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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 09/07/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 16/2021
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 16/2021 vertente
TRA
CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francescantonio Scopelliti, CF: , pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
, CF: C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Margherita CP_1 C.F._3
Accardo, C.F. , pec: Appellato C.F._4 Email_2
Oggetto: azione di risoluzione di contratto preliminare di compravendita - appello avverso la sentenza n. 1345\2019, pubblicata il 07.10.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria nel proc. n. 2488/2016 RG., e avverso l'ordinanza di correzione errore materiale della sentenza appellata, pubblicata il 03.06.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11/01/2021 parte appellante, impugnava la sentenza n. 1345\2019 pubblicata dal Tribunale di RC in data 07/10/2019 e l'ordinanza di correzione di errore materiale pubblicata dallo stesso organo giudicante in data
03/06/2019, chiedendo di “dichiarare la sentenza di primo grado affetta da nullità, in funzione delle contraddizioni del giudicante emergenti con l'ordinanza di correzione errore materiale del
03.06.2020. In via subordinata riformare la sentenza di primo grado con riguardo alle eccezioni di improcedibilità tempestivamente sollevate e ai vizi di merito della decisione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 22/03/2021 si costituiva parte appellata chiedendo di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig.
oltre che il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto ed in diritto;
con Parte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice ai sensi dell'art. 93 cpc.
Preso atto del tempestivo deposito di note di trattazione di entrambe le parti e che la causa era matura per la decisione, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata a mezzo della trattazione scritta il 25/11/2021, con ordinanza del 30/11/2021 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 09/03/2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con decreto ritualmente notificato alle parti, la causa veniva differita d'ufficio dapprima all'udienza collegiale del 5 giugno 2025, considerato che la consistenza della sezione civile non permetteva di trattare il processo all'udienza originariamente fissata.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 05/06/2025, il
Collegio con Ordinanza del 09/06/2025 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 03/07/2025, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e con successivo decreto del 25/03/2024 veniva designata l'attuale composizione del Collegio ordinario.
Considerato che
anche l'udienza del 03/07/2025 è andata deserta, questo Collegio ai sensi degli artt. 309 e 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione del processo di appello .
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, cpc non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da CF: , contro Parte_1 C.F._1 [...]
, CF: C.F. , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria CP_1 C.F._3
n. 1345\2019, pubblicata il 07.10.2019, nel procedimento recante N.R.G. 2488/2016, e avverso l'ordinanza di correzione errore materiale della sentenza appellata, emessa e depositata in data
03.06.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 luglio2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA
sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati:
dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice
dott.ssa IVANA ACACIA Consigliera
dott.ssa STEFANIA LA ROSA Consigliera
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n. 16/2021 vertente
TRA
CF: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Francescantonio Scopelliti, CF: , pec: C.F._2 Email_1
Appellante
CONTRO
, CF: C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Margherita CP_1 C.F._3
Accardo, C.F. , pec: Appellato C.F._4 Email_2
Oggetto: azione di risoluzione di contratto preliminare di compravendita - appello avverso la sentenza n. 1345\2019, pubblicata il 07.10.2019 dal Tribunale di Reggio Calabria nel proc. n. 2488/2016 RG., e avverso l'ordinanza di correzione errore materiale della sentenza appellata, pubblicata il 03.06.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 11/01/2021 parte appellante, impugnava la sentenza n. 1345\2019 pubblicata dal Tribunale di RC in data 07/10/2019 e l'ordinanza di correzione di errore materiale pubblicata dallo stesso organo giudicante in data
03/06/2019, chiedendo di “dichiarare la sentenza di primo grado affetta da nullità, in funzione delle contraddizioni del giudicante emergenti con l'ordinanza di correzione errore materiale del
03.06.2020. In via subordinata riformare la sentenza di primo grado con riguardo alle eccezioni di improcedibilità tempestivamente sollevate e ai vizi di merito della decisione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 22/03/2021 si costituiva parte appellata chiedendo di dichiarare improcedibile e/o inammissibile l'appello proposto dal sig.
oltre che il rigetto del gravame, poiché infondato in fatto ed in diritto;
con Parte_1 vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore della procuratrice ai sensi dell'art. 93 cpc.
Preso atto del tempestivo deposito di note di trattazione di entrambe le parti e che la causa era matura per la decisione, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza celebrata a mezzo della trattazione scritta il 25/11/2021, con ordinanza del 30/11/2021 il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 09/03/2023, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc.
Con decreto ritualmente notificato alle parti, la causa veniva differita d'ufficio dapprima all'udienza collegiale del 5 giugno 2025, considerato che la consistenza della sezione civile non permetteva di trattare il processo all'udienza originariamente fissata.
Atteso il mancato deposito delle note di trattazione scritta per l'udienza del 05/06/2025, il
Collegio con Ordinanza del 09/06/2025 fissava udienza ex art. 309 c.p.c. per la data del 03/07/2025, anch'essa sostituita dalla trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter cpc, e con successivo decreto del 25/03/2024 veniva designata l'attuale composizione del Collegio ordinario.
Considerato che
anche l'udienza del 03/07/2025 è andata deserta, questo Collegio ai sensi degli artt. 309 e 127 ter, comma 4, c.p.c. deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, disporre l'estinzione del processo di appello .
Le spese del processo restano, in tal caso, a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, comma 4, cpc non vertendosi in caso di contestazioni in ordine all'estinzione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, proposto da CF: , contro Parte_1 C.F._1 [...]
, CF: C.F. , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria CP_1 C.F._3
n. 1345\2019, pubblicata il 07.10.2019, nel procedimento recante N.R.G. 2488/2016, e avverso l'ordinanza di correzione errore materiale della sentenza appellata, emessa e depositata in data
03.06.2020 dal Tribunale di Reggio Calabria, così provvede:
- Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e, contestualmente, dichiara l'estinzione del presente processo di appello;
- spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Così deciso a Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 8 luglio2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito