessa all'Agenzia delle Entrate non essendo presente nel cassetto fiscale, ed eccepiva, in ogni caso, che non sarebbe mai intervenuto alcun accordo in base al quale la stessa avrebbe dovuto rimborsare a il costo dei tre dipendenti in questione, con Parte_1 conseguente insussistenza del relativo credito.
La causa veniva istruita dall'organo giudicante di primo grado sulla base della documentazione prodotta dalle parti;
quindi, veniva trattenuta in decisione.
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Con l'impugnata sentenza il giudice di prime cure, con riferimento al credito azionato in via monitoria da confermava il decreto ingiuntivo opposto, evidenziando, da un lato, che gli ordinativi di CP_3 fornitura, recanti i prezzi applicati nella fattura n. 505 del 30.09.2019, non erano stati contestati da e, dall'altro lato, che con mail datata 8.01.2020 la stessa aveva espressamente Parte_1 riconosciuto l'esistenza del proprio debito nei confronti della società subfornitrice.
Quanto al controcredito azionato da in via riconvenzionale, riteneva la domanda Parte_1 di parte opponente infondata, rilevando che quest'ultima non aveva assolto all'onere su di essa pagina 4 di 11 incombente di provare la fonte negoziale del proprio credito, così come non aveva offerto prova dell'accordo volto a posticipare il relativo pagamento per periodo 2015-2016 a fine commessa, ritenendo illogica la scelta di i esigere dapprima il pagamento in ordine ai costi Parte_1 sostenuti per il biennio 2017-2018 e, solo a rapporto di collaborazione ultimato, quello riguardante il precedente periodo 2015-2016.
Sulla base della predetta circostanza, della mancanza di prova della regolare emissione e trasmissione ad della fattura n. 1183 del 27.12.2018 posta a fondamento del credito, dell'assenza di un CP_3 documento comprovante l'esistenza di un accordo negoziale in tal senso, del silenzio serbato per anni da circa l'esistenza di un siffatto credito – mai menzionato nella corrispondenza Parte_1
– e della mancata prova di aver effettivamente sostenuto gli esborsi per i quali pretende il rimborso, rigettava la domanda riconvenzionale.
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- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello circoscrivendo il gravame al Parte_1 rigetto della domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
Con il primo motivo di appello lamentava l'errata applicazione delle regole in tema di onere di allegazione e prova, atteso che il proprio diritto al rimborso rinverrebbe fondamento – senza che vi sia necessità di dar prova dell'esistenza di un contratto in tal senso – nella mera circostanza fattuale di aver anticipato delle spese per conto di ad essa esclusivamente riferibili, ricadendo su CP_3 quest'ultima l'onere di allegare e provare la sussistenza di una giusta causa per il trasferimento di ricchezza avvenuto a proprio favore, avendo beneficiato dell'attività lavorativa dei tre dipendenti adibiti alla sede secondaria di n OR (TE). Parte_1
Con il secondo motivo di appello censurava la ricostruzione fattuale operata dal giudice di prime cure, nella parte in cui non avrebbe considerato la circostanza per cui i tre lavoratori di Parte_1 sarebbero stati distaccati presso la subfornitrice lavoratori il cui costo veniva CP_3 integralmente sopportato da parte appellante in qualità di datrice di lavoro. Adduceva, inoltre,
l'irrilevanza probatoria dell'irregolarità della fattura n. 1183/2018, riguardando esclusivamente la sfera fiscale.
Con il terzo motivo di appello adduceva, altresì, l'irrilevanza della mancata prova dell'effettivo avvenuto pagamento delle retribuzioni in questione e del versamento delle relative ritenute, atteso che,
l'unico dato significativo sarebbe dato dall'esistenza di obbligazioni a proprio carico in qualità di datrice di lavoro, non rilevando affatto i tempi e i modi del loro adempimento.
pagina 5 di 11 Con il quarto motivo di appello, in via istruttoria, reiterava l'istanza di ammissione della prova testimoniale.
