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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 19/12/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 761/2024 promossa da:
( C.F. ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CI NO
ATTORE contro
( C.F. ) , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CIANCI BENEDETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 27.11.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato – nella qualità Parte_1 di proprietario di un appartamento facente parte del sito Controparte_1 in Termoli alla via Catania n. 1 – impugnava dinanzi all' intestato Tribunale la delibera assunta dall' assemblea del detto condominio in data 21.05.2024, per avere deciso su di un argomento – “lavori impianto ascensore” – non indicato nell' ordine del giorno.
Precisava l' attore nella domanda che – in occasione dell' adozione della delibera impugnata – non gli era stato nemmeno consegnato il progetto esecutivo dei lavori da effettuare sull' ascensore e che il relativo computo metrico veniva depositato solo successivamente all' assemblea tenutasi il 21.05.2024, ed aggiungeva che dai lavori de quibus “potrebbero derivare innovazioni che arrecherebbero pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato o altererebbero il decoro architettonico dello stesso“.
Aggiungeva il che la delibera assemblea del 21.05.2024 aveva approvato i Pt_1 lavori di installazione dell' ascensore “ senza la redazione ed approvazione preliminare degli elaborati tecnici necessari ad evidenziare ai condòmini le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visibilità e adattabilità di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236”.
Sulla base di tale premesse l' attore – atteso l' esito negativo del tentativo di mediazione esperito ai sensi della legge n. 28 / 2010 – chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) accertare che la delibera assembleare del 21.05.2024 in seconda convocazione relativamente al capo 4 dell'ordine del giorno nella parte impugnata e specificata in premessa sub 4) è viziata per tutti i motivi esposti sub IV e sub V della presente citazione e, conseguentemente, dichiararne la nullità o annullabilità; 2) condannare il C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore avv. al pagamento di spese e competenze difensive con gli Controparte_2 accessori (spese generali, deposito forense ed i.v.a.) sia del presente procedimento sia di quelle relative al procedimento di mediazione recante n. 182/2024 con attribuzione in favore dell'avvocato anticipatario”.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione Controparte_1 di risposta in cui contestava – in primis – la sussistenza dell' interesse ad agire in capo al ricorrente, e tanto in ragione del fatto che con le delibere successive a quella impugnata del 21.05.2024 – e segnatamente quelle del 20 giugno 2024 e del 20 agosto 2024 – venivano approvati, rispettivamente, i computi di massima per i lavori degli ascensori ed il preventivo per la progettazione degli ascensori, comprendente progetto architettonico e strutturale, collaudo e relazione geologica , e che comunque la delibera impugnata si era limitata ad approvare il solo computo metrico e non anche i lavori sull' ascensore.
Sulla scorta di tali argomentazioni il chiedeva al Tribunale Controparte_1 di rigettare la domanda del e di condannarlo – oltre al pagamento delle spese Pt_1 di lite – anche per il titolo di cui all' art 96 cpc.
La causa veniva trattenuta per la decisione – sulla base delle sole produzioni documentali – all' udienza del 27.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' di tutta evidenza la centralità – ai fini della decisione della presente controversia
– del contenuto della delibera oggetto di impugnazione, ossia quella del 21.05.2024.
Ed infatti occorre accertare se le detta delibera abbia – come assume il ricorrente –
“ deliberato ed approvato un argomento – lavori impianto ascensore – non indicato nell' ordine del giorno “ ( pag. 5 della domanda ) , oppure – come asserisce la resistente – il deliberato assembleare che ci interessa si sia limitato ad approvare il computo metrico relativo ai lavori da effettuare sull' ascensore e non anche questi ultimi.
Tanto premesso, si osserva che dalla lettura della delibera del 21.05.2021 risulta (punto 3 dell' ordine del giorno) che la stessa era stata convocata per ratificare l' incarico all' arch. comprendente “ la redazione del computo così come Per_1 specificato: copertura, facciate,intradosso piano porticato, ascensori,lastrico solare, ingesso”.
E dunque tra gli argomenti all' ordine del giorno vi era anche la ratifica dell' affidamento dell' incarico relativo alla redazione del computo metrico – e non anche dei lavori – relativi all' ascensore.
