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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 21/10/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA R.G. 523/2022
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio e composta dai signori
Magistrati:
dott. EL VIDETTA Presidente;
dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO Consigliere;
avv. TA BE SIVILLA Giudice ausiliario estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 523/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza n. 274/2022 del Tribunale di LAGONEGRO pubblicata il 03.05.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 64/2016, non notificata, in materia di risarcimento danni da sinistro stradale.
TRA
(c.f. ) conferitaria del ramo di azienda Parte_1 P.IVA_1 assicurativo , in qualità di Impresa CP_1 Parte_2 Controparte_2
designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada - con sede legale in Mogliano
Veneto (TV) alla Via Marocchesa, n. 14, in persona del suo procuratore, rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Giammetta con domicilio in Potenza presso lo Studio dell'Avv. Enzo
Russo alla Via Rossini, 12 APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ); (c.f. CP_3 CodiceFiscale_1 Parte_3 [...]
) (c.f. ); C.F._2 Parte_4 CodiceFiscale_3 Parte_5
(c.f. ), tutte rappresentate e difese, dall' avv. Vincenzo
[...] CodiceFiscale_4
IN e dall'avv. Alessio Luca IN, con domicilio in Viggianello, alla via Gallizzi n.
51, APPELLATI
NONCHE' CONTRO
, (c.f. ) e (c.f. CP_4 CodiceFiscale_5 CP_5 C.F._6
) rappresentati e difesi dall'Avv.to Antonia Donata IERINO', con domicilio in San
[...]
MA RT (MT) alla Via Vico V° G. Di Vittorio n. 11/b
APPELLATI E APPELLANTI INCIDENTALI ADESIVI ***
Conclusioni delle parti in narrativa.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Lagonegro, notificato il 12.01.2016,
, , e , in CP_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
proprio e nelle rispettive qualità di moglie e figlie di , nato il Persona_1
25.10.1952 e deceduto in data 17.12.2012, a seguito di un sinistro stradale verificatosi in Colobraro (Mt) il giorno 23.11.2012 alle ore 17,45 esponevano che
, ponendosi alla guida della trattrice TL 25 – tg. CP_4 Controparte_6
PZ 016638, con annesso rimorchio (n. telaio 001796), di proprietà di , CP_5
sulla S.S. n. 653 con direzione Senise (Pz) aveva determinato, a causa della mancanza dei prescritti sistemi visivi, il tamponamento del rimorchio da parte dell'autovetture Peugeot tg. EN182BA, condotta dal citato , il quale, Pt_3
sopraggiungendo a velocità sostenuta nella medesima direzione, non si era avveduto della presenza della trattrice;
a seguito del violento impatto, l'autovettura Peugeot aveva invaso l'opposta corsia, andando a collidere con altra autovettura, FI EA tg.
BN477WG, che stava sopraggiungendo dall'opposto senso di marcia;
che, in conseguenza del sinistro, il aveva riportato gravi lesioni personali del tipo Pt_3
“trauma cranico commotivo con fratture craniche, esa trauma toracico chiuso con fratture costali multiple”, a causa delle quali, dopo un mese, era sopraggiunto il decesso;
il sinistro sarebbe responsabilità esclusiva della condotta tenuta da CP_4
, messosi alla guida di veicolo, non destinato a superare i 25 km/h, privo dei
[...]
dispositivi di segnalazione ex artt. 152 e 153 CdS;
che inoltre il predetto veicolo era sprovvisto della copertura assicurativa ed il rimorchio non immatricolato;
in conseguenza del sinistro, era stato aperto procedimento penale innanzi al Tribunale di
Matera, per il delitto p. e p. dall'art. 589, co. 2 c.p., conclusosi con sentenza di applicazione della pena di mesi dieci e giorni 20 di reclusione a carico di CP_4
; con lettera racc. a/r del 6.12.2013 era stato denunciato il sinistro e richiesto il
[...]
risarcimento nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada;
le
[...]
Controparte_7
Garanzia Vittime della Strada, quale impresa designata, non aveva fornito alcun
[...]
riscontro.
Per tali motivi, , , e CP_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, in proprio e nelle rispettive qualità, deducendo di non aver alcuna fonte di
[...]
reddito fisso e di aver dovuto sopportare esborsi economici, convenivano in giudizio l'impresa designata per il F.G.V.S., e , onde sentirli CP_4 CP_5
condannare in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, iure proprio e iure hereditario, in ragione del decesso del congiunto , a Persona_1
seguito del sinistro indicato in premessa, oltre rivalutazione ed interessi.
2. Si costituiva in giudizio quale impresa designata per il Parte_1
F.G.V.S., insistendo per il rigetto della domanda delle attrice ed eccependo che il sinistro per cui è causa sarebbe stato cagionato dalla condotta imprudente tenuta dal
, consistente nell'aver adottato una guida distratta ed a velocità superiore ai Pt_3
limiti previsti, a nulla rilevando la irregolarità dei dispositivi di illuminazione della trattrice, tenuto conto che il rimorchio era fornito di catadiottri, il convoglio presentava comunque dispositivi luminosi anteriori e posteriori e la vittima sarebbe stata priva delle cinture di sicurezza.
La ha poi spiegato domanda autonoma di rivalsa, nei confronti di Parte_1
e , nelle rispettive qualità di proprietaria e conducente CP_5 CP_4 della trattrice e del rimorchio, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 292 Cod. Ass.
