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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 28/11/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 827/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 8 dicembre 1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EN RE del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi alla domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 18 marzo 2025 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con il 19 maggio 2015 (rectius, 19 settembre 2015), che dalla loro unione non CP_1 sono nati figli, che la separazione dalla moglie era stata omologata con decreto di questo Tribunale emesso il 27 febbraio 2020 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della convivenza matrimoniale, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio con la revoca (o la riduzione) di ogni obbligo monetario destinato all'altrui mantenimento.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione celebrata il 25 novembre 2025 era dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché ritualmente CP_1 citata.
Alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alla domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del suddetto decreto di omologa emesso il 27 febbraio 2020 e sono senz'altro trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni di parte ricorrente.
Per converso, il durevole tempo decorso dalla separazione induce indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Colorno (PR), il 19 settembre 2015, come da atto iscritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Colorno (PR) al N. 12, P. 1, anno 2015.
A tale pronuncia conseguono gli effetti di legge, senza alcuna condizione accessoria.
Anche a prescindere dalla verifica delle sopravvenienze allegate dal ricorrente, invero, è risolutivo rimarcare che parte convenuta, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha proposto domanda alcuna intesa all'eventuale percezione dell'assegno divorzile.
Va dunque revocato, a far tempo dalla presente sentenza, ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento del coniuge già posto a carico di . Parte_1
Nulla, infine, in materia di spese processuali, considerata la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Colorno Parte_1 CP_1
(PR), il 19 settembre 2015, come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colorno (PR) al N. 12, P. 1, anno 2015;
- a far tempo dalla presente sentenza revoca ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento del coniuge già posto a carico di . Parte_1
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
NE ME VO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. NE ME VO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 827/2025 promossa da:
, nato a [...] il giorno 8 dicembre 1952, rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
EN RE del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...] CP_1
CONVENUTA CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 novembre 2025 parte ricorrente, in quanto unica parte costituita, ha precisato le conclusioni riportandosi alla domanda di divorzio formulata in ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 18 marzo 2025 , premesso di avere contratto matrimonio Parte_1 civile con il 19 maggio 2015 (rectius, 19 settembre 2015), che dalla loro unione non CP_1 sono nati figli, che la separazione dalla moglie era stata omologata con decreto di questo Tribunale emesso il 27 febbraio 2020 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo riconciliazione alcuna, né ripristino della convivenza matrimoniale, conveniva in giudizio il coniuge e chiedeva dichiararsi lo scioglimento del suddetto matrimonio con la revoca (o la riduzione) di ogni obbligo monetario destinato all'altrui mantenimento.
Ritualmente intervenuto il Pubblico Ministero, all'udienza di comparizione celebrata il 25 novembre 2025 era dichiarata la contumacia di , non costituitasi in giudizio benché ritualmente CP_1 citata.
Alla stessa udienza la difesa di parte ricorrente precisava le conclusioni riportandosi alla domanda di divorzio formulata in ricorso e la causa era trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Va senz'altro accolta la domanda di divorzio formulata dal ricorrente.
Ricorrono infatti, in primo luogo, tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898: i coniugi sono separati per effetto del suddetto decreto di omologa emesso il 27 febbraio 2020 e sono senz'altro trascorsi più di sei mesi dalla celebrazione della precedente udienza presidenziale senza che essi si siano riappacificati, né abbiano ripreso la convivenza coniugale, per quanto dimostrato dalle univoche allegazioni di parte ricorrente.
Per converso, il durevole tempo decorso dalla separazione induce indubbiamente a ritenere che non possa essere ricostituita la loro comunione materiale e spirituale.
Deve pertanto dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in Colorno (PR), il 19 settembre 2015, come da atto iscritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Colorno (PR) al N. 12, P. 1, anno 2015.
A tale pronuncia conseguono gli effetti di legge, senza alcuna condizione accessoria.
Anche a prescindere dalla verifica delle sopravvenienze allegate dal ricorrente, invero, è risolutivo rimarcare che parte convenuta, omettendo di costituirsi in giudizio, non ha proposto domanda alcuna intesa all'eventuale percezione dell'assegno divorzile.
Va dunque revocato, a far tempo dalla presente sentenza, ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento del coniuge già posto a carico di . Parte_1
Nulla, infine, in materia di spese processuali, considerata la natura necessaria del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.22 c.p.c., definitivamente decidendo:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Colorno Parte_1 CP_1
(PR), il 19 settembre 2015, come da atto iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Colorno (PR) al N. 12, P. 1, anno 2015;
- a far tempo dalla presente sentenza revoca ogni obbligo di contribuzione economica destinata al mantenimento del coniuge già posto a carico di . Parte_1
Visto l'art. 69 lett. d) D.P.R. n. 396/00, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Parma il 27 novembre 2025
Il Presidente est.
NE ME VO