CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. III, sentenza 09/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE AN, Presidente
VI AN, Relatore
AMANTONICO LUIGI, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
· sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
La Nuova Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Viale Marche 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3196 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2107/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
Motivazione
La nuova Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento Nominativo_1 3196 del 24/02/2025 inerente la TARI dovuta al Comune di Lecce per l'anno
2022 pari ad euro euro 16.938,00 relativa al complesso industriale sito in Lecce (Le) alla via Adriatica
Km 3. Lo stabilimento, per quanto riferito con il ricorso introduttivo si articola su 3 capannoni tra loro adiacenti ed intercomunicanti, nonché da uffici ubicati al piano sovrastante del primo e del terzo capannone per una superficie complessiva di mq 4.567, di cui mq. 205 sono riservati agli uffici, mq
174 ad area espositiva e la restante parte è destinata all'attività industriale di produzione.
La società ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione della norma nazionale in quanto, a seguito delle modifiche normative del Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 116/2020), è stata eliminata la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e pertanto sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera TARI le superfici produttive delle aziende industriali nonché tutti i magazzini di materie prime, merci e di prodotti finiti relativi alle attività industriali;
pertanto l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a tassare esclusivamente le superfici attinenti agli "uffici" (mq 205) e quelle identificate come "esposizioni, autosaloni" (mq 174). D
Ma ancor prima e in via del tutto preliminare eccepiva la illegittimità dell'avviso impugnato perché emesso sulla base di un provvedimento annullato e quindi inesistente. Al riguardo la ricorrente rappresenta quanto segue: “... L'Avviso di pagamento Tari per l'anno 2022 N. 10071/2022 di euro
13.168,84, che costituisce l'atto prodromico all'Avviso di accertamento in questa sede impugnato, è stato giudicato illegittimo da questa On. Corte di Giustizia Tributaria di I grado sez. 1 con la sentenza n. 1207/2023 del 20/06/2023 per i motivi che anche qui saranno esplicitati. La decisione della Corte, pertanto, ha fatto venir meno il presupposto legittimante del successivo atto impositivo rispetto al quale l'odierna ricorrente propone ricorso..."
Il Comune di Lecce, ritualmente costituito, ha prodotto il provvedimento con il quale l'avviso in questione è stato annullato dove si legge la seguente motivazione: "...Per la seguente motivazione: come da sentenza CGT n.1207/2023....". Pertanto, l'atto oggetto del presente procedimento è stato oggetto di annullamento in sede di autotutela e tale definizione non può non avere efficacia nel presente giudizio. Conseguentemente è
chiaro che è venuto meno da un lato l'interesse ad agire da parte del ricorrente di fronte a un provvedimento non più esistente. Alla luce di quanto evidenziato, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese si compensano in considerazione dell'esito del giudizio.
Nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza per mero errore materiale è stato riportato l'inciso "...
accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate." In luogo della corretta pronuncia: dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Compensa le spese".
Pertanto il dispositivo depositato va corretto e laddove è scritto: “... accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate." Si scriva e si legga: dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Compensa le spese"
PQM
Dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Dispone la correzione dell'errore materiale riportato nel dispositivo emesso all'udienza del
26.11.2025 sicchè in luogo di “... accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva.
Spese compensate." Si scriva e si legga: dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Compensa le spese" Immutato nel resto.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE LECCE AN, Presidente
VI AN, Relatore
AMANTONICO LUIGI, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
· sul ricorso n. 1009/2025 depositato il 03/05/2025
proposto da
La Nuova Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore 1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Lecce - Viale Marche 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3196 TARI 2022 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2107/2025 depositato il 27/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento Resistente/Appellato: cessata materia del contendere
Motivazione
La nuova Ricorrente_1 s.r.l., rappresentata e difesa come in atti, proponeva ricorso avverso l'avviso di accertamento Nominativo_1 3196 del 24/02/2025 inerente la TARI dovuta al Comune di Lecce per l'anno
2022 pari ad euro euro 16.938,00 relativa al complesso industriale sito in Lecce (Le) alla via Adriatica
Km 3. Lo stabilimento, per quanto riferito con il ricorso introduttivo si articola su 3 capannoni tra loro adiacenti ed intercomunicanti, nonché da uffici ubicati al piano sovrastante del primo e del terzo capannone per una superficie complessiva di mq 4.567, di cui mq. 205 sono riservati agli uffici, mq
174 ad area espositiva e la restante parte è destinata all'attività industriale di produzione.
La società ricorrente, eccepiva l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione della norma nazionale in quanto, a seguito delle modifiche normative del Testo Unico dell'Ambiente (D.lgs. 116/2020), è stata eliminata la facoltà per i Comuni di disporre l'assimilazione di molti rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani e pertanto sono sempre e totalmente escluse dall'assoggettamento all'intera TARI le superfici produttive delle aziende industriali nonché tutti i magazzini di materie prime, merci e di prodotti finiti relativi alle attività industriali;
pertanto l'Ufficio avrebbe dovuto procedere a tassare esclusivamente le superfici attinenti agli "uffici" (mq 205) e quelle identificate come "esposizioni, autosaloni" (mq 174). D
Ma ancor prima e in via del tutto preliminare eccepiva la illegittimità dell'avviso impugnato perché emesso sulla base di un provvedimento annullato e quindi inesistente. Al riguardo la ricorrente rappresenta quanto segue: “... L'Avviso di pagamento Tari per l'anno 2022 N. 10071/2022 di euro
13.168,84, che costituisce l'atto prodromico all'Avviso di accertamento in questa sede impugnato, è stato giudicato illegittimo da questa On. Corte di Giustizia Tributaria di I grado sez. 1 con la sentenza n. 1207/2023 del 20/06/2023 per i motivi che anche qui saranno esplicitati. La decisione della Corte, pertanto, ha fatto venir meno il presupposto legittimante del successivo atto impositivo rispetto al quale l'odierna ricorrente propone ricorso..."
Il Comune di Lecce, ritualmente costituito, ha prodotto il provvedimento con il quale l'avviso in questione è stato annullato dove si legge la seguente motivazione: "...Per la seguente motivazione: come da sentenza CGT n.1207/2023....". Pertanto, l'atto oggetto del presente procedimento è stato oggetto di annullamento in sede di autotutela e tale definizione non può non avere efficacia nel presente giudizio. Conseguentemente è
chiaro che è venuto meno da un lato l'interesse ad agire da parte del ricorrente di fronte a un provvedimento non più esistente. Alla luce di quanto evidenziato, va dichiarata cessata la materia del contendere.
Le spese si compensano in considerazione dell'esito del giudizio.
Nel dispositivo emesso all'esito dell'udienza per mero errore materiale è stato riportato l'inciso "...
accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate." In luogo della corretta pronuncia: dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Compensa le spese".
Pertanto il dispositivo depositato va corretto e laddove è scritto: “... accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva. Spese compensate." Si scriva e si legga: dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Compensa le spese"
PQM
Dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere. Compensa le spese.
Dispone la correzione dell'errore materiale riportato nel dispositivo emesso all'udienza del
26.11.2025 sicchè in luogo di “... accoglie parzialmente il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva.
Spese compensate." Si scriva e si legga: dichiara il giudizio estinto per cessata materia del contendere.
Compensa le spese" Immutato nel resto.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di competenza.