3. Si costituivano in giudizio e , chiedendo CP_4 CP_5
l'estromissione di quest'ultima dal giudizio, poiché estranea alla verificazione del sinistro e, nel merito, per il rigetto della domanda, poiché, per un verso, gli accertamenti eseguiti in sede di c.d. patteggiamento non fanno stato nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 445, co. 1 bis c.p.p., e, per altro verso, la responsabilità della collisione tra i veicoli sarebbe da imputarsi alla esclusiva condotta negligente del
[...]
, atteso che il trattore agricolo ed il rimorchio, ancorché con una parziale Pt_3
inefficienza dei dispositivi luminosi, sarebbe stato comunque visibile in ragione del funzionamento della luce di posizione posteriore sinistra, nonché degli anabbaglianti e dei catadiottri.
4. Istruita con prove testimoniali causa è stata decisa con sentenza n. 274/2022, pubblicata il 3.5.2022, non notificata con la quale il Tribunale di LAGONEGRO ha così disposto: "accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda proposta da
[...]
, , e e, per l'effetto: CP_3 Parte_3 Parte_4 Parte_5
- condanna la in persona del legale rappresentante p.t., quale Parte_1
impresa designata per il F.V.G.S., e , in solido tra loro, al CP_4 CP_5
pagamento:
I) a titolo di risarcimento del danno iure proprio, in favore di:
a) , della somma pari ad euro 147.100,50, ed oltre interessi al tasso CP_3 legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 133.122,62 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.12.2012 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo, detratta la provvisionale ove percepita;
b) , della somma pari ad euro 142.197,15, ed oltre interessi al tasso Parte_3 legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 128.685,20 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.12.2012 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo, detratta la provvisionale ove percepita;
c) , della somma pari ad euro 122.583,75, ed oltre interessi al tasso Parte_4 legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 110.935,52 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.12.2012 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo, detratta la provvisionale ove percepita;
d) , della somma pari ad euro 142.197,15, ed oltre interessi al tasso Parte_5 legale inizialmente calcolati sull'importo di euro 128.685,20 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.12.2012 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo, detratta la provvisionale ove percepita;
II) a titolo di risarcimento del danno iure hereditario, in favore di: , CP_3 [...]
, e , in solido tra loro ed in ragione Parte_3 Parte_4 Parte_5
delle rispettive quote ereditarie, la somma complessiva pari ad euro 1.856,25, oltre interessi al tasso legale, inizialmente calcolati sull'importo di euro 1.679,86 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 17.12.2012 e fino al momento della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
ciò oltre ai successivi interessi al tasso legale sull'importo totale così risultante al momento testé indicato sino al saldo, detratta la provvisionale ove percepita;
- condanna e , in solido tra loro, a rimborsare alla CP_4 CP_5
in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa Parte_1
designata per il F.G.V.S., le somme che detta compagnia pagherà in ottemperanza ai capi I) e II) del presente dispositivo di sentenza;
- dichiara compensate, per la metà, le spese di lite nei rapporti tra , CP_3 [...]
, e – parte attrice – e la Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., quale impresa designata per il Parte_1
F.G.V.S., e – convenuti -, e le pone, per la restante CP_4 CP_5
parte, a carico dei predetti convenuti, in solido tra loro, in favore delle attrici, in solido tra loro, nella misura pari ad euro 275,00 per esborsi ed euro 9.731,40 per compensi professionali, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA, come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;
- condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle CP_4 CP_5
spese di lite, in favore della in persona del legale rappresentante Parte_1
p.t., quale impresa designata per il F.G.V.S., che liquida in euro 9.731,40 per compensi professionali, oltre 15% rimb. forf., IVA e CPA, come per legge, se dovuti
5. Il Tribunale ha motivato la decisione, in sintesi, in via preliminare disattendendo la domanda di estromissione dal giudizio di , quale proprietaria del veicolo CP_5 coinvolto nel sinistro, in quanto soggetto comunque riconducibile, ai sensi dell'art. 2054
c.c., nel concetto di responsabile del danno, ai sensi di quanto disposto dall'art. 287, co. 4 Cod. Ass.
6. Il Tribunale ha poi dato atto che, in relazione ai fatti per cui è causa, è intervenuta sentenza di applicazione della pena ex art. 445 c.p.p. da parte del giudice penale ed, in quanto tale, non avente efficacia di giudicato con riferimento agli accertamenti in essa contenuti per espressa previsione del combinato disposto degli artt. 651 e 445, co. 1 bis c.p.p. onde il giudice civile deve procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile dedotti in giudizio, benché, per giungere a tale conclusione, il giudice può tener conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale.
7. Venendo al caso di specie, il Tribunale ha quindi ricostruito la dinamica dei fatti così anche tenendo conto di quanto emerso in sede penale ex art. 116 c.p.c. (Sent. n.
10/2015 G.I.P. – Tribunale di Matera) e ritenendo che, all'esito dell'istruttoria orale (in particolare le dichiarazioni del teste , escusso all'udienza del Testimone_1
23.5.2017) e dall'esame della documentazione in atti (vedi rapporto della Polizia
Stradale e relazione tecnica del consulente del P.M.), è emerso che il decesso di
[...]
si è verificato a seguito delle lesioni riportate nel tamponamento Persona_1
avvenuto in data 23.11.2012 alle ore 17,45 circa, sulla S.S. n. 653 in direzione Senise
(Pz), allorquando il proprio veicolo è andato ad impattare contro la trattrice condotta dal che lo precedeva sullo stesso senso di marcia ed, invadendo l'opposta corsia, CP_4
è andato a poi collidere con altra autovettura (FI EA tg. BN477WG), proveniente dall'opposto senso di marcia.
Ciò accertato, ritiene tuttavia il Tribunale che non può comunque dirsi superata la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., essendo configurabile un concorso di colpa nella misura del 50% a carico del , in relazione alla verificazione del sinistro. Pt_3
Ed invero, se è vero che il trattore agricolo era sprovvisto dei sistemi visivi sul carrello appendice e che ciò, in ragione della massa dello stesso, costituisce grave violazione delle regole di condotta di un conducente di normale diligenza - anche in considerazione del fatto che il sinistro è avvenuto quando ormai era buio - , è altrettanto vero che il percorreva ad elevata velocità (120 km/h) un tratto di Pt_3 strada scarsamente illuminato e, per tale motivo, verosimilmente si è avveduto con grande ritardo della presenza del predetto trattore, così non riuscendo ad evitare né il tamponamento, né, subito dopo, la collisione con la FI EA (vedi relazione del consulente del P.M. ing. ). È infatti ragionevole ritenere, secondo il criterio del più Per_2
probabile che non, che laddove il avesse mantenuto una velocità moderata e Pt_3 conforme allo stato dei luoghi avrebbe verosimilmente evitato l'impatto o, quanto meno, riportato lesioni di minore gravità.
Cosicché, in applicazione dell'art. 2054 c.c., il Tribunale ha riconosciuto la pari responsabilità tra la trattrice condotta da , e la Controparte_6 CP_4
Peugeot, condotta da in ordine alla verificazione del sinistro. Persona_1
Inoltre, va riconosciuto il vincolo di solidarietà a carico di , ai sensi di CP_5 quanto previsto dall'art. 2054, co. 4 c.c., secondo cui il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, nonché della quale soggetto designato dal Parte_1
F.G.V.S., ai sensi dell'art. 287 Cod. Ass.
Ciò posto ha poi liquidato i danni iure proprio e iure hereditatis come in dispositivo.
8. Con atto notificato tempestivamente il 28.11.2022 ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, così concludendo: “- IN VIA PRELIMINARE 1)
Ammettersi CTU tecnica che ricostruisca la dinamica del sinistro con espresso riferimento alla condotta di guida tenuta da tutti i conducenti dei veicoli coinvolti, specificando la parte di corresponsabilità a ciascuno di essi ascrivibile. 2) Ammettersi
CTU medico legale che, sulla base della documentazione in atti nonché di quell'altra che dovrà per ordine del Giudice acquisire presso la struttura Ospedaliera che tenne in cura a seguito del sinistro, riferisca: A) se le lesioni subite da Persona_1 [...]
, data la loro natura, siano compatibili con il regolare utilizzo delle Persona_1
cinture di sicurezza;
B) se il regolare utilizzo delle cinture di sicurezza avrebbe ridotto la gravita delle lesioni ed evitato, quindi, la morte;
C) Se le lesioni riportate nel sinistro hanno rapporto di causalità diretto ed esclusivo con la morte ovvero se questa fu determinata da altre concause e da patologie preesistenti;
D) ricevette le Parte_6
cure adeguate nel Presidio sanitario dove fu ricoverato;
NEL MERITO In accoglimento della impugnazione, riformare la impugnata sentenza, e quindi: 1) Ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella determinazione del sinistro, Persona_1
ovvero in via gradata la sua preponderante corresponsabilità; 2) Ritenere e dichiarare che manca la prova sul nesso di causalità, diretto ed esclusivo tra la morte di Per_1
e le lesioni da questi nel sinistro subite, indi rigettare in ogni caso ogni
[...]
domanda risarcitoria alla morte conseguente e connessa;
3) Ritenere e dichiarare
[...] , laddove si ritenesse esistente il nesso causale tra morte e lesioni, in Persona_1
ogni caso corresponsabile delle lesioni subite e anche delle ferali conseguenze di queste a causa del mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;
4) Indi liquidare i giusti e soli danni che risulteranno provati, sulla base dell'accertato e duplice concorso di colpa di;
5) Condannare gli appellati eredi di e attori Persona_1 Persona_1
nel giudizio di primo grado, anche eventualmente in solido tra loro, alla restituzione - pagamento, in favore della di tutte le somme - da Parte_7
questa loro corrisposte a tenore della sentenza di primo grado - che risultassero eccedenti il giusto risarcimento che risulterà, a seguito dell' emendamento della sentenza resa;
6) Condannare gli appellati eredi di , in solido tra Persona_1
loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di ambi i gradi di giudizio."
9. Quale unico articolato motivo di gravame l'appellante, nel riproporre le proprie argomentazioni svolte in primo grado, critica la sentenza, in sintesi, nella parte in cui non avrebbe adeguatamente approfondito l'indagine e avrebbe invece dovuto ritenere e dichiarare l'unico responsabile ovvero il maggiore corresponsabile Persona_1
del sinistro di causa per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per l'eccessiva velocità e perché il rimorchio e la trattrice erano comunque ben visibili;
inoltre avrebbe dovuto ritenere e dichiarare non provata la esistenza del nesso di causalità tra l'evento, le lesioni e la successiva morte di e dunque di circoscrivere il risarcimento Pt_3
escludendo, in ogni caso, quello alla sua morte connesso.