In sede assembleare , ed in sintonia con il contenuto dell' ordine del giorno , al punto 4) veniva discussa la “ presentazione e approvazione computi metrici di cui al punto precedente dell' odg”, e cioè – tra gli altri – anche quello relativo agli ascensori. Ebbeene l' assemblea deliberava : “il punto è approvato, perché sono presenti le maggioranze previste dalla normativa di riferimento”.
Ora, l' espresso richiamo , in sede di deliberazione, al punto dell' ordine del giorno rende evidente che la suddetta approvazione ha avuto per oggetto i computi metrici relativi all' ascensore, per essere stati questi ultimi – e non anche i lavori da effettuare sull' ascensore – inseriti nell' ordine del giorno.
Ed in ogni caso – anche a volere prescindere dalla coerenza logica e letterale tra il contenuto dell' ordine del giorno ed il deliberato assembleare appena evidenziata – vi è da aggiungere che la tesi del ricorrente – secondo cui l' assemblea del 21.05.2021 avrebbe approvato l' esecuzione di lavori sull' ascensore nonostante gli stessi non fossero indicati all' ordine del giorno, non trova alcuna conferma nel contenuto del deliberato stesso, atteso che – se è vero che il ed altri condòmini dichiararono Pt_1 di non volere partecipare alle spese per l' installazione dell' ascensore – è altrettanto vero che in alcuna parte della discussione riportata nel verbale assembleare era stato richiesto ai condòmini di pronunciarsi su tale innovazione.
E dunque – essendo stato accertato che l' assemblea condominiale tenutasi il 21.05.2021 non ha deliberato l' esecuzione dei lavori dell' ascensore e – conseguentemente – che non ha deliberato su di un argomento non previsto dall' ordine del giorno , la impugnazione da parte del ricorrente della delibera assunta al termine dell' assemblea in parola deve essere disattesa.
Ed anche l' ulteriore motivo di impugnazione proposto dal – e cioè quello con Pt_1 cui ha lamentato di non avere ricevuto dall' amministrazione condominiale il progetto esecutivo dei lavori da effettuare sull' ascensore – appare infondato alla luce delle argomentazioni appena svolte, atteso che – non essendo stati inseriti i lavori sull' ascensore tra gli argomenti previsti e trattati all' ordine del giorno dell' assemblea del 21.05.2021 – non vi era alcuna necessità di consentire ai condòmini di visionare il progetto esecutivo dei detti lavori.
La domanda viene quindi rigettata e la parte attrice viene condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che – in ragione dell' assenza di attività istruttorie – vengono liquidate applicando il compenso pari al limite minimo dello scaglione per valore del d.m. n. 155/2014.
Viene infine rigettata la domanda della parte convenuta di condanna del per Pt_1 il titolo di cui all' art 96 cpc, non ravvisandosi nel contegno processuale del secondo gli elementi ( avere agito con mala fede o colpa grave ) che caratterizzano il regime di responsabilità previsto dalla norma processuale appena richiamata e – comunque
– per non avere dimostrato il condominio di avere subito dei danni per effetto della condotta processuale avversaria (“con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”, SS. 4 novembre 2005, n. 21393).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona dell' amministratore pro tempore, così decide: rigetta la domanda, condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite – liquidate in euro 3809, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cap – in favore della parte convenuta.
Larino, 18 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, nella persona del giudice onorario in funzione monocratica dott. Riccardo De Mutiis ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 761/2024 promossa da:
( C.F. ) , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
CI NO
ATTORE contro
( C.F. ) , in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CIANCI BENEDETTO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All' udienza del 27.11.2025, celebrata secondo la modalità della trattazione scritta ex art 127 ter cpc, le parti precisavano le conclusioni a mezzo di note depositata in via telematica, che si richiamano interamente.
In via preliminare si rileva che , ai sensi dell' art. 132 cpc , così come modificato, in uno con l' art. 118 disp. att. cpc , dalla legge n. 69/2009 , si omette lo “svolgimento del processo“ e si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e richiamati dagli atti di parte.
