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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/04/2025, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Diciassettesima Civile
❖➢ in persona del giudice, dott. Luigi D'Alessandro all'udienza del 30 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 40076 del Ruolo
Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
T R A
in Parte_1
persona del liquidatore pro tempore, dott.ssa Parte_2
elettivamente domiciliata in Roma, alla via C. A. Racchia, n. 2, presso lo studio dell'avv. Daniela Acciavatti che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Marco Acciavatti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
OPPONENTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
sig. elettivamente domiciliata in Latina, alla via Controparte_2
Priverno n. 18, presso lo studio dell'avv. Clara Cangialosi che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l'opponente: “… Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE -accertare e dichiarare che il D.I. 8700/24 (R.G.23624/24) è stato emesso nei confronti di
1 un soggetto giuridico diverso e non più esistente in quanto alla data del deposito del Ricorso per Decreto Ingiuntivo (05.06.24), la Cooperativa risultava già essere stata posta in liquidazione in data 03.06.24; IN VIA
ULTERIORMENTE PRELIMINARE Ci si oppone alla eventuale richiesta ex adverso formulata di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione si fonda su prova scritta, attesa l'insussistenza del credito azionato;
NEL MERITO - accertare e dichiarare la violazione degli artt. 633 cpc e 634 comma 2 cpc e per l'effetto revocare e privare di giuridica efficacia il Decreto Ingiuntivo n° 8700/2024 (R.G. 23624/24) emesso da
Codesto Tribunale;
Con vittoria di spese e degli onorari di giudizio”.
Per l'opposta: “… Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 1) In via preliminare e pregiudiziale:
1.1. accertare e dichiarare l'efficacia e validità del d.i. n. 8700/24 (Rg. 23624/24) in quanto emesso nei confronti di un soggetto giuridico esistente alla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo e identico all'odierna opponente (trattandosi, al più, di un mero errore materiale della denominazione sociale) per tutte le causali di cui in narrativa;
1.2. munire, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 648 c.p.c, della clausola di provvisoria esecutività il decreto ingiuntivo n. 8700/2024 (R.G.
23624/24) emesso dal Tribunale ordinario di Roma ex adverso opposto per
l'intero importo di € 57.996,36 in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta, non è di pronta e facile soluzione, attesa la fondatezza della pretesa creditoria della e la mancata contestazione dell'intera Controparte_1
somma ingiunta;
1.3. accertare e dichiarare la validità del ricorso per decreto ingiuntivo per sussistenza della prova scritta ex art. 634, comma II, c.p.c. per tutte le causali di cui in narrativa;
2) In via principale e nel merito:
2.1 rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da
[...]
in quanto infondata in Controparte_3
fatto e diritto, pretestuosa e dilatoria per tutti i motivi di cui in narrativa con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo ex adverso opposto n.
8700/2024 (R.G. 23624/24);
2.2 in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'avversaria opposizione e di conseguente
2 annullamento e/o revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, condannare la
(cf. Controparte_3
, in persona del liquidatore pro tempore, al pagamento in P.IVA_1
favore di dell'importo di € 57.996,36 per le fatture non Controparte_1
ancora saldate ed elencata nel ricorso monitorio oltre agli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2002 dalle singole scadenze al saldo, ovvero la diversa – maggiore o minore- che il Tribunale riterrà di giustizia. Con riserva, anche all'esito delle difese avversarie, di ulteriormente dedurre, articolare mezzi di prova, indicare testi e depositare ogni ulteriore documento giustificativo nei termini di legge con le memorie ex art. 171-ter c.p.c., Con vittoria di spese, competenze ed onorari, sia del presente giudizio che del monitorio oltre rimborso spese generali, Iva e Cap come per legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
• rilevato che, con atto di citazione notificato il 26 settembre 2024, la ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8700/2024 emesso da questo
Tribunale in data 7 luglio 2024, su istanza della soc. CP_1
con il quale era stata condannata al pagamento della somma di
[...]
