Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/01/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 42716/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE XVI (già III) CIVILE -
All'udienza del 15.12025, aperto il verbale alle ore 10,53, è presente per l'opponente, in sostituzione dell'Avvocata Chiara Cerasoli, l'Avvocata Claudia Guerriero la quale si riporta agli scritti di parte, opponendosi all'avversa richiesta di declaratoria di cessata materia del contendere,
con compensazione delle spese di lite.
Nessuno è comparso per l'opposto.
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento del quale dà lettura alle ore 16,23.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 42716/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Roma
- Sezione XVI civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado, R.G.A.C.
42716/2021, tra la SI.ra (Avvocato Pietro Gallo ed Avvocata Chiara Cerasoli); Parte_1
- opponente -
ed il in persona Controparte_1
del curatore e legale rappresentante pro-tempore (Avvocato Rocco Agostino);
- opposto -
SENTENZA
1. Vertendo la presente causa in tema di obbligazioni di natura contrattuale, va richiamato il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di adempimento nelle obbligazioni, secondo cui al creditore fa carico l'onere di provare unicamente la fonte (negoziale o legale) del proprio diritto, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore – convenuto sostanziale – è gravato dell'onere di dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa ovvero la non imputabilità a sé
dell'inadempimento.
Identico criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c., secondo lo schema espresso dal brocardo inadimplenti non est adimplendum, che configura un meccanismo di autotutela previsto eccezionalmente dall'ordinamento; in tal caso, i ruoli delle parti in lite risultano invertiti, potendosi il debitore eccipiente limitare ad allegare l'altrui inadempimento (ovvero l'inesatto adempimento) e dovendo, invece, il creditore dimostrare il proprio adempimento (cfr. Cass. civ., 15.7.2011,
n.15659; Cass. civ., 31.7.2006, n.17306; Cass. civ., 15.11.2002, n.16092; Cass. civ., Sez. Un.,
30.10.2001, n.13533).
2. Nel caso in esame, sotto il primo profilo, l'opponente non ha contestato né l'esistenza, né la validità, né l'efficacia del rapporto contrattuale.
3. La SI.ra ha, invece, dedotto la mancata esecuzione della prestazione per la quale l'opposto Pt_1
richiede il pagamento delle somme di cui all'ingiunzione opposta.
4. A fronte della predetta contestazione, l'opposta non ha assolto il proprio onere di dimostrare di aver adempiuto l'obbligazione a proprio carico e, quindi, di aver diritto alla controprestazione di pagamento da parte dell'opponente. 5. Deve, quindi, accogliersi l'eccezione ex art.1460 c.c., e conseguentemente, l'opposizione proposta dalla SI.ra con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Pt_1
6. In ordine alle spese del giudizio di opposizione, pur dovendosi fare applicazione del principio della soccombenza, occorre precisare che, in questo caso, deve darsi luogo a pronuncia non di condanna del fallimento, bensì di mero accertamento del diritto dell'opponente – da far valere nella sede competente – alle spettanze del giudizio, atteso che, diversamente opinando, si rischierebbe di alterare la par condicio creditorum della procedura concorsuale.
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione svolta dalla SI.ra Parte_1
- per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.10285/2021, reso dal Tribunale di Roma il 25 –
28.5.2021;
- accerta, infine, il diritto della SI.ra al pagamento, da parte del Parte_1 [...]
in persona del curatore e Controparte_1
legale rappresentante pro-tempore, delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro
145,50.= per esborsi ed euro 4.200,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A.
come per legge.
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 15 gennaio 2025
Il G.O.P. Simone Tablò