La motivazione , inoltre, è redatta in maniera sintetica e corretta secondo quanto previsto dall' art. 19 d l n. 83/2015 che modifica il d l n. 179/2012 – nonché in aderenza ai criteri di funzionalità , flessibilità e deformalizzazione dell' impianto decisorio delineati da SS SS UU ( n. 64/15 ) .
Va premesso che , per consolidata giurisprudenza della S.C., il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui al citato art. 118 disp. att. cpc non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Da tanto si deduce che le questioni sollevate dalle parti e non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, essendo esse assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente si sarà ritenuto provato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A mezzo di atto di citazione ritualmente notificato – nella qualità Parte_1 di proprietario di un appartamento facente parte del sito Controparte_1 in Termoli alla via Catania n. 1 – impugnava dinanzi all' intestato Tribunale la delibera assunta dall' assemblea del detto condominio in data 21.05.2024, per avere deciso su di un argomento – “lavori impianto ascensore” – non indicato nell' ordine del giorno.
Precisava l' attore nella domanda che – in occasione dell' adozione della delibera impugnata – non gli era stato nemmeno consegnato il progetto esecutivo dei lavori da effettuare sull' ascensore e che il relativo computo metrico veniva depositato solo successivamente all' assemblea tenutasi il 21.05.2024, ed aggiungeva che dai lavori de quibus “potrebbero derivare innovazioni che arrecherebbero pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza del fabbricato o altererebbero il decoro architettonico dello stesso“.
Aggiungeva il che la delibera assemblea del 21.05.2024 aveva approvato i Pt_1 lavori di installazione dell' ascensore “ senza la redazione ed approvazione preliminare degli elaborati tecnici necessari ad evidenziare ai condòmini le soluzioni progettuali e gli accorgimenti tecnici adottati per garantire il soddisfacimento delle prescrizioni di accessibilità, visibilità e adattabilità di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989 n. 236”.
Sulla base di tale premesse l' attore – atteso l' esito negativo del tentativo di mediazione esperito ai sensi della legge n. 28 / 2010 – chiedeva al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “ 1) accertare che la delibera assembleare del 21.05.2024 in seconda convocazione relativamente al capo 4 dell'ordine del giorno nella parte impugnata e specificata in premessa sub 4) è viziata per tutti i motivi esposti sub IV e sub V della presente citazione e, conseguentemente, dichiararne la nullità o annullabilità; 2) condannare il C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore avv. al pagamento di spese e competenze difensive con gli Controparte_2 accessori (spese generali, deposito forense ed i.v.a.) sia del presente procedimento sia di quelle relative al procedimento di mediazione recante n. 182/2024 con attribuzione in favore dell'avvocato anticipatario”.
Si costituiva in giudizio il con comparsa di costituzione Controparte_1 di risposta in cui contestava – in primis – la sussistenza dell' interesse ad agire in capo al ricorrente, e tanto in ragione del fatto che con le delibere successive a quella impugnata del 21.05.2024 – e segnatamente quelle del 20 giugno 2024 e del 20 agosto 2024 – venivano approvati, rispettivamente, i computi di massima per i lavori degli ascensori ed il preventivo per la progettazione degli ascensori, comprendente progetto architettonico e strutturale, collaudo e relazione geologica , e che comunque la delibera impugnata si era limitata ad approvare il solo computo metrico e non anche i lavori sull' ascensore.
Sulla scorta di tali argomentazioni il chiedeva al Tribunale Controparte_1 di rigettare la domanda del e di condannarlo – oltre al pagamento delle spese Pt_1 di lite – anche per il titolo di cui all' art 96 cpc.
La causa veniva trattenuta per la decisione – sulla base delle sole produzioni documentali – all' udienza del 27.11.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
E' di tutta evidenza la centralità – ai fini della decisione della presente controversia
– del contenuto della delibera oggetto di impugnazione, ossia quella del 21.05.2024.
Ed infatti occorre accertare se le detta delibera abbia – come assume il ricorrente –
“ deliberato ed approvato un argomento – lavori impianto ascensore – non indicato nell' ordine del giorno “ ( pag. 5 della domanda ) , oppure – come asserisce la resistente – il deliberato assembleare che ci interessa si sia limitato ad approvare il computo metrico relativo ai lavori da effettuare sull' ascensore e non anche questi ultimi.