€57.996,36 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 e spese della procedura monitoria, a titolo di corrispettivo di noleggio di macchinari per la logistica interna;
• che a sostegno dell'opposizione l'attrice ha dedotto che: a) il decreto ingiuntivo era nullo perché emesso a danno di un soggetto non più esistente, la la quale era stata Parte_1
posta in liquidazione con atto anteriore al deposito del ricorso monitorio;
b) il decreto ingiuntivo era stato illegittimamente emesso in difetto della prova scritta del credito azionato, non potendo considerarsi a tal fine sufficienti le fatture commerciali depositate nella fase monitoria, essendo piuttosto necessaria, ai sensi dell'art. 634 c.p.c., la produzione degli estratti autentici delle scritture contabili;
c) il credito vantato dall'ingiungente era già stato estinto, almeno in parte, a seguito di
3 pagamento diretto del Controparte_4
alla quale essa opponente aderiva;
• che la soc. costituitasi in giudizio, ha chiesto il Controparte_1
rigetto dell'opposizione avversaria deducendone l'infondatezza sotto tutti i profili;
• considerato che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la messa in liquidazione di una società non determina un mutamento della personalità giuridica della stessa, né tantomeno la sostituzione di un soggetto di diritto ad un altro, ma semplicemente la modifica dell'oggetto sociale, che, per effetto della liquidazione, è ora diretto alla liquidazione dell'attivo ed alla sua ripartizione tra i soci, previa soddisfazione dei creditori sociali (v. Cass., 19.2.2008, n. 29776; v. anche Cass., 25.11.2015, n. 24045);
• che, alla luce di quanto appena chiarito, vi è piena continuità tra la società prima e dopo la messa in liquidazione, sì che gli atti compiuti prima di essa continuano a produrre effetti e ad essere giuridicamente vincolanti nei confronti della società;
• considerato altresì che, al di là del fatto che la contestazione relativa all'insussistenza delle condizioni per la pronuncia del provvedimento d'ingiunzione non osta all'accertamento della fondatezza delle pretese fatte valere dalla parte opposta in sede monitoria, non essendo limitato il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, nella specie i documenti prodotti dalla società di noleggio nella fase senza contraddittorio erano senza dubbio sufficienti a fondare la pronuncia ingiuntiva qui opposta;
• che, invero, come più volte affermato dalla Suprema Corte, la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta di ingiunzione (cfr. Cass., 23.7.1994, n. 6879;
4 Cass., 9.10.2000, n. 13429; Cass., 21.7.2015, n. 15332), e nella specie non può pertanto dubitarsi dell'effettiva sussistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione giacché in fase monitoria sono stati prodotti non solo le fatture – già di per sé idonee in quella sede a comprovare il diritto azionato dall'ingiungente – ma anche i vari contratti di noleggio, comprovanti l'esistenza del vincolo negoziale e riportanti tutti i dati che consentivano la verifica del quantum della pretesa creditoria;
• che, peraltro, le fatture elettroniche estratte dal sistema di interscambio depositate dall'ingiungente nella fase monitoria soddisfano pienamente gli oneri probatori specificamente prescritti ai fini della pronuncia del decreto ingiuntivo, ciò in ossequio al secondo comma, ult. parte, dell'art. 634 c.p.c. a mente del quale“Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate” (tale disposizione, introdotta dall'art. 3, comma 8, d.lgs. n. 164/2024, si applica, in virtù di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, del medesimo decreto, ai procedimenti, quale quello di specie, introdotti successivamente al 28 febbraio 2023);
• considerato poi che le deduzioni attoree in merito ad un pagamento effettuato dal ad estinzione del Controparte_4
credito azionato nel presente giudizio sono generiche e non trovano alcun riscontro nei documenti versati in atti (è sì vero che nella lettera del 14 maggio 2024 di cui al doc. 4 fascicolo attoreo il dichiara di CP_4
aver eseguito dei pagamenti, a titolo di adempimento di terzo, direttamente nella mani del fornitore ma, al di là Controparte_1
della scarsa rilevanza probatoria di una mera dichiarazione proveniente da un terzo estraneo al giudizio, in quella lettera neppure si specifica quale sarebbe l'importo effettivamente versato);
• che, inoltre, sebbene la stessa opposta abbia ammesso di aver ricevuto dal citato un pagamento di €50.000,00, quel pagamento non CP_4
5 può elidere la pretesa creditoria qui vantata, avendo la società di noleggio precisato che quel pagamento è stato imputato a deconto di un ben più elevati crediti ammontanti ad €219.567,75 (e dei quali solo alcuni sono stati azionati dinanzi a questo Ufficio, stante l'individuazione pattizia di un diverso foro esclusivo contenuta in alcuni dei contratti di noleggio da cui sono derivati altri di quei crediti complessivi);
• che, infine, l'opponente non ha contestato né l'esistenza dei rapporti contrattuali dedotti in giudizio, né l'effettiva esecuzione dei servizi cui si riferiscono le fatture azionate, né la corrispondenza dell'importo richiesto alle previsioni contrattuali relative all'entità del corrispettivo dovuto;
• ritenuto pertanto che l'opposizione debba essere rigettata;
• che, ai sensi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., il decreto ingiuntivo opposto debba essere dichiarato esecutivo;
• e che le spese di lite, liquidate come in dispositivo, debbano seguire la soccombenza;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dalla soc. avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 8700/2024, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
3. condanna la soc. al Parte_1
pagamento, in favore della soc. delle spese del Controparte_1 giudizio che liquida in complessivi €4.000,00# per compensi professionali, oltre oneri di legge.
Roma, 30 aprile 2025
Il Giudice
Luigi D'Alessandro
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