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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 16/06/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 485/2015
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE ORDINARIA
In persona del giudice unico, dr.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 485 nel ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2015, posta in decisione all'udienza del 12.06.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexsies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Vincenzo Pugliese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Viale
Affaccio, 183, giusta procura in atti,
-Ricorrenti/Attori-
CONTRO
, c.f. , in qualità di erede di , e CP_1 C.F._5 Persona_1
, c.f. rappresentate e difese, Controparte_2 C.F._6
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Agostino Caridà e , ed Persona_1 elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in Vibo Valentia, in via Santa Maria dell'Imperio n. 64, giusta procura in atti
-Resistenti/Convenute -
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
12.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato tribunale
[...] Parte_2 [...]
e al fine di ottenerne la condanna allo sgombero di ogni Per_1 Controparte_2
installazione ed opera da questi collocata nella loro proprietà sita in Vibo Valentia Marina, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A tal fine hanno premesso:
- Di essere proprietari di quattro appartamenti nello stabile condominiale, composto in totale da otto appartamenti, sito in via Emilia, in Vibo Valentia Marina, n. 80;
- Che i convenuti, proprietari di due appartamenti, hanno installato arbitrariamente sull'intercapedine retrostante lo stabile, c.d. scannafosso, sul muro di contenimento ed accanto ad una finestra, di esclusiva proprietà rispettivamente: una cisterna per l'acqua potabile, Parte_2
con annessi motorino e tubatura, una scaletta di metallo per potervi accedere ed un tubo di scarico;
- Che, inoltre, sempre in modo arbitrario, i convenuti hanno cambiato l'aspetto esteriore dello stabile condominiale, aggiungendo alle finestre con tapparelle dei loro appartamenti degli infissi con ante battenti che, oltra a contrastare con l'estetica del palazzo, costituiscono ingombro per il passaggio lungo lo scannafosso;
- Che, i diversi giudizi intrapresi durante gli anni, avevano delineato i confini delle proprietà,
e facendo rientrare lo nella esclusività di attribuendo ai Parte_2 Per_1 Parte_5 Parte_2
convenuti il potere di accesso allo scannafosso esclusivamente per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria per l'adduzione dell'acqua.
Per tali motivi, rilevando che la causa potesse esser decisa allo stato degli atti senza necessità di attività istruttoria, chiedevano l'accoglimento delle suindicate richieste con emissione dell'ordinanza ex art 702 bis c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio e contestando tutto quanto Persona_1 Controparte_2
dedotto, richiesto ed eccepito dai ricorrenti, rilevando: che sul c.d. scannafosso fosse stato loro riconosciuto dal Tribunale di Vibo Valentia una servitù di acquedotto, per lo svolgimento di opere di ordinaria manutenzione per l'adduzione dell'acqua, da svolgersi mediante la consegna delle chiavi del cancello di accesso allo scannafosso due volte all'anna da parte di;
Parte_1
che il suddetto potere comprendeva tutte le attività a ciò destinante, anche tramite l'installazione di tubazioni e motorini;
che il serbatoio dell'acqua fosse già da tempo presente nella suddetta aerea,
e nessuna delle opere fosse stata installata abusivamente, nel pieno esercizio della servitù, né clandestinamente, poiché le opere erano state collocate pacificamente;
che nessun decoro era stato leso con la semplice sostituzione delle finestre, da parte di Chiedevano, Controparte_2
pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Magistrato allora titolare del ruolo mutava il rito con ordinanza del 28.09.2015 e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Ritenuta la inammissibilità delle prove richieste, la causa veniva ritenuta matura per la decisone e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All' udienza dell'11.02.2020, comunicata la morte del convenuto , veniva Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo che veniva riassunto nei termini nei confronti di CP_1
erede del convenuto originario, la quale si costituiva unitamente a
[...] Controparte_2
proseguendo il giudizio.
Dopo una serie di rinvii, il sottoscritto Magistrato, divenuta assegnataria del , rinviava alla Pt_6 udienza del 12.06.2025 per discussione, che si svolgeva con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, ed all'esito veniva emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda avanzata dagli attori è infondata e pertanto va rigettata.
Preliminarmente è bene circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, al fine della corretta qualificazione della domanda giudiziaria, alla luce dei precedenti provvedimenti adottati dell'intestato Tribunale a definizione dei giudizi instaurati tra le stesse parti, ed allegati in atti – cui si rimanda per evitare inutili ripetizioni.