10. Si sono costituiti tempestivamente in data 20.3.2023 e CP_4 [...]
aderendo agli argomenti dell'appellante principale e così concludendo CP_5
"in riforma dell'impugnata sentenza, disattesa ogni contraria diversa istanza così provvedere:
PRELIMINARMENTE
A) estromettere la sig.ra la quale, pur essendo proprietaria del trattore CP_5
tipo SE RG NI targato PZ 016638 con annesso rimorchio, non ha nessun ruolo nella presunta causazione del sinistro;
B) ammettersi C.T.U. tecnica per la ricostruzione della dinamica del sinistro con riferimento alla condotta di guida tenuta da tutti i conducenti dei veicoli coinvolti;
C) ammettersi C.T.U. medico-legale sia sulla documentazione già in atti e sia su ulteriore documentazione che per ordine del giudicante potrà acquisirsi presso la struttura ospedaliera ove il , a seguito del sinistro, fu ricoverato. Persona_1
La C.T.U. medico-legale deve vertere su:
1. Se le lesioni riportate dal nel sinistro de quo sono state causa Persona_1 diretta ed esclusiva della morte dello stesso ovvero se l'exitus fu determinato da altre concause e patologie preesistenti;
2. Se le lesioni subite dal data la loro natura, siano compatibili Persona_1 con l'irregolare utilizzo delle cinture di sicurezza;
3. Se l'utilizzo delle cinture di sicurezza, avrebbe ridotto la gravità delle lesioni ed evitato, quindi, la morte.
NEL MERITO
In accoglimento dell'impugnazione riformare la sentenza impugnata, ritenere e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione Persona_1 dell'evento, in quanto lo stesso a causa dell'eccessiva velocità, non rispettando le regole del codice della strada, nel tentativo di effettuare un sorpasso alla trattrice, accortosi che sopraggiungeva la FI EA nel senso opposto di marcia, cercava di rientrare nella propria corsia e non riuscendovi, tamponava la sponda del rimorchio che regolarmente viaggiava sulla propria corsia di marcia, invadendo la corsia opposta;
ritenere e dichiarare la mancanza di prova sul nesso di causalità diretto ed esclusivo tra la morte del e le lesioni da questi, nel sinistro, subite, con il Persona_1
rigetto di ogni richiesta risarcitoria connessa e conseguente alla morte;
condannare gli eredi di in solido tra loro, al pagamento delle Persona_1
spese diritti ed onorari in ambi i gradi di giudizio."
11. Si sono costituite in data 23. 3.2023 le appellate e CP_3 Parte_4
, e che hanno argomentato e concluso circa il rigetto
[...] Pt_3 Parte_5
dell'appello.
12. All'udienza del 17.12.2024, tenutasi in forma scritta, lette le note di trattazione scritta dell'appellante la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c. ed è quindi decisa come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Preliminarmente va osservato che, sebbene l'atto di costituzione di e CP_4
sia rubricato "Comparsa di costituzione e risposta", esso contiene di CP_5
fatto l'impugnazione della sentenza di primo grado, della quale chiede infatti la riforma.
14. Sul punto si osserva innanzitutto che la conclusione di cui al punto A) della predetta comparsa, con la quale si chiede di estromettere dal giudizio è CP_5
inammissibile in quanto non accompagnata da alcuna critica della sentenza che ha espressamente rigettato la relativa eccezione.
15. Quanto alle altre conclusioni rese dai predetti, precedute da argomenti e critiche alla sentenza di primo grado, analoghi a quelli svolti dall'appellante , si Parte_1
osserva che tale appello, sebbene tardivo rispetto al termine per impugnare di cui all'art
327 cpc, è tuttavia ammissibile ai sensi dell'art. 334 cpc, così come interpretato dalla
Suprema Corte di cassazione.
16. Ed infatti la Suprema Corte, da ultimo con sentenza n. 8486/2024, resa a Sezioni Unite, nel dare continuità all'orientamento già espresso con la sentenza n. 24627 del 2007, resa dalle medesime Sezioni Unite, ha ribadito il seguente principio di diritto:
"l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale".
Con la precisazione che la Suprema Corte ha anche chiarito che con l'applicazione di tale principio al caso di obbligazioni solidali, "si ottiene non solo una semplificazione del quadro che le Sezioni unite del 2007 hanno inteso tracciare nel contesto ispirato da un intento teleologico, ma anche una tutela maggiormente effettiva e garantistica nonché un'efficace economia processuale, evitando la moltiplicazione di processi a causa di sentenze che producano effetti soltanto tra alcune parti, a seguito di scissioni intervenute nello svolgersi delle impugnazioni, pur essendo il giudizio iniziato ab origine nei confronti di una pluralità di parti e pur risentendo queste, quantomeno in via riflessa o indiretta (ma pur sempre giuridicamente apprezzabile), dei pregiudizi che si originano dalla formazioni di giudicati interni o soggettivamente parziali (…) così consentendo, altresì, di pervenire ad un accertamento uniforme dell'esistenza e del modo di essere dell'obbligazione solidale nell'alveo di operatività dell'art. 332 c.p.c..".
17. Sta di fatto che sia l'appello principale sia l'appello incidentale sono infondati in quanto, anche all'esito della revisio prioris istantiae, come sollecitata dagli appellanti, si giunge al medesimo risultato di giudizio cui è giunto il Tribunale.
