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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di separazione consensuale iscritta al RG. n. 266/2025 e promossa con ricorso ex art. 473bis.51 cpc da
(c.f. , nato/a a ODERZO (TV), il CP_1 C.F._1 25/08/1949
e
(c.f. , nato/a a SPRESIANO (TV), il Parte_1 C.F._2
entrambi con l'avv. ANNARITA CARRARO
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 18/01/2025, i coniugi e CP_1
hanno richiesto a questo Tribunale di pronunciare la loro Parte_1 separazione personale.
All'udienza del 5.02.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Le condizioni concordate – tra cui il trasferimento immobiliare in favore della – appaiono inoltre congrue e compatibili con la condizione CP_1 economica delle parti, nonché nell'interesse del figlio maggiorenne Per_1 portatore di grave handicap.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi nato/a a ODERZO (TV), il 25/08/1949 CP_1
e
, nato/a a SPRESIANO (TV) , il 13/01/1947, Parte_1 uniti in matrimonio il 18/01/1975, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ODERZO (TV) dell'anno 1975 n. 2, Parte II, Serie A, alle seguenti condizioni:
1) “I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente al reciproco mantenimento, avendo provveduto a definire i propri rapporti economici anche con la cessione della quota di proprietà della casa coniugale da parte del marito alla moglie, come sarà esplicitato infra.
3) Nulla quali provvedimenti in favore dei figli e in quanto Persona_2 Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
4) Con riferimento al figlio , in considerazione della indipendenza Persona_4 economica di cui gode così come sopra descritta, nulla si prevede quale assegno mensile di mantenimento. Resta in ogni caso in capo ai genitori l'obbligo di provvedere, nella
2 misura del 50% ciascuno, al pagamento delle spese che non verranno coperte dalla pensione di invalidità di cui gode. Parimenti e nella stessa misura si impegnano a versare alla Comunità Alloggio “Il Burraco” il fondo spese che la struttura richiederà per le piccole spese quotidiane di Per_1
Sempre in considerazione del suo stato di handicap e del suo inserimento presso la
Comunità Alloggio “Il Burraco”, con sede in Via Piave n. 39 – Treviso, ove alloggia ed ha il domicilio, si prevede il diritto di visita di ciascun genitore senza limitazioni, potendo i medesimi genitori recarsi presso la Comunità ove alloggia stabilmente per fargli visita a piacimento. 5) La casa familiare, sita in Arcade (TV), Via Madonnetta n. 44, attualmente in comproprietà, rimane nella disponibilità della moglie con tutto l'arredo e corredo ivi contenuto.
6) Al fine di regolamentare ogni rapporto economico e patrimoniale derivante dal presente procedimento, i coniugi convengono quanto segue:
TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
ART.
1 - CONSENSO ED OGGETTO
Il SI. nato a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
Via Madonnetta n. 44 C.F.: cittadino italiano, trasferisce a C.F._2 CP_1 ata a OD (TV), il 25/08/1949 e residente in [...], Via Madonnetta
[...]
n. 44, C.F. cittadina italiana, che accetta, il diritto di proprietà per C.F._1 la quota di 5001/100.001 sui seguenti immobili: a. Immobile ad uso abitazione sito in Arcade (TV) Via Madonnetta n. 44, piano S1 –
T –1, composto da 21,5 vani, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Foglio 2:
o particella 903 sub. 7, cat. A/2, classe 2, consistenza 21,5 vani, superficie catastale 726 mq, Rendita catastale Euro 2.054,21
b. Magazzino sito in Arcade (TV) Via Madonnetta n. 44, piano T, di pertinenza del fabbricato di cui sopra, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Foglio 2:
o particella 903 sub. 5, cat. C/2, classe 2, consistenza 79 mq, superficie catastale
95 mq, Rendita catastale Euro 175,44 c. Locale per esercizio sportivo sito in Arcade (TV) Via Madonnetta n. 44, piano S1, di pertinenza del fabbricato di cui sopra, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Foglio 2:
o particella 903 sub. 6, cat. C/4, classe U, consistenza 194 mq, superficie catastale
219 mq, Rendita catastale Euro 340,65 d. Immobile ad uso abitazione sito in Arcade (TV) Via Madonnetta n. 44, composto da 10,5 vani, sito in Comune di Arcade, censito al Catasto Fabbricati del predetto Comune, Foglio 2:
o particella 903 sub. 8, cat. A/2, classe 2, consistenza 10,5 vani, superficie catastale 317 mq, Rendita catastale Euro 1.003,22
e. Immobili collabenti siti in Arcade (TV) Via Madonnetta Piano T-1 – 2, censiti al catasto Fabbricati del predetto Comune foglio 2;
o Particella 917 sub 1, Cat. F/2;
o Particella 917 sub 2, Cat. F/2;
f. Terreni siti in Arcade (TV) Via Madonnetta, censiti al Catasto terreni del Comune di Arcade (TV)
