Articolo 1 della Legge 4 agosto 1955, n. 730
Articolo 2
Versione
4 settembre 1955
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 7 miliardi per l'esecuzione a cura del Ministero dei lavori pubblici delle seguenti opere:
a) completamento del parco merci di Savona-Fornaci e raccordi del medesimo con le linee facenti capo a quel centro e con gli impianti del porto;
b) spostamento della stazione viaggiatori di Savona oltre il Letimbro, in localita' Mongrifone;
c) spostamento a monte della linea in esercizio Genova-Ventimiglia nel tratto Varazze-Savona.
Entrata in vigore il 4 settembre 1955