CASS
Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2024, n. 19574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19574 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da US EM, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 10/10/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Vecchio Giovanni Sisto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19574 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame proposto nell'interesse di EM US avverso la ordinanza emessa in data 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha annullato la ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi 3 e 34 - relativi ad estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. - confermandola in relazione al reato di cui al capo 1 in ordine alla partecipazione del predetto alla 'ndrangheta del vibonese e alla misura carceraria adottata (successivamente sostituita dagli arresti domiciliari). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EM US deducendo con unico motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1. Si censura la conferma avvenuta sulla base della non definitiva sentenza di condanna del ricorrente emessa in relazione alla operazione "TA pulita" per la partecipazione di questi al sodalizio mafioso operante nel territorio del Comune di Briatico (che si esaurisce nel 2013) e sul salto logico rappresentato dal rilievo dato alla vicenda estorsiva aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. ai danni dell'imprenditore Antonio AC dalla quale ha desunto la prova della partecipazione mafiosa dell'imputato, anche in termini di prosecuzione. A tal riguardo, il Tribunale ha omesso di specificare le ragioni per le quali la singola vicenda in discorso dovesse ricondursi all'attività criminosa del sodalizio mafioso piuttosto che ad un interesse esclusivamente personale del ricorrente, eludendo i pertinenti rilievi difensivi. In particolare, con riguardo al preteso collegamento del ricorrente alla cosca tramite il padre DO US, ritenuto nel procedimento "TA Pulita" capo della cosca di Briatico, posto che egli non era stato mai più successivamente indagato in procedimenti di mafia. Inoltre, secondo il ricorrente, insufficiente deve ritenersi la motivazione del Tribunale nella misura in cui dalla mancata comparizione del ricorrente nelle banche dati INPS per posizione contributiva fa discendere, sic et simpliciter, la dimostrazione che il US "tragga il proprio sostentamento dal compimento delle rappresentate attività estorsive", posto anche che non si comprende quali esse siano. Né, ancora, si comprende l'assunto circa la valenza sintomatica dell'incendio ad opera di ignoti della motonave del US rispetto all'annullamento dell'unico capo riguardante estorsioni nel settore ittico (capo 34). Infine, si stigmatizza ancora la valenza data alla sentenza di condanna sopra indicata che, in quanto non definitiva, può ritenersi solo dimostrativa della celebrazione del giudizio e non prova del fatto accertato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente considerando - al di là degli insufficienti indici della esclusa partecipazione del ricorrente alle due estorsioni sub 3 e 34 - la intervenuta condanna di questi per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., tentata estorsione aggravata e violazioni in materia di armi (c.d. indagine TA Pulita), essendo accertata la affiliazione mafiosa dello stesso (e di suo fratello NE), terminando di espiare la pena inflittagli nel luglio 2018. A questa emergenza fa seguito la ordinanza custodiale nel 2023 in relazione ad una tentata estorsione in concorso pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. secondo la duplice ipotesi, commessa in data antecedente e prossima al 12.9.2019 ed al 31.5.2019 ai danni dell'imprenditore Antonio AC, dalla quale ha desunto la prosecuzione da parte del ricorrente della sua affiliazione mafiosa. Ha valorizzato, infine, il dato proveniente dalla assenza di posizione contributiva del ricorrente, pur titolare di impresa operante nel settore della pesca in acque marine, inattiva, considerandolo indice del fatto che il ricorrente «tragga il proprio sostentamento dal compimento delle rappresentate attività estorsive» (v. pg. 13 della ordinanza). Il provvedimento ha poi non illogicamente neutralizzato la prospettazione difensiva—che opponeva una diversa valutazione dell'incendio della motonave nel 2020 opponendo una diversa ipotesi - considerandolo un "avvertimento" al US rientrato in campo e ha ritenuto del pari incensurabilnnente - attraverso le propalazioni del Comito e del Moscato - individuabile il collegamento dei fratelli US con il clan Accorinti anche attraverso la figura del padre DO, non essendosi palesato alcun allontanamento del ricorrente dalla cosca che indizi le condotte estorsive accertate nel processo Olimpo, come compiute uti singulis e non come membro della 'ndrina (v. pg. 14, ibidem). 3. Quanto alla censura riguardante la valorizzazione ai fini indiziari della sentenza non definitiva di condanna, essa è manifestamente infondata secondo il costante orientamento secondo il quale in ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure;
quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2, 3 n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259159); ancora, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità(Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404). Cosicché incensurabile è la ritenuta valenza della intervenuta suindicata condanna del ricorrente che, insieme al fratello NE, risulta essere stato "battezzato" e particolarmente attivo nel compimento di reati contro il patrimonio e nell'approvvigionamento e custodia di armi del sodalizio ed operativo con il padre DO US nell'attività di bonifica di luoghi chiusi e autovetture in uso agli affiliati attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature elettroniche per il rinvenimento di microspie installate dalle forze dell'ordine (v. pg. 12 della ordinanza). In tal senso, la ordinanza correttamente considera l'emergenza nell'ambito della verifica indiziaria della prosecuzione della partecipazione associativa desunta da fatti successivi alla sentenza di condanna. A tal riguardo, incensurabile è la valorizzazione della vicenda estorsiva del 2019 - emersa nell'ambito della operazione "Olimpo" - risultando la pertinente censura manifestamente infondata sia sotto il profilo della assegnata valenza indiziante che della risposta data alle prospettazioni difensive. Invero, dalle connotazioni proprie della condotta estorsiva - commessa da appartenenti alla associazione di tipo 'ndranghetistico degli Accorinti di Briatico e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare la cosca Accorinti di • Briatico, la ordinanza desume ineccepibilmente la prosecuzione da parte del ricorrente del ruolo di affiliato di rilievo all'interno della struttura di ‘ndrangheta vibonese anche negli anni a seguire e almeno fino al 2019, comprovandosi la sua costante, piena e attuale appartenenza alla cosca Accorinti-US inserita nella 'ndrina di Briatico a sua volta intranea alla Locale di Zungri (v. pg. 12, ibidem). Il giudizio così espresso dalla ordinanza si conforma al principio secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione 4 dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), essendosi spiegato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali la commissione di delitti-scopo, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. 4. Quanto alla censurata considerazione della assenza di posizione contributiva, la deduzione è generica in rapporto al più ampio contesto indiziante in cui è posta;
del pari generica è la censura in ordine al collegamento del ricorrente tramite la figura paterna, non mostrandosi la decisività della opposta prospettazione difensiva rispetto alle ragioni a sostegno della gravità indiziaria. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2024.
udita la relazione svolta dal componente Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, avv. Vecchio Giovanni Sisto, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 19574 Anno 2024 Presidente: COSTANZO ANGELO Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 27/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Catanzaro, a seguito di riesame proposto nell'interesse di EM US avverso la ordinanza emessa in data 9 giugno 2023 dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale, ha annullato la ordinanza in relazione ai reati di cui ai capi 3 e 34 - relativi ad estorsioni aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. - confermandola in relazione al reato di cui al capo 1 in ordine alla partecipazione del predetto alla 'ndrangheta del vibonese e alla misura carceraria adottata (successivamente sostituita dagli arresti domiciliari). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di EM US deducendo con unico motivo violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria per il reato di partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1. Si censura la conferma avvenuta sulla base della non definitiva sentenza di condanna del ricorrente emessa in relazione alla operazione "TA pulita" per la partecipazione di questi al sodalizio mafioso operante nel territorio del Comune di Briatico (che si esaurisce nel 2013) e sul salto logico rappresentato dal rilievo dato alla vicenda estorsiva aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.
1. cod. pen. ai danni dell'imprenditore Antonio AC dalla quale ha desunto la prova della partecipazione mafiosa dell'imputato, anche in termini di prosecuzione. A tal riguardo, il Tribunale ha omesso di specificare le ragioni per le quali la singola vicenda in discorso dovesse ricondursi all'attività criminosa del sodalizio mafioso piuttosto che ad un interesse esclusivamente personale del ricorrente, eludendo i pertinenti rilievi difensivi. In particolare, con riguardo al preteso collegamento del ricorrente alla cosca tramite il padre DO US, ritenuto nel procedimento "TA Pulita" capo della cosca di Briatico, posto che egli non era stato mai più successivamente indagato in procedimenti di mafia. Inoltre, secondo il ricorrente, insufficiente deve ritenersi la motivazione del Tribunale nella misura in cui dalla mancata comparizione del ricorrente nelle banche dati INPS per posizione contributiva fa discendere, sic et simpliciter, la dimostrazione che il US "tragga il proprio sostentamento dal compimento delle rappresentate attività estorsive", posto anche che non si comprende quali esse siano. Né, ancora, si comprende l'assunto circa la valenza sintomatica dell'incendio ad opera di ignoti della motonave del US rispetto all'annullamento dell'unico capo riguardante estorsioni nel settore ittico (capo 34). Infine, si stigmatizza ancora la valenza data alla sentenza di condanna sopra indicata che, in quanto non definitiva, può ritenersi solo dimostrativa della celebrazione del giudizio e non prova del fatto accertato. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2.11 Tribunale, senza incorrere in vizi logici e giuridici, ha confermato la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione associativa del ricorrente considerando - al di là degli insufficienti indici della esclusa partecipazione del ricorrente alle due estorsioni sub 3 e 34 - la intervenuta condanna di questi per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., tentata estorsione aggravata e violazioni in materia di armi (c.d. indagine TA Pulita), essendo accertata la affiliazione mafiosa dello stesso (e di suo fratello NE), terminando di espiare la pena inflittagli nel luglio 2018. A questa emergenza fa seguito la ordinanza custodiale nel 2023 in relazione ad una tentata estorsione in concorso pluriaggravata anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. secondo la duplice ipotesi, commessa in data antecedente e prossima al 12.9.2019 ed al 31.5.2019 ai danni dell'imprenditore Antonio AC, dalla quale ha desunto la prosecuzione da parte del ricorrente della sua affiliazione mafiosa. Ha valorizzato, infine, il dato proveniente dalla assenza di posizione contributiva del ricorrente, pur titolare di impresa operante nel settore della pesca in acque marine, inattiva, considerandolo indice del fatto che il ricorrente «tragga il proprio sostentamento dal compimento delle rappresentate attività estorsive» (v. pg. 13 della ordinanza). Il provvedimento ha poi non illogicamente neutralizzato la prospettazione difensiva—che opponeva una diversa valutazione dell'incendio della motonave nel 2020 opponendo una diversa ipotesi - considerandolo un "avvertimento" al US rientrato in campo e ha ritenuto del pari incensurabilnnente - attraverso le propalazioni del Comito e del Moscato - individuabile il collegamento dei fratelli US con il clan Accorinti anche attraverso la figura del padre DO, non essendosi palesato alcun allontanamento del ricorrente dalla cosca che indizi le condotte estorsive accertate nel processo Olimpo, come compiute uti singulis e non come membro della 'ndrina (v. pg. 14, ibidem). 3. Quanto alla censura riguardante la valorizzazione ai fini indiziari della sentenza non definitiva di condanna, essa è manifestamente infondata secondo il costante orientamento secondo il quale in ambito cautelare, le sentenze non irrevocabili possono essere acquisite e valorizzate ai limitati fini della verifica delle condizioni di applicabilità delle misure;
quanto accertato nel separato processo non può, tuttavia, essere recepito acriticamente, ma deve necessariamente essere valutato autonomamente, tenendo conto del complesso degli altri elementi acquisiti nel procedimento, ove la sentenza non definitiva viene utilizzata (Sez. 2, 3 n. 7320 del 10/12/2013, dep. 2014, Fabozzi, Rv. 259159); ancora, i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art. 273, comma 1, cod. proc. pen., per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione dell'art. 238-bis, cod. proc. pen. che, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari, nè dell'art. 238, comma 2-bis, cod. proc. pen. che, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità(Sez. 5, n. 57105 del 15/10/2018, Fedele, Rv. 274404). Cosicché incensurabile è la ritenuta valenza della intervenuta suindicata condanna del ricorrente che, insieme al fratello NE, risulta essere stato "battezzato" e particolarmente attivo nel compimento di reati contro il patrimonio e nell'approvvigionamento e custodia di armi del sodalizio ed operativo con il padre DO US nell'attività di bonifica di luoghi chiusi e autovetture in uso agli affiliati attraverso l'utilizzo di apposite apparecchiature elettroniche per il rinvenimento di microspie installate dalle forze dell'ordine (v. pg. 12 della ordinanza). In tal senso, la ordinanza correttamente considera l'emergenza nell'ambito della verifica indiziaria della prosecuzione della partecipazione associativa desunta da fatti successivi alla sentenza di condanna. A tal riguardo, incensurabile è la valorizzazione della vicenda estorsiva del 2019 - emersa nell'ambito della operazione "Olimpo" - risultando la pertinente censura manifestamente infondata sia sotto il profilo della assegnata valenza indiziante che della risposta data alle prospettazioni difensive. Invero, dalle connotazioni proprie della condotta estorsiva - commessa da appartenenti alla associazione di tipo 'ndranghetistico degli Accorinti di Briatico e avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per agevolare la cosca Accorinti di • Briatico, la ordinanza desume ineccepibilmente la prosecuzione da parte del ricorrente del ruolo di affiliato di rilievo all'interno della struttura di ‘ndrangheta vibonese anche negli anni a seguire e almeno fino al 2019, comprovandosi la sua costante, piena e attuale appartenenza alla cosca Accorinti-US inserita nella 'ndrina di Briatico a sua volta intranea alla Locale di Zungri (v. pg. 12, ibidem). Il giudizio così espresso dalla ordinanza si conforma al principio secondo il quale, in tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione 4 dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670), essendosi spiegato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi la appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi - tra i quali la commissione di delitti-scopo, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione. 4. Quanto alla censurata considerazione della assenza di posizione contributiva, la deduzione è generica in rapporto al più ampio contesto indiziante in cui è posta;
del pari generica è la censura in ordine al collegamento del ricorrente tramite la figura paterna, non mostrandosi la decisività della opposta prospettazione difensiva rispetto alle ragioni a sostegno della gravità indiziaria. 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/03/2024.