18. Le critiche mosse alla sentenza, infatti, da un lato sono svolte in base a ragionamenti possibilistici ed ipotetici e non offrono soluzioni certe e verificabili alternative, dall'altro trovano ampia replica e confutazione nella stessa motivazione resa dal Tribunale che le ha implicitamente disattese perché incompatibili, nonché nella documentazione probatoria agli atti
In punto di fatto va infatti ricordato che risulta pacifica, dagli atti di causa - ed in particolare dagli accertamenti svolti nell'immediatezza dagli Agenti della Pattuglia della
Polizia stradale, quali si leggono nella "Comunicazione di notizia di reato" (doc 6 fascicolo parte convenuta) nonché dalla Consulenza di ufficio svolta nel giudizio penale, le cui deduzioni appaiono logiche, coerenti e rese in conformità a leggi della scienza e della tecnica, non confutate - sia la ricostruzione della dinamica dell'incidente, sia la circostanza che viaggiasse a velocità superiore a quella consentita, Persona_1
sia la circostanza che il rimorchio trainato dal veicolo condotto da di CP_4
proprietà di fosse privo non soltanto di immatricolazione, con CP_5
conseguente mancata verifica di conformità del mezzo, alle norme stradali, e privo di assicurazione, ma in particolare e di fatto che il rimorchio fosse privo di qualsivoglia dispositivo obbligatorio di segnalazione e catarifrangente per tali tipologie di veicoli che non superano i 25 km/h ed anche il trattore aveva i gruppi ottici posteriori, non in ottimo stato di conservazione, ed avevano solamente la luce di posizione posteriore sinistra funzionante, mentre la luce di posizione destra oltre agli indicatori di direzione ed alle luci di arresto non erano funzionanti.
19. Si legge infatti nella citata Comunicazione di notizi di reato: "Dagli accertamenti effettuati sul posto del sinistro dalla pattuglia di questo Presidio Polizia Stradale, dalle dichiarazioni rese dai protagonisti, nonché dai danni riportati dai veicoli, l 'evento infortunistico può essere così ricostruito. Il giorno 23.11.2012, alle ore 17:45 circa,
[...]
alla guida dell'autovettura Peugeot targata EN182DA, percorreva la Persona_1
Statale 653 della Sinnica, proveniente dalla direzione S.S. 106 e diretto verso Senise.
Giunto alla progressiva chilometrica 53+200, dove la strada si presenta rettilinea e senza anomalie, a causa della velocita non particolarmente commisurata, veniva in collisione con il rimorchio del trattore agricolo targato PZ 016638, condotto da che lo precedeva sulla stessa direzione di marcia. In proposito vale la CP_4
pena rappresentare che se pur la velocità del veicolo che ha tamponato non era, per imperizia, adeguata alla circostanza, tanto da essere “attenzionata” giusta dictat ai sensi dell'Art.141 cds, (non ancora contestato per le attuali condizioni del conducente) è altrettanto da porre in evidenza il comportamento del conducente del trattore agricolo che, del tutto incurante delle vigenti Leggi che regolano la materia, si è posto alla guida di un veicolo, in ore notturne, privo di qualsivoglia dispositivo obbligatorio di segnalazione e catarifrangente per tali tipologie di veicoli che non superano i 25 km/h.
Detti comportamenti, aggravati dal conducente della macchina agricola, non solo per non aver posto in essere ogni accortezza in modo da porsi in maniera molto visiva per gli eventuali utenti in transito in quel momento sulla strada, ma in una consapevolezza di condotta, ha fatto sì che il veicolo circolasse privo anche di assicurazione obbligatoria
RCA e, non meno importante, con un veicolo classificato Rimorchio, mai immatricolato.
Il tutto comunque debitamente contestato amministrativamente allo stesso trasgressore.
Comunque, l'urto si verificava con la parte anteriore dx dell'autovettura contro lo spigolo posteriore sx. del rimorchio e si concretizzava al margine sx della corsia di marcia normale. A seguito di ciò l'autovettura deviava, ormai priva di controllo, verso sx invadendo la corsia opposta di marcia ed urtava contro l'autovettura FI EA targata
BN477WG e condotta da che in quel medesimo Controparte_8
frangente, sopraggiungeva dalla direzione opposta.
Quest'ultimo, sebbene avesse adottato tutte le misure possibili, non riusciva ad evitare l'impatto che si verificava con la parte anteriore sx della propria autovettura contro la parte laterale sx della Peugeot che gli sopraggiungeva difronte, con punto d'urto che si concretizzava nella corsia di propria pertinenza.
Dopo la collisione la Peugeot rimbalzava indietro ed assumeva fa posizione statica al centro della carreggiata perpendicolare all'asse della strada, con gli organi sterzanti rivolti verso sx. Mentre la FI EA proseguiva in avanti per alcuni metri ed assumeva posizione di quiete sulla corsia di propria pertinenza, obliqua all'asse della strada e con la parte anteriore rivolta verso la direzione di marcia originale. Il trattore agricolo, invece, proseguiva la marcia allontanandosi dal luogo del sinistro per circa cinquecento metri posizionando il convoglio in una strada campestre.
Anche in questo caso si voglia valutare la condotta del conducente che subito dopo il sinistro si è allontanato senza preoccuparsi dell'accaduto e fermarsi solo dopo 500 mt. circa, oltrepassando anche una piazzola di sosta sita pochi metri più avanti del luogo del sinistro tanto da non poter essere rilevato in planimetria.
Nella circostanza il conducente della Peugeot rimaneva gravemente ferito e trasportato all'ospedale civile di Policoro da personale del 118. Qui gli veniva riscontrata la prognosi riservata ed inviato presso l'ospedale S. Carlo di Potenza. Mentre, il conducente dell'autovettura FI EA, trasportato presso l'ospedale civile di Policoro, veniva medicato e giudicato guaribile in gg.15 sc."
