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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/02/2025, n. 455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 455 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 2342 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato il [...] a [...], CF. Parte_1
elettivamente dom.to in Gragnano alla via V. C.F._1
Veneto n. 41 presso lo studio dell'avv. Ciro Di Nola, CF
che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata con l'avv. Alberto Segreti,
C.F. presso il suo studio sito in Giugliano C.F._3 in Campania (NA) alla Via S. Nullo n. 78/16, giusto mandato a tergo dell'atto di citazione notificato
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza del 28 marzo 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato). __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2342/2021 R.G.A.C.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 23
OTTOBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 19.04.2021, l'attore conveniva la innanzi al presente Controparte_1
Tribunale, sì concludendo, per quanto ivi argomentato: --
1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito per le causali esposte in premessa accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del legale rapp.te p.t. della
[...] nella Controparte_2 produzione dell'evento dannoso e del sinistro de quo ai sensi e per gli effetti dell'art 2051 cc
2) In subordine dichiarare la responsabilità della
[...] ai sensi e Controparte_2 per gli effetti dell'art 2043cc;
3) Per lo effetto condannarla al pagamento immediato in favore del concludente della somma di euro 20000/00 a titolo di risarcimento danni patiti tutti in essi danno biologico , danno da invalidità permanente totale e parziale, danno morale e spese sostenute e/o della diversa che verrà determinata dal Giudicante adito alla stregua delle risultanze processuali e di idonea CTU medico legale che sin da ora si chiede oltre interessi come per legge e
. 2 N. 2342/2021 R.G.A.C.
rivalutazione monetaria il tutto entro il limite dei
25000/00 euro;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa con attribuzione agli scriventi procuratori perché antistatario oltre IVA e cpa ed il rimborso ex art 15 L.P. Cont La si costituiva eccependo la nullità della citazione e l'infondatezza della domanda.
Il precedente rinviava la lite per la precisazione delle conclusioni sul rilievo “di dover esaminare le istanze istruttorie unitamente al merito della lite”.
Subentrato lo scrivente, si assegnava la lite in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
In linea generale è a dirsi che la vicenda posta all'attenzione dello scrivente s'inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione del fatto storico, come allegato da parte attrice: come similmente accade nelle liti riguardanti lesioni derivanti da auto pirata o cagionate da una caduta per le scale dovuta a sostanza scivolosa e/o affine.
In tali casi, sempre secondo l'id quod plerumque accidit, la parte convenuta può aspirare, al massimo, a porre in evidenza (o che processualmente emergano) alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116 c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò – attesa l'ontologica asimmetria fattuale delle parti - deve
. 3 N. 2342/2021 R.G.A.C.
valorizzare ogni circostanza, valutandola, come testé detto, con il dovuto rigore.
1.1. Date per note alle parti le circostanze di causa, è
a dirsi che quanto al fatto storico il , in Pt_1 citazione, sì precisava:-----------------------
a) che l'istante il giorno 26/3/2019 alle ore 8,30 circa ,si trovava in Gragnano alla via Marianna Spagnuolo ,all'interno del plesso del Distretto n. 58 Asl per CP_1 accompagnare il figlio minore per sottoporsi alle vaccinazioni;
b) che in tali circostanze di tempo e di luogo , mentre percorreva a piedi il vialetto di ingresso per recarsi all'interno della struttura ambulatoriale , cadeva e finiva al suolo;
c) che tanto accadeva in quanto pur usando la dovuta diligenza incappava con il piede su una sconnessione del piano di calpestio dovuta ad una sconnessione e cedimento di una grata metallica, coprente un canale di raccolta acque, costituente parte del passaggio pedonale obbligatorio antistante l'entrata della suddetta struttura;
… .