- Si costituiva in giudizio ( ), Controparte_6 CP_2 contestando integralmente il gravame del quale chiedeva il rigetto con conferma integrale della sentenza appellata.
All'udienza del 20.11.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., la causa era trattenuta in decisione dal collegio e decisa nella camera di consiglio del 26.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che il capo della sentenza con il quale viene confermato il decreto ingiuntivo opposto non è stato oggetto di specifico motivo di gravame, con la conseguenza che su di esso si è formato il giudicato. Sulla base dei motivi di appello interposti da Parte_1 pertanto, l'oggetto del giudizio di appello rimane circoscritto alla verifica della fondatezza della domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima.
Poste tali premesse in ordine alla perimetrazione del gravame, si procederà ad una trattazione congiunta dei motivi di appello sopra riportati, in ragione della stretta connessione dei rispettivi oggetti, tutti riguardanti l'assolvimento o meno dell'onere da parte di ell'onere di provare la Parte_1 fonte del credito fatto valere.
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Ai fini della disamina dei motivi di appello, è necessario in via preliminare ripercorrere i passaggi più significativi della vicenda fattuale in oggetto.
Avendo ricevuto un'importante commessa da una nota casa automobilistica per gli anni 2015-2018, con la conseguente necessità di esternalizzare la produzione di alcune componenti automotive, ndividuava quale idonea subfornitrice Parte_1 CP_3
Al fine di favorirne il processo di conversione industriale nonché di supervisionare le attività produttive commissionatele, la società committente decideva di aprire una propria unità locale presso lo stabilimento di sito OR (TE), in Via Fondovalle Salinello, adibendovi in modo CP_3 stabile un proprio lavoratore dipendente, e, occasionalmente, altri due Parte_2 lavoratori, e CP_4 Controparte_5
pagina 6 di 11 Il rapporto di collaborazione tra le due società si svolgeva senza criticità sino a quando, a commessa ultimata, a seguito di specifica richiesta di notizie circa lo stato dei pagamenti da parte della società subfornitrice, con mail datata 8.01.2020 dichiarava che <da verifica risulta che Parte_1 il vostro partitario è aperto per 35.695,88 € in totale. Inoltre abbiamo fatture Porsche sospese per 35k circa relative ai due progetti. Mi auguro si sblocchino presto così possiamo sistemare la posizione>>.
Successivamente, con mail datata 4.02.2020 rappresentava ad che Parte_1 CP_3 risultavano in suo favore dei controcrediti da esigere – la cui misura era correlata al costo dei dipendenti sopra citati, impiegati per lo sviluppo dell'attività produttiva della società subfornitrice – per complessivi euro 119.691,37, credito mai menzionato in precedenza, con la preghiera di un contatto
<… al fine di emettere la fattura con la descrizione che mi vorrete indicare>>. Detto credito veniva contestato nell'immediatezza da CP_3
Al riguardo, la società appellante adduce che a fondamento della suddetta pretesa creditoria vi sarebbe un accordo intercorso con la controparte in forza del quale quest'ultima si sarebbe CP_3 impegnata a rimborsare a il costo dei tre lavoratori adibiti presso la sede Parte_1 secondaria aperta in OR (TE); quanto ai termini di pagamento, per facilitare l'avvio della nuova produzione da parte di ha assunto che le parti avrebbero concordato, per il periodo iniziale CP_3
(settembre 2015-dicembre 2016), di posticipare il predetto rimborso a fine commessa, ragione per la quale la società committente avrebbe avanzato la richiesta di pagamento in questione solo nel febbraio
2020.
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Tanto precisato in termini fattuali, il caso di specie involge la tematica della ripartizione dell'onere della prova e, segnatamente, dell'assolvimento o meno da parte della società appellante dell'onere su di essa incombente in forza della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., dovendosi accertare se abbia dato prova dei fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, della fonte Parte_1 negoziale o legale del credito azionato.
