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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott. Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa AN Caputo Giudice Est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4624/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Argese, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Argese, come da mandato in atti;
CP_1
,
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Co La Pt 1 e il unitisi in matrimonio in data 31.8.1996, hanno generato due figlie nate, rispettivamente,
in data 2.5.2004 e in data 7.8.1998; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto n. 10692/2021 del 30.6.2021 R.G. n. 2881/2021.
Successivamente al rinvio dell'udienza fissata per l'ascolto delle parti in ragione della prospettata pendenza di trattative di definizione concordata, con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.11.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
ART. 2 il Signor RI ZI verserà alla Signora CO AN AN un assegno divorzile per l'importo di euro 500,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese;
ART. 3 nessun contributo al mantenimento dei figli ormai maggiorenni è più dovuto in favore della Signora CO
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
31.8.1996 a Parabita (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 43 Parte II Serie
A Anno 1996, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa AN Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione II Civile - composto dai magistrati:
dott. Cinzia Mondatore Presidente
dott.ssa AN Caputo Giudice Est.
dott. Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4624/2025 R.G.
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Argese, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Argese, come da mandato in atti;
CP_1
,
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio - cessazione degli effetti civili.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.11.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Co La Pt 1 e il unitisi in matrimonio in data 31.8.1996, hanno generato due figlie nate, rispettivamente,
in data 2.5.2004 e in data 7.8.1998; la loro separazione è stata omologata dall'Ufficio epigrafato con decreto n. 10692/2021 del 30.6.2021 R.G. n. 2881/2021.
Successivamente al rinvio dell'udienza fissata per l'ascolto delle parti in ragione della prospettata pendenza di trattative di definizione concordata, con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.11.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate, infra riportate, non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene:
ART. 2 il Signor RI ZI verserà alla Signora CO AN AN un assegno divorzile per l'importo di euro 500,00 mensili entro il giorno 05 di ogni mese;
ART. 3 nessun contributo al mantenimento dei figli ormai maggiorenni è più dovuto in favore della Signora CO
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti in data
31.8.1996 a Parabita (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 43 Parte II Serie
A Anno 1996, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 15.12.2025
Il Giudice Estensore La Presidente
(dott.ssa AN Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)