20. Si legge inoltre nella Relazione di Consulenza di Ufficio resa nel giudizio penale a carico di (citato doc 6): "Gli accertamenti tecnici sono consistiti nel CP_4 rilievo dello stato dei luoghi, nell'analisi dei veicoli coinvolti e nello studio della documentazione fornita. Passiamo quindi alla ricostruzione della circostanza del sinistro: Il giorno 23/11/2012 alle ore 17:45 circa, (tale orario desunto dal verbale redatto dalla Polizia Stradale) I'autovettura Peugeot percorrendo la strada suddetta in direzione verso Senise, raggiunta la chilometrica 53+200 tamponava il carrello rimorchio del trattore agricolo NI, che percorreva la via nella stessa direzione.
Dopo l'urto dello spigolo anteriore destro dell'autovettura con quello posteriore sinistro del carrello appendice, la stessa autovettura finiva nella corsia opposta dove sopraggiungeva l'autovettura FI EA, collidendovi. Tale sinistro è avvenuto, sempre tra la parte anteriore sinistra dell'autovettura Peugeot e lo spigolo anteriore sinistro della CP_
dopo tale urto la Peugeot ha finito la sua corsa trasversalmente alla sede stradale ed in mezzeria della stessa;
mentre la FI si disponeva in modo obliquo alla sede stradale, ma nella propria corsia di marcia.
Il conducente del trattore, dopo l'urto, ha proseguito per oltre 500 m per poi fermarsi in una stradina sterrata, quindi non prestando soccorso, pur essendo lo stesso direttamente coinvolto nel sinistro. Si osserva che, il tratto di strada in cui è avvenuto il sinistro è rettilineo ed è presente sia la segnaletica orizzontale che verticale ed nell'ora in cui è avvenuto il sinistro, il sole era ormai tramontato ed il manto stradale risultava parzialmente umido.
La piattaforma stradale presenta due corsie di marcia larghezza di 4,20 l'una, oltre banchine asfaltate di larghezza 1,00 m sui due lati della carreggiata e relativi guard rail.
Risulta essere stato rilevato dalle forze dell'ordine intervenute, il presunto punto d'impatto tra la Peugeot 08 ed il carrello appendice, situato appena a ridosso della linea di mezzeria, mentre il secondo urto quello avvenuto tra la Peugeot 08 e la FI
EA è avvenuto al centro della corsia di competenza della FI EA.
Evidenti al suolo segni di pneumatico e scalfittura frenata a ridosso della linea di mezzeria, prodotte con molta probabilità dal pneumatico anteriore destro della Peugeot
08, nel momento dell'impatto con il carrello appendice. Infatti, in tale frangente l'autovettura è stata schiacciata al suolo e deviata verso la corsia opposta, probabilmente anche a seguito della manovra del conducente per evitare il carrello (foto n° 7° e 8° della Polizia Stradale).
Nella corsia opposta, quella di competenza della FI EA si osservano i segni di pneumatico lasciati dalla violenta azione frenante prodotta dal conducente, il quale improvvisamente si è visto la corsia di competenza occupata dall'altro veicolo, Peugeot
08, (elaborato grafico della Polizia Stradale). Ancora, dalle forze dell'ordine intervenute sono stati rilevati anche segni sui guard rail, prodotti dallo strisciamento della FI dopo dell'impatto, nella deviazione post urto.
Passiamo ora a descrivere la dinamica del sinistro che ha portato al sinistro.
Come già descritto prima la Peugeot 08 percorreva la S.S. 653 denominata “Sinnica” nella direzione che conduce verso Senise, procedendo a velocita sostenuta, quando improvvisamente, il conducente di questa si è reso conto che nella stessa corsia era preceduto da un trattore che trainava un carrello appendice. L'essersi accorto in ritardo di tale presenza è stato dovuto al fatto che il carrello appendice non era dotato di dispositivi di illuminazione posteriori né tanto meno dei dovuti sistemi catadiottri, anche se lo stesso era provvisto del necessario impianto elettrico e del supporto dei dispositivi catadiottri (foto n°15). In aggiunta a quanto appena detto si precisa che, anche il trattore aveva la luce di posizione destra non funzionante, così come si è potuto riscontrare in fase di sopralluogo, oltre agli indicatori di direzione ed alle luci di arresto.
Quanto appena precisato, ha fatto sì che il trattore e soprattutto il carrello appendice sia stato poco visibile per il conducente della Peugeot.
Quest'ultimo ha provato ad evitare la collisione, spostandosi con il proprio veicolo verso sinistro, ma non è bastato;
infatti, la collisione tra autovettura e carrello è avvenuto proprio tra lo spigolo anteriore destro dell'autovettura e posteriore sinistro del carrello
(ricostruzione grafica).
In tale frangente l'autovettura infilatasi sotto il carrello, ha prodotto i segni di pneumatico e di scalfittura sul manto stradale.
Ormai deviata verso la corsia opposta, mentre sopraggiungeva l'altra autovettura FI
EA è stato inevitabile collidervi."
Si legge ancora: "Analizzando la documentazione fornita, si osserva che il sinistro è avvenuto alle ore 17:45 circa del giorno 23/11/2012, ora alla quale il sole era ormai già tramontato, infatti osservando si osservano gli Controparte_10
orari di tramonto del sole rispettivamente 16:31 e 16:42. Nel luogo del sinistro il tramonto avveniva alle ore 16:35, quindi ormai buio poiché il sole tramontato da circa un'ora. Le condizioni di visibilità meteorologiche non sono state riscontrate in quanto non riportate nel verbale d'intervento della Polizia Stradale. Bisogna far osservare che il rimorchio della trattrice era sprovvisto di gruppi ottici posteriori, anche se dotato di apposito impianto elettrico (vedi foto n°15), inoltre i gruppi ottici posteriori della trattrice, non in ottimo stato di conservazione, avevano solamente la luce di posizione posteriore sinistra funzionante (al momento dell'accertamento dell'Ing. )." Per_2
Ed anche si afferma: “Per la ricostruzione del sinistro faremo una serie di considerazioni per poter risalire al più probabile valore di velocita di condotta dei veicoli.