Occorre chiarire, infatti che, alla luce delle precedenti statuizioni:
1) In base alla definizione dei confini risultante dalla sentenza n. 82.2006 lo scannafosso è di proprietà esclusiva;
Parte_2
2) Sullo stesso scannafosso esiste, a favore dei una servitù di acquedotto, Controparte_3 come stabilito dall'ordinanza del 24.12.2013, emessa nel giudizio R.G. n. 924/2010.
Ciò posto, i termini della odierna domanda, che ad una lettura dei fatti sembrerebbero riguardare le concrete modalità di esercizio della servitù di acquedotto, portano a qualificare l'azione giudiziaria avanzata, come actio negatoria servitutis., ex art. 949 c.c.
Tale qualificazione appare corretta alla luce del principio tra chiesto e pronunciato, posto che oggetto del petitum è la rimozione dal fondo della proprietà attrice di installazioni da loro definite abusive e clandestine, poste dai convenuti per l'adduzione di acqua, mentre la causa petendi è rappresentata dalla lesione della proprietà piena ed esclusiva che non è gravata da alcun diritto reale di godimento, possesso o facoltà in capo ai convenuti.
Ebbene, partendo da tali assunti, la qualificazione così operata è conforme a quanto affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come " actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo.” (Cass. civ. n. 19249/2021)
Definita la natura giuridica della domanda, occorre, verificare se, in base al generale principio posto dall'art. 2967 c.c., l'attore abbia adempiuto all'onore probatorio su di lui gravante.
Orbene, occorre tuttavia precisare che l'esistenza della servitù coattiva di acquedotto sullo scannafosso oggetto di contesa, come detto, è stata accertata a far data dal 2013, dall'ordinanza emessa da questo Tribunale e comporta, conformemente alla natura dell'istituto giudico di che trattasi, la facoltà in colui, a cui favore sorge, di far passare le acque per il fondo altrui e costruire e tenere su questo gli impianti necessari per il passaggio dell'acqua. Pertanto, per il proprietario del fondo che è soggetto, non c'è che un onere consistente in un pati: sopportare il passaggio delle acque, la costruzione e l'esistenza dell'acquedotto.
Poiché l'ordinanza più volte citata viene allegata agli atti anche dagli stessi attori, la servitù è pacifica, di talché, unica richiesta meritevole di attenzione da parte dell'odierno giudicante dovrebbe riguardare le limitazioni e le modalità del suo esercizio, dovendo precisare tuttavia che,
l'onere probatorio attoreo in questi casi ha ad oggetto “l'esistenza delle dedotte modalità e limitazioni” (Cass. civ. n. 476/2016).
Preme in tal senso rilevare che il giudice del 2013, ha precisato che le modalità dell'esercizio della servitù in capo ai comportano l'apposizione di motorini, serbatori o qualsiasi Controparte_3
altra installazione che sia necessaria, anche le opere di manutenzione straordinaria, e che per costante giurisprudenza “Il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto, ai sensi dell'art.
1033 c.c., ha diritto di mantenere le opere necessarie al relativo esercizio fin quando sussiste, per il proprio fondo, il requisito della utilitas (Cass. civ. n. 16234/2006)
Tanto premesso, non è stato dimostrato, da parte delle attrici, dalla copiosa documentazione in atti, alcuna limitazione o diversa modalità da quella stabilita per l'esercizio della servitù di acquedotto così come riconosciuta a favore dei convenuti, che pertanto rimane, sia per la specificazione del pati che per le imposizioni disposte, quella indicata dal Giudice del 2013.
Ugualmente non risulta dimostrata la lesione al decoro ed all'armonia del palazzo dal cambio degli infissi della considerando tra l'altro che non esiste una regolamentazione o un accordo CP_2
tra i proprietari degli appartamenti dello stabile, e che data l'esiguo numero degli stessi non viene in rilievo la disciplina dettata in materia di condominio, neppure del c.d. condominio minimo.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte e dei principi esposti, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
• Rigetta la domanda;
• Condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio quantificati in €
7.924,40, per compensi professionali comprensive del 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso,
Vibo Valentia, 16.06.2025
Il presidente f.f.
Giudice Estensore
D.ssa Tiziana Macrì
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE ORDINARIA
In persona del giudice unico, dr.ssa Tiziana Macrì, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 485 nel ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2015, posta in decisione all'udienza del 12.06.2025, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexsies, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. e vertente
TRA
, c.f. , , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.f. , c.f. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, c.f. , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_4 C.F._4
Vincenzo Pugliese ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Vibo Valentia, Viale
Affaccio, 183, giusta procura in atti,
-Ricorrenti/Attori-
CONTRO
, c.f. , in qualità di erede di , e CP_1 C.F._5 Persona_1
, c.f. rappresentate e difese, Controparte_2 C.F._6
congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Agostino Caridà e , ed Persona_1 elettivamente domiciliate presso lo studio di quest'ultimo, sito in Vibo Valentia, in via Santa Maria dell'Imperio n. 64, giusta procura in atti
-Resistenti/Convenute -
CONCLUSIONI: come da note scritte conclusive depositate in sostituzione dell'udienza del
12.06.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , hanno convenuto in giudizio innanzi all'intestato tribunale
[...] Parte_2 [...]
e al fine di ottenerne la condanna allo sgombero di ogni Per_1 Controparte_2
installazione ed opera da questi collocata nella loro proprietà sita in Vibo Valentia Marina, oltre al pagamento delle spese e competenze di giudizio.
