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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 12951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12951 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 23667 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, Parte_1 in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Elia in Roma al Largo Giuseppe Toniolo n.6, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Maria Francesca Granata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.6.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolare del trattamento di pensione di vecchiaia Pubblico Impiego, ex Inpdap, categoria VOCPTS, con decorrenza dal mese di settembre 2024, di aver presentato domanda di pensione supplementare di vecchiaia nella Gestione Dipendenti Privati e che essa era stata
1 respinta dall' con provvedimento di reiezione del 12.8.2024, motivato dalla CP_1 carenza del requisito contributivo. Lamentava di possedere i requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'art. 5 L.12 agosto 1962, n. 1338 e segnatamente, con riferimento a quest'ultimo, 11 settimane contributive maturate nel periodo dal 1.3.1979 al 31.12.1979 e 6 settimane contributive maturate nel periodo lavorativo dal 1.2.1981 al 13.2.1982, per complessive 17 settimane di contribuzione versate al Fondo dei Lavoratori dipendenti privati. Chiedeva, quindi, di accertare il suo diritto alla liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia a partire dal mese di settembre 2024. L' ritualmente evocato in giudizio, si costitutiva eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che l'odierna controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso affermandone l'infondatezza. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 16.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. L'oggetto dell'odierna controversia è il riconoscimento della pensione supplementare di vecchiaia dei lavoratori dipendenti nel settore privato, concessa sulla base dei contributi accreditati nella gestione del Fondo Lavoratori Dipendenti Privati (FLDP), nei confronti di una dipendente già titolare di una pensione di vecchiaia dei Dipendenti Pubblici. Giova quindi richiamare la disciplina afferente alla pensione supplementare di vecchiaia dettata dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, rubricata 'Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti', che all'art. 5, comma 1, dispone: 'L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma' e al successivo comma 5: 'La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione”. Come noto, la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale. Si rammenta che ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. 1214/1934 e dell'art. 18 comma 1° lettera c) del Codice di giustizia contabile, rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale. La Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento
2 della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149). L'odierna domanda, così come proposta, ha ad oggetto la pensione supplementare prevista dall'art. 5 della L. 1338/1962 che è posta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento. Pertanto, la materia de qua esula dal descritto ambito, perché le pensioni supplementari di vecchiaia non sono a carico, neanche parzialmente, dello Stato. La predetta domanda difetta pertanto del presupposto dato dalla “materia di Parte pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato (oggi la ipendenti pubblici - ex INPDAP - in seno all' ), che, ai sensi degli artt. 13, a 9 e 62 comma 1 del CP_1
R.D. n. 1214 del 19 U. delle leggi sulla Corte dei conti) consente di radicare la giurisdizione di questa Corte” (cfr. Corte dei Conti Piemonte, Sez. giurisdizionale, n. 6 del 22.1.2016). La cognizione dell'odierno giudizio appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario adito.
2. Passando al merito, il citato art. 5 della L. 1338/1962 disciplina gli ulteriori requisiti funzionali al riconoscimento della prestazione pensionistica de qua e, in particolare, che “Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 636 del 1939” (comma 2) e “La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda …” (comma 3). In sostanza, i requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico supplementare ex art. 5, L. 1338/1962, sono: 1) essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), mentre la contribuzione per la quale si chiede la pensione supplementare deve essere a carico della medesima ovvero delle sue forme esclusive e sostitutive, delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti ovvero della Gestione Separata;
2) avere versato/accreditato almeno un contributo settimanale;
3) non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma nella gestione dove si chiede la pensione supplementare;
4) aver compiuto al momento della domanda l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione dove si chiede la pensione supplementare;
5) avere cessato il rapporto di lavoro dipendente. Si richiama in materia il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di pensione supplementare, la cui decorrenza è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti anagrafici e contributivi devono sussistere già al momento di presentazione della domanda” (Cass. 21189/2018).