Dapprima lo stato di manutenzione del veicolo agricolo (relativamente ai dispositivi di illuminazione) condizione che ha sicuramente influito sulla ridotta visibilità del mezzo agricolo da parte dell'autovettura che lo seguiva (Peugeot 08), infatti, la visibilità, dovuta ai gruppi ottici posteriori rispetto ad un veicolo che segue deve essere tale da garantire almeno una visibilità a 150 m. Per quanto sopra riportato, lo stesso lo si può stimare tra gli 80 ed i 100 m (quanto la portata dei fari abbaglianti della Peugeot 08), quindi mediamente 90 m, questa è infatti la presumibile distanza alla quale il conducente della Peugeot si è reso conto del veicolo che lo precedeva."
Il consulente procede poi a calcolare, secondo i dati in suo possesso e i dati scientifici
(spazio e tempi di frenata) la velocità cui procedevano i due mezzi, concludendo infine:
"A conclusione di quanto già esposto, si può affermare che, sul luogo del sinistro
(S.S.653) è presente la segnaletica orizzontale e verticale, inoltre la stessa è in buono stato di manutenzione. Le condizioni di traffico erano normali e la visibilità ridotta, essendo ormai buio. 1l Sig. , conducente della Peugeot 08 Persona_1
procedeva in direzione Senise a velocità sostenuta, circa 120 km/h come da ricostruzione cinematica. Lo stesso era preceduto dal mezzo agricolo con carrello appendice, quest'ultimo sprovvisto di gruppi ottici posteriori benché dotato di apposito impianto elettrico e dei dispositivi catadiottri e procedeva a circa 30 km/h. A seguito della velocità sostenuta dell'autovettura e della mancanza degli appropriati sistemi visivi del mezzo agricolo, il conducente si è reso conto troppo tardi della presenza Pt_3 dinanzi a sé e nella stessa corsia dell'altro mezzo, tanto da non riuscire ad effettuare alcuna manovra che potesse scongiurare il sinistro.
Infatti, la collisione è avvenuta tra lo spigolo anteriore destro della Peugeot e lo spigolo posteriore sinistro del carrello appendice, da tale collisione l'autovettura è stata deviata nella corsia opposta. In questo frangente sopraggiungeva, nella direzione opposta,
l'autovettura FI EA, condotta dal Sig. , il quale vista Controparte_8
invasa la propria corsia di competenza dalla Peugeot, ha tentato una manovra verso destra, ma non è riuscito ad evitare l'impatto rovinoso con l'altra autovettura, per poi finire entrambe le autovetture come rilevato dalle forze dell'ordine.
Nel contempo il Sig. , conducente del mezzo agricolo, ha proceduto la CP_4
sua condotta per alcune centinaia di metri, nonostante la ruota sinistra del carrello scoppiata nell'impatto e la rottura del finestrino della trattrice, non si è per cui fermato a prestare soccorso. La gravità delle lesioni subite dal Sig. per l'impatto, ne Pt_3
hanno provocato il decesso nonostante le cure dei sanitari.
Le due circostanze concomitanti, ossia, l'elevata velocità di condotta dell'autovettura
Peugeot 08 e la mancanza dei dispositivi di illuminazione sul carrello appendice, che hanno reso poco visibile la macchina agricola, hanno reso inevitabile il sinistro."
21. Da quanto sopra emerge quindi che il sinistro è avvenuto in orario già notturno;
è altresì pacifico, per averlo rilevato de visu i pubblici ufficiali e così riportato, che il rimorchio, trainato da mezzo a percorrenza lenta ben inferiore alla velocità media di marcia degli altri veicoli, non aveva i mezzi di illuminazione previsti per legge proprio per tale tipo di mezzi, che deve esser avvistato con largo anticipo, così come non erano funzionanti nemmeno tutti i dispositivi luminosi posteriori del trattore;
ciò che rende del tutto inattendibili le contrastanti dichiarazioni, rese in primo grado da Testimone_1
, fratello del conducente del trattore e che si trovava a bordo del medesimo, il
[...]
quale, ascoltato come testimone, ha riferito che la trattrice aveva i fari anteriori e posteriori accesi e funzionanti.
È quindi altresì pacifico che la mancanza di idonea segnalazione visiva del mezzo con rimorchio condotto da è stato causa determinante il sinistro, sebbene CP_4
concorrente, in pari misura, con la velocità superiore al limite di legge del veicolo condotta da . Persona_1
È evidente infatti che se il rimorchio ed il trattore avesse avuto i corretti dispositivi di illuminazione sarebbe stato avvistato a 150 metri, come riferisce il consulente, e quindi ben prima dei 90 metri cui è stato avvistato, e quindi il conducente del veicolo che lo seguiva avrebbe avuto comunque il tempo di rallentare ed arrestare l'auto. Si consideri infatti che nei propri calcoli ai fini della ricostruzione cinematica il Consulente riferisce che per arrestare un'auto a 120 km orari sono necessari 137 metri, minori quindi di 150 metri. Così come, di contro, se l'auto avesse marciato a velocità inferiore sarebbe riuscita in
90 metri ad arrestare la marcia. Si deve anche osservare che in realtà la questione della distanza di sicurezza è assorbita proprio dalla circostanza che l'ostacolo non fosse visibile se non a 90 metri. È evidente, cioè, che prima dei 90 metri non si percepiva alcun veicolo dal quale tenersi a maggiore distanza.