A tal fine hanno premesso:
- Di essere proprietari di quattro appartamenti nello stabile condominiale, composto in totale da otto appartamenti, sito in via Emilia, in Vibo Valentia Marina, n. 80;
- Che i convenuti, proprietari di due appartamenti, hanno installato arbitrariamente sull'intercapedine retrostante lo stabile, c.d. scannafosso, sul muro di contenimento ed accanto ad una finestra, di esclusiva proprietà rispettivamente: una cisterna per l'acqua potabile, Parte_2
con annessi motorino e tubatura, una scaletta di metallo per potervi accedere ed un tubo di scarico;
- Che, inoltre, sempre in modo arbitrario, i convenuti hanno cambiato l'aspetto esteriore dello stabile condominiale, aggiungendo alle finestre con tapparelle dei loro appartamenti degli infissi con ante battenti che, oltra a contrastare con l'estetica del palazzo, costituiscono ingombro per il passaggio lungo lo scannafosso;
- Che, i diversi giudizi intrapresi durante gli anni, avevano delineato i confini delle proprietà,
e facendo rientrare lo nella esclusività di attribuendo ai Parte_2 Per_1 Parte_5 Parte_2
convenuti il potere di accesso allo scannafosso esclusivamente per lo svolgimento di attività di manutenzione ordinaria per l'adduzione dell'acqua.
Per tali motivi, rilevando che la causa potesse esser decisa allo stato degli atti senza necessità di attività istruttoria, chiedevano l'accoglimento delle suindicate richieste con emissione dell'ordinanza ex art 702 bis c.p.c.
Si sono costituiti in giudizio e contestando tutto quanto Persona_1 Controparte_2
dedotto, richiesto ed eccepito dai ricorrenti, rilevando: che sul c.d. scannafosso fosse stato loro riconosciuto dal Tribunale di Vibo Valentia una servitù di acquedotto, per lo svolgimento di opere di ordinaria manutenzione per l'adduzione dell'acqua, da svolgersi mediante la consegna delle chiavi del cancello di accesso allo scannafosso due volte all'anna da parte di;
Parte_1
che il suddetto potere comprendeva tutte le attività a ciò destinante, anche tramite l'installazione di tubazioni e motorini;
che il serbatoio dell'acqua fosse già da tempo presente nella suddetta aerea,
e nessuna delle opere fosse stata installata abusivamente, nel pieno esercizio della servitù, né clandestinamente, poiché le opere erano state collocate pacificamente;
che nessun decoro era stato leso con la semplice sostituzione delle finestre, da parte di Chiedevano, Controparte_2
pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Il Magistrato allora titolare del ruolo mutava il rito con ordinanza del 28.09.2015 e concedeva alle parti i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.. Ritenuta la inammissibilità delle prove richieste, la causa veniva ritenuta matura per la decisone e rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All' udienza dell'11.02.2020, comunicata la morte del convenuto , veniva Persona_1 dichiarata l'interruzione del processo che veniva riassunto nei termini nei confronti di CP_1
erede del convenuto originario, la quale si costituiva unitamente a
[...] Controparte_2
proseguendo il giudizio.
Dopo una serie di rinvii, il sottoscritto Magistrato, divenuta assegnataria del , rinviava alla Pt_6 udienza del 12.06.2025 per discussione, che si svolgeva con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c, ed all'esito veniva emessa la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La domanda avanzata dagli attori è infondata e pertanto va rigettata.
Preliminarmente è bene circoscrivere l'oggetto del presente giudizio, al fine della corretta qualificazione della domanda giudiziaria, alla luce dei precedenti provvedimenti adottati dell'intestato Tribunale a definizione dei giudizi instaurati tra le stesse parti, ed allegati in atti – cui si rimanda per evitare inutili ripetizioni.
Occorre chiarire, infatti che, alla luce delle precedenti statuizioni:
1) In base alla definizione dei confini risultante dalla sentenza n. 82.2006 lo scannafosso è di proprietà esclusiva;
Parte_2
2) Sullo stesso scannafosso esiste, a favore dei una servitù di acquedotto, Controparte_3 come stabilito dall'ordinanza del 24.12.2013, emessa nel giudizio R.G. n. 924/2010.