3 Foglio Particella Qualità Classe Superficie R.D. R.A.
2 48 prato 2 827 2,97 1,71
2 896 prato 2 2344 8,47 4,84
2 1003 seminativo 3 47 0,27 0,17
2 1005 seminativo 2 762 6,07 3,15
2 1007 vigneto 2 184 1,81 1,05
2 986 seminativo 2 2 0,02 0,01
2 987 prato 2 3209 11,54 6,63
2 988 prato 2 1552 5,58 3,21
2 989 prato 2 232 0,83 0,48
2 990 prato 2 613 2,21 1,27
2 991 prato 2 564 2,04 1,17
2 992 prato 2 1191 4,31 2,46 2 993 vigneto 2 1864 18,29 10,59
2 997 vigneto 2 921 8,99 5,23
2 999 vigneto 2 1399 13,66 7,95
2 1001 vigneto 2 6627 64,70 37,65
Confini: tutti i predetti immobili formano un unico corpo confinante, da nord girando verso est: particelle 603 – 405 – 700 – 983 – 1004 – 1006 – 1008 – 995 – 998 – 996 – 1000 – 1002 – pubblica Via della Mola - pubblica Via Madonnetta, il tutto censito al
Catasto Comune di Arcade (TV), salvo altri più precisi ed attuali.
ART.
2 - STATO DEGLI IMMOBILI E POSSESSO
Gli immobili oggetto del presente trasferimento vengono ceduti nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano - stato ben noto alla parte cessionaria - unitamente a tutti gli accessori, accessioni, dipendenze, pertinenze, servitù attive e passive, oneri reali attivi e passivi.
Proprietà e possesso giuridico vengono trasferiti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
La parte cessionaria dichiara di aver già conseguito la materiale disponibilità degli immobili.
ART.
3 - EFFETTI
Dalla data dell'omologa del presente ricorso, decorrono a favore ed a carico della parte cessionaria rispettivamente vantaggi ed oneri della proprietà acquistata, mentre restano a carico della parte trasferente tutti gli oneri, i pesi, i tributi afferenti al periodo precedente anche se successivamente accertati.
La parte trasferente dichiara di avere trasferito il possesso degli immobili oggetto del presente contratto sin dalla data della sottoscrizione del ricorso per ogni effetto utile ed oneroso.
La parte trasferente dichiara di rinunciare all'iscrizione di ipoteca legale.
4 ART.
4 - GARANZIE
La parte trasferente garantisce la piena proprietà e libera disponibilità degli immobili oggetto del presente trasferimento, nonché che i medesimi sono liberi da vincoli, oneri, pesi a favore di terzi, privilegi, prelazioni, diritti di terzi, nonché da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli.
Le Parti contraenti dichiarano che: g. I terreni sopra descritti non sono stati percorsi dal fuoco e quindi non rientrano nelle previsioni e nei divieti previsti dalla legge 21 novembre 2000 n. 353;
h. non sono presenti fenomeni di inquinamento, abbandono rifiuti, interramento di sostanze tossiche e/o nocive, o comunque ogni e qualsiasi condizione che determini contaminazione dei suoli, anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni relative ai terreni contenute nel D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 e successive modificazioni.
ART.
5 - PROVENIENZA
La parte trasferente dichiara che quanto forma oggetto del presente atto è sé pervenuto in forza di atto di assegnazione ai soci a seguito di scioglimento della società
[...]
con sede in Treviso (TV) Piazza Pola n. 11, Capitale Controparte_2 sociale Lire 1.000.010.000, iscritta nel Registro delle Imprese di Treviso al n. 35254, codice fiscale n. , a mezzo rogito per notaio di P.IVA_1 Controparte_3
Treviso, del 26 maggio 1997, Rep n. 68695, Racc. n. 11420, registrato presso l'Agenzia M Controparte_4 CP_5
In precedenza i predetti immobili erano pervenuti alla anzidetta società
[...]