Tanto premesso, si osserva che dalla lettura della delibera del 21.05.2021 risulta (punto 3 dell' ordine del giorno) che la stessa era stata convocata per ratificare l' incarico all' arch. comprendente “ la redazione del computo così come Per_1 specificato: copertura, facciate,intradosso piano porticato, ascensori,lastrico solare, ingesso”.
E dunque tra gli argomenti all' ordine del giorno vi era anche la ratifica dell' affidamento dell' incarico relativo alla redazione del computo metrico – e non anche dei lavori – relativi all' ascensore.
In sede assembleare , ed in sintonia con il contenuto dell' ordine del giorno , al punto 4) veniva discussa la “ presentazione e approvazione computi metrici di cui al punto precedente dell' odg”, e cioè – tra gli altri – anche quello relativo agli ascensori. Ebbeene l' assemblea deliberava : “il punto è approvato, perché sono presenti le maggioranze previste dalla normativa di riferimento”.
Ora, l' espresso richiamo , in sede di deliberazione, al punto dell' ordine del giorno rende evidente che la suddetta approvazione ha avuto per oggetto i computi metrici relativi all' ascensore, per essere stati questi ultimi – e non anche i lavori da effettuare sull' ascensore – inseriti nell' ordine del giorno.
Ed in ogni caso – anche a volere prescindere dalla coerenza logica e letterale tra il contenuto dell' ordine del giorno ed il deliberato assembleare appena evidenziata – vi è da aggiungere che la tesi del ricorrente – secondo cui l' assemblea del 21.05.2021 avrebbe approvato l' esecuzione di lavori sull' ascensore nonostante gli stessi non fossero indicati all' ordine del giorno, non trova alcuna conferma nel contenuto del deliberato stesso, atteso che – se è vero che il ed altri condòmini dichiararono Pt_1 di non volere partecipare alle spese per l' installazione dell' ascensore – è altrettanto vero che in alcuna parte della discussione riportata nel verbale assembleare era stato richiesto ai condòmini di pronunciarsi su tale innovazione.
E dunque – essendo stato accertato che l' assemblea condominiale tenutasi il 21.05.2021 non ha deliberato l' esecuzione dei lavori dell' ascensore e – conseguentemente – che non ha deliberato su di un argomento non previsto dall' ordine del giorno , la impugnazione da parte del ricorrente della delibera assunta al termine dell' assemblea in parola deve essere disattesa.
Ed anche l' ulteriore motivo di impugnazione proposto dal – e cioè quello con Pt_1 cui ha lamentato di non avere ricevuto dall' amministrazione condominiale il progetto esecutivo dei lavori da effettuare sull' ascensore – appare infondato alla luce delle argomentazioni appena svolte, atteso che – non essendo stati inseriti i lavori sull' ascensore tra gli argomenti previsti e trattati all' ordine del giorno dell' assemblea del 21.05.2021 – non vi era alcuna necessità di consentire ai condòmini di visionare il progetto esecutivo dei detti lavori.
La domanda viene quindi rigettata e la parte attrice viene condannata alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che – in ragione dell' assenza di attività istruttorie – vengono liquidate applicando il compenso pari al limite minimo dello scaglione per valore del d.m. n. 155/2014.
Viene infine rigettata la domanda della parte convenuta di condanna del per Pt_1 il titolo di cui all' art 96 cpc, non ravvisandosi nel contegno processuale del secondo gli elementi ( avere agito con mala fede o colpa grave ) che caratterizzano il regime di responsabilità previsto dalla norma processuale appena richiamata e – comunque
– per non avere dimostrato il condominio di avere subito dei danni per effetto della condotta processuale avversaria (“con riguardo alla condanna al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., è onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario”, SS. 4 novembre 2005, n. 21393).
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti del in Parte_1 Controparte_1 persona dell' amministratore pro tempore, così decide: rigetta la domanda, condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite – liquidate in euro 3809, oltre rimborso forfetario 15%, iva e cap – in favore della parte convenuta.
Larino, 18 dicembre 2025
Il giudice
Dott. Riccardo De Mutiis