Ciò posto, i termini della odierna domanda, che ad una lettura dei fatti sembrerebbero riguardare le concrete modalità di esercizio della servitù di acquedotto, portano a qualificare l'azione giudiziaria avanzata, come actio negatoria servitutis., ex art. 949 c.c.
Tale qualificazione appare corretta alla luce del principio tra chiesto e pronunciato, posto che oggetto del petitum è la rimozione dal fondo della proprietà attrice di installazioni da loro definite abusive e clandestine, poste dai convenuti per l'adduzione di acqua, mentre la causa petendi è rappresentata dalla lesione della proprietà piena ed esclusiva che non è gravata da alcun diritto reale di godimento, possesso o facoltà in capo ai convenuti.
Ebbene, partendo da tali assunti, la qualificazione così operata è conforme a quanto affermato dalla
Suprema Corte, secondo cui “La domanda di rimozione di una conduttura idrica, che l'attore assuma essere stata abusivamente installata sul proprio fondo da parte del proprietario di un fondo vicino, anche se accompagnata da richieste risarcitorie, va qualificata come " actio negatoria servitutis" (avente come contraddittore il proprietario del preteso fondo dominante) diretta a tutelare la libertà del fondo.” (Cass. civ. n. 19249/2021)
Definita la natura giuridica della domanda, occorre, verificare se, in base al generale principio posto dall'art. 2967 c.c., l'attore abbia adempiuto all'onore probatorio su di lui gravante.
Orbene, occorre tuttavia precisare che l'esistenza della servitù coattiva di acquedotto sullo scannafosso oggetto di contesa, come detto, è stata accertata a far data dal 2013, dall'ordinanza emessa da questo Tribunale e comporta, conformemente alla natura dell'istituto giudico di che trattasi, la facoltà in colui, a cui favore sorge, di far passare le acque per il fondo altrui e costruire e tenere su questo gli impianti necessari per il passaggio dell'acqua. Pertanto, per il proprietario del fondo che è soggetto, non c'è che un onere consistente in un pati: sopportare il passaggio delle acque, la costruzione e l'esistenza dell'acquedotto.
Poiché l'ordinanza più volte citata viene allegata agli atti anche dagli stessi attori, la servitù è pacifica, di talché, unica richiesta meritevole di attenzione da parte dell'odierno giudicante dovrebbe riguardare le limitazioni e le modalità del suo esercizio, dovendo precisare tuttavia che,
l'onere probatorio attoreo in questi casi ha ad oggetto “l'esistenza delle dedotte modalità e limitazioni” (Cass. civ. n. 476/2016).
Preme in tal senso rilevare che il giudice del 2013, ha precisato che le modalità dell'esercizio della servitù in capo ai comportano l'apposizione di motorini, serbatori o qualsiasi Controparte_3
altra installazione che sia necessaria, anche le opere di manutenzione straordinaria, e che per costante giurisprudenza “Il titolare del diritto di servitù coattiva di acquedotto, ai sensi dell'art.
1033 c.c., ha diritto di mantenere le opere necessarie al relativo esercizio fin quando sussiste, per il proprio fondo, il requisito della utilitas (Cass. civ. n. 16234/2006)
Tanto premesso, non è stato dimostrato, da parte delle attrici, dalla copiosa documentazione in atti, alcuna limitazione o diversa modalità da quella stabilita per l'esercizio della servitù di acquedotto così come riconosciuta a favore dei convenuti, che pertanto rimane, sia per la specificazione del pati che per le imposizioni disposte, quella indicata dal Giudice del 2013.
Ugualmente non risulta dimostrata la lesione al decoro ed all'armonia del palazzo dal cambio degli infissi della considerando tra l'altro che non esiste una regolamentazione o un accordo CP_2
tra i proprietari degli appartamenti dello stabile, e che data l'esiguo numero degli stessi non viene in rilievo la disciplina dettata in materia di condominio, neppure del c.d. condominio minimo.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni svolte e dei principi esposti, la domanda non può trovare accoglimento.
Le spese di lite, seguono il principio della soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e delle attività espletate, delle questioni fattuali e giuridiche affrontate
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:
• Rigetta la domanda;
• Condanna gli attori al pagamento delle spese e competenze di giudizio quantificati in €
7.924,40, per compensi professionali comprensive del 15% a titolo di spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso,
Vibo Valentia, 16.06.2025
Il presidente f.f.
Giudice Estensore
D.ssa Tiziana Macrì