2. Orbene, una preliminare (finanche banale) considerazione.
È ovvio che non basti il semplice fatto che una persona cada lungo la pubblica via per farne derivare una responsabilità in capo alla P.A., dovendo la caduta essere comunque imputabile al proprietario e/o gestore della stessa,
Valorizzando doverosamente il dato oggettivo delle foto allegate dal (che dovrebbero dimostrare il suo Pt_1 assunto), non è dato affatto ricavare alcuna sconnessione né del piano di calpestio, né della grata ivi raffigurata: grata che, tra l'altro, oltre ad essere chiaramente percepibile dall'utente della strada per la
. 4 N. 2342/2021 R.G.A.C.
sua diversità – anche di colorazione – rispetto alla pavimentazione, non appare affatto sconnessa.
Ne deriva che nessuna responsabilità, neppure oggettiva,
Cont può addebitarsi alla convenuta.
3. Le spese di lite, infine, possono essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda e dell'allegato evento, sia pure scevro da responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti del così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) compensa le spese processuali.
Torre A., 23 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
. 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE A.
Seconda Sezione Civile il dott. Massimo Palescandolo, in qualità di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (*) nella causa iscritta al n. 2342 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021 avente ad
OGGETTO: risarcimento danni
TRA
nato il [...] a [...], CF. Parte_1
elettivamente dom.to in Gragnano alla via V. C.F._1
Veneto n. 41 presso lo studio dell'avv. Ciro Di Nola, CF
che lo rappresenta e difende giusta procura C.F._2 in atti
Attore
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata, difesa e domiciliata con l'avv. Alberto Segreti,
C.F. presso il suo studio sito in Giugliano C.F._3 in Campania (NA) alla Via S. Nullo n. 78/16, giusto mandato a tergo dell'atto di citazione notificato
Convenuto
Conclusioni – Come da verbale d'udienza del 28 marzo 2024
*****
PRELIMINARMENTE QUESTO GIUDICE DEVE DARE ATTO DI ESSERE
STATO NOMINATO COMMISSARIO PER IL CONCORSO DI MAGISTRATO
TRIBUTARIO PER LA QUAL COSA SI È TROVATO IN ESONERO
TOTALE DALLE FUNZIONI GIURISDIZIONALI PER IL PERIODO 1°
OTTOBRE 2024 – 14 FEBBRAIO 2025 (sabato). __________________________________________________________________________________________ (*) Art. 118 disp. att. Cpc (Motivazione della sentenza): La motivazione della sentenza…consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi N. 2342/2021 R.G.A.C.
ALLO SCRIVENTE ERA PERTANTO INIBITA LA STESURA E IL
DEPOSITO DELLA SENTENZA PER TUTTO L'INDICATO PERIODO,
ATTESO CHE IL TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE MEMORIE DI
REPLICA EX ART. 190 CPC RISULTA ESSERE SCADUTO IN DATA 23
OTTOBRE 2024.
Rientrato, pertanto, in servizio solo da lunedì 17 febbraio
2025, in luogo di una rimessione sul ruolo (per un successivo e formale deposito nei termini ordinari), si provvede “più concretamente” a depositare la presente sentenza.
*****
CONCISA ESPOSIZIONE delle
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
Con citazione notificata il 19.04.2021, l'attore conveniva la innanzi al presente Controparte_1
Tribunale, sì concludendo, per quanto ivi argomentato: --
1) Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito per le causali esposte in premessa accertare e dichiarare la esclusiva responsabilità del legale rapp.te p.t. della
[...] nella Controparte_2 produzione dell'evento dannoso e del sinistro de quo ai sensi e per gli effetti dell'art 2051 cc
2) In subordine dichiarare la responsabilità della
[...] ai sensi e Controparte_2 per gli effetti dell'art 2043cc;
3) Per lo effetto condannarla al pagamento immediato in favore del concludente della somma di euro 20000/00 a titolo di risarcimento danni patiti tutti in essi danno biologico , danno da invalidità permanente totale e parziale, danno morale e spese sostenute e/o della diversa che verrà determinata dal Giudicante adito alla stregua delle risultanze processuali e di idonea CTU medico legale che sin da ora si chiede oltre interessi come per legge e
. 2 N. 2342/2021 R.G.A.C.
rivalutazione monetaria il tutto entro il limite dei
25000/00 euro;
4) Condannare parte convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorari di causa con attribuzione agli scriventi procuratori perché antistatario oltre IVA e cpa ed il rimborso ex art 15 L.P. Cont La si costituiva eccependo la nullità della citazione e l'infondatezza della domanda.
Il precedente rinviava la lite per la precisazione delle conclusioni sul rilievo “di dover esaminare le istanze istruttorie unitamente al merito della lite”.
Subentrato lo scrivente, si assegnava la lite in decisione ex art. 190 cpc, con i relativi termini di legge.
1. La domanda si palesa infondata e non merita accoglimento.
In linea generale è a dirsi che la vicenda posta all'attenzione dello scrivente s'inserisce in quel novero di cause in cui la parte convenuta ha un limitatissimo potere istruttorio (probatoriamente prossimo allo zero), non potendo ovviamente “portare” testi a confutazione del fatto storico, come allegato da parte attrice: come similmente accade nelle liti riguardanti lesioni derivanti da auto pirata o cagionate da una caduta per le scale dovuta a sostanza scivolosa e/o affine.
In tali casi, sempre secondo l'id quod plerumque accidit, la parte convenuta può aspirare, al massimo, a porre in evidenza (o che processualmente emergano) alcune incongruenze e/o contraddizioni in ordine all'asserzione dei fatti: per questo il Giudice deve essere estremamente rigoroso nel valutare le prove ex art. 116 c.p.c. e le prospettazioni di parte attrice e nel far ciò – attesa l'ontologica asimmetria fattuale delle parti - deve
. 3 N. 2342/2021 R.G.A.C.
valorizzare ogni circostanza, valutandola, come testé detto, con il dovuto rigore.
1.1. Date per note alle parti le circostanze di causa, è
a dirsi che quanto al fatto storico il , in Pt_1 citazione, sì precisava:-----------------------
a) che l'istante il giorno 26/3/2019 alle ore 8,30 circa ,si trovava in Gragnano alla via Marianna Spagnuolo ,all'interno del plesso del Distretto n. 58 Asl per CP_1 accompagnare il figlio minore per sottoporsi alle vaccinazioni;
b) che in tali circostanze di tempo e di luogo , mentre percorreva a piedi il vialetto di ingresso per recarsi all'interno della struttura ambulatoriale , cadeva e finiva al suolo;
c) che tanto accadeva in quanto pur usando la dovuta diligenza incappava con il piede su una sconnessione del piano di calpestio dovuta ad una sconnessione e cedimento di una grata metallica, coprente un canale di raccolta acque, costituente parte del passaggio pedonale obbligatorio antistante l'entrata della suddetta struttura;
… .
2. Orbene, una preliminare (finanche banale) considerazione.
È ovvio che non basti il semplice fatto che una persona cada lungo la pubblica via per farne derivare una responsabilità in capo alla P.A., dovendo la caduta essere comunque imputabile al proprietario e/o gestore della stessa,
Valorizzando doverosamente il dato oggettivo delle foto allegate dal (che dovrebbero dimostrare il suo Pt_1 assunto), non è dato affatto ricavare alcuna sconnessione né del piano di calpestio, né della grata ivi raffigurata: grata che, tra l'altro, oltre ad essere chiaramente percepibile dall'utente della strada per la
. 4 N. 2342/2021 R.G.A.C.
sua diversità – anche di colorazione – rispetto alla pavimentazione, non appare affatto sconnessa.
Ne deriva che nessuna responsabilità, neppure oggettiva,
Cont può addebitarsi alla convenuta.
3. Le spese di lite, infine, possono essere compensate in considerazione della particolarità della vicenda e dell'allegato evento, sia pure scevro da responsabilità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con la citazione de qua, nei Parte_1 confronti del così provvede: Controparte_1
a) rigetta la domanda come da motivazione;
b) compensa le spese processuali.
Torre A., 23 febbraio 2025
Il Giudice dr. Massimo Palescandolo
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