3 La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di pensione supplementare di vecchiaia, la domanda amministrativa si configura come un elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 438/1998) “il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo il trattamento supplementare dal primo giorno del mese successivo ad essa, principio affermato, fra l'altro, nel radicare la disciplina legislativa applicabile, ratione temporis, al momento di tale suo perfezionamento (v., fra le più recenti, Cass. n.9293 del 2016 cit.). La peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia (art.6 legge n.155 del 1981), per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità (art.22 legge n.153 del 1969) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n.7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate). Vale, quindi, richiamare i principi, già affermati da questa Corte, con la sentenza 27 luglio 2004, n.14132, sia pure in tema di pensione di anzianità, ma applicabili, per le dette affinità, alla pensione supplementare, secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione” (Cass. 21189/2018 cit.). Nella fattispecie in esame, la domanda di liquidazione della pensione supplementare nella Gestione Lavorati Dipendenti e nel Fondo FPLD è stata rigettata, con provvedimento datato 12.8.2024 con la seguente motivazione: “Lei non risulta assicurata né come lavoratrice dipendente, né come coltivatrice diretta, mezzana o colona, né come esercente attività commerciali”. A giustificazione del suo operato l' sostiene che la contribuzione CP_1 originariamente accreditata nella Gestione dei lavoratori dipendenti privati sia stata trasferita, su richiesta della stessa ricorrente formulata in data 14.3.2003, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) e che l'Ente Previdenziale abbia dato seguito a tale istanza dandone comunicazione all'Amministrazione datrice di lavoro (Ministero dell'Interno) unico Ente competente, ai sensi della circolare INPDAP n. 67 del 16.12.2004, per le domande di computo/ricongiunzione presentate antecedentemente alla data del 1° ottobre del 2005 all'effettivo accredito di tale contribuzione nella gestione di destinazione. Orbene, quanto dedotto dall' deve essere ricondotto nel novero delle mere CP_1 allegazioni assertive non essendo suffragato da alcuna produzione documentale che attesti l'effettiva richiesta formulata dalla ricorrente di computo/ricongiunzione delle 17 settimane costitutive versate al Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti Previdenziali verso altra Gestione Pubblica. Detta circostanza, del resto, viene espressamente contestata da parte ricorrente nel rispetto dell'onere di specifica contestazione che secondo il dettame della giurisprudenza di legittimità grava su entrambe le parti processuali “ogni volta
4 che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova) l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte dal relativo onere probatorio (Cass. ord. 24875/2019). L'estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, prodotto in atti dall'Ente resistente, appare poi confutare tali deduzioni registrando l'assenza del computo delle settimane contributive iscritte nella gestione dei dipendenti privati (1.3.1979
- 31.12.1979 e 1.2.1981 - 13.2.1982) relative a periodi lavorativi antecedenti al decorso dell'accredito dei contributi dal parte dello Stato (15.3.1982) e significando che, contrariamente a quanto dedotto, è stata “la contribuzione accreditata nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, relativa a periodi di lavoro svolto presso pubbliche amministrazioni” ad essere “stata trasferita ad altra Gestione pensionistica”. Appare, invece, cogliere nel segno la censura formulata dall' concernente CP_1
l'assenza del requisito anagrafico, fissato al compimento del 67° anno di età per i fondi gestiti dall' come stabilito dall'art. 24, co. 6, D.l. 201/2011. CP_1
Il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità succitata, deve essere già perfezionato al momento della proposizione della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della stessa, sicché, in tale circostanza : “la relativa istanza va rigettata ed occorrendone una nuova solo da questa inizierà a decorrere la prestazione” (Cass. 21189/2018). Nel caso di specie, la , nata il [...], non ha ancora raggiunto l'età Pt_1 anagrafica necessaria per poter richiedere la liquidazione della pensione supplementare invocata. Il ricorso non può, quindi, essere accolto.
3. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide
- rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE III LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Valentina Cacace, ha pronunciato, mediante lettura contestuale delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 23667 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, discussa e decisa all'udienza del giorno 16.12.2025 e vertente
TRA
rappresentata e difesa dalla LEGALELIA STA SRL, Parte_1 in persona dell'avv. Francesco ELIA e dall'avv. Daniela De Salvatore ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Elia in Roma al Largo Giuseppe Toniolo n.6, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappr. pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Maria Francesca Granata
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 30.6.2025 la ricorrente adiva il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, esponendo di essere titolare del trattamento di pensione di vecchiaia Pubblico Impiego, ex Inpdap, categoria VOCPTS, con decorrenza dal mese di settembre 2024, di aver presentato domanda di pensione supplementare di vecchiaia nella Gestione Dipendenti Privati e che essa era stata
1 respinta dall' con provvedimento di reiezione del 12.8.2024, motivato dalla CP_1 carenza del requisito contributivo. Lamentava di possedere i requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall'art. 5 L.12 agosto 1962, n. 1338 e segnatamente, con riferimento a quest'ultimo, 11 settimane contributive maturate nel periodo dal 1.3.1979 al 31.12.1979 e 6 settimane contributive maturate nel periodo lavorativo dal 1.2.1981 al 13.2.1982, per complessive 17 settimane di contribuzione versate al Fondo dei Lavoratori dipendenti privati. Chiedeva, quindi, di accertare il suo diritto alla liquidazione della pensione supplementare di vecchiaia a partire dal mese di settembre 2024. L' ritualmente evocato in giudizio, si costitutiva eccependo, in via CP_1 preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo che l'odierna controversia rientrasse nella giurisdizione della Corte dei Conti e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso affermandone l'infondatezza. Istruita solo documentalmente, la causa era decisa all'udienza del 16.12.2025 con la pubblica lettura della sentenza.
