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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 12/02/2026, n. 1432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1432 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1432/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
IL ZO, RE
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4280/2021 depositato il 05/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8709/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 39 e pubblicata il 07/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201880021305104000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La C.T.P. di Napoli con sentenza n. 8709/2020 depositata il 7.12.2020 ha respinto il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 contro la cartella di pagamento in epigrafe indicata per €. 9.187.20, relativa ad imposta di registro sul provvedimento n. 3303/18/15 che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso, apparentemente da lui prodotto, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2011/1t/005467.
Secondo i giudici di primo grado, dagli atti risultava la avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione da cui scaturiva l'iscrizione a ruolo, e pertanto nessuna incidenza sulla regolarità della notifica aveva la querela di falso volta ad accertare la falsità della firma apposta al ricorso.
2 Contro questa decisione il Ricorrente_1 ha proposto appello con due motivi.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni e all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con un primo motivo di appello si censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo i primi giudici affermato la regolarità della notifica dell'avviso di rettifica senza dare conto di quali fossero i documenti agli atti né dell'esame di essi fatto.
1.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge del 20/11/1982
n. 890 per non avere la CTP dato conto del puntuale rispetto della norma invocata da parte resistente per sostenere la legittimità della notifica dell'avviso di rettifica, atto prodromico alla cartella.
2 L'appello è infondato.
Osserva la Corte – in via del tutto assorbente – che dagli atti risulta la regolare notifica dell'atto prodromico
(avviso di rettifica e liquidazione n. 2011/1t/005467), tant'è che il contribuente lo aveva regolarmente impugnato con ricorso davanti alla Commissione Tributaria, ricorso sulla cui sottoscrizione non sorgono ormai dubbi di sorta, stante il rigetto della querela di falso relativa alla firma dell'atto (cfr. sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10688/2024 pubbl. il 11/12/2024 munita di attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti dopo i rinvii di udienza fissati all'uopo dal Collegio).
La pronuncia di inammissibilità del ricorso contro l'atto prodromico – mai impugnata - preclude al contribuente di fare nuovamente valere in questa sede ogni doglianza relativa al tributo.
In conclusione, l'appello va respinto, con inevitabile aggravio di spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.200,00.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
IL ZO, RE
DEL GAUDIO MARCO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4280/2021 depositato il 05/07/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 8709/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale NAPOLI sez. 39 e pubblicata il 07/12/2020
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071201880021305104000 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellato: rigetto appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La C.T.P. di Napoli con sentenza n. 8709/2020 depositata il 7.12.2020 ha respinto il ricorso proposto dal contribuente Ricorrente_1 contro la cartella di pagamento in epigrafe indicata per €. 9.187.20, relativa ad imposta di registro sul provvedimento n. 3303/18/15 che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso, apparentemente da lui prodotto, avverso l'avviso di rettifica e liquidazione n. 2011/1t/005467.
Secondo i giudici di primo grado, dagli atti risultava la avvenuta notifica dell'avviso di liquidazione da cui scaturiva l'iscrizione a ruolo, e pertanto nessuna incidenza sulla regolarità della notifica aveva la querela di falso volta ad accertare la falsità della firma apposta al ricorso.
2 Contro questa decisione il Ricorrente_1 ha proposto appello con due motivi.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni e all'esito dell'odierna camera di consiglio, il Collegio ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con un primo motivo di appello si censura la sentenza sotto il profilo del vizio di motivazione, avendo i primi giudici affermato la regolarità della notifica dell'avviso di rettifica senza dare conto di quali fossero i documenti agli atti né dell'esame di essi fatto.
1.2 Con un secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 della Legge del 20/11/1982
n. 890 per non avere la CTP dato conto del puntuale rispetto della norma invocata da parte resistente per sostenere la legittimità della notifica dell'avviso di rettifica, atto prodromico alla cartella.
2 L'appello è infondato.
Osserva la Corte – in via del tutto assorbente – che dagli atti risulta la regolare notifica dell'atto prodromico
(avviso di rettifica e liquidazione n. 2011/1t/005467), tant'è che il contribuente lo aveva regolarmente impugnato con ricorso davanti alla Commissione Tributaria, ricorso sulla cui sottoscrizione non sorgono ormai dubbi di sorta, stante il rigetto della querela di falso relativa alla firma dell'atto (cfr. sentenza del
Tribunale di Napoli n. 10688/2024 pubbl. il 11/12/2024 munita di attestazione di passaggio in giudicato depositata in atti dopo i rinvii di udienza fissati all'uopo dal Collegio).
La pronuncia di inammissibilità del ricorso contro l'atto prodromico – mai impugnata - preclude al contribuente di fare nuovamente valere in questa sede ogni doglianza relativa al tributo.
In conclusione, l'appello va respinto, con inevitabile aggravio di spese a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi
€ 1.200,00.