, con sede in Treviso (TV) Piazza Pola n. 11, in Controparte_6 forza di Atto costitutivo con conferimento immobiliare a mezzo scrittura privata Per_ autentica del 15.10.1992 per notaio n. 14193 e n. 14196 Persona_5 registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Treviso il 26.10.1992 al n. 1372 Privati (doc. 13).
ART.
6 - CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1-bis della L. 27/2/1985 n. 52, il SI. Pt_1
dichiara che i dati catastali delle unità immobiliari urbane in oggetto, come sopra
[...] riportati, e le planimetrie depositate in Catasto, che, in copia si allegano al presente atto sotto la lettera A, sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.
L'intestazione catastale delle unità immobiliari è conforme alle risultanze dei Registri
Immobiliari e gli immobili sono quindi commerciabili.
ART.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE A) Con riferimento agli immobili di cui all'art. 1 lett. a), b), c), d): la parte trasferente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n. 380/2001 vigente normativa in materia urbanistica, dichiara che gli stessi sono stati realizzati in forza dei seguenti titoli edilizi:
1) Concessione edilizia n. 1711 del 31.12.1996 rilasciata dal Comune di Arcade;
2) Concessione edilizia n. 2900/98 del 15.10.1998 rilasciata dal Comune di Arcade;
5 3) Autorizzazione edilizia n. 102 del 06.12.2002 – pratica prot. n. 663 del
22.01.2001; 4) Concessione edilizia in sanatoria n. 27 del 18.03.2003 – pratica prot. n. 54 del
03.01.2003 rilasciata dal Comune di Arcade;
5) Concessione edilizia n. 61 del 30.06.2003;
6) Permesso di costruire in sanatoria n. 27 del 20.10.2003 rilasciato dal Comune di Arcade;
7) Permesso di costruire in sanatoria n. 07 del 28.01.2005 rilasciato dal Comune di
Arcade; 8) Permesso di costruire n. 76 del 22.12.2006 rilasciato dal Comune di Arcade;
9) Permesso di costruire n. 78 del 03.12.2007 rilasciato dal Comune di Arcade;
10) Permesso di costruire in sanatoria n. 25/C del 21.08.2012 rilasciato dal Comune di Arcade;
11) Permesso di costruire in sanatoria n. 26/C del 21.08.2012 rilasciato dal Comune di Arcade;
12) Permesso di costruire in sanatoria n. 27/C del 22.08.2012 rilasciato dal Comune di Arcade;
È stata poi presentata al Comune di Arcade (TV) in data 13.05.2009 richiesta di certificato di agibilità parziale con riferimento all'immobile sito in Arcade (TV) Via
Madonnetta n. 44 censito al Catasto del detto comune Foglio 2, particella 903 sub. 5.
Le parti si danno atto della regolarità urbanistica di quanto in oggetto, dichiarando che successivamente al rilascio dei predetti titoli non sono state effettuate modifiche tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, anche in sanatoria e che i predetti immobili non sono stati oggetto di provvedimenti sanzionatori.
B) Con riferimento agli immobili di cui all'art. 1 lett. e): la parte trasferente, ai sensi dell'art. 40 L. n. 47/1985, quale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, consapevole delle sanzioni anche penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o mendace, dichiara proprio sotto la propria responsabilità personale, che la costruzione dei fabbricati e loro pertinenze ed accessori è stata iniziata anteriormente al 1° settembre 1967 e che successivamente non sono state realizzate opere tali da richiedere il rilascio di provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
C) Con riferimento ai terreni di cui all'art. 1 lett. f): Ai sensi dell'art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, si allega in originale al presente atto sub allegato B, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dall'Ufficio tecnico del Comune di Arcade in data 08.01.2025 (prot. U.T. n. 00156 del 08.01.2025).
Le Parti dichiarano che successivamente non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici.
ART.