1. In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte dei Conti. L'oggetto dell'odierna controversia è il riconoscimento della pensione supplementare di vecchiaia dei lavoratori dipendenti nel settore privato, concessa sulla base dei contributi accreditati nella gestione del Fondo Lavoratori Dipendenti Privati (FLDP), nei confronti di una dipendente già titolare di una pensione di vecchiaia dei Dipendenti Pubblici. Giova quindi richiamare la disciplina afferente alla pensione supplementare di vecchiaia dettata dalla legge 12 agosto 1962, n. 1338, rubricata 'Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia, i superstiti', che all'art. 5, comma 1, dispone: 'L'assicurato cui sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione a carico di un trattamento di previdenza sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comporti esclusione o l'esonero, ha facoltà di chiedere la liquidazione di una pensione supplementare in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione stessa qualora detti contributi non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma' e al successivo comma 5: 'La pensione supplementare e gli eventuali successivi supplementi sono a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento e sono riversibili, in caso di morte del pensionato, secondo le norme della predetta assicurazione”. Come noto, la giurisdizione va determinata, ai sensi dell'art. 386 c.p.c., sulla base dell'oggetto della domanda secondo il criterio del petitum sostanziale. Si rammenta che ai sensi degli artt. 13 e 62 del R. D. 1214/1934 e dell'art. 18 comma 1° lettera c) del Codice di giustizia contabile, rientrano nella giurisdizione contabile le controversie in materia di pensioni a carico totale o parziale dello Stato, ovverosia quelle che gravano direttamente sul bilancio statale. La Corte dei conti giudica sui “ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato” (a norma del R.D. 12 luglio 1934, 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento
2 della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., Sez Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149). L'odierna domanda, così come proposta, ha ad oggetto la pensione supplementare prevista dall'art. 5 della L. 1338/1962 che è posta a carico dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e del relativo Fondo di adeguamento. Pertanto, la materia de qua esula dal descritto ambito, perché le pensioni supplementari di vecchiaia non sono a carico, neanche parzialmente, dello Stato. La predetta domanda difetta pertanto del presupposto dato dalla “materia di Parte pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato (oggi la ipendenti pubblici - ex INPDAP - in seno all' ), che, ai sensi degli artt. 13, a 9 e 62 comma 1 del CP_1
R.D. n. 1214 del 19 U. delle leggi sulla Corte dei conti) consente di radicare la giurisdizione di questa Corte” (cfr. Corte dei Conti Piemonte, Sez. giurisdizionale, n. 6 del 22.1.2016). La cognizione dell'odierno giudizio appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario adito.
2. Passando al merito, il citato art. 5 della L. 1338/1962 disciplina gli ulteriori requisiti funzionali al riconoscimento della prestazione pensionistica de qua e, in particolare, che “Il diritto alla pensione supplementare è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il pensionamento di vecchiaia dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 del R.D. n. 636 del 1939” (comma 2) e “La pensione supplementare diretta: a) decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda …” (comma 3). In sostanza, i requisiti richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico supplementare ex art. 5, L. 1338/1962, sono: 1) essere già titolare o avere in corso di liquidazione una pensione principale a carico di un fondo sostitutivo, esclusivo o esonerativo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), mentre la contribuzione per la quale si chiede la pensione supplementare deve essere a carico della medesima ovvero delle sue forme esclusive e sostitutive, delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti ovvero della Gestione Separata;
2) avere versato/accreditato almeno un contributo settimanale;
3) non possedere i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti per ottenere la pensione autonoma nella gestione dove si chiede la pensione supplementare;
4) aver compiuto al momento della domanda l'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia nella gestione dove si chiede la pensione supplementare;
5) avere cessato il rapporto di lavoro dipendente. Si richiama in materia il principio sancito dalla Suprema Corte secondo cui “In tema di pensione supplementare, la cui decorrenza è fissata nel primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, i requisiti anagrafici e contributivi devono sussistere già al momento di presentazione della domanda” (Cass. 21189/2018).