22. In punto di diritto va peraltro ricordato il principio secondo cui: "In caso di tamponamento tra veicoli, la presunzione di pari colpa di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., è superata, ex art. 149, comma 1, cod. strada, dalla presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante, sul quale grava l'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile, che può consistere anche nel fatto che il veicolo tamponato abbia costituito un ostacolo imprevedibile ed anomalo rispetto al normale andamento della circolazione stradale."(cass. Sez 3 n. 8051 del 21.04.2016)
23. Si rimarca che nella nostra fattispecie è dimostrato che il veicolo tamponato costituiva un ostacolo imprevedibile per fatto e colpa dello stesso conducente del veicolo tamponato e al contempo tale circostanza non ha escluso del tutto la responsabilità concorrente del conducente del veicolo tamponante, per il concorso della propria colpa in relazione alla velocità a cui viaggiava.
24. È dimostrato quindi che le cause tra loro concorrenti, con pari incidenza nell'accadimento, sono appunto la velocità di uno dei veicoli e la mancanza di visibilità dell'altro e non vi è evidenza di ulteriori cause che possano aver determinato il sinistro e che possano dimostrare una diversa ripartizione di responsabilità.
25. Quanto al nesso di causalità relativo al danno-conseguenza e cioè al decesso del
[...]
quale conseguenza della gravità delle lesioni subite dal Sig. per l'impatto, Pt_3 Pt_3
si osserva che anche le critiche mosse sul punto dall'appellante sono svolte in base a ragionamenti meramente ipotetici e privi di alcun riscontro.
26. Non vi è alcuna evidenza, infatti, dell'invocato mancato uso delle cinture di sicurezza che vorrebbe attribuirsi al conducente e che costituirebbe causa Persona_1
determinante del decesso, non essendo tale circostanza rilevata dai pubblici ufficiali intervenuti sul posto;
a ciò si aggiunga che parte appellante non ha prodotto in giudizio la documentazione medica dalla quale dovrebbe evincersi la invocata compatibilità delle lesioni con l'ipotizzato mancato uso delle cinture di sicurezza. Di contro la stessa condizione del veicolo condotto dalla vittima all'esito del sinistro, quale emerge dalle fotografie agli atti allegate ai Rapporti sopra citate e che mostrano appunto un'auto di modeste dimensioni, distrutta sul lato anteriore compreso il parabrezza, lasciano ipotizzare che l'entità dell'urto fosse stato tale che le cinture di sicurezza ben avrebbero potuto esser compatibili con le fratture costali multiple di cui proprio parte appellante riferisce.
27. A ciò va aggiunto che è emerso che il conducente del veicolo tamponato non si è fermato a prestare soccorso alla vittima del sinistro onde certamente anche tale condotta andrebbe inserita nella serie causale che ha portato al decesso, sebbene non se ne possa valutare l'incidenza per mancanza di rilievo degli appellati.
28. Non vi è poi alcuna evidenza di ipotizzato errore nelle cure che i sanitari avrebbero prestato alla vittima del sinistro, che non viene peraltro in alcun modo esplicitato e che avrebbe costituito l'interruzione del nesso causale tra le lesioni e la morte.
29. Ne consegue che del tutto inammissibile appare la richiesta di CTU che avrebbe natura meramente esplorativa.
30. È stato infatti sul punto anche da ultimo ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione che: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati." (Cass.
Sez. 3 -, Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025)
31. Gli appelli vanno quindi rigettati.
32. Le spese seguono la soccombenza e devono quindi esser poste a carico di
[...]
in solido con e , a loro volta in solido tra loro Parte_1 CP_4 CP_5
ed a favore delle appellate. Esse vanno liquidate in base ai parametri di cui al DM 2014
n. 55, con l'aggiornamento da ultimo di cui al D.M. n. 147 del 13.08.2022, in vigore dal
23.10.2022 ed in particolare possono essere utilizzati i valori minimi previsti per lo scaglione da euro 52.001,00, ad euro 260.000,00, in base alla domanda.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Potenza, come innanzi composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da conferitaria del ramo di azienda Parte_1 assicurativo di , in qualità di Impresa Controparte_11 Controparte_2 designata per il Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e sull'appello incidentale adesivo proposto da e avverso la sentenza n. CP_4 CP_5
274/2022 del Tribunale di LAGONEGRO pubblicata il 03.05.2022 nell'ambito del giudizio iscritto al numero di R.G. 64/2016, non notificata, così provvede:
1. rigetta l'appello principale e quello incidentale adesivo;
2. condanna in solido con e , a Parte_1 CP_4 CP_5 loro volta in solido tra loro ed a favore delle appellate in solido, delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in euro € 7.160,00 oltre 15% per rimborso spese generali, cap e iva se dovuta, come per legge.
3. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.13 co.1° quater del D.P.R. 30.5.2002 n.115 come introdotto dall'art. 1 co. 17 della Legge
24.12.2012 n. 228, e quindi dell'obbligo a carico di e di Parte_1
e questi ultimi in solido, del versamento a CP_4 CP_5
carico di ciascuna parte, della somma pari a quella dovuta per il contributo unificato, per la proposta impugnazione, se dovuta.
Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
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