Poste tali premesse, pertanto, parte appellante era tenuta anzitutto a fornire la prova che fosse effettivamente intercorso con la controparte subfornitrice un accordo negoziale che prevedesse l'obbligo in capo a quest'ultima di rimborsarle le spese di personale sostenute nel periodo 2015-2016.
Al riguardo, deve escludersi che assuma una qualche valenza probatoria la circostanza per cui CP_3 abbia regolarmente pagato le fatture, asseritamente aventi il medesimo titolo, relative al
[...] successivo biennio 2017-2018, in quanto le fatture riferibili al predetto biennio recano una causale del pagina 7 di 11 tutto diversa “project management cost” rispetto a quella indicata nel documento fiscale posto a fondamento del credito in questione “saldo assistenza ingegnerizzazione”.
Ad ogni buon conto, anche a voler supporre una coincidenza causale dei crediti ivi esposti, la circostanza per cui le parti si siano accordate per un rimborso dei costi del personale per il periodo
2017-2018 non vale di per sé a provare che analoga intesa sia intercorsa in ordine al precedente biennio, assunto quest'ultimo peraltro sconfessato da parte appellata, la quale deduce che i predetti pagamenti erano l'effetto non di un accordo bensì di un abuso da parte della committente.
Esclusa pertanto la rilevanza probatoria di tali pagamenti, quanto all'istituto del distacco dei lavoratori, invocato da parte appellante, deve rilevarsi che il caso di specie non presenta i caratteri propri della suddetta fattispecie atteso che, in primis, come risulta dalla visura camerale di n Parte_1 atti, i tre lavoratori in questione erano adibiti ad una sede secondaria della stessa società appellante, continuando pertanto a svolgere la propria attività lavorativa presso una sede direttamente riferibile al datore di lavoro e, inoltre, che la società appellante non ha dato prova dell'allegazione per cui l'effettiva utilizzatrice delle prestazioni lavorative sarebbe stata allegazione contestata da CP_3 quest'ultima.
Né il contesto nell'ambito del quale si sviluppavano i reciproci rapporti di collaborazione consente di pervenire ad una diversa conclusione, atteso che aveva un diretto interesse ad Parte_1 aprire una sede secondaria e adibirvi dei propri dipendenti, rappresentato dalla possibilità di monitorare il corretto svolgimento dei processi produttivi di in modo tale da risultare a propria volta CP_3 adempiente nei confronti della propria committente, maturando il diritto al relativo corrispettivo.
Pertanto, l'interesse delle due società era convergente verso il medesimo obiettivo di garantire il buon esito dell'attività di produzione di ragione per la quale la decisione di CP_3 Parte_1 di adibire tre lavoratori alla propria sede secondaria, di cui uno in modo stabile e due in via
[...] occasionale, rientrava nella sua piena discrezionalità imprenditoriale.
In ogni caso, pur a voler ritenere il caso di specie inquadrabile nell'ambito del richiamato istituto del distacco, in ossequio al disposto dell'art. 30 del D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276, in caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico a favore dei lavoratori distaccati conservando la titolarità del rapporto di lavoro, sicché, in mancanza di un obbligo legale in tal senso, una traslazione degli oneri retributivi e contributivi in capo ad avrebbe comunque richiesto CP_3 un accordo tra le parti.
pagina 8 di 11 Quanto all'asserito ingiustificato spostamento patrimoniale – dalla società appellante, che sopportava il costo dei tre lavoratori, alla società appellata, che beneficiava della relativa attività lavorativa – deve rilevarsi come parte appellante non abbia dato prova di un tale effetto traslativo, atteso che, da un lato, come sopra evidenziato, non è stato dimostrato che l'attività lavorativa dei tre dipendenti sia andata ad esclusivo vantaggio di e che, dall'altro lato, non abbia dato neanche prova del proprio CP_3 depauperamento, non avendo prodotto documentazione idonea a comprovare l'effettivo pagamento delle retribuzioni ed il versamento delle relative ritenute, essendosi limitata a produrre le relative buste paga (cfr. Cass. Civ. Sez. Lav., 08.07.2022, n. 21770).