3 La Suprema Corte ha chiarito che, in tema di pensione supplementare di vecchiaia, la domanda amministrativa si configura come un elemento della fattispecie al quale è espressamente ancorato il decorso della prestazione. Secondo il consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 438/1998) “il diritto alla pensione supplementare di vecchiaia si perfeziona solo con la presentazione della domanda amministrativa, decorrendo il trattamento supplementare dal primo giorno del mese successivo ad essa, principio affermato, fra l'altro, nel radicare la disciplina legislativa applicabile, ratione temporis, al momento di tale suo perfezionamento (v., fra le più recenti, Cass. n.9293 del 2016 cit.). La peculiare condizione costitutiva della domanda distingue la pensione supplementare dalla pensione di vecchiaia (art.6 legge n.155 del 1981), per la quale la domanda amministrativa costituisce mero atto di impulso e la decorrenza è ancorata esclusivamente alla maturazione dei relativi requisiti, tant'è che decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età pensionabile. Le affinità si ritrovano, invece, con la pensione di anzianità (art.22 legge n.153 del 1969) che decorre, al pari della pensione supplementare, dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda (cfr. Cass. 17 marzo 2008, n.7146, ed ivi il rilievo che la domanda amministrativa costituisce, per la pensione di anzianità, requisito costitutivo al pari delle altre condizioni normativamente indicate). Vale, quindi, richiamare i principi, già affermati da questa Corte, con la sentenza 27 luglio 2004, n.14132, sia pure in tema di pensione di anzianità, ma applicabili, per le dette affinità, alla pensione supplementare, secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, di talché se alla data di presentazione della domanda il requisito assicurativo e contributivo non sussiste, la domanda non potrà che essere rigettata ed ove i requisiti prescritti maturino in data successiva, sarà necessario proporre nuova istanza, e solo da questa inizierà a decorrere la prestazione” (Cass. 21189/2018 cit.). Nella fattispecie in esame, la domanda di liquidazione della pensione supplementare nella Gestione Lavorati Dipendenti e nel Fondo FPLD è stata rigettata, con provvedimento datato 12.8.2024 con la seguente motivazione: “Lei non risulta assicurata né come lavoratrice dipendente, né come coltivatrice diretta, mezzana o colona, né come esercente attività commerciali”. A giustificazione del suo operato l' sostiene che la contribuzione CP_1 originariamente accreditata nella Gestione dei lavoratori dipendenti privati sia stata trasferita, su richiesta della stessa ricorrente formulata in data 14.3.2003, alla Cassa Trattamenti Pensionistici dello Stato (CTPS) e che l'Ente Previdenziale abbia dato seguito a tale istanza dandone comunicazione all'Amministrazione datrice di lavoro (Ministero dell'Interno) unico Ente competente, ai sensi della circolare INPDAP n. 67 del 16.12.2004, per le domande di computo/ricongiunzione presentate antecedentemente alla data del 1° ottobre del 2005 all'effettivo accredito di tale contribuzione nella gestione di destinazione. Orbene, quanto dedotto dall' deve essere ricondotto nel novero delle mere CP_1 allegazioni assertive non essendo suffragato da alcuna produzione documentale che attesti l'effettiva richiesta formulata dalla ricorrente di computo/ricongiunzione delle 17 settimane costitutive versate al Fondo Previdenziale Lavoratori Dipendenti Previdenziali verso altra Gestione Pubblica. Detta circostanza, del resto, viene espressamente contestata da parte ricorrente nel rispetto dell'onere di specifica contestazione che secondo il dettame della giurisprudenza di legittimità grava su entrambe le parti processuali “ogni volta
4 che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova) l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata controparte dal relativo onere probatorio (Cass. ord. 24875/2019). L'estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, prodotto in atti dall'Ente resistente, appare poi confutare tali deduzioni registrando l'assenza del computo delle settimane contributive iscritte nella gestione dei dipendenti privati (1.3.1979
- 31.12.1979 e 1.2.1981 - 13.2.1982) relative a periodi lavorativi antecedenti al decorso dell'accredito dei contributi dal parte dello Stato (15.3.1982) e significando che, contrariamente a quanto dedotto, è stata “la contribuzione accreditata nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, relativa a periodi di lavoro svolto presso pubbliche amministrazioni” ad essere “stata trasferita ad altra Gestione pensionistica”. Appare, invece, cogliere nel segno la censura formulata dall' concernente CP_1
l'assenza del requisito anagrafico, fissato al compimento del 67° anno di età per i fondi gestiti dall' come stabilito dall'art. 24, co. 6, D.l. 201/2011. CP_1
Il requisito costitutivo dell'età anagrafica per la pensione supplementare, come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità succitata, deve essere già perfezionato al momento della proposizione della domanda amministrativa, restando privo di qualsivoglia rilevanza il compimento dell'età anagrafica in epoca successiva alla presentazione della stessa, sicché, in tale circostanza : “la relativa istanza va rigettata ed occorrendone una nuova solo da questa inizierà a decorrere la prestazione” (Cass. 21189/2018). Nel caso di specie, la , nata il [...], non ha ancora raggiunto l'età Pt_1 anagrafica necessaria per poter richiedere la liquidazione della pensione supplementare invocata. Il ricorso non può, quindi, essere accolto.
3. Appaiono sussistere gravi ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti.
p.q.m.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così decide
- rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma 16.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Valentina Cacace
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