Art. 1. Articolo unico.
La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.
La tassa erariale stabilita dall'art. 6, punto 2), del regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 40 , convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 , nella misura del 3 per cento per i trasporti merci a velocita' ordinaria, e' applicata, nella stessa misura del 3 per cento, anche ai trasporti merci effettuati con resa accelerata quando trattasi di trasporti in servizio cumulativo interno tra le Ferrovie dello Stato e le aziende esercenti ferrovie in regime di concessione.