Ciò posto, deve rilevarsi che dall'esame globale del quadro fattuale emergono dati oggettivi che evidenziano l'inesistenza del credito azionato.
Anzitutto, un indice in tal senso è costituito dal prolungato silenzio serbato da la Parte_1 quale, pur vantando un credito risalente negli anni di un rilevante importo (euro 119.691,37), ometteva di menzionarne l'esistenza ed esigerne il pagamento fino alla mail datata 4.02.2020; silenzio dunque durato ben cinque anni, atteso che il credito in questione aveva iniziato a maturare nel 2015.
La predetta condotta omissiva risulta ancor più significativa alla luce del sollecito nel gennaio 2020 da parte di del pagamento di euro 35.695,88, atteso che avrebbe potuto CP_3 Parte_1 in tale circostanza opporre in compensazione un controcredito di importo ben superiore (euro
119.691,37) e risalente nel tempo (2015-2016); in tale frangente, invero, la società appellante si era limitata a riconoscere la propria posizione debitoria, senza menzionare l'eventuale esistenza di partite creditorie a proprio favore.
A ciò si aggiunga che, a livello documentale, a supporto della propria pretesa creditoria produceva unicamente la già citata fattura n. 1183 del 27.12.2018, documento Parte_1 fiscale che tuttavia non risulta essere stato regolarmente emesso, registrato e trasmesso, irregolarità contestata da parte appellante, la quale si limitava ad addurne l'irrilevanza probatoria, così assumendo una posizione in netto contrasto con quella in precedenza assunta nel corso del primo grado di giudizio ove si era avvalsa della suddetta produzione documentale per dar prova del proprio credito.
L'inattendibilità della data di emissione della fattura in questione – 27.12.2018 – è altresì ricavabile dalla sopra citata mail di del 4.02.2020, dalla quale emerge che, a quella data, il Parte_1 predetto documento fiscale non era stato ancora emesso.
Sul piano istruttorio, correttamente l'organo giudicante di primo grado non ha ammesso la prova in ragione del limite di valore dettato dall'art. 2721 c.c. in materia contrattuale, derogabile a discrezione pagina 9 di 11 del giudice procedente in caso di apprezzabili ragioni, non essendo tenuto ad esplicare le ragioni del rigetto dell'istanza istruttoria, atteso che è fisiologico mantenere l'ammissione della prova dichiarativa entro il limite di ammissibilità di cui all'art. 2721 c.c. (cfr. Cass. Civ. Sez. II, del 21.10.2024, n.
27231).
Alla luce di tutte le ragioni sopra esposte, pertanto, deve escludersi che abbia Parte_1 assolto all'onere su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c. di dar prova della fonte del proprio credito.
Consegue l'integrale rigetto dell'appello.
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Ne consegue la conferma, in parte qua, della sentenza appellata.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto, a condannata alla rifusione in favore di Parte_1 Controparte_1 unipersonale ( ) delle spese di lite del presente grado di giudizio di appello che
[...] CP_2 vanno liquidate, in ragione dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (compreso nello scaglio tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00), applicati i parametri tariffari (da attestare in prossimità dei valori medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre la maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del comma Parte_1
1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di unipersonale avverso la
[...] Controparte_1 sentenza n. 7347/2024, pubblicata in data 24.07.2024, del Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza Parte_1 appellata;
pagina 10 di 11 - condanna l'appellante alla rifusione in favore di Parte_1 [...] nipersonale delle spese di lite del presente grado di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre maggiorazione del
15% per rimborso spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma del comma 1 quater Parte_1 dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025.
(La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della MOT in tirocinio dr.ssa
Eva DAL BARCO)
Il Consigliere estensore
Dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa Francesca Vullo
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