8 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
A) Con riferimento agli immobili di cui all'art. 1 lett. a), b), c), d):
Ai sensi dell'art. 6 del D. lgs. n. 192/2005 la parte cessionaria dichiara di aver ricevuto dalla parte trasferente le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici, comprensiva dei seguenti attestati che si allegano sub all. C e depositati in copia conforme sottoscritta digitalmente nel fascicolo di causa:
6 - Attestato di prestazione energetica redatto in data 27.01.2025 con scadenza il
27.01.2035 n. identificativo 9452 /2025 redatto dall'Ing. Per_7
- Attestato di prestazione energetica redatto in data 27.01.2025 con scadenza il
27.01.2035 n. identificativo 9454/2025 redatto dall'Ing. Per_7
La parte trasferente dichiara che, dalla redazione di detti attestati, non sono stati effettuati interventi che ne modifichino la prestazione energetica o la destinazione d'uso e che non sono intervenuto fino ad oggi cause determinative della decadenza dagli attestati predetti, impegnandosi in contrario a tenere indenne la parte cessionaria da qualunque sanzione o danno.
La parte cessionaria dichiara di essere a conoscenza dello stato degli impianti.
B) Con riferimento agli immobili di cui all'art. 1 lett. e): Le parti dichiarano che al presente atto, stante la natura dei fabbricati riportati al
Catasto Fabbricati di Arcade (TV) al Foglio 2 con le particelle 917 sub 1 e 917 sub 2 quali unità collabenti, non si applica il disposto dell'art. 6 D. Lgs. N. 192/2005 e s.m.i. (obbligo di dotare i fabbricati ovvero loro porzioni dell'"Attestato di Prestazione Energetica").
In relazione a tutti i fabbricati la parte trasferente dichiara inoltre di avere provveduto al regolare pagamento delle imposte sul valore attribuito dal Comune interessato.
ART.
9 - ADEMPIMENTI EX D.L. N. 223/2006
Ai sensi del D.L. n. 223/2006, le parti del presente atto, quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e consapevoli delle responsabilità anche penali in caso di dichiarazione mendace, nonché dei poteri di accertamento dell'Amministrazione Finanziaria e delle sanzioni amministrative applicabili in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati, dichiarano che:
1. per il presente trasferimento non viene corrisposto alcun prezzo,
2. che ai fini della presente cessione non si sono avvalsi dell'opera di alcun mediatore professionale
ART. 10 - DICHIARAZIONI AI FINI FISCALI E REPERTORIALI Le parti dichiarano che il presente trasferimento avviene nell'ambito degli accordi raggiunti dai coniugi nell'ambito della separazione personale e, pertanto, è sottoposto a regime di esenzione fiscale dalle imposte di registro, ipotecarie, catastali, dal bollo e da tutti gli altri tributi accessori sui trasferimenti immobiliari (art.19 L.
6.03.1987 nr. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999) siccome esteso ai trasferimenti immobiliari che avvengono nell'ambito dei procedimenti di separazione personale dei coniugi, esenzione confermata dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 2° del 21.02.2014) anche dopo il primo gennaio 2014.
Art. 11 - TRASCRIZIONE
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, il Giudice/Collegio si limiterà a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento della proprietà da intendersi quale condizione di separazione. Nel caso di invalidità dell'atto e/o nel caso in cui il Conservatore rifiutasse la trascrizione, le parti si impegnano ad effettuare la stipula davanti al notaio, con spese ed oneri a carico della SI.ra . CP_1
7 Salvo il buon fine del trasferimento immobiliare, la SI.ra si assume CP_1
l'onere di curare la trascrizione dell'atto, nonché le relative spese, assumendo altresì a proprio esclusivo carico ogni costo, spesa ed onere anche di natura fiscale, comunque inerente o conseguente la predetta cessione immobiliare, ferma restando l'esenzione da imposte richiamata all'articolo precedente.
Restano comunque a carico del SI. gli oneri fiscali, tasse e tributi di Parte_1 qualsiasi genere per la quota di appartenenza fino alla data di trasferimento della proprietà.
Per effetto del trasferimento, gli immobili in oggetto spettano alla SI.ra CP_1 per la piena ed esclusiva proprietà.
Le parti chiedono pertanto la trascrizione e la voltura del verbale di separazione con la relativa sentenza di omologa a carico del SI. per la quota sopra descritta Parte_1 ed a favore della SI.ra e dichiarano di esonerare il Conservatore dei CP_1 Registri Immobiliari di Treviso da ogni responsabilità al riguardo”;
2. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
3. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 7 febbraio 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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