Sentenza 16 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 16/04/2026, n. 6893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6893 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06893/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00380/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 380 del 2026, proposto da
QU NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale in atti;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Roma, Sezione Lavoro n. 1140/2024, pubblicata il 30 gennaio 2024, resa all’esito del giudizio iscritto al R.G.N. 8610/2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 la dott.ssa NO ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Con il presente gravame parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione della sentenza in epigrafe nella parte in cui il Tribunale Civile di Roma, nell’accogliere il ricorso da costei proposto, ha “ accerta (to) il diritto del ricorrente ad usufruire per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 della Carta elettronica del docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015”, per l’effetto “ condanna (ndo) il Ministero dell’Istruzione ad attribuire alla ricorrente il beneficio economico tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con decorrenza dall’anno scolastico 2019/2020, oltre accessori ”.
Parte ricorrente, nel rappresentare come l’amministrazione sia rimasta inerte, chiede la condanna del Ministero a dare integrale attuazione al giudicato nascente da tale sentenza.
Il Ministero si costituiva in giudizio, versando in atti memoria di pura forma.
Alla camera di consiglio del 25 marzo 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è regolarmente passata in giudicato ed è stata notificata nelle forme prescritte dalla legge all’amministrazione resistente, risultando altresì decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall’art. 44, comma 3, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.
A fronte dell’allegato inadempimento di parte resistente, il Ministero non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa di parte ricorrente alla luce dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di onere della prova tra debitore e creditore (Cass. 13533/2001) deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato, sicché il Ministero resistente deve essere condannato a ottemperare alla citata decisione.
Deve, pertanto, essere dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina, fin da ora, quale commissario ad acta il Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri attinenti alle procedure esecutive mobiliari (cfr., Cons. Stato, Sez. III, sent. n. 1247/2016; Cons. Stato, Sez. VII, sent. n. 4029/2025), con distrazione in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 60 giorni notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza;
- nomina quale commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza indicata in motivazione, nel termine di 60 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione, previa richiesta del ricorrente.
Condanna il Ministero al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00) oltre accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA IZ, Presidente
NO ON, Consigliere, Estensore
Marco Savi, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| NO ON | NA IZ |